Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 969/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Verbania, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Monica Barco presidente est. dott. Claudio Michelucci giudice dott. Maria Cristina Persico giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iniziata con ricorso depositato in data 16.8.2023, ritenuta per la decisione all'udienza del 20.3.2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]1/13 (c.f.: Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. A. Ardagna dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa come da procura in atti
- ricorrente- contro
(c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1 C.F._2
Via Per Altoggio 6/3A
-resistente contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Napoli tra i Sigg.ri
[...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]1/13 (c.f.: Parte_1
, e (c.f.: ), nata a [...] il [...] e C.F._1 Controparte_1 C.F._2
residente in [...]3A, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al n. 45, parte II, S.A. dell'anno 1979, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare l'annotazione dell'emananda sentenza;
dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti, avendo già regolato i rapporti economici derivanti dal vincolo matrimoniale o, in ogni caso, accertare e dichiarare che non sussistono i presupposti per la concessione di alcun assegno divorzile.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio in caso di infondata opposizione”.
Per il Pubblico Ministero: “accogliersi la domanda”
Motivi della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da è fondata Parte_1
e merita accoglimento.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio con rito concordatario in Napoli il 14.6.1979 e si sono separati con sentenza del Tribunale di Milano n. 4549/1999, munita dell'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato.
Sin dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale di Milano nella procedura per separazione personale i coniugi hanno cessato la convivenza, che non è stata da allora più ripresa.
La condizione di cui al comma 2 della lett. b) dell'art 3 L. 898/1970, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con legge 6 marzo 1987 n. 74, deve ritenersi sussistente nella fattispecie, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione.
Il tempo trascorso dalla separazione e la mancata opposizione della parte convenuta convincono il
Tribunale della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostruzione del consorzio familiare.
Alla luce delle indicate emergenze può dunque addivenirsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Stante la natura del giudizio e l'esito dello stesso le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha sostenute.
p.q.m.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente decidendo, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 14.6.1979 da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...] Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (atto n. 45, Parte II, Serie A, anno
1979 del Registro degli Atti di Matrimonio);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione della presente sentenza e di eseguire le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di cui al DPR 396/2000.
Così deciso in Verbania il 27.3.2025
Il Presidente est
Monica Barco