TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/10/2025, n. 3909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3909 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 01/09/2025.
TRA
(CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/06/1973, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.to Samantha Luongo, PEC: Email_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 7 , (C.F./P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa in forza di procura generale alle liti per atto notar del 01/06/2023 rep. N.27360 e racc. Persona_1
N.4281 dall'avv. Claudia Vuolo, pec: Email_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 30/11/2023 Parte_1
conveniva in giudizio l' innanzi all'intestato Controparte_1
tribunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un intervento chirurgico di tiroidectomia totale, eseguito il 18 marzo 2013 presso il
[...]
Controparte_2
La ricorrente esponeva che l'intervento veniva condotto con negligenza e imperizia dai sanitari, i quali non avrebbero proceduto alla completa asportazione della ghiandola tiroidea, nonostante il referto chirurgico descrivesse un intervento demolitivo.
A sostegno della propria tesi, la parte ricorrente produceva la relazione peritale (ATP) del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 4168/2022). In tale relazione, i CML dott. e dott. avevano riconosciuto il nesso causale tra le Persona_2 Persona_3
lesioni subite dalla ricorrente e l'intervento eseguito. I periti avevano quantificato il pagina 2 di 7 danno biologico permanente nella misura del 7%, con un ulteriore danno per inabilità temporanea totale e parziale.
L' di si costituiva in giudizio in data 28/08/2024, impugnando e CP_3 CP_1
contestando le argomentazioni della ricorrente.
La convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda, sostenendo che le prestazioni dei sanitari erano state eseguite "secondo le migliori tecniche terapeutiche". Ha inoltre ribadito che l'obbligazione del medico è di mezzi e non di risultato, gravando sulla ricorrente l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta dei sanitari. La difesa ha affermato che la presenza di tessuto tiroideo ipertrofico riscontrata sette anni dopo l'operazione non fosse dipesa da un errore chirurgico, ma da una possibile recidiva, un evento riportato anche nel modulo di consenso informato. L' CP_3
ha concluso chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, la nomina di nuovi consulenti per accertare l'incidenza della condotta dei sanitari sul danno lamentato e la condanna al risarcimento limitatamente alla parte di danno effettivamente riconducibile alla responsabilità dei medici.
Il giudicante fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 10/12/2024 che si svolgeva in trattazione telematica.
All'esito di detta udienza il giudice, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione fissava l'udienza del 10/06/2025 per la discussione orale e la decisione, riservando, visto l'art 281 sexies c.p.c., il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente merita pieno accoglimento in ragione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria, che si sono evoluti nel tempo sino a trovare una sintesi nella legge Gelli-Bianco. pagina 3 di 7 Prima della legge Gelli-Bianco, la giurisprudenza aveva già stabilito che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale.
Questo principio si basa sul concetto che, nel momento in cui un paziente viene ricoverato ed accettato in una clinica, si instaura un contratto atipico di spedalità, precedentemente inquadrato nell'alveo della teoria del contatto sociale qualificato.
Tale qualificazione pone l'onere della prova in capo all'ente ospedaliero. Infatti, una volta che la ricorrente ha provato l'esistenza del contatto, ossia del ricovero, ha allegato l'inadempimento della prestazione sanitaria, ossia l'incompleta asportazione della tiroide, e ha dimostrato il danno subito direttamente derivante dall'inadempimento dal nesso eziologico, spetta alla struttura sanitaria fornire la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di aver adempiuto in maniera diligente, prudente e perita alla propria obbligazione, nonché che il danno si sia verificato per una causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, la sig.ra ha assolto in modo esaustivo il suo onere Parte_1
probatorio. L'esistenza del danno - l'insorgenza di patologie tiroidee post-operatorie e la necessità di un re-intervento - e il nesso di causalità tra tale danno e la condotta dei sanitari sono stati accertati in maniera incontrovertibile dalla consulenza del dott. Per_2
e del dott. , redatta nel precedente procedimento di ATP. Per_3
Tale relazione, frutto di un accertamento tecnico oggettivo e imparziale, ha categoricamente stabilito che la causa del danno è stata una "condotta omissiva dei sanitari", i quali non hanno completato l'asportazione della tiroide come era stato clinicamente indicato e come descritto nel verbale operatorio. La perizia ha esplicitamente qualificato la condotta dei sanitari come "colpa professionale commissiva", superando ogni dubbio sul nesso eziologico. pagina 4 di 7 A fronte di tale robusto quadro probatorio, le argomentazioni della difesa dell' CP_4
non risultano idonee a superare la presunzione di colpa che grava sulla struttura.
[...]
L'eccezione, secondo cui l'esito patologico sarebbe da ricondurre a una "possibile recidiva", non è stata supportata da alcun elemento probatorio concreto, rimanendo una mera allegazione priva di riscontro. Tale difesa non è riuscita a confutare l'esito della perizia tecnica che ha individuato una responsabilità professionale. Il fatto che i sanitari abbiano agito secondo protocolli generali non esclude la responsabilità se l'esecuzione specifica dell'atto chirurgico è stata negligente o imperita, come accertato dai consulenti.
Con più specifico riguardo al danno subito dalla ricorrente, è stato accertato in sede di
CTU come consistente in:
• Danno biologico permanente: quantificato nella misura del 7% dei postumi permanenti. Tale percentuale riflette la lesione all'integrità psicofisica della persona, valutata in base alle tabelle mediche legali e al Codice delle
Assicurazioni Private. La perizia ha specificato che questo danno deriva dalla necessità di un re-intervento chirurgico e dalle cicatrici permanenti.
• Inabilità temporanea totale: quantificata in 7 giorni, ovvero il periodo di completa astensione dalle normali attività quotidiane a causa dell'inadempimento sanitario.
• Inabilità temporanea parziale: quantificata in 15 giorni al 50%, ovvero un periodo in cui la paziente ha potuto svolgere solo parzialmente le sue attività.
Tanto premesso, e considerata l'età della danneggiata (anni quaranta) al momento dell'inadempimento, che può farsi risalire al marzo 2013, la quantificazione in termini monetari del danno non patrimoniale subito da – applicata la tabella Parte_1
pagina 5 di 7 unica nazionale delle micropermanenti (si v. Corte di cassazione, sentenza del 3 aprile
2025 n. 8867: “l'art. 139 CdA è norma oggettiva che si applica su tutto il territorio nazionale in caso di lesioni micropermanenti, e cioè per i danni di lieve entità derivanti da lesioni pari o inferiori al 9%, e prescrive che il danno biologico permanente sia liquidato in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Questa disciplina, secondo l'interpretazione che ne ha dato questa Corte, in quanto non attinente alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applica ai giudizi in corso ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore. Si richiama a tal proposito quanto già affermato da Cass.,
3, n. 25274 del 10/11/2020 secondo cui “In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l'art. 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 L. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale”) sarà pari a euro 15.607,41. Il danno non patrimoniale è stato liquidato all'attualità, ma alla parte attrice compete altresì il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi liquidati, devalutati all'epoca della messa in mora e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno della messa in mora sino alla pubblicazione della presente sentenza. pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Accerta e dichiara la responsabilità dell' per la Controparte_1
condotta omissiva dei sanitari nei confronti della ricorrente . Parte_1
- Per l'effetto condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire i CP_4
danni in favore della ricorrente nella misura di euro 15.607,41 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione.
- Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle CP_4
spese di lite, comprese quelle del procedimento di ATP, in favore della ricorrente, spese liquidate in complessivi euro 382,50 per esborsi ed euro 5810,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Samantha Luongo per dichiarazione di antistatarietà.
- Le spese di CML, già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico definitivo della resistente.
Così deciso in Salerno, lì 02 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 8627 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con decreto del 01/09/2025.
TRA
(CF ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/06/1973, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.to Samantha Luongo, PEC: Email_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 7 , (C.F./P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa in forza di procura generale alle liti per atto notar del 01/06/2023 rep. N.27360 e racc. Persona_1
N.4281 dall'avv. Claudia Vuolo, pec: Email_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Responsabilità medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. depositato in data 30/11/2023 Parte_1
conveniva in giudizio l' innanzi all'intestato Controparte_1
tribunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di un intervento chirurgico di tiroidectomia totale, eseguito il 18 marzo 2013 presso il
[...]
Controparte_2
La ricorrente esponeva che l'intervento veniva condotto con negligenza e imperizia dai sanitari, i quali non avrebbero proceduto alla completa asportazione della ghiandola tiroidea, nonostante il referto chirurgico descrivesse un intervento demolitivo.
A sostegno della propria tesi, la parte ricorrente produceva la relazione peritale (ATP) del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 4168/2022). In tale relazione, i CML dott. e dott. avevano riconosciuto il nesso causale tra le Persona_2 Persona_3
lesioni subite dalla ricorrente e l'intervento eseguito. I periti avevano quantificato il pagina 2 di 7 danno biologico permanente nella misura del 7%, con un ulteriore danno per inabilità temporanea totale e parziale.
L' di si costituiva in giudizio in data 28/08/2024, impugnando e CP_3 CP_1
contestando le argomentazioni della ricorrente.
La convenuta ha eccepito l'infondatezza della domanda, sostenendo che le prestazioni dei sanitari erano state eseguite "secondo le migliori tecniche terapeutiche". Ha inoltre ribadito che l'obbligazione del medico è di mezzi e non di risultato, gravando sulla ricorrente l'onere di dimostrare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta dei sanitari. La difesa ha affermato che la presenza di tessuto tiroideo ipertrofico riscontrata sette anni dopo l'operazione non fosse dipesa da un errore chirurgico, ma da una possibile recidiva, un evento riportato anche nel modulo di consenso informato. L' CP_3
ha concluso chiedendo il rigetto della domanda o, in via subordinata, la nomina di nuovi consulenti per accertare l'incidenza della condotta dei sanitari sul danno lamentato e la condanna al risarcimento limitatamente alla parte di danno effettivamente riconducibile alla responsabilità dei medici.
Il giudicante fissava, per la comparizione delle parti, l'udienza del 10/12/2024 che si svolgeva in trattazione telematica.
All'esito di detta udienza il giudice, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione fissava l'udienza del 10/06/2025 per la discussione orale e la decisione, riservando, visto l'art 281 sexies c.p.c., il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente merita pieno accoglimento in ragione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di responsabilità sanitaria, che si sono evoluti nel tempo sino a trovare una sintesi nella legge Gelli-Bianco. pagina 3 di 7 Prima della legge Gelli-Bianco, la giurisprudenza aveva già stabilito che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale.
Questo principio si basa sul concetto che, nel momento in cui un paziente viene ricoverato ed accettato in una clinica, si instaura un contratto atipico di spedalità, precedentemente inquadrato nell'alveo della teoria del contatto sociale qualificato.
Tale qualificazione pone l'onere della prova in capo all'ente ospedaliero. Infatti, una volta che la ricorrente ha provato l'esistenza del contatto, ossia del ricovero, ha allegato l'inadempimento della prestazione sanitaria, ossia l'incompleta asportazione della tiroide, e ha dimostrato il danno subito direttamente derivante dall'inadempimento dal nesso eziologico, spetta alla struttura sanitaria fornire la prova liberatoria, consistente nella dimostrazione di aver adempiuto in maniera diligente, prudente e perita alla propria obbligazione, nonché che il danno si sia verificato per una causa ad essa non imputabile.
Nel caso di specie, la sig.ra ha assolto in modo esaustivo il suo onere Parte_1
probatorio. L'esistenza del danno - l'insorgenza di patologie tiroidee post-operatorie e la necessità di un re-intervento - e il nesso di causalità tra tale danno e la condotta dei sanitari sono stati accertati in maniera incontrovertibile dalla consulenza del dott. Per_2
e del dott. , redatta nel precedente procedimento di ATP. Per_3
Tale relazione, frutto di un accertamento tecnico oggettivo e imparziale, ha categoricamente stabilito che la causa del danno è stata una "condotta omissiva dei sanitari", i quali non hanno completato l'asportazione della tiroide come era stato clinicamente indicato e come descritto nel verbale operatorio. La perizia ha esplicitamente qualificato la condotta dei sanitari come "colpa professionale commissiva", superando ogni dubbio sul nesso eziologico. pagina 4 di 7 A fronte di tale robusto quadro probatorio, le argomentazioni della difesa dell' CP_4
non risultano idonee a superare la presunzione di colpa che grava sulla struttura.
[...]
L'eccezione, secondo cui l'esito patologico sarebbe da ricondurre a una "possibile recidiva", non è stata supportata da alcun elemento probatorio concreto, rimanendo una mera allegazione priva di riscontro. Tale difesa non è riuscita a confutare l'esito della perizia tecnica che ha individuato una responsabilità professionale. Il fatto che i sanitari abbiano agito secondo protocolli generali non esclude la responsabilità se l'esecuzione specifica dell'atto chirurgico è stata negligente o imperita, come accertato dai consulenti.
Con più specifico riguardo al danno subito dalla ricorrente, è stato accertato in sede di
CTU come consistente in:
• Danno biologico permanente: quantificato nella misura del 7% dei postumi permanenti. Tale percentuale riflette la lesione all'integrità psicofisica della persona, valutata in base alle tabelle mediche legali e al Codice delle
Assicurazioni Private. La perizia ha specificato che questo danno deriva dalla necessità di un re-intervento chirurgico e dalle cicatrici permanenti.
• Inabilità temporanea totale: quantificata in 7 giorni, ovvero il periodo di completa astensione dalle normali attività quotidiane a causa dell'inadempimento sanitario.
• Inabilità temporanea parziale: quantificata in 15 giorni al 50%, ovvero un periodo in cui la paziente ha potuto svolgere solo parzialmente le sue attività.
Tanto premesso, e considerata l'età della danneggiata (anni quaranta) al momento dell'inadempimento, che può farsi risalire al marzo 2013, la quantificazione in termini monetari del danno non patrimoniale subito da – applicata la tabella Parte_1
pagina 5 di 7 unica nazionale delle micropermanenti (si v. Corte di cassazione, sentenza del 3 aprile
2025 n. 8867: “l'art. 139 CdA è norma oggettiva che si applica su tutto il territorio nazionale in caso di lesioni micropermanenti, e cioè per i danni di lieve entità derivanti da lesioni pari o inferiori al 9%, e prescrive che il danno biologico permanente sia liquidato in un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità. Questa disciplina, secondo l'interpretazione che ne ha dato questa Corte, in quanto non attinente alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applica ai giudizi in corso ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore. Si richiama a tal proposito quanto già affermato da Cass.,
3, n. 25274 del 10/11/2020 secondo cui “In tema di risarcimento del danno biologico di lieve entità, l'art. 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), come sostituito dall'art. 1 L. n. 124 del 2017, trova applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma, salvo che quest'ultima preceda la data di pubblicazione della sentenza (nella specie, quella del giudice di appello) soltanto di pochi giorni, poiché una diversa soluzione (cioè, la regressione del processo) determinerebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 preleggi e lo stravolgimento delle preclusioni processuali, ad onta del principio costituzionale di ragionevole durata del procedimento giurisdizionale”) sarà pari a euro 15.607,41. Il danno non patrimoniale è stato liquidato all'attualità, ma alla parte attrice compete altresì il danno da ritardo, da liquidarsi mediante applicazione di interessi al saggio legale sugli importi liquidati, devalutati all'epoca della messa in mora e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno della messa in mora sino alla pubblicazione della presente sentenza. pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, dispone:
- Accerta e dichiara la responsabilità dell' per la Controparte_1
condotta omissiva dei sanitari nei confronti della ricorrente . Parte_1
- Per l'effetto condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire i CP_4
danni in favore della ricorrente nella misura di euro 15.607,41 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione.
- Condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al pagamento delle CP_4
spese di lite, comprese quelle del procedimento di ATP, in favore della ricorrente, spese liquidate in complessivi euro 382,50 per esborsi ed euro 5810,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Samantha Luongo per dichiarazione di antistatarietà.
- Le spese di CML, già liquidate con separato decreto, vengono poste a carico definitivo della resistente.
Così deciso in Salerno, lì 02 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Maria Stefania Picece
pagina 7 di 7