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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note, all'odierna udienza, , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1024\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. A. De Capua presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t. CP_1
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23\2\22 la ricorrente ha inteso impugnare l'intimazione di pagamento n. 07120219002143092000, notificata il 14\1\22, con la quale le è stato richiesto il pagamento di complessivi € 380,69 a titolo di somme aggiuntive per contribuzione IVS dovuta per gli anni 2003-04-05 e 06 e relativa all'avviso di addebito n. 37120140021021820000.
La ricorrente ha dedotto la non debenza della somma per difetto di notifica dell' atto presupposto, nonché la prescrizione del diritto alla riscossione.
L' si è costituita in giudizio, mentre alcuna costituzione v'è stata per l' istituto CP_2
previdenziale.
Previo rituale avviso di trattazione scritta della causa e deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa. Questione dirimente ai fini decisori è quella attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio in relazione alla legittimazione passiva.
Anzitutto (cfr. Cass. 18522\2011) deve chiarirsi, proprio in merito alla legittimazione passiva, che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro l' intimazione di pagamento per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore, in quanto titolare del credito ed a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa.
Va osservato che nel caso di specie la ricorrente, in uno ad altra questione, eccepisce CP_ espressamente l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' deducendo di averne avuto contezza solo con la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
E' dedotta, pertanto, una questione di merito che attiene alla stessa pretesa di pagamento , che, in quanto tale vede come imprescindibile contraddittore l'ente impositore, che non risulta costituito in giudizio.
La mancata costituzione è però ascrivibile alla ricorrente, che non ha dato prova di notifica alla CP_ sede di Nola dell'atto introduttivo della presente fase.
Va sul punto osservato che nelle note depositate per l'udienza del 30\11\22 la stessa difesa “ preso atto della mancanza dei termini a comparire “ ha chiesto la riammissione in termini, ma siffatta autorizzazione non è stata concessa, né, ciò che più rileva, mai più reiterata ed il giudizio, inizialmente scardinato innanzi al giudice titolare, è stato successivamente assegnato a questo giudicante e nel corso delle pregresse udienze la dedotta richiesta non è stata più avanzata.
Sono noti a questo giudicante gli interventi delle corti di merito e di quella di legittimità sulla possibilità che nelle controversie quale quella in esame la parte possa essere rimessa in termini per provvedere alla notifica dell'atto introduttivo, ma essi non sono attinenti al caso.
Innanzitutto va ricordato che nel processo del lavoro la fase della “editio actionis”, concretantesi nel ricorso, va distinta dalla fase della “vocatio in ius”, di cui è esplicazione il decreto di fissazione d'udienza e costituiscono entrambe l'atto introduttivo;
ciò a differenza di quanto avviene con i procedimenti incardinati con citazione, nei quali le due fasi sono entrambe contenute in un unico atto.
In ogni caso il rinnovo della notifica dell'atto può avvenire qualora lo stesso sia affetto da nullità, si pensi al caso in cui questo sia notificato in luogo che non ha nessun collegamento con il destinatario, ma non in caso d'inesistenza della notifica od addirittura di sua omissione. E' proprio quest'ultimo il caso che occupa, in quanto parte ricorrente non ha prodotto in giudizio alcuna prova dell'avvenuta o, quantomeno, tentata notifica del ricorso e del CP_ pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla sede di Nola, quale sede territorialmente competente a conoscere della controversia ed ufficio deputato a ricevere i contributi, nonché a conoscere ed esaminare la posizione contributiva dell'opponente.
Pertanto, sia alla luce della mancata richiesta di rinotifica, che, soprattutto, della sua omissione, non può autorizzarsi la rinnovazione di un atto mai compiuto.
Tale soluzione è del resto in linea con l'art. 111 2^ c. Costituzione nell'ottica del giusto processo e di una sua ragionevole durata.
Aderendo ad un'opposta intepretazione si configirerebbe una non prevista, ed anzi vietata, dilatazione dei tempi processuali, rimessi alla pura e semplice iniziativa delle parti.
Né può configurarsi nel caso di specie un'ipotesi di litisconsozio necessario, che, in quanto tale, obbliga il giudice a disporre la sua integrazione ex art. 102 2^ c. c.p.c.
Dette ipotesi sono quelle sancite ex lege e, in quanto tali, non sono applicabili se non espressamente previste.
Con il ricorso s'è eccepita una questione di merito, quella relativa alla prescrizione della pretesa contributiva, ed essa vede quale indispensabile contraddittore l'ente titolare della
CP_ pretesa stessa, cioè l' nella sua articolazione territoriale di Nola.
In definitiva la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, si ripete, la mancata richiesta a questo giudicante di eventuale autorizzazione alla rinotifica, determina l'improcedibilità del giudizio e tale preliminare esame esonera il giudice dall'analisi degli altri motivi d'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Le competenze di lite vanno interamente compensate tra le parti costituite, attesa la natura puramente procedimentale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- dichiara il ricorso improcedibile
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, 11\3\25
Il GOP dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note, all'odierna udienza, , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1024\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. A. De Capua presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia.
E
, in persona del legale rappr.te p.t. CP_1
Nonché
in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23\2\22 la ricorrente ha inteso impugnare l'intimazione di pagamento n. 07120219002143092000, notificata il 14\1\22, con la quale le è stato richiesto il pagamento di complessivi € 380,69 a titolo di somme aggiuntive per contribuzione IVS dovuta per gli anni 2003-04-05 e 06 e relativa all'avviso di addebito n. 37120140021021820000.
La ricorrente ha dedotto la non debenza della somma per difetto di notifica dell' atto presupposto, nonché la prescrizione del diritto alla riscossione.
L' si è costituita in giudizio, mentre alcuna costituzione v'è stata per l' istituto CP_2
previdenziale.
Previo rituale avviso di trattazione scritta della causa e deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa. Questione dirimente ai fini decisori è quella attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio in relazione alla legittimazione passiva.
Anzitutto (cfr. Cass. 18522\2011) deve chiarirsi, proprio in merito alla legittimazione passiva, che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro l' intimazione di pagamento per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore, in quanto titolare del credito ed a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa.
Va osservato che nel caso di specie la ricorrente, in uno ad altra questione, eccepisce CP_ espressamente l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dall' deducendo di averne avuto contezza solo con la notifica dell'impugnata intimazione di pagamento.
E' dedotta, pertanto, una questione di merito che attiene alla stessa pretesa di pagamento , che, in quanto tale vede come imprescindibile contraddittore l'ente impositore, che non risulta costituito in giudizio.
La mancata costituzione è però ascrivibile alla ricorrente, che non ha dato prova di notifica alla CP_ sede di Nola dell'atto introduttivo della presente fase.
Va sul punto osservato che nelle note depositate per l'udienza del 30\11\22 la stessa difesa “ preso atto della mancanza dei termini a comparire “ ha chiesto la riammissione in termini, ma siffatta autorizzazione non è stata concessa, né, ciò che più rileva, mai più reiterata ed il giudizio, inizialmente scardinato innanzi al giudice titolare, è stato successivamente assegnato a questo giudicante e nel corso delle pregresse udienze la dedotta richiesta non è stata più avanzata.
Sono noti a questo giudicante gli interventi delle corti di merito e di quella di legittimità sulla possibilità che nelle controversie quale quella in esame la parte possa essere rimessa in termini per provvedere alla notifica dell'atto introduttivo, ma essi non sono attinenti al caso.
Innanzitutto va ricordato che nel processo del lavoro la fase della “editio actionis”, concretantesi nel ricorso, va distinta dalla fase della “vocatio in ius”, di cui è esplicazione il decreto di fissazione d'udienza e costituiscono entrambe l'atto introduttivo;
ciò a differenza di quanto avviene con i procedimenti incardinati con citazione, nei quali le due fasi sono entrambe contenute in un unico atto.
In ogni caso il rinnovo della notifica dell'atto può avvenire qualora lo stesso sia affetto da nullità, si pensi al caso in cui questo sia notificato in luogo che non ha nessun collegamento con il destinatario, ma non in caso d'inesistenza della notifica od addirittura di sua omissione. E' proprio quest'ultimo il caso che occupa, in quanto parte ricorrente non ha prodotto in giudizio alcuna prova dell'avvenuta o, quantomeno, tentata notifica del ricorso e del CP_ pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione alla sede di Nola, quale sede territorialmente competente a conoscere della controversia ed ufficio deputato a ricevere i contributi, nonché a conoscere ed esaminare la posizione contributiva dell'opponente.
Pertanto, sia alla luce della mancata richiesta di rinotifica, che, soprattutto, della sua omissione, non può autorizzarsi la rinnovazione di un atto mai compiuto.
Tale soluzione è del resto in linea con l'art. 111 2^ c. Costituzione nell'ottica del giusto processo e di una sua ragionevole durata.
Aderendo ad un'opposta intepretazione si configirerebbe una non prevista, ed anzi vietata, dilatazione dei tempi processuali, rimessi alla pura e semplice iniziativa delle parti.
Né può configurarsi nel caso di specie un'ipotesi di litisconsozio necessario, che, in quanto tale, obbliga il giudice a disporre la sua integrazione ex art. 102 2^ c. c.p.c.
Dette ipotesi sono quelle sancite ex lege e, in quanto tali, non sono applicabili se non espressamente previste.
Con il ricorso s'è eccepita una questione di merito, quella relativa alla prescrizione della pretesa contributiva, ed essa vede quale indispensabile contraddittore l'ente titolare della
CP_ pretesa stessa, cioè l' nella sua articolazione territoriale di Nola.
In definitiva la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e, si ripete, la mancata richiesta a questo giudicante di eventuale autorizzazione alla rinotifica, determina l'improcedibilità del giudizio e tale preliminare esame esonera il giudice dall'analisi degli altri motivi d'impugnazione dell'intimazione di pagamento.
Le competenze di lite vanno interamente compensate tra le parti costituite, attesa la natura puramente procedimentale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- dichiara il ricorso improcedibile
- nulla per le spese.
Così deciso in Nola, 11\3\25
Il GOP dott. Maurizio Ricigliano