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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza 10 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2144/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
SS IG, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente a [...], SS Angelina, nata a [...] il [...], C.F. [...], residente a [...], nella qualità di eredi legittimi di ZA NN IA, nata a [...] il [...], C.F. [...], deceduta a Casoria (NA) il 20.04.21, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Eugenio Pollastro (C.F. [...]) e dall'Avv. Carola Pipitone (C.F. [...]) e, unitamente agli stessi, elett.te dom.ti presso lo studio legale Pollastro in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, in virtu' di procura in calce all'atto di appello . Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., così come modificato dal D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito nella L. 80/05 e succ. mod.ni, si dichiara sin d'ora di voler ricevere eventuali comunicazioni, oltre che nelle forme ordinarie, anche al fax num. 081.5612327/081.0107827 o al seguente indirizzo email (pec): carolapipitone@avvocatinapoli.legalmail.it – eugeniopollastro@avvocatinapoli.legalmail.it Appellanti
CONTRO
INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.80078750587), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede INPS in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia (c.f. [...]), giusta procura generale alle liti per Notaio Roberto Fantini di Roma, del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), con indirizzo PEC avv.emanuela.calamia@postacert.inps.gov.it
Appellato-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1144/2023 pubbl. il 09/03/2023 (RG n. 7734/2022 ) emessa dal Tribunale di Napoli Nord- in funzione del Giudice del Lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.9.2023 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale l'I.N.P.S. era stato condannato al pagamento pro quota in favore dei ricorrenti,--odierni appellanti - dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in favore della propria dante causa ZA NN IA dall'agosto 2020 al 20.04.2021, oltre accessori . Il Tribunale aveva poi compensato per la metà le spese di lite e condannato l'INPS al pagamento della restante parte liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge, con attribuzione;
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione , in punto di governo delle spese, per violazione degli articoli 91 e 92 c pc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti In particolare ha dedotto l'erroneità della decisione dal momento che, in data 09.04.21 , aveva notificato, in forma cartacea, all'INPS decreto di omologa e modello ap70, mentre in data 07.07.21 aveva inviato a mezzo pec all'Istituto previdenziale tutta la documentazione occorrente per la liquidazione agli eredi dell'indennita' di accompagnamento spettante alla Sig.ra ZA NN IA, deceduta nelle more;
ha eccepito che l'INPS avrebbe dovuto liquidare la prestazione e fornire ai ricorrenti il numero di pensione, in modo da consentire agli stessi di poter inviare il modello ap23 telematicamente (a cui deve essere necessariamente collegato il numero di pensione di cui si richiedono i ratei maturati e non riscossi); che ,non avendo l'INPS liquidato la prestazione ne' fornito il numero di pensione, gli istanti avevano solo potuto inoltrare la documentazione occorrente a mezzo pec, per il tramite del patronato, quale intermediario autorizzato;
che , pertanto, non si poteva imputare, nemmeno in parte, ad essi ricorrenti il mancato pagamento dei ratei, avendo gli stessi inoltrato, gia' nel Luglio 2021, quanto occorrente per la liquidazione, e non essendo comunque preclusivo per il pagamento l'inoltro del modello ap23, come ben precisato in sentenza dallo stesso Giudice. Chiedevano , pertanto, la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e , per l'effetto, di condannare l'INPS al pagamento delle spese legali e competenze professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura differenziale di € 600,00, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l'Inps che, sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi all'odierna udienza di discussione , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Il Tribunale ha ritenuto di compensare per la metà le spese sulla base della seguente motivazione “….E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente. Ne consegue che non avendo parte ricorrente provato in giudizio la tempestiva comunicazione all'inps del cd. modello AP23 previsto in caso di eredi, ed essendo pertanto almeno in parte imputabile ai ricorrenti il mancato pagamento della prestazione in esame, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2. Ed, invero, il cd. modello AP23 costituisce il modulo utilizzabile dagli eredi per conseguire il pagamento della prestazione e contenente tutte le informazioni necessarie per il conseguimento della prestazione (compresa l'indicazione della relativa quota di eredità). La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . L'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 , si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) e prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, ove si considera che il primo giudice, pur condannando l'Inps al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento , violava il principio di soccombenza, compensando per la metà le spese di lite in ragione del comportamento dei ricorrenti che non avevano trasmesso all'ente previdenziale il modello AP23.
Ebbene tale iter motivazionale oltre a costituire una violazione dell'art. 91 cpc, per le ragioni innanzi dette ,si presenta anche illogico ed erroneo per le seguenti ulteriori considerazioni .
Risulta documentalmente comprovato che in data 7.4.2021 veniva pronunciato decreto di omologa del requisito sanitario riconosciuto dal CT , in sede di ATP;
-che successivamente alla pronuncia del decreto di omologa, si verificava il decesso della Sig.ra ZA NN IA,in data 20.4.2021;
- che il decreto di omologa e il modello Ap70 venivano poi inoltrato via pec all'Istituto, in data 7.7.2021 unitamente alla documentazione degli eredi(fotocopia tessere sanitarie degli eredi ,dich. sostitutiva di certificazione , certificato di morte , stato di famiglia integrale etc., v. doc. in . prod. di primo grado). A fronte di tali evidenze documentali è chiaro che gli odierni appellanti avevano innanzitutto dimostrato la loro qualità mediante l'allegazione di certificazione amministrativa sopra menzionata per cui ,nella specie ,si appalesava del tutto inutile e superflua la trasmissione del modello AP 23 , atteso che l'Inps era in possesso d tutti i dati utili per l' identificazione degli odierni appellanti , quali eredi legittimi di ZA NN IA .
Né l'Istituto previdenziale , a fronte della trasmissione di tutta la documentazione, ha mai ha chiesto di integrare i dati di cui era in possesso, anzi ha lasciato decorrere il termine di 120 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo, senza alcunchè liquidare agli eredi medesimi.
Ritiene , dunque, il Collegio che la valutazione effettuata dal primo giudice sia del tutto erronea e non conforme ai principi di diritto sopra richiamati, atteso che le informazioni necessarie ai fini della liquidazione della prestazione riconosciuta in sede di ATP, erano già in possesso dell'ente ovvero direttamente acquisibili dall'Ente medesimo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'INPS deve essere condannato al pagamento della differenza delle spese del primo grado del giudizio,( determinate per intero in euro 1.200,00 secondo la quantificazione operata dal primo Giudice, non impugnata dalle parti.)
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore (riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame) nella misura indicata in dispositivo. Il tutto ( ossia per entrambi i gradi ) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella differenza pari ad euro 600,00;
-condanna l'Istituto appellato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 250,00 ; il tutto -per entrambi i gradi di giudizio--oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari. Così deciso in Napoli lì 10 marzo 2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza 10 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2144/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
SS IG, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente a [...], SS Angelina, nata a [...] il [...], C.F. [...], residente a [...], nella qualità di eredi legittimi di ZA NN IA, nata a [...] il [...], C.F. [...], deceduta a Casoria (NA) il 20.04.21, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Eugenio Pollastro (C.F. [...]) e dall'Avv. Carola Pipitone (C.F. [...]) e, unitamente agli stessi, elett.te dom.ti presso lo studio legale Pollastro in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a, in virtu' di procura in calce all'atto di appello . Ai sensi dell'art. 176 c.p.c., così come modificato dal D.L. 14/03/2005 n. 35, convertito nella L. 80/05 e succ. mod.ni, si dichiara sin d'ora di voler ricevere eventuali comunicazioni, oltre che nelle forme ordinarie, anche al fax num. 081.5612327/081.0107827 o al seguente indirizzo email (pec): carolapipitone@avvocatinapoli.legalmail.it – eugeniopollastro@avvocatinapoli.legalmail.it Appellanti
CONTRO
INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.80078750587), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede INPS in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Calamia (c.f. [...]), giusta procura generale alle liti per Notaio Roberto Fantini di Roma, del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Raccolta n.7313), con indirizzo PEC avv.emanuela.calamia@postacert.inps.gov.it
Appellato-
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1144/2023 pubbl. il 09/03/2023 (RG n. 7734/2022 ) emessa dal Tribunale di Napoli Nord- in funzione del Giudice del Lavoro
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.9.2023 presso questa Corte Territoriale, l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza in oggetto indicata , con la quale l'I.N.P.S. era stato condannato al pagamento pro quota in favore dei ricorrenti,--odierni appellanti - dei ratei di indennità di accompagnamento maturati in favore della propria dante causa ZA NN IA dall'agosto 2020 al 20.04.2021, oltre accessori . Il Tribunale aveva poi compensato per la metà le spese di lite e condannato l'INPS al pagamento della restante parte liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge, con attribuzione;
Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione , in punto di governo delle spese, per violazione degli articoli 91 e 92 c pc nel testo in vigore novellato dalla D.L. 132/2014, che prevede che la compensazione delle spese possa essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti In particolare ha dedotto l'erroneità della decisione dal momento che, in data 09.04.21 , aveva notificato, in forma cartacea, all'INPS decreto di omologa e modello ap70, mentre in data 07.07.21 aveva inviato a mezzo pec all'Istituto previdenziale tutta la documentazione occorrente per la liquidazione agli eredi dell'indennita' di accompagnamento spettante alla Sig.ra ZA NN IA, deceduta nelle more;
ha eccepito che l'INPS avrebbe dovuto liquidare la prestazione e fornire ai ricorrenti il numero di pensione, in modo da consentire agli stessi di poter inviare il modello ap23 telematicamente (a cui deve essere necessariamente collegato il numero di pensione di cui si richiedono i ratei maturati e non riscossi); che ,non avendo l'INPS liquidato la prestazione ne' fornito il numero di pensione, gli istanti avevano solo potuto inoltrare la documentazione occorrente a mezzo pec, per il tramite del patronato, quale intermediario autorizzato;
che , pertanto, non si poteva imputare, nemmeno in parte, ad essi ricorrenti il mancato pagamento dei ratei, avendo gli stessi inoltrato, gia' nel Luglio 2021, quanto occorrente per la liquidazione, e non essendo comunque preclusivo per il pagamento l'inoltro del modello ap23, come ben precisato in sentenza dallo stesso Giudice. Chiedevano , pertanto, la riforma in parte qua dell'impugnata sentenza e , per l'effetto, di condannare l'INPS al pagamento delle spese legali e competenze professionali di primo grado, da liquidarsi nella misura differenziale di € 600,00, oltre spese forfetarie ed accessori come per legge con distrazione, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione al procuratore antistatario. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l'Inps che, sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi all'odierna udienza di discussione , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va in primo luogo rilevato che il gravame investe la sola liquidazione delle spese di lite, sicchè il “thema decidendum” rimane, in virtù del principio devolutivo dell'appello, circoscritto in questa sede solo nei predetti termini. Il Tribunale ha ritenuto di compensare per la metà le spese sulla base della seguente motivazione “….E' vero, però, che ai sensi dell'art. 1175 c.c. il creditore ha il dovere, secondo i principi di correttezza e buona fede, di collaborare all'adempimento del debitore, fornendogli, quindi, le informazioni necessarie se non direttamente acquisibili dall'Ente. Ne consegue che non avendo parte ricorrente provato in giudizio la tempestiva comunicazione all'inps del cd. modello AP23 previsto in caso di eredi, ed essendo pertanto almeno in parte imputabile ai ricorrenti il mancato pagamento della prestazione in esame, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/2. Ed, invero, il cd. modello AP23 costituisce il modulo utilizzabile dagli eredi per conseguire il pagamento della prestazione e contenente tutte le informazioni necessarie per il conseguimento della prestazione (compresa l'indicazione della relativa quota di eredità). La Corte non condivide l'iter argomentativo del primo giudice alla stregua delle seguenti considerazioni . L'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014 , si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) e prevede che la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. All'evidenza non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione assistenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. La Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha sì dichiarato incostituzionale la norma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”; tuttavia ciò non consente un ampliamento tout court dei casi di compensazione ma rimette al giudice la verifica, caso per caso, ai fini della compensazione totale o parziale delle spese di lite, della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. è riconducile la fattispecie in esame, ove si considera che il primo giudice, pur condannando l'Inps al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento , violava il principio di soccombenza, compensando per la metà le spese di lite in ragione del comportamento dei ricorrenti che non avevano trasmesso all'ente previdenziale il modello AP23.
Ebbene tale iter motivazionale oltre a costituire una violazione dell'art. 91 cpc, per le ragioni innanzi dette ,si presenta anche illogico ed erroneo per le seguenti ulteriori considerazioni .
Risulta documentalmente comprovato che in data 7.4.2021 veniva pronunciato decreto di omologa del requisito sanitario riconosciuto dal CT , in sede di ATP;
-che successivamente alla pronuncia del decreto di omologa, si verificava il decesso della Sig.ra ZA NN IA,in data 20.4.2021;
- che il decreto di omologa e il modello Ap70 venivano poi inoltrato via pec all'Istituto, in data 7.7.2021 unitamente alla documentazione degli eredi(fotocopia tessere sanitarie degli eredi ,dich. sostitutiva di certificazione , certificato di morte , stato di famiglia integrale etc., v. doc. in . prod. di primo grado). A fronte di tali evidenze documentali è chiaro che gli odierni appellanti avevano innanzitutto dimostrato la loro qualità mediante l'allegazione di certificazione amministrativa sopra menzionata per cui ,nella specie ,si appalesava del tutto inutile e superflua la trasmissione del modello AP 23 , atteso che l'Inps era in possesso d tutti i dati utili per l' identificazione degli odierni appellanti , quali eredi legittimi di ZA NN IA .
Né l'Istituto previdenziale , a fronte della trasmissione di tutta la documentazione, ha mai ha chiesto di integrare i dati di cui era in possesso, anzi ha lasciato decorrere il termine di 120 giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo, senza alcunchè liquidare agli eredi medesimi.
Ritiene , dunque, il Collegio che la valutazione effettuata dal primo giudice sia del tutto erronea e non conforme ai principi di diritto sopra richiamati, atteso che le informazioni necessarie ai fini della liquidazione della prestazione riconosciuta in sede di ATP, erano già in possesso dell'ente ovvero direttamente acquisibili dall'Ente medesimo.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, l'INPS deve essere condannato al pagamento della differenza delle spese del primo grado del giudizio,( determinate per intero in euro 1.200,00 secondo la quantificazione operata dal primo Giudice, non impugnata dalle parti.)
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore (riferito alla sola questione delle spese oggetto del gravame) nella misura indicata in dispositivo. Il tutto ( ossia per entrambi i gradi ) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma , condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella differenza pari ad euro 600,00;
-condanna l'Istituto appellato al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 250,00 ; il tutto -per entrambi i gradi di giudizio--oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione ai procuratori anticipatari. Così deciso in Napoli lì 10 marzo 2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche