Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DICATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6165 / 2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall' avv. Maria Grazia Di Bella Parte 1
come da procura come in atti;
-ricorrente-
contro
CP 1 ROMA CP 2 CATANIA in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27/06/2024 la ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 11511/2023 R.G. per ottenere ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., l'accertamento dell'invalidità civile con conseguente riduzione della capacità
che, all'esito della espletata CTU, il consulente, erroneamente, riteneva che la ricorrente non fosse in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo della ricorrente e in particolare viziate dall'omessa adeguata valutazione, anche in termini percentuali della spondiloartrosi"; 66
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo" in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico della ricorrente
è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento l'accertamento dell'invalidità civile con conseguente riduzione della capacità lavorativa in misura del 75% ed il relativo riconoscimento del proprio diritto alle provvidenze di legge, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata, con riserva di nominare un consulente di parte sino all'inizio delle operazioni peritali.
Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento da porre a carico dell'Erario per l'accesso del ricorrente al gratuito patrocinio, come da documentazione allegata".
Instauratosi il contraddittorio si costituiva CP 1 spiegando difese volte al rigetto del ricorso. In ragione di quanto esposto nella memoria difensiva concludeva nei seguenti termini: In via 66
preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' CP 1 in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C".
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: "Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)" (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario della invalidità civile in misura almeno pari al 75%;
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che alla ricorrente, in ragione delle patologie sofferte, può essere riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 57% con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17 febbraio 2023.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato Dai dati sopra esposti emergono i 66
in data 17/02/23 faceva seguenti fatti di interesse medico-legale. La sig.ra Parte 1
istanza per avere riconosciuto un grado di invalidità tale da permetterle di fruire del trattamento pensionistico. Sottoposta la sig.ra in data 16/05/23 a visita medica da Parte_1
parte dei Sanitari della Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di
Pedara veniva ritenuta é stata ritenuta invalida nella misura del 40%, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L. 104/92 art. 3, comma 1). La sig.ra Parte 1
[...]_presentava quindi ricorso giudiziario. Sottoposta a visita medico legale da parte del CTU nominato dott. veniva trovata affetta da spondiloartrosi diffusa conPersona 1 gonartrosi bilaterale e pertanto ritenuta invalido civile al 51%. Veniva fatta opposizione. Venuta alla mia osservazione, la sig.ra é stata trovata affetta da Spondiloartrosi Parte 1
a discreta incidenza funzionale in soggetto affetto da discopatie multiple già sottoposto a discectomia
L4-L5 nel 2009 e posizionamento di distanziatore interspinoso tra L3 e L4 Gonartrosi bilaterale a discreta incidenza funzionale specie a sinistra Coxartrosi bilaterale a modesta incidenza funzionale"
Quanto all'attribuzione delle percentuali per ogni singola patologia il consulente ha specificato i dati secondo la seguente tabella riportata a pag. 7 della relazione peritale.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU non sono state, peraltro, contestate dalle parti in sede di osservazioni critiche.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione in atti e all'ammissione dell'istante al beneficio a spese dello Stato le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di CP_1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Parte_2 è soggetto invalido al 57% con accerta e dichiara che decorrenza dal 17 febbraio 2023;
spese irripetibili;
le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di CP_1 e liquidate come da separati decreti
Catania, 01/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso