Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5817/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5817 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 25.03.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
c.f.: elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 come in atti presso lo studio dell'avv. Monica Guarino, che l rappresenta e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente domiciliato come Controparte_1 C.F._2 in atti presso lo studio dell'avv. Nicola Tirozzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.03.2025 i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione alle condizioni indicate dalle parti in udienza, nonché il divorzio previo decorso dei termini di legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-49 c.p.c. depositato il 10.07.2024, Pt_1
in atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli
[...]
(NA) il 26.07.2010 con il sig. e precisando che dalla loro unione Controparte_1 erano nati due figli, entrambi minorenni, (nato il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito al marito e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 29.07.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 03.12.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in riconvenzionale Controparte_1 con comparsa di costituzione depositata in data 30.10.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione con addebito alla moglie alle condizioni di cui alla comparsa.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 03.12.2024 il giudice delegato, preso atto dell'istanza congiunta depositata in data 02.12.2024 contenente l'accordo raggiunto dalle parti, disponeva la comparizione personale dei coniugi per il 25.03.2025 al fine di
2 verificare la conformità dell'accordo all'interesse dei minori.
All'udienza che precede, il giudice, sentiti i coniugi e data lettura delle condizioni concordate dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del
P.M., il quale esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa ed in particolare le accuse che i coniugi si sono reciprocamente rivolti, la perdurante cessazione della convivenza e la manifestata volontà di non volersi riconciliare, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., dovendo ritenersi implicitamente rinunciate le reciproche domande di addebito in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno raggiunto un accordo allegato all'istanza congiunta depositata in data 02.12.2024 e ribadito all'udienza di comparizione tenutasi in data 25.03.2025, che qui di seguito si riporta:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3. i minori avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Saranno prese di comune accordo, inoltre, tutte le decisioni relative ai cambi di residenza e trasferimenti eventualmente necessari del nucleo familiare. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente: le relative decisioni verranno assunte dalla madre presso la quale i minori vivranno o dal padre nel periodo in cui i figli minori si troveranno presso di lui.
5. Assegnare la casa coniugale ubicata in Aversa (CE), al Foglio 4, Particella 5208,
3 sub 1, di 5,5 vani, alla Via Umberto Primo n. 27, alla Sig.ra che Parte_1 ci vivrà con i propri figli minori;
6. quanto alla regolamentazione del diritto di visita il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dal sabato alle ore 11.00 sino alla domenica sera ore 19.00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00:
7. il padre potrà tenere con sé i figli il giorno del suo compleanno, il giorno del suo onomastico e quello della festa del papà dalle ore 18.00 alle ore 21.00 a prescindere dal giorno di visita, mentre staranno con la madre, a prescindere dal giorno in cui il padre esercita il diritto di visita, il giorno della festa della mamma, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
8. Il giorno del compleanno dei minori, ove non sia possibile trascorrerlo congiuntamente, il padre potrà esercitare il diritto di visita ai figli indicativamente dalle ore 17.00 alle ore 18.30, con riserva di concordare orari diversi da determinarsi volta per volta, tenendo in considerazione le esigenze scolastiche e ricreative dei minori nochè lavorative del sig. e della sig.ra CP_1 Pt_1
9. il padre potrà tenere i figli, a decorrere del presente anno, il giorno di Natale (25
Dicembre) dalle ore 11.00 alle ore 21.00, nonché dell'Epifania (06 Gennaio) dalle ore
11 alle ore 21.00. L'anno successivo il padre vedrà e terrà con sé i figli il giorno della
Vigilia di Capodanno (31 Dicembre) ed il giorno di Capodanno (01 Gennaio) con pernotto, se i figli sono d'accordo, diversamente, dalle ore 11.00 alle ore 21.00, mentre il giorno di Natale e dell'Epifania (06 Gennaio) staranno con la madre e così via per gli anni a venire, alternandosi per le festività;
10. il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni con la madre, il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo. Ossia i minori staranno a decorrere dal presente anno il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, dalle ore
11.00 alle ore 21.00, l'anno successivo il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre e così via per gli anni a venire.
11. Per le ferie estive il padre terrà con sé i figli almeno sette giorni, anche se non consecutivi, tra il mese di giugno e luglio, da concordare con la madre entro la prima settimana del mese di maggio di agni anno, nonché altri sette giorni, ma consecutivi, il mese di agosto, da concordare con la madre entro il mese di giugno di agni anno, con riserva di concordare anche giornate diverse volta per volta, tenendo in considerazione le esigenze dei minori e delle parti.
4 12. In ogni caso è fatto salva la volontà dei minori di poter avere contatti con il padre ogni volta che lo desiderano, nessun ostacolo sarà posto dalla madre, così come nessuna imposizione per il diritto di visita ed il pernotto potrà essere posta dal padre.
Tutti gli incontri, ad ogni buon conto, verranno concordati e stabiliti direttamente tra i coniugi tenendo in considerazione le proprie esigenze lavorative e quelle scolastiche e ricreative dei minori. Pertanto, entrambi, si riservano la possibilità di trovare accordi differenti e più consoni alle necessità degli stessi e dei minori.
13. Porre a carico di un assegno mensile di euro 650,00 a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento dei figli. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Si precisa che tale somma sarà così corrisposta,
€ 500,00 verranno versati direttamente dal Sig. alla Sig.ra Controparte_1 Pt_1
a mezzo bonifico e o ricarica Poste Pay dal 01 al 05 di ogni mese, mentre
[...] la restante parte sarà percepita dalla Sig.ra direttamente Parte_1 dall'assegno unico. Il Sig. infatti, rinuncia al 50% dell'assegno Controparte_1 unico a favore della Sig.ra che potrà incassarlo al 100%. Parte_1
14. Il Sig. inoltre, si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 [...]
, nel caso in cui questa decida di lasciare la casa coniugale, un contributo Pt_1 ulteriore di € 100,00 sul mantenimento per i figli.
15. Porre a carico del sig. qualsiasi spesa dovuta per l'affitto e la Controparte_1 registrazione del contratto riferibile alla casa coniugale e le sole spese relative al servizio di fornitura elettrica della casa coniugale, con obbligo della Sig.ra Pt_1
di mantenere i consumi nei limiti delle spese precedenti.
[...]
16. Porre a carico della Sig.ra le spese relative ai servizi di Parte_1 fornitura del gas relativi alla casa coniugale.
17. Porre a carico del Sig. il pagamento del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie sostenute per i piccoli purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico- sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. 18. La
Signora si dichiara economicamente autosufficiente. 19. Il sig. Parte_1
Sig. già trasferito su comune accordo delle parti, si obbliga a Controparte_1 trasferire la propria residenza dalla casa coniugale alla nuova dimora, dove porterà
i propri indumenti ed oggetti personali, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla moglie la stessa e o eventuali mutamenti. Si obbliga, inoltre, a riconsegnare le
5 chiavi dell'autovettura di proprietà della Sig.ra tg. EJ809FK. Pt_1
20. I coniugi si prestano sin d'ora vicendevole consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti necessari all'espatrio, anche per temporanei e brevi periodi.
21. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e ritenendosi gli stessi conformi agli interessi dei minori, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e ha formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: Parte_1
e (c.f.: ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (Atto n.142, Parte
II, Serie A, Sezione F, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) spese al definitivo;
d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
6 Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 13.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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