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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4905 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025 , avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
, nata a [...] il [...] , , Persona_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RECCI MARIA ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] , C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DE GIOVANNI VALENTINA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/03/2025 e , Persona_1 Controparte_1 premettendo di aver intrattenuto una relazione affettiva con convivenza di fatto per diversi anni - dalla cui unione nasceva la figlia minore ( nata a [...] il [...]) conclusasi la Persona_2 relazione, rappresentavano la volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla predetta minore. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. La casa familiare, di proprietà dei nonni del SI. sita in Napoli, alla Via Lancisiano, 53, corrispondente ad una singola CP_1 ed autonoma ricavata unità immobiliare, sarà assegnata alla SI.ra che vi abiterà insieme Per_1 alla figlia minore . Sul punto pertanto si precisa che la casa familiare non ricomprende Per_2
l'appartamento adiacente a quello attualmente abitato dal nucleo familiare, ove da sempre abitano i nonni del SI. Il SI. rilascerà la casa familiare prelevando i propri beni ed CP_1 CP_1 effetti personali trasferendo la propria residenza in Via Tessitori di Seta, 56, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza e/o domicilio alla SI.ra .
2. La Per_1 figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso, Per_2 mantenendo la residenza privilegiata presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per la figlia minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori anche tenendo conto delle sue Per_2 capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi di rispettiva custodia, senza interferenze. Il padre incontrerà la figlia minore ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre. Solo nella denegata ipotesi di mancato accordo, si prevede il seguente calendario di incontri padre-figlia: - due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì), dalle ore 17,30 alle ore 20,00; un fine settimana a settimane alterne, con prelievo il venerdì alle h. 18,00 presso la casa materna e riaccompagnamento la domenica alle ore 18,30; nelle settimane in cui non è previsto il week-end con il padre, questi terrà con sé la minore il mercoledì con prelievo alle h. 17,30, pernottamento e riaccompagnamento il giovedì mattina a scuola. Inoltre, in considerazione del fatto che la SI.ra attualmente frequenta un corso serale dalle ore 17:00 circa alle ore 20:00 Per_1 circa, le parti concordano che il padre – allo stato ancora non impegnato lavorativamente - prelevi e tenga con sé la figlia minore tutti i pomeriggi sino al termine del corso, fissato per il prossimo mese di giugno 2025, secondo le modalità innanzi indicate. Tale disponibilità dovrà essere ridiscussa qualora il padre dovesse avere sopraggiunti impegni. - durante il periodo natalizio, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31.12 o l'1.1; il 6.1 ad anni alterni;
sarà concesso al genitore che non trascorre la vigilia di Natale con la bambina, di incontrarla per due ore nel pomeriggio per lo scambio dei regali. - durante il periodo pasquale, ad anni alterni, dal giovedì Santo al Lunedì in
Albis; - durante il periodo estivo, una settimana nel mese di luglio e due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto. Il predetto periodo sarà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. Le parti concordano altresì che nell'ipotesi in cui il SI. per i ritiri calcistici, CP_1 dovesse trascorre fuori regione tutto il mese di agosto, come avvenuto in passato, potrà tenere con sé la minore una settimana nel mese di giugno ed una nel mese di luglio. Anche in tal caso il periodo sarà concordato tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno. - la minore trascorrerà con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno dello stesso, nonché la festa del papà e lo stesso avverrà per le festività riguardanti la madre;
- il giorno del compleanno di sarà trascorso Per_2 possibilmente in compresenza di entrambi i genitori. - per le ulteriori festività scolastiche (martedì grasso;
25.4; 1.5; 8.12; ecc.) si seguirà il criterio dell'alternanza e il diritto di visita ordinario sarà sospeso.- i genitori si impegnano a favorire, costantemente, i contatti telefonici della figlia con il genitore temporaneamente “non affidatario di fatto” con la previsione di una videochiamata al giorno nella fascia oraria che sarà stabilita di volta in volta da entrambi.
3. Il SI. si CP_1 obbliga a versare in favore della SI.ra , entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Per_1 bancario o equipollente, un assegno di € 350,00 (trecentocinquanta//00) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia minore. Detto assegno di mantenimento sarà adeguato annualmente alla stregua delle variazioni in aumento che saranno registrate dall'indice ISTAT come per legge.
4. Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno facendo esplicito riferimento per l'individuazione e concertazione delle stesse al Protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati sottoscritto dal Tribunale di Napoli in data 7.3.2018, fatta eccezione la spesa per la scuola attualmente frequentata da , che verrà sostenuta interamente dal SI. Per_2
5. Le parti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per CP_1
l'espatrio per loro stessi.
6.. Le su estese condizioni sono effettive a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso. Per quanto non previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.
7. Le spese relative al presente procedimento si intendono compensate con reciproca rinunzia alla solidarietà ex Lege professionale”;
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritto di visita, assegnazione della casa familiare e assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, I Sezione civile, definitivamente pronunciando, dispone in conformità degli accordi intervenuti tra le parti e relativi alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata a [...] il [...]; Persona_2
- omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 06.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino