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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2229/2024
tra
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANO TROMBATORE, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 23.4.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 21.5.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 24.8.2023 entro il termine di sei mesi dalla data della visita della commissione medica in sede amministrativa del 3.7.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa relativa al
“riconoscimento della disabilità grave (art. 3 c. 3 l. n. 104/92) e conseguente
corresponsione dei ratei relativi all'indennità di accompagnamento dalla visita di
revisione o da altra data che emergerà nel corso della CTU” .
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta depositata Persona_1
il 9.3.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto relativamente all'indennità di accompagnamento, riconoscendo, tuttavia, lo status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 art. 3 della legge
104/92. In particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle seguenti Parte_1
infermità: “Insufficienza respiratoria cronica ostruttiva in O2 terapia h24 in soggetto
II con sindrome delle apnee ostruttive nel sonno trattato con ventilatore notturno CPAP.
Cardiopatia ischemica cronica trattata con PTCA e stent carotidei. Diabete mellito tipo
2 NID trattato con IGO. Poliartrosi a discreta incidenza funzionale in soggetto
lievemente obeso. Vasculopatia cerebrale cronica. Stato depressivo endoreattivo di
medio grado. Le suddette patologie, nel loro insieme, concorrono alla costituzione di un
complesso patologico che rende il periziato soggetto INVALIDO
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti
propri della sua età di grado grave al 100% senza il diritto all'indennità di
accompagnamento in quanto le infermità che affliggono l'istante non sono di gravità
tale da rendere impossibile lo svolgimento degli atti quotidiani della vita e/o della
deambulazione autonoma. Ritengo, inoltre, che il ricorrente non possedeva i requisiti
medico legali utili per potere usufruire dell'assegno di indennità di accompagnamento
alla data di revisione effettuata dai sanitari dell' di Siracusa il 03.07.2023. CP_1
Ritengo, infine, che esistono i requisiti sanitari perché il ricorrente possa usufruire del
beneficio di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi del comma
3 art. 3 della legge 104/92 in quanto le menomazioni sopra descritte riducono, come da
esame clinico strumentale, l'autonomia personale causandogli gravi difficoltà di
relazione, di svantaggio sociale e di emarginazione”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto.
III In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dott. il quale nella relazione depositata in data Persona_2
12.12.2024 ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da “grave Parte_1
insufficienza respiratoria in trattamento con ossigenoterapia in BPCO, sindrome delle
apnee notturne;
rallentamento ideo-motorio in vasculopatia cerebrale;
cardiopatia
ischemica cronica;
diabete mellito;
poliartropatia; radicolopatia”. […] Parte_1
sin dal 1/5/2024 ha i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità
dell'accompagnamento. È opportuna una revisione del giudizio medico-legale nel
mese di aprile del 2026”.
Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP.Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né
rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo al ricorrente la condizione di invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento (ex lege 18/1980 e 508/1988), con decorrenza dall' 1.5.2024 nonché portatore di handicap art. 3, comma 3, L.104/92, secondo quanto riconosciuto in fase di ATP.
IV Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dall'1.5.2024), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (del 3.7.2023), sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
contro con ricorso iscritto al nr. 2229/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
21.5.2024 a seguito di A.T.P.:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo ad il requisito Parte_1
sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 12.12.2024 dal dott. Per_2
nonché lo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 L. 104/92, riconosciuto
[...]
nella relazione di CTU del dott. , in fase di ATP Persona_1
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, lì 17.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V