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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2184/2024
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2184/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 7 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. NERI BRUNO Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'integrale sgravio dell'avviso di addebito opposto, come emerge dalla documentazione allagata alla memoria di costituzione di (v. doc. n. 3, comunicazione di CP_1
cancellazione).
L'avv. Neri insiste nella domanda di condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali,
in base al principio della soccombenza virtuale, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
L'avv. Zaffina si riporta alle conclusioni della memoria di costituzione, chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2184/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI BRUNO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in CORSO AMEDEO 61 57123 LIVORNO, presso il difensore avv. NERI BRUNO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 19.06.2024 (a seguito dell'ordinanza di incompetenza per territorio del Tribunale di Livorno del 21.05.2024), ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare non iscrivibile il ricorrente, non sussistendo l'obbligo contributivo alla gestione I.V.S. commercianti e, per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 341 2022 00072614 79 000 notificato il 12 gennaio 2023 da parte di
In ipotesi ed in ogni caso annullarlo, in quanto l' ha ridotto la propria pretesa CP_1 CP_1 contributiva contenuta nell'avviso di addebito. Con ogni conseguenziale provvedimento in punto di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia CP_1
del contendere in relazione agli obblighi contributivi oggetto di causa;
- respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
- compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richieste con l'avviso di addebito opposto, per l'intero periodo
2 agosto 2019-dicembre 2021; parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle CP_1
spese processuali, mentre ne ha chiesto la compensazione. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto (v. pag. n. 2 della memoria: “Da informativa ricevuta dalla sede CP_1
CP_ Livorno risulta che, in effetti, come riferisce parte ricorrente, la richiesta relativa al periodo da agosto 2019 a gennaio 2021 era stata già oggetto di annullamento e sgravio. Il residuo oggetto del contendere riguarderebbe quindi il residuo periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021. Tuttavia, la stessa sede di Livorno ha comunicato a questa difesa che, riesaminati gli atti, anche il residuo addebito decorrente dal gennaio 2021 è stato oggetto di annullamento come da all.ta comunicazione di cancellazione (doc. 3) con sgravio integrale dell'avviso di addebito oggetto di causa”) e documentato
(v. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente;
comunicazione di cancellazione;
nonché il doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente) di avere provveduto all'integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richieste con l'avviso di addebito opposto, per l'intero periodo da agosto 2019 a dicembre 2021.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richieste con l'avviso di addebito opposto.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in autotutela all'integrale sgravio dell'avviso di addebito opposto), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue seguono la soccombenza (virtuale) di CP_1
e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di
3 riferimento, atteso che il valore della causa si attesta sulla parte bassa della forbice dello scaglione), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario all'odierna udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richieste con l'avviso di addebito opposto;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1
pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.243,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
4
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2184/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 7 maggio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. NERI BRUNO Parte_1 Per l'avv. ZAFFINA ANTONELLO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'integrale sgravio dell'avviso di addebito opposto, come emerge dalla documentazione allagata alla memoria di costituzione di (v. doc. n. 3, comunicazione di CP_1
cancellazione).
L'avv. Neri insiste nella domanda di condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali,
in base al principio della soccombenza virtuale, con distrazione a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
L'avv. Zaffina si riporta alle conclusioni della memoria di costituzione, chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 2184/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NERI BRUNO, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio in CORSO AMEDEO 61 57123 LIVORNO, presso il difensore avv. NERI BRUNO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in riassunzione tempestivamente depositato in data 19.06.2024 (a seguito dell'ordinanza di incompetenza per territorio del Tribunale di Livorno del 21.05.2024), ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di: “accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare non iscrivibile il ricorrente, non sussistendo l'obbligo contributivo alla gestione I.V.S. commercianti e, per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 341 2022 00072614 79 000 notificato il 12 gennaio 2023 da parte di
In ipotesi ed in ogni caso annullarlo, in quanto l' ha ridotto la propria pretesa CP_1 CP_1 contributiva contenuta nell'avviso di addebito. Con ogni conseguenziale provvedimento in punto di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo all'intestato Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia CP_1
del contendere in relazione agli obblighi contributivi oggetto di causa;
- respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
- compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richieste con l'avviso di addebito opposto, per l'intero periodo
2 agosto 2019-dicembre 2021; parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle CP_1
spese processuali, mentre ne ha chiesto la compensazione. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto (v. pag. n. 2 della memoria: “Da informativa ricevuta dalla sede CP_1
CP_ Livorno risulta che, in effetti, come riferisce parte ricorrente, la richiesta relativa al periodo da agosto 2019 a gennaio 2021 era stata già oggetto di annullamento e sgravio. Il residuo oggetto del contendere riguarderebbe quindi il residuo periodo da gennaio 2021 a dicembre 2021. Tuttavia, la stessa sede di Livorno ha comunicato a questa difesa che, riesaminati gli atti, anche il residuo addebito decorrente dal gennaio 2021 è stato oggetto di annullamento come da all.ta comunicazione di cancellazione (doc. 3) con sgravio integrale dell'avviso di addebito oggetto di causa”) e documentato
(v. doc. n. 3 del fascicolo di parte resistente;
comunicazione di cancellazione;
nonché il doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente) di avere provveduto all'integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richieste con l'avviso di addebito opposto, per l'intero periodo da agosto 2019 a dicembre 2021.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richieste con l'avviso di addebito opposto.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in autotutela all'integrale sgravio dell'avviso di addebito opposto), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di 1/3, le spese residue seguono la soccombenza (virtuale) di CP_1
e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (valori minimi dello scaglione di
3 riferimento, atteso che il valore della causa si attesta sulla parte bassa della forbice dello scaglione), con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario all'odierna udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto integrale sgravio della contribuzione e delle somme aggiuntive richieste con l'avviso di addebito opposto;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1
pagamento delle spese residue a favore del ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.243,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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