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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Marialuisa Crucitti Pres. dott. ssa Ginevra Chinè Cons. rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Cons.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 73/2022 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Benevento (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Meri Pizzata(C.F.: C.F._1
), del Foro di OC, giusta procura in calce al presente atto, e C.F._2 domiciliato, ai fini della presente causa, presso lo studio del difensore, sito in OC alla C.da Riposo;
i procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di Fax 0964.29063 e indirizzo Pec: Email_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli ( t); CP_1 Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di OC ,depositato in data 01.08.2019, Parte_1 conveniva in giudizio l' per ivi sentire accertare e dichiarare che il proprio coniuge CP_1 deceduto aveva lavorato presso l'Azienda Forestale della Regione Calabria Persona_1 per i periodi dal 01.01.1982 al 31.12.1982, per un totale di 180 giornate lavorative prestate;
dal 01.01.1984 al 31.12.1984, per un totale di 331 giornate lavorative prestate;
dal 01.01.1993 al 31.12.1993,per un totale di 264 giornate lavorative denunciate o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa e conseguentemente, in via principale, e per l'effetto, riconoscere il suo diritto alla ricostituzione per motivi contributivi – rif. domanda n. 2142811000002 – prestazione n. 27014159 – cat. SO ordinando all' di CP_1 provvedere ai relativi adempimenti con conseguente condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore Avv. Meri Pizzata, dichiaratosi antistatario. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: <in via preliminare, ritenere e dichiarare che il Sig. ha lavorato presso l'Azienda Forestale della Regione Calabria Persona_1
- P 01.01.1982 al 31.12.1982, per un totale di 180 giornate lavorative prestate;
- Per il periodo dal 01.01.1984 al 31.12.1984, per un totale di 331 giornate lavorative prestate;
- Per il periodo dal 01.01.1993 al 31.12.1993,per un totale di 264 giornate lavorative denunciate;
o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa e, conseguentemente, ordinare all' l'aggiornamento dell'estratto conto assicurativo;
CP_1 via principale, e per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente alla ricostituzione per motivi contributivi – rif. domanda n. 2142811000002 – prestazione n. 27014159 – cat. SO;
3) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Meri Pizzata.
L' si costituiva, eccependo la prescrizione del diritto. CP_1
La sentenza di primo grado. Con la sentenza impugnata, il giudice, rigettava la domanda ritenendo il diritto all'accertamento dei contributi previdenziali prescritto e comunque non provato lo svolgimento dell'attività lavorativa sulla base della seguente motivazione: <Per il riconoscimento del diritto per fatti sopravvenuti non sono previsti termini di decadenza. In caso di errore di calcolo in fase di prima liquidazione della pensione, invece, la domanda di ricostituzione della pensione, si può fare al massimo entro tre anni per non perdere il riconoscimento del diritto, altrimenti si avrà diritto solo ai ratei del triennio antecedente al ricorso. Tuttavia nel caso di specie si chiede il riconoscimento dei contributi del de cuis maturati 30 anni prima l'odierna domanda e oltre 10 anni dopo la corresponsione della pensione ai superstiti, in atti non è stata data adeguata prova della sussistenza del rapporto di lavoro richiesto , pertanto la domanda della ricorrente non è meritevole d'accoglimento>>
Avverso la sentenza propone appello ribadendo la sospensione della Parte_1 prescrizione sulla base dell' 19 del d. l. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, il comma 10 bis., secondo il quale: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i CP_1 lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore», termine ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31.12.2020; con riferimento alla prova dello svolgimento dell'attività lavorativa impugna la decisione resa rilevando che in atti vi sarebbe un un certificato storico del 28.11.2007, rilasciato dalla Azienda a firma dell'Addetto alla Certificazione CP_2
Dott.ssa e del Dirigente Dott. , che attesta che il Sig. ha prestato Per_2 Per_3 Per_1 servizio presso l'Amministrazione in qualità di operaio idraulico forestale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di COP nel cantiere forestale ricadente nel Comune di Antonimina (RC) per il numero di giornate lavorative come indicate. Si è costituito l' eccependo che detta disciplina opera solo in relazione a dipendenti CP_1 di amministrazioni pubbliche ex decreto legislativo n. 165/01, la cui iscrizione risulti presso una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le pensioni dei CP_3 dipendenti degli enti locali CPDEL, di previdenza per le pensioni degli ufficiali CP_3 Contr giudiziari , per le pensioni dei sanitari per le pensioni agli CP_4 CP_3 CP_3 insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato , mentre l'appellato non è iscritto a nessuna delle gestioni CP_6 previdenziali esclusive dei dipendenti pubblici (a prescindere, come si diceva, dal fatto che egli sia da considerare o meno un dipendente pubblico), risultando invece iscritto nel
“regime generale” (ovvero nell'AGO, assicurazione generale obbligatoria). Conclude che la contribuzione per gli anni rivendicati dal lavoratore, dante causa della originaria ricorrente, sarebbe ormai prescritta. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
L'appello va rigettato.
L'originaria domanda è infondata per il motivo assorbente relativo alla mancanza di prova dello svolgimento di attività lavorativa nel periodo in esame. Come allegato dallo stesso appellante, in atti vi è solo una dichiarazione su un foglio intestato ad privo comunque di conformità all'originale, in cui accerta che il CP_2 CP_2 ha lavorato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1981 al 1997 con, lo Per_1 stesso Ufficio dichiarante, però, ammette che sulla correttezza dei dati può garantire la veridicità solo per gli anni dal 1994 al 1997 mentre per quelli anteriori al 1994- quelli in contestazione- non può certificare coerenza atteso che gli stessi sono stai accertati sulla base del fascicolo personale di cui non si garantire la veridicità. Orbene il periodo su cui si chiede la contribuzione è proprio quello anteriore al 1994 per il quale lo stesso ammette che <per gli anni pregressi al 1994.. non si assume e non CP_2 si può assumere alcuna responsabilità circa la rispondenza o meno, in diritto ed in fatto circa la loro valenza << cfr attestazione CP_2
Inoltre dall'estratto contributivo emerge che il dal 1967 al 1991 era operaio Per_1 agricolo OTP. La sentenza va, pertanto, confermata nel capo relativo alla mancanza di prova del rapporto di lavoro e trattandosi di motivo assorbente l'appello va rigettato. Le spese di lite- attesa la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c. , come accertato nella sentenza appellata il cui capo non è stato oggetto di appello- sono irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 2 marzo 2022 da contro Parte_1 avverso la sentenza n. 858/2021 del 01.09.2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione CP_1
e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara irripetibili le spese;
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto. Reggio Calabria, 19/3/2025
Il relatore Il Presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè ) ( Dott.ssa Maria Luisa Crucitti )
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Marialuisa Crucitti Pres. dott. ssa Ginevra Chinè Cons. rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Cons.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 73/2022 R.G.L. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Benevento (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Meri Pizzata(C.F.: C.F._1
), del Foro di OC, giusta procura in calce al presente atto, e C.F._2 domiciliato, ai fini della presente causa, presso lo studio del difensore, sito in OC alla C.da Riposo;
i procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al numero di Fax 0964.29063 e indirizzo Pec: Email_1
appellante e
rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Lolli ( t); CP_1 Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa. CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di OC ,depositato in data 01.08.2019, Parte_1 conveniva in giudizio l' per ivi sentire accertare e dichiarare che il proprio coniuge CP_1 deceduto aveva lavorato presso l'Azienda Forestale della Regione Calabria Persona_1 per i periodi dal 01.01.1982 al 31.12.1982, per un totale di 180 giornate lavorative prestate;
dal 01.01.1984 al 31.12.1984, per un totale di 331 giornate lavorative prestate;
dal 01.01.1993 al 31.12.1993,per un totale di 264 giornate lavorative denunciate o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa e conseguentemente, in via principale, e per l'effetto, riconoscere il suo diritto alla ricostituzione per motivi contributivi – rif. domanda n. 2142811000002 – prestazione n. 27014159 – cat. SO ordinando all' di CP_1 provvedere ai relativi adempimenti con conseguente condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, da distrarsi in favore del Procuratore Avv. Meri Pizzata, dichiaratosi antistatario. Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: <in via preliminare, ritenere e dichiarare che il Sig. ha lavorato presso l'Azienda Forestale della Regione Calabria Persona_1
- P 01.01.1982 al 31.12.1982, per un totale di 180 giornate lavorative prestate;
- Per il periodo dal 01.01.1984 al 31.12.1984, per un totale di 331 giornate lavorative prestate;
- Per il periodo dal 01.01.1993 al 31.12.1993,per un totale di 264 giornate lavorative denunciate;
o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa e, conseguentemente, ordinare all' l'aggiornamento dell'estratto conto assicurativo;
CP_1 via principale, e per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente alla ricostituzione per motivi contributivi – rif. domanda n. 2142811000002 – prestazione n. 27014159 – cat. SO;
3) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Meri Pizzata.
L' si costituiva, eccependo la prescrizione del diritto. CP_1
La sentenza di primo grado. Con la sentenza impugnata, il giudice, rigettava la domanda ritenendo il diritto all'accertamento dei contributi previdenziali prescritto e comunque non provato lo svolgimento dell'attività lavorativa sulla base della seguente motivazione: <Per il riconoscimento del diritto per fatti sopravvenuti non sono previsti termini di decadenza. In caso di errore di calcolo in fase di prima liquidazione della pensione, invece, la domanda di ricostituzione della pensione, si può fare al massimo entro tre anni per non perdere il riconoscimento del diritto, altrimenti si avrà diritto solo ai ratei del triennio antecedente al ricorso. Tuttavia nel caso di specie si chiede il riconoscimento dei contributi del de cuis maturati 30 anni prima l'odierna domanda e oltre 10 anni dopo la corresponsione della pensione ai superstiti, in atti non è stata data adeguata prova della sussistenza del rapporto di lavoro richiesto , pertanto la domanda della ricorrente non è meritevole d'accoglimento>>
Avverso la sentenza propone appello ribadendo la sospensione della Parte_1 prescrizione sulla base dell' 19 del d. l. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, il comma 10 bis., secondo il quale: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i CP_1 lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore», termine ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31.12.2020; con riferimento alla prova dello svolgimento dell'attività lavorativa impugna la decisione resa rilevando che in atti vi sarebbe un un certificato storico del 28.11.2007, rilasciato dalla Azienda a firma dell'Addetto alla Certificazione CP_2
Dott.ssa e del Dirigente Dott. , che attesta che il Sig. ha prestato Per_2 Per_3 Per_1 servizio presso l'Amministrazione in qualità di operaio idraulico forestale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di COP nel cantiere forestale ricadente nel Comune di Antonimina (RC) per il numero di giornate lavorative come indicate. Si è costituito l' eccependo che detta disciplina opera solo in relazione a dipendenti CP_1 di amministrazioni pubbliche ex decreto legislativo n. 165/01, la cui iscrizione risulti presso una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le pensioni dei CP_3 dipendenti degli enti locali CPDEL, di previdenza per le pensioni degli ufficiali CP_3 Contr giudiziari , per le pensioni dei sanitari per le pensioni agli CP_4 CP_3 CP_3 insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato , mentre l'appellato non è iscritto a nessuna delle gestioni CP_6 previdenziali esclusive dei dipendenti pubblici (a prescindere, come si diceva, dal fatto che egli sia da considerare o meno un dipendente pubblico), risultando invece iscritto nel
“regime generale” (ovvero nell'AGO, assicurazione generale obbligatoria). Conclude che la contribuzione per gli anni rivendicati dal lavoratore, dante causa della originaria ricorrente, sarebbe ormai prescritta. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza cartolare.
L'appello va rigettato.
L'originaria domanda è infondata per il motivo assorbente relativo alla mancanza di prova dello svolgimento di attività lavorativa nel periodo in esame. Come allegato dallo stesso appellante, in atti vi è solo una dichiarazione su un foglio intestato ad privo comunque di conformità all'originale, in cui accerta che il CP_2 CP_2 ha lavorato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1981 al 1997 con, lo Per_1 stesso Ufficio dichiarante, però, ammette che sulla correttezza dei dati può garantire la veridicità solo per gli anni dal 1994 al 1997 mentre per quelli anteriori al 1994- quelli in contestazione- non può certificare coerenza atteso che gli stessi sono stai accertati sulla base del fascicolo personale di cui non si garantire la veridicità. Orbene il periodo su cui si chiede la contribuzione è proprio quello anteriore al 1994 per il quale lo stesso ammette che <per gli anni pregressi al 1994.. non si assume e non CP_2 si può assumere alcuna responsabilità circa la rispondenza o meno, in diritto ed in fatto circa la loro valenza << cfr attestazione CP_2
Inoltre dall'estratto contributivo emerge che il dal 1967 al 1991 era operaio Per_1 agricolo OTP. La sentenza va, pertanto, confermata nel capo relativo alla mancanza di prova del rapporto di lavoro e trattandosi di motivo assorbente l'appello va rigettato. Le spese di lite- attesa la dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c. , come accertato nella sentenza appellata il cui capo non è stato oggetto di appello- sono irripetibili.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 2 marzo 2022 da contro Parte_1 avverso la sentenza n. 858/2021 del 01.09.2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione CP_1
e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Dichiara irripetibili le spese;
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto. Reggio Calabria, 19/3/2025
Il relatore Il Presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè ) ( Dott.ssa Maria Luisa Crucitti )