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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea – in composizione collegiale come di seguito indicato dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5955 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “accertamento diritto alla protezione speciale ex art . dell'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998” decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 14.1.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. vertente
Tra
, nato il [...] in [...] e residente in Pontecagnano Parte_1 Faiano (SA) alla via Milano n. 52 CF , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Gioiello CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2
C.F._3
ricorrente
e
Ministero dell'Interno - Questura di Salerno, in persona del p.t., CF CP_1 costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato P.IVA_1
resistente
1 Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, in persona del CF CP_2 P.IVA_2
resistente
CONCLUSIONI Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di aver presentato in data 20.4.23 istanza al fine di ottenere la protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998 nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del Decreto Cutro. L'istante prospetta che è decorso oltre un anno della formalizzazione della richiesta di protezione speciale e dal fotosegnalamento ed ad oggi la Questura di Salerno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno non hanno concluso il procedimento amministrativo. Ad avviso del ricorrente il contegno tenuto dalla Questura di Salerno e dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno configura gli estremi del cd. "silenzio inadempimento" di cui al'art. 2 della Legge 241/90 (nella parte in cui prevede che trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento, il silenzio può ritenersi formato) in combinato disposto con l'art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. Il ricorrente chiedeva, quindi, all'adito Tribunale accertare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Interno - Questura di Salerno, l'emissione del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Con note dep. in data 6.1.25 il ricorrente dava atto della conclusione del procedimento con rilascio del titolo di soggiorno.
In ragione della sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo per cui è ricorso, il Tribunale stima doversi dichiarare cessata la materia del contendere, posto che si è concluso il procedimento amministrativo per il quale il ricorrente deduce ipotesi di c.d. silenzio inadempimento della P.A.
Circa il regime delle spese, tenuto conto del significativo numero dei procedimenti pendenti in fase amministrativa che hanno giustificato la definizione del procedimento in momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale, il Collegio stima doversi compensare le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale come in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di giudizio.
Si comunichi
2 Salerno lì, 19.3.25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno –Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea – in composizione collegiale come di seguito indicato dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5955 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2024, avente ad oggetto “accertamento diritto alla protezione speciale ex art . dell'art. 19 comma 1.1 D. Lgs. 286/1998” decisa ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. all'udienza del 14.1.25 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. vertente
Tra
, nato il [...] in [...] e residente in Pontecagnano Parte_1 Faiano (SA) alla via Milano n. 52 CF , rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Gioiello CF e dall'Avv. Marianna Gambardella CF C.F._2
C.F._3
ricorrente
e
Ministero dell'Interno - Questura di Salerno, in persona del p.t., CF CP_1 costituito a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale delle Stato P.IVA_1
resistente
1 Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, in persona del CF CP_2 P.IVA_2
resistente
CONCLUSIONI Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di aver presentato in data 20.4.23 istanza al fine di ottenere la protezione speciale prevista dall'art. 19 D. Lgs. 286/1998 nella sua formulazione precedente all'entrata in vigore del Decreto Cutro. L'istante prospetta che è decorso oltre un anno della formalizzazione della richiesta di protezione speciale e dal fotosegnalamento ed ad oggi la Questura di Salerno e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno non hanno concluso il procedimento amministrativo. Ad avviso del ricorrente il contegno tenuto dalla Questura di Salerno e dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno configura gli estremi del cd. "silenzio inadempimento" di cui al'art. 2 della Legge 241/90 (nella parte in cui prevede che trascorso il termine fissato per la conclusione del procedimento, il silenzio può ritenersi formato) in combinato disposto con l'art. 20, comma 4, l. n. 241/1990. Il ricorrente chiedeva, quindi, all'adito Tribunale accertare il diritto del ricorrente ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Interno - Questura di Salerno, l'emissione del permesso di soggiorno per protezione speciale, secondo il D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Con note dep. in data 6.1.25 il ricorrente dava atto della conclusione del procedimento con rilascio del titolo di soggiorno.
In ragione della sopravvenuta definizione del procedimento amministrativo per cui è ricorso, il Tribunale stima doversi dichiarare cessata la materia del contendere, posto che si è concluso il procedimento amministrativo per il quale il ricorrente deduce ipotesi di c.d. silenzio inadempimento della P.A.
Circa il regime delle spese, tenuto conto del significativo numero dei procedimenti pendenti in fase amministrativa che hanno giustificato la definizione del procedimento in momento successivo alla proposizione della domanda giudiziale, il Collegio stima doversi compensare le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale come in epigrafe indicato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese di giudizio.
Si comunichi
2 Salerno lì, 19.3.25
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Andrea Ferraiuolo Dott. Andrea Luce
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