2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1 , del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 .
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2009.
A norma dell' art. 15 comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e oridinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato qui di seguito.