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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/11/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 5946/2023
Il Giudice SS NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti D'AGOSTINO VINCENZO GABRIELE/
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
MIGLIO SIMONA/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è da accogliere. Sulla questione, la cassazione sezione lavoro è pervenuta ad affermare la spettanza dell'indennità di disoccupazione una volta cessato il lavoro carcerario.
Con la sentenza n.396/24 si è detto che la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione – resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso del lavoro.
Con la sentenza n.4741/25 si è detto che le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza propri dell'ambiente carcerario non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavoratore nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento.
Con la sentenza n.13721/25 si è detto che il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di
Pag. 2 di 4 detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni).
Quanto al fatto che, nel caso di specie, la cessazione del lavoro sarebbe dipesa dalla volontà del detenuto, il quale ha chiesto la detenzione domiciliare (art.47-ter Ord. Penitenziario), si può citare il caso analogo in cui, a richiesta del detenuto, egli sia stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art.94 Ord. Penitenziario. Anche in tale ipotesi, la volontarietà del cambio di trattamento penitenziario non è stata considerata dalla cassazione ostativa alla concessione della NASpI
(Cass.13577/25). Questo perché l'istanza di parte non toglie che l'ammissione in concreto alla detenzione domiciliare (come all'affidamento terapeutico) sia frutto di una valutazione e di una scelta che competono all'autorità giudiziaria, il cui provvedimento è imprescindibile condizione perché la misura venga attuata;
la possibilità di fare ricorso alla misura viene sì vagliata a seguito di iniziativa dell'interessato, che presenta apposita istanza, ma la concessione e la concreta attivazione della misura richiedono un procedimento valutativo circa la sussistenza dei presupposti di legge ed un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di talché non si può affermare che siano frutto di una decisione unilateralmente assunta dal lavoratore. Del resto, l'istanza del detenuto si inserisce nella cornice di piena attuazione della finalità rieducativa della pena (art.27 Cost.), anziché nel contesto di una rinuncia alla prestazione previdenziale.
Va dunque condannato l' al pagamento della NASpI con decorrenza CP_2
dalla data della domanda amministrativa (5.5.23) e con interessi legali dal
121° giorno successivo.
Pag. 3 di 4 Le spese sono compensate atteso il consolidarsi dell'orientamento di legittimità solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
condanna l' al pagamento della NASpI in favore dell'attore con CP_2
decorrenza dal 5.5.23 se con interessi legali dal 121° giorno successivo.
Spese di lite compensate.
Il Giudice
SS NI
Pag. 4 di 4
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 5946/2023
Il Giudice SS NI ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti D'AGOSTINO VINCENZO GABRIELE/
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti P.IVA_1
MIGLIO SIMONA/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è da accogliere. Sulla questione, la cassazione sezione lavoro è pervenuta ad affermare la spettanza dell'indennità di disoccupazione una volta cessato il lavoro carcerario.
Con la sentenza n.396/24 si è detto che la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione – resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso del lavoro.
Con la sentenza n.4741/25 si è detto che le peculiarità derivanti dalla connessione tra profili del rapporto di lavoro ed organizzativi, disciplinari e di sicurezza propri dell'ambiente carcerario non elidono la configurazione tipologica e strutturale del rapporto subordinato intramurario né scalfiscono il nucleo essenziale dei diritti del lavoratore nell'ambito delle tutele costituzionalmente garantite e disciplinate dall'ordinamento.
Con la sentenza n.13721/25 si è detto che il lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nell'ambito di un unico programma, con la conseguenza che la temporanea inattività lavorativa susseguente a detto meccanismo non integra uno stato di disoccupazione involontaria rilevante per l'accesso alla NASpI, non costituendo un'ipotesi di conclusione del rapporto di lavoro, la quale può invece discendere da cause incompatibili con la sua prosecuzione (cessazione della detenzione, età, stato di salute, idoneità al lavoro, trasferimento della sede di
Pag. 2 di 4 detenzione, mutamento delle lavorazioni richieste dall'Amministrazione, termine finale delle rotazioni).
Quanto al fatto che, nel caso di specie, la cessazione del lavoro sarebbe dipesa dalla volontà del detenuto, il quale ha chiesto la detenzione domiciliare (art.47-ter Ord. Penitenziario), si può citare il caso analogo in cui, a richiesta del detenuto, egli sia stato ammesso alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico ex art.94 Ord. Penitenziario. Anche in tale ipotesi, la volontarietà del cambio di trattamento penitenziario non è stata considerata dalla cassazione ostativa alla concessione della NASpI
(Cass.13577/25). Questo perché l'istanza di parte non toglie che l'ammissione in concreto alla detenzione domiciliare (come all'affidamento terapeutico) sia frutto di una valutazione e di una scelta che competono all'autorità giudiziaria, il cui provvedimento è imprescindibile condizione perché la misura venga attuata;
la possibilità di fare ricorso alla misura viene sì vagliata a seguito di iniziativa dell'interessato, che presenta apposita istanza, ma la concessione e la concreta attivazione della misura richiedono un procedimento valutativo circa la sussistenza dei presupposti di legge ed un provvedimento dell'autorità giudiziaria, di talché non si può affermare che siano frutto di una decisione unilateralmente assunta dal lavoratore. Del resto, l'istanza del detenuto si inserisce nella cornice di piena attuazione della finalità rieducativa della pena (art.27 Cost.), anziché nel contesto di una rinuncia alla prestazione previdenziale.
Va dunque condannato l' al pagamento della NASpI con decorrenza CP_2
dalla data della domanda amministrativa (5.5.23) e con interessi legali dal
121° giorno successivo.
Pag. 3 di 4 Le spese sono compensate atteso il consolidarsi dell'orientamento di legittimità solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
condanna l' al pagamento della NASpI in favore dell'attore con CP_2
decorrenza dal 5.5.23 se con interessi legali dal 121° giorno successivo.
Spese di lite compensate.
Il Giudice
SS NI
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