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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 298/2022 avente ad oggetto: prestazione: indennità – rendita vitalizia o CP_1 equivalente – altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv.
Pierpaolo Petruzzelli, presso il cui studio in Bari, in Via Dante
Alighieri n. 33, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del 23.04.2024, dall'avv. Elvira Castellaneta
e con questi elettivamente domiciliato in Bari, al Corso Trieste n. 29–
Avvocatura INAIL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 08.01.2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 18.01.2022, ha agito in Parte_1 giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale delle patologie contratte durante l'attività lavorativa e la condanna dell' alla CP_1 costituzione in suo favore della rendita ex lege prevista o alla liquidazione dell'indennizzo in capitale in ragione del danno biologico accertato in corso di causa.
A tal fine, dopo aver premesso di trovarsi attualmente in quiescenza e di aver svolto nel corso della propria vita professionale l'attività rivierasca in particolare come cuoco di bordo presso numerose imbarcazioni, ha dedotto: che in data 03.02.2021 presentava all' istanza per il riconoscimento della malattia professionale, a CP_1 causa della patologia lui diagnosticata di “ernie discali lombari multiple L2-L3; L5-
S1- protrusione discale L3-L4-L5”, diretta conseguenza delle gravi sollecitazioni cui
è stata esposta la colonna vertebrale nel corso dell'attività lavorativa espletata sin dal 1997; che con nota del 23.04.2021, l' comunicava l'archiviazione della CP_1 domanda, per insufficienza della documentazione acquisita;
che avverso tale decisione il 25.05.2021 presentava ricorso amministrativo, ma invano;
che, in realtà, le patologie hanno natura professionale;
che è stato imbarcato dal 25 ottobre 1997 sino al 23 novembre 2020, prevalentemente alle dipendenze della
Compagnia di Navigazione “Montanari”, con mansioni di cuoco, provvedendo alla cottura e alla somministrazione dei pasti a bordo, occupandosi contestualmente della pulizia del vano di impiego, al termine di ogni pranzo e di ogni cena, il tutto sempre da solo, ad eccezione delle operazioni di pulizia della cucina, nell'ambito delle quali era coadiuvato, all'occorrenza, da un marinaio di bassa leva.; che si occupava, per svolgere tali mansioni, anche dello spostamento e della movimentazione di pentolame e di generi alimentari, in grande quantitativo e dal peso considerevole, dell'approvvigionamento di tutto quanto necessario alla cucina
(sacchi di farina, bottiglie di salsa, salumi interi e simili), prelevando tutto l'occorrente da una cambusa che si trovava, rispetto al vano di impiego, in un ambiente sopraelevato, ivi recandosi tramite una scala che congiungeva le due
2 stanze;
che è stato esposto al rischio professionale da movimentazione manuale di carichi e da vibrazioni trasmesse al corpo intero;
che il Titolo VI del D. Lgs. 81/08, all'art. 167, definisce la MMC come “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso - lombari”; che in base a alla suddetta normativa sono soggetti particolarmente esposti a questi tipi di rischio gli operatori addetti al magazzino o comunque tutti coloro che per svolgere la loro attività devono sollevare e movimentare carichi, come casse di bevande, di cibi, di frutta e verdura, ecc., magari anche su percorsi non in piano, salire e scendere scale, o per riporre o prendere da scaffali con ripiani in alto, magari usando scale;
che le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio per il tratto dorso -RE; che la movimentazione manuale di carichi può essere causa di una gran quantità di lesioni invalidanti, quali ad esempio, lo schiacciamento degli arti, delle mani e dei piedi, le lesioni dorso -lombari e i danni cardiaci, vascolari e arteriosi;
; che per le ragioni rilevate, le ernie discali e la protrusione discale sofferte devono essere poste in connessione causale con i rischi professionali rappresentati;
che veniva sottoposto il 16 maggio 2018 a RM della colonna lombosacrale presso il centro diagnostico “Studio Lovero” di Molfetta (Ba), ove apprendeva di essere affetto: “ernia focale posteriore paramediana intraforaminale destra del disco intersomatico L2 -L3; ernia posteriore mediana del disco intersomatico L3 -L4 ed L4 -L5 che impronta la banda subaracnoidea anteriore;
ernia discendente posteriore mediana del disco intersomatico L5 -S1, assottigliato, con lieve impronta sulla banda subaracnoidea anteriore”; che in data
3 dicembre 2020 veniva sottoposto a rm del CH RE (effettuata sempre presso il centro diagnostico sopracitato), ove veniva refertata la presenza di: “ernia discale ad ampia base di impianto protrusiva posterolaterale – foraminale – extraforaminale sinistra L2 -L3; globale protrusione del disco L3 L4, a maggiore espressività posteriore e con impegno bilaterale e intraforaminale prevalentemente destro;
ernia discale L5 S1, ad ampia base di impianto protrusiva posteroparamediana, soprattutto laterale ma con base di impianto estesa in posizione foraminale a destra, a partenza da un disco particolarmente assottigliato
3 posteriormente e centralmente ridotto in segnale su base degenerativa”; che il
27.01.2021 si sottoponeva a visita medica specialistica presso lo studio del Dott.
, il quale certificava la presenza di “ernie discali lombari Persona_1 multiple L2 -L3; L5 -S1 – protrusione discale L3 -L4 -L5 da protratta movimentazione manuale di carichi non occasionale in assenza di ausili efficaci e da vibrazioni trasmesse al corpo intero ”, affermando quindi la natura professionale delle malattie riscontrate in forza della sottoscrizione, in pari data, della prima certificazione medica di malattia professionale;
che rientrando l'ernia discale fra le patologie c.d. tabellate, il rigetto da parte dell' appare arbitrario ed illegittimo CP_1 essendo più specificatamente l'ernia discale RE riconosciuta dalla Tabella
n° 76 come malattia professionale e come tale indennizzabile se il soggetto è CP_1 coinvolto abitualmente;
che in caso di malattie professionali tabellate, la manifestazione morbosa insorta giova della “presunzione legale di origine” qualora sia compatibile con l'azione di una determinata noxa patogena e sia stata contratta nell'esercizio ed a causa di una lavorazione la cui nocività è presunta dalla tabella di legge, salvo prova contraria da parte dell'istituto in merito all'efficienza causale di altri fattori patogeni;
che di conseguenza, in siffatte ipotesi, sul lavoratore grava l'onere di provare, secondo il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., di essere affetto da un'infermità compresa nell'elenco delle malattie professionali e di essere stato precedentemente esposto al rischio morbigeno tabellato, restando presunto, in caso positivo, il nesso causale fra la lavorazione e l'infermità; che pertanto, sulla scorta di quanto rilevato, deve essere ammesso all'indennizzo richiesto, avendo esercitato in modo non occasionale una attività che in primo luogo lo ha esposto a vibrazioni trasmesse al corpo intero esercitato ed in secondo luogo che lo ha impiegato nella movimentazione manuale dei carichi in modo non occasionale ed in assenza di ausili efficaci.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti l'eziologia professionale delle patologie contratte durante l'attività lavorativa con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle prestazioni assicurative previste dalla legge in CP_1 tali ipotesi o in via gradata dell'indennizzo del danno biologico accertato in corso di causa e al pagamento degli interessi legali a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
4 Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1 che si tratta di una malattia rispetto alla quale non è dimostrata l'esposizione a rischio né il nesso di causalità. Ha dedotto altresì la mancata presentazione da parte dell'ultimo datore di lavoro dei questionari per le m.p. sovraccarico biomeccanico. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio sono stati escussi alcuni testimoni e sono state espletata due c.t.u. medico-legale.
LA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va rigettata.
Com'è noto, la malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata.
La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia.
Determinante, al fine del riconoscimento della natura professionale della patologia, è la prova del nesso causale tra attività e patologia.
Mentre sussiste, ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass.
Sez. Lav. n. 15400/2011).
2. Applicando tali principi al caso di specie, non può dirsi fornita la prova del nesso di causalità tra la patologia da cui risulta affetto il ricorrente (“ernie discali lombari multiple L2-L3; L5-S1- protusione discale L3-L4-L5) e l'attività lavorativa concretamente esercitata dallo stesso.
Sul punto, in particolare, a seguito di rinnovazione della prima consulenza tecnica d'ufficio espletata - che già aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità e di
5 cui si è disposta la rinnovazione perché non motivata con riferimento a tutte le risultanze istruttorie - è stata espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio e il consulente d'ufficio nominato, dott.ssa , specializzata in Persona_2 medicina del lavoro, ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e le patologie riscontrate.
Più specificamente sul punto la consulente d'ufficio ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia lamentata e il tipo di lavoro svolto, anche tenendo conto di quanto emerso dall'attività istruttoria, sulla base di una attenta analisi della documentazione medica e di un'approfondita ricostruzione dell'eziogenesi delle patologie in questione.
In particolare, la consulente d'ufficio ha osservato: “Dalla analisi della documentazione medica presente in atti e dalle risultanze del nostro esame obiettivo, può affermarsi che il sig. abbia effettuato Parte_1 denuncia di malattia professionale per: ““Ernie discali L2-L3, L5-S1; Protrusione discale L3-L4-L5””. Volendo procedere ad una disamina specifica delle problematiche connesse al caso in esame, reputiamo necessario soffermarci sulla definizione del rapporto causale/concausale tra patologia lamentata ed attività lavorativo espletata;
in altri termini, operare un giudizio "ex post" sui differenti momenti causali che sono intervenuti nella genesi della malattia, scriminando quell'antecedente che ha concorso in maniera predominante (se non esclusiva) nel determinismo della malattia (antecedente patogeno cui il lavoratore è stato esposto proprio a cagione della sua professione). Per ciò che attiene alla mansione specifica del Sig. e alla presunta esposizione lavorativa a sovraccarico biomeccanico Pt_1 del rachide, va specificato quanto segue: il periziando dal 1979 al 2020 ha svolto mansioni di cuoco. L'evidenza epidemiologica dei disturbi muscoloscheletrici non include i cuochi fra le comuni attività da considerare a rischio per l'insorgenza di patologie della colonna vertebrale, ovvero: • Lavoro di facchinaggio • Lavoro di magazzinaggio • Lavoro per strutture sanitarie ove è richiesta la movimentazione dei pazienti • Lavoro di manovale edile”.
Tale premessa risulta condivisibile perché in linea con le previsioni concernenti le malattie tabellate, che non contemplano la mansione svolta dal ricorrente tra
6 quelle per le quali è ritenuta presunta l'eziologia professionale del tipo di patologia lamentata in questa sede;
ciò, peraltro, appare condivisibile tenuto conto delle mansioni che ordinariamente sono svolte da un cuoco che non implicano, ex se, quanto meno in via prevalente, lo svolgimento di attività di movimentazione e spostamento di pesi, come invece è richiesto per le altre attività per le quali, invece, la natura professionale è riconosciuta, come quelle di facchinaggio e addetti al magazzino.
Sulla base di questa premessa, la consulente d'ufficio, con specifico riferimento al caso di specie, ha quindi osservato che: “Per quanto attiene la definizione del caso in esame, consta purtroppo rilevare l'assenza, nella documentazione agli atti, di specifiche indicazioni inerenti il rischio Movimentazione Manuale dei carichi. In particolare non risulta attestata tipologia e numerosità della movimentazione, peso sollevato, frequenza di sollevamento, entità delle spinte e frequenza delle spinte, altezza da terra dei carici cui era obbligato in ragione delle proprie mansioni, né calcolato alcun indice di rischio per la MMC (es. NIOSH), privandoci quindi della possibilità di esprimere un giudizio motivato sulla possibile origine tecnopatogena della malattia denunciata”.
Si tratta di un passaggio particolarmente rilevante perché la consulente d'ufficio, correttamente, ha messo in luce la mancanza di riscontri documentali che consentano di ricostruire l'entità e la modalità in concreto delle attività di movimentazione dei pesi svolta dal ricorrente.
Infine, la consulente d'ufficio ha concluso in questi termini: “Alla luce di quanto sopra non risulta provata causalmente la dipendenza eziologica della malattia denunciata, “Ernie discali L2-L3, L5-S1; Protrusione discale L3-L4-L5” con le mansioni lavorative espletate, le cui origini, allo stato, devono attribuirsi a processi di carattere degenerativo, con larga predisposizione individuale (preme ricordare inoltre che la data della prima diagnosi risale al marzo 2018, epoca in cui il periziando aveva già l'età di 55 anni).”
Sulla base del quadro complessivo relativo alla patologia così ricostruito, della relativa eziogenesi, della valutazione delle specifiche condizioni del ricorrente e della storia clinica e lavorativa dello stesso, la consulente d'ufficio ha quindi escluso la sussistenza del nesso di causalità.
7 Le conclusioni raggiunte dalla consulente d'ufficio, peraltro non specificamente contestate da parte ricorrente, appaiono condivisibili perché in linea sia con la documentazione medica che con i parametri medico legali di riferimento che con la letteratura medico-scientifica.
Esse, inoltre, risultano coerenti con i principi in tema di accertamento e valutazione della sussistenza del nesso di causalità e in particolar modo con il criterio cronologico e della continuità fenomenologica.
Quanto alla prova testimoniale espletata, dalla stessa non sono emerse circostanze tali da poter confutare la ricostruzione svolta dalla c.t.u., tenuto conto della valutazione medico legale espressa nella consulenza tecnica d'ufficio e del fatto, in particolare, che le prove testimoniali espletate non consentono di fornire elementi sufficientemente specifici e tecnici sul tipo di movimentazione dei pesi svolta dal ricorrente, sulle modalità e sull'entità della stessa.
Alla luce di ciò, deve quindi escludersi che le patologie diagnosticate al ricorrente ed oggetto di causa siano indennizzabili dall' , con conseguente rigetto della CP_1 domanda proposta.
Spese processuali
Poiché il ricorrente ha depositato dichiarazione per l'esonero dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla va disposto per le spese di lite, ad eccezione di quelle delle CTU espletate che, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 298/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese ad eccezione di quelle di c.t.u. che sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 08.01.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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