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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/05/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1025 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Rosario Gabellone, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(C.F.: ), in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice di quale scissionaria- Parte_2
beneficiaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv.
Cosimo Quarato, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 5.7.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMEN TO DEL PROC ESSO § 1.
Con atto di citazione del 21 gennaio 2019, ha convenuto in giudizio la Parte_1
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ora in qualità di Controparte_1 procuratrice di innanzi al tribunale di Lecce e Controparte_2 ha dedotto:
- l'usurarietà del mutuo di credito fondiario stipulato con Banca MPS in data 11.02.2011 per
Notar rep. n. 179359 e racc. 37804 in virtù di contrattualizzazione di tassi di Per_1
interesse di mora eccedenti le soglie di legge (L n. 108/1996), in violazione degli articoli
1815 c.c. e 644 c.p.;
- la nullità di tale contratto per carenza di causa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1418
c.c. e in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto il mutuo era stato erogato al solo di ripianare la scopertura del c/c corrente n. 41585 intrattenuto da con Banca Parte_1
MPS S.p.a.;
- l'illegittima capitalizzazione composta degli interessi applicati nel corso dell'intero contratto, in violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c.
Tanto premesso, il ha chiesto l'accertamento delle nullità di cui era affetto il contratto Pt_1
e la condanna della Banca convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento, e al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Banca Monte dei Paschi Di Siena CP_3
s.p.a., e ha chiesto il rigetto della domanda con condanna dell'attore alle spese di lite.
§ 1.1
Con sentenza del 30.09.2021, il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda e ha condannato l'attore al pagamento in favore della convenuta della somma di € 2.300,00 per competenze professionali, oltre spese, iva e cap di legge;
ha posto a carico di le spese di Parte_1
ctu.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue, sulla base delle risultanze del ctu: - ha accertato che il mutuo non conteneva tassi di interesse, eccedenti la pag. 2/7 soglia legale anti-usura, anche tenuto conto del tasso di mora convenuto;
ha rilevato che il mutuo non aveva uno scopo specifico e che il mutuatario era l'unico responsabile della destinazione delle somme erogate, una volta entrate nella sua disponibilità; ha escluso la sussistenza della capitalizzazione degli interessi;
ha accertato l'inesistenza di usura sopravvenuta.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto che la Corte, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, accertasse e dichiarasse: - il superamento della soglia legale anti-usura da parte dei tassi convenzionali e di mora pattuiti nel contratto di mutuo fondiario, in violazione dell'art. 1815, comma 2 c.c.; - la nullità del suddetto contratto per carenza di causa e per violazione dell'art. 1418 c.c., perché erogato dalla Banca a copertura del passivo del conto corrente n. 41585,32 intestato allo stesso mutuatario;
- l'illegittimità
della capitalizzazione composta degli interessi per effetto del piano di ammortamento alla francese non concordato dalle parti e applicato nel corso dell'intero contratto di mutuo;
con conseguente condanna della Banca alla restituzione degli importi indebitamente percepiti ex art. 2033 c.c. o per ingiustificato arricchimento;
l'appellante ha chiesto, inoltre, la riforma della sentenza sul capo sulle spese e la rinnovazione della ctu.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_1 [...]
scissionaria-beneficiaria di Banca Monte dei Paschi di Parte_2
Siena s.p.a., ed ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna alle spese dell'appellante.
In data 13.12.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1 tribunale ad escludere la denunciata usurarietà del mutuo fondiario in scrutinio. Secondo
l'appellante, a diversa conclusione sarebbe giunto il primo giudice ove avesse correttamente incluso nel calcolo del TAEG (demandato al CTU) il costo implicito dell'applicazione del pag. 3/7 regime di capitalizzazione composta e di tutte le spese, anche di quelle relative alla polizza di assicurazione “Mutuo Sicuro Persona n. 264” in quanto, anch'essa costituente costo del finanziamento.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Occorre innanzitutto rilevare che, con l'atto d'appello, ha avanzato una Parte_1
domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado.
E' sufficiente porre a confronto le conclusioni dell'atto d'appello - ove, sul punto, il Pt_1 ha chiesto “Accertare e dichiarare che i tassi convenzionali e di mora pattuiti contrattualmente sul mutuo di credito fondiario stipulato in data 11.02.2011 rep. n. 179359
e racc. 37804 superano le soglie previste dalla legge n. 108/1996 […omissis…] - con le conclusioni dell'atto di citazione di primo grado (richiamate per relationem nelle note ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e nelle memorie conclusive), ove il ha chiesto “Accertare Pt_1
e dichiarare che il Tasso Effettivo di Mora pattuito contrattualmente sul contratto di mutuo
di credito fondiario stipulato in data 11.02.2011 rep. n. 179359 e racc. 37804 (4,189 punti
percentuali) è superiore al TASSO SOGLIA (4,02 punti percentuali) per il periodo di
riferimento come previsto dalla legge n. 108/1996 […omissis…]”.
E' evidente che la verifica richiesta in prime cure è stata espressamente limitata alla denuncia di usurarietà del tasso soglia usura (mentre nessuna critica è stata mossa al tasso convenzionale); sul punto, il CTU (prima) ed il tribunale (poi) hanno correttamente accertato che tale soglia non è stata superata, né in fase di pattuizione, nè in corso di durata del contratto, anche perché mai è stato accumulato alcun ritardo nei pagamenti delle rate a rimborso.
La domanda di accertamento della usurarietà degli interessi corrispettivi, avanzata in appello è nuova e, dunque, è inammissibile.
Per completezza, la corte osserva che tale domanda è anche infondata nel merito in quanto sorretta da documentazione prodotta, per la prima volta, in allegato alle osservazioni tecniche di parte attrice alla CTU di primo grado (datate 15.3.2020), quindi oltre il limite delle decadenze istruttorie.
Gli accertamenti tecnici disposti in fase d'appello, con ordinanza del 2.4.2022, sono per questo motivo inutilizzabili ai fini del decidere.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
pag. 4/7 erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa ex art. 1418 c.c.; ha lamentato, in particolare, il mancato rispetto dello scopo per il quale il contratto di mutuo fondiario era stato stipulato: ha affermato che le somme erogate con il contratto di finanziamento, non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità, in quanto le stesse sarebbero servite alla Banca convenuta per ripianare il saldo passivo del conto corrente n. 41858.32.
Il motivo è infondato.
E' pacifico in giurisprudenza che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale. (cass.civ.sez.I, ord. 5.6.2024
n. 15695)
Ciò posto, la corte osserva che il contratto di mutuo stipulato in data 11.2.2011 tra
[...]
ed MPS s.p.a. risulta espressamente qualificato come mutuo fondiario (cfr Pt_1
l'epigrafe dell'atto notarile con cui è stato stipulato, ove si fa rinvio agli artt. 38 e ss. del
TUB).
La giurisprudenza della suprema corte è univoca nell'affermare che
“Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né
l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata
(cass.civ.sez.III, 20.4.2007 n. 9511; cass. civ sez.I, 26.3.2012 n. 4792); il mutuo fondiario, dunque, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cass.civ. sez.
III, 12.9.2014 n. 19282; cass.civ.sez.I, 27.12.2013 n. 28663).
Recentissima pronuncia delle sezioni unite della suprema corte ha confermato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo
pag. 5/7 esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. (cass.civ.S.U., 5.3.2025 n. 5841).
§ 3.3
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso l'applicazione della capitalizzazione composta degli interessi sul contratto di mutuo. L'appellante ha sostenuto che il piano di ammortamento c.d. alla francese, applicato al contratto, non era stato concordato dalle parti ed era fonte di effetti anatocistici e di illegittimi e maggiori oneri a carico del mutuatario.
Il motivo è infondato.
L'atto di appello non fa altro che riprodurre gli argomenti utilizzati nel giudizio di primo grado per contestare la legittimità del piano di ammortamento alla francese;
ad avviso dell'appellante, l'automatica applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici avrebbe richiesto al tribunale una pronuncia di nullità delle pattuizioni relative alla determinazione delle rate da rimborsare con la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso di interesse legale con capitalizzazione semplice.
Così non è.
Per costante orientamento della suprema corte - il c.d. piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il pag. 6/7 periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può
generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né
indirettamente.
Dunque, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'alt. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia,
sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza, comprese quelle per CTU.
P.Q.M.
la corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore di parte appellata delle spese processuali Parte_1 che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del
15%; pone definitivamente a carico di parte appellante le spese per CTU di questo grado di giudizio.
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.4.2025
il Consigliere estensore il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Maurizio Petrelli - Presidente
- dott.ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SEN TE NZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1025 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Rosario Gabellone, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(C.F.: ), in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
procuratrice di quale scissionaria- Parte_2
beneficiaria di Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv.
Cosimo Quarato, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 5.7.2023, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLG IMEN TO DEL PROC ESSO § 1.
Con atto di citazione del 21 gennaio 2019, ha convenuto in giudizio la Parte_1
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ora in qualità di Controparte_1 procuratrice di innanzi al tribunale di Lecce e Controparte_2 ha dedotto:
- l'usurarietà del mutuo di credito fondiario stipulato con Banca MPS in data 11.02.2011 per
Notar rep. n. 179359 e racc. 37804 in virtù di contrattualizzazione di tassi di Per_1
interesse di mora eccedenti le soglie di legge (L n. 108/1996), in violazione degli articoli
1815 c.c. e 644 c.p.;
- la nullità di tale contratto per carenza di causa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1418
c.c. e in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto il mutuo era stato erogato al solo di ripianare la scopertura del c/c corrente n. 41585 intrattenuto da con Banca Parte_1
MPS S.p.a.;
- l'illegittima capitalizzazione composta degli interessi applicati nel corso dell'intero contratto, in violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c.
Tanto premesso, il ha chiesto l'accertamento delle nullità di cui era affetto il contratto Pt_1
e la condanna della Banca convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento, e al pagamento delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio quale mandataria di Banca Monte dei Paschi Di Siena CP_3
s.p.a., e ha chiesto il rigetto della domanda con condanna dell'attore alle spese di lite.
§ 1.1
Con sentenza del 30.09.2021, il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda e ha condannato l'attore al pagamento in favore della convenuta della somma di € 2.300,00 per competenze professionali, oltre spese, iva e cap di legge;
ha posto a carico di le spese di Parte_1
ctu.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue, sulla base delle risultanze del ctu: - ha accertato che il mutuo non conteneva tassi di interesse, eccedenti la pag. 2/7 soglia legale anti-usura, anche tenuto conto del tasso di mora convenuto;
ha rilevato che il mutuo non aveva uno scopo specifico e che il mutuatario era l'unico responsabile della destinazione delle somme erogate, una volta entrate nella sua disponibilità; ha escluso la sussistenza della capitalizzazione degli interessi;
ha accertato l'inesistenza di usura sopravvenuta.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto che la Corte, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, accertasse e dichiarasse: - il superamento della soglia legale anti-usura da parte dei tassi convenzionali e di mora pattuiti nel contratto di mutuo fondiario, in violazione dell'art. 1815, comma 2 c.c.; - la nullità del suddetto contratto per carenza di causa e per violazione dell'art. 1418 c.c., perché erogato dalla Banca a copertura del passivo del conto corrente n. 41585,32 intestato allo stesso mutuatario;
- l'illegittimità
della capitalizzazione composta degli interessi per effetto del piano di ammortamento alla francese non concordato dalle parti e applicato nel corso dell'intero contratto di mutuo;
con conseguente condanna della Banca alla restituzione degli importi indebitamente percepiti ex art. 2033 c.c. o per ingiustificato arricchimento;
l'appellante ha chiesto, inoltre, la riforma della sentenza sul capo sulle spese e la rinnovazione della ctu.
Si è costituita in giudizio quale procuratrice di Controparte_1 [...]
scissionaria-beneficiaria di Banca Monte dei Paschi di Parte_2
Siena s.p.a., ed ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna alle spese dell'appellante.
In data 13.12.2023, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIV I DELL A D E CISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato il Parte_1 tribunale ad escludere la denunciata usurarietà del mutuo fondiario in scrutinio. Secondo
l'appellante, a diversa conclusione sarebbe giunto il primo giudice ove avesse correttamente incluso nel calcolo del TAEG (demandato al CTU) il costo implicito dell'applicazione del pag. 3/7 regime di capitalizzazione composta e di tutte le spese, anche di quelle relative alla polizza di assicurazione “Mutuo Sicuro Persona n. 264” in quanto, anch'essa costituente costo del finanziamento.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Occorre innanzitutto rilevare che, con l'atto d'appello, ha avanzato una Parte_1
domanda nuova rispetto a quella proposta in primo grado.
E' sufficiente porre a confronto le conclusioni dell'atto d'appello - ove, sul punto, il Pt_1 ha chiesto “Accertare e dichiarare che i tassi convenzionali e di mora pattuiti contrattualmente sul mutuo di credito fondiario stipulato in data 11.02.2011 rep. n. 179359
e racc. 37804 superano le soglie previste dalla legge n. 108/1996 […omissis…] - con le conclusioni dell'atto di citazione di primo grado (richiamate per relationem nelle note ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. e nelle memorie conclusive), ove il ha chiesto “Accertare Pt_1
e dichiarare che il Tasso Effettivo di Mora pattuito contrattualmente sul contratto di mutuo
di credito fondiario stipulato in data 11.02.2011 rep. n. 179359 e racc. 37804 (4,189 punti
percentuali) è superiore al TASSO SOGLIA (4,02 punti percentuali) per il periodo di
riferimento come previsto dalla legge n. 108/1996 […omissis…]”.
E' evidente che la verifica richiesta in prime cure è stata espressamente limitata alla denuncia di usurarietà del tasso soglia usura (mentre nessuna critica è stata mossa al tasso convenzionale); sul punto, il CTU (prima) ed il tribunale (poi) hanno correttamente accertato che tale soglia non è stata superata, né in fase di pattuizione, nè in corso di durata del contratto, anche perché mai è stato accumulato alcun ritardo nei pagamenti delle rate a rimborso.
La domanda di accertamento della usurarietà degli interessi corrispettivi, avanzata in appello è nuova e, dunque, è inammissibile.
Per completezza, la corte osserva che tale domanda è anche infondata nel merito in quanto sorretta da documentazione prodotta, per la prima volta, in allegato alle osservazioni tecniche di parte attrice alla CTU di primo grado (datate 15.3.2020), quindi oltre il limite delle decadenze istruttorie.
Gli accertamenti tecnici disposti in fase d'appello, con ordinanza del 2.4.2022, sono per questo motivo inutilizzabili ai fini del decidere.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che il tribunale avrebbe Parte_1
pag. 4/7 erroneamente rigettato l'eccezione di nullità del contratto di mutuo per carenza di causa ex art. 1418 c.c.; ha lamentato, in particolare, il mancato rispetto dello scopo per il quale il contratto di mutuo fondiario era stato stipulato: ha affermato che le somme erogate con il contratto di finanziamento, non sarebbero mai entrate nella sua disponibilità, in quanto le stesse sarebbero servite alla Banca convenuta per ripianare il saldo passivo del conto corrente n. 41858.32.
Il motivo è infondato.
E' pacifico in giurisprudenza che “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale. (cass.civ.sez.I, ord. 5.6.2024
n. 15695)
Ciò posto, la corte osserva che il contratto di mutuo stipulato in data 11.2.2011 tra
[...]
ed MPS s.p.a. risulta espressamente qualificato come mutuo fondiario (cfr Pt_1
l'epigrafe dell'atto notarile con cui è stato stipulato, ove si fa rinvio agli artt. 38 e ss. del
TUB).
La giurisprudenza della suprema corte è univoca nell'affermare che
“Il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né
l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata
(cass.civ.sez.III, 20.4.2007 n. 9511; cass. civ sez.I, 26.3.2012 n. 4792); il mutuo fondiario, dunque, può essere finalizzato anche a sanare debiti pregressi (cass.civ. sez.
III, 12.9.2014 n. 19282; cass.civ.sez.I, 27.12.2013 n. 28663).
Recentissima pronuncia delle sezioni unite della suprema corte ha confermato che “È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo
pag. 5/7 esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale”. (cass.civ.S.U., 5.3.2025 n. 5841).
§ 3.3
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso l'applicazione della capitalizzazione composta degli interessi sul contratto di mutuo. L'appellante ha sostenuto che il piano di ammortamento c.d. alla francese, applicato al contratto, non era stato concordato dalle parti ed era fonte di effetti anatocistici e di illegittimi e maggiori oneri a carico del mutuatario.
Il motivo è infondato.
L'atto di appello non fa altro che riprodurre gli argomenti utilizzati nel giudizio di primo grado per contestare la legittimità del piano di ammortamento alla francese;
ad avviso dell'appellante, l'automatica applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici avrebbe richiesto al tribunale una pronuncia di nullità delle pattuizioni relative alla determinazione delle rate da rimborsare con la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso di interesse legale con capitalizzazione semplice.
Così non è.
Per costante orientamento della suprema corte - il c.d. piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.
Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il pag. 6/7 periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.
Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può
generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né
indirettamente.
Dunque, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.
Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'alt. 1194 c.c. in quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia,
sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza, comprese quelle per CTU.
P.Q.M.
la corte, rigetta l'appello, condanna al pagamento in favore di parte appellata delle spese processuali Parte_1 che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del
15%; pone definitivamente a carico di parte appellante le spese per CTU di questo grado di giudizio.
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28.4.2025
il Consigliere estensore il Presidente dr.ssa Carolina Elia dr. Maurizio Petrelli
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