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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 30/09/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 1597/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 23/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Parte_1
Iva: ), corrente a Caltanissetta, in via Dei Mille, n. 93/95 rappresentata P.IVA_1 e difesa, in forza di procura in formato analogia rilasciata su foglio separato e posto in cale al ricorso, dall'avv. Angela Coviello (C.F.: , con C.F._1 domicilio fisico eletto presso il suo studio a Canicattì (Ag), in via Senatore Sammartino, n. 74 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_1
- opponente - CONTRO
(cf: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 09.08.1969 e residente a[...];
- convenuto contumace - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 15/11/2022, la soc. (d'ora Parte_1 in avanti anche ”) ha opposto il decreto monitorio n. 224/2022 alla stessa Pt_1 notificato dalla sig.ra in data 30/10/2022 con cui le veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento dell'importo di € 2.175,27 (oltre spese ed accessori di legge). A fondamento dell'opposizione, la soc. ricorrente ha esposto:
- che la pretesa monitoria ha ad oggetto le spettanze maturate dalla lavoratrice a titolo di TFR e competenze di fine rapporto risultanti dalla busta paga di marzo 2022;
- che la sig.ra ha erroneamente richiesto di ingiungere il pagamento CP_1 del predetto importo al lordo delle ritenute;
- che, in realtà, sin da prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, la busta paga di marzo 2022 è stata integralmente corrisposta alla sig.ra attraverso i CP_1 seguenti bonifici: <1) Acconto di € 1.000,00 in data 14.04.2022 (all.2); 2) Acconto di € 676,17 in data 20.05.2022 (all.3); 3) Acconto di € 500,00 in data 19.07.2022 (all.4); 4) Acconto in saldo di € 500,00 in data 25.08.2022 (all.5)>> Per un totale versato di € 2.676,17, somma corrispondente alla busta paga del mese di marzo 2022, comprensiva di TFR>> [pag. 3].
1 L'opponente ha quindi concluso chiedendo: <Di voler dichiarare preliminarmente che il decreto ingiuntivo è errato per calcolo, come già rilevato in parte motiva e nel merito dichiarare l'insussistenza della pretesa dell'opposto alla luce della già avvenuta estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento e per l'effetto voler revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto. Di voler dichiarare la nullità della pretesa creditoria del diritto vantato dalla sig.ra nei confronti dell'opponente. Di condannare la sig.ra Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da CP_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa, l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza (Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017). Con vittoria e spese del presente in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. Disposta la conversione del rito e fissata l'udienza di comparizione, la sig.ra pur raggiunta da regolare notifica, non si è costituita in giudizio Controparte_1
e pertanto, è stata dichiarata contumace. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle evidenze documentali offerte dall'opponente. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 23/09/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Nel rito del lavoro, l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con ricorso;
tuttavia, <ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà ordinare d'ufficio la conversione del rito, disponendo la notifica del proprio provvedimento all'opposto, ove contumace, senza necessità che l'opponente richieda l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ.>> [Cass. sez. 3, 797/2013 (Rv. 625146 - 01)]. Nel caso di specie, l'iniziativa dell'opponente è stata erroneamente avviata nelle forme della citazione;
la stessa è stata comunque depositata tempestivamente, entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 cpc e ciò ha impedito la cristallizzazione del provvedimento monitorio [quest'ultimo è stato notificato il 30/10/2022 mentre il deposito della citazione è stato perfezionato in data 15/11/2022]. In questa situazione, con decreto del 10/01/2023, lo SC ha ordinato d'ufficio la conversione del rito. La difesa attorea ha provveduto a notificare alla sig.ra sia l'ordinanza CP_1 di conversione del rito sia il decreto di fissazione udienza [vedi produzioni effettuate in data 24/01/2023].
3. L'evocazione in giudizio della sig.ra è stata effettuata tramite CP_1 notifica all'indirizzo PEC vale a dire il dominio di Email_2 posta certificata del difensore presso il quale la lavoratrice aveva il suo domicilio digitale nella fase monitoria, risultante da pubblici elenchi.
2 Pur raggiunta da regolare notifica, la sig.ra non ha provveduto a CP_1 costituirsi in giudizio. All'udienza del 23/03/2023, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. La sig.ra aveva agito in via monitoria contro l'opponente CP_1 rivendicando il pagamento degli emolumenti riportati nella busta paga di marzo 2022
[comprensiva di TFR e competenze di fine rapporto]. La domanda ex art. 633 e ss cpc è stata accolta e, conseguentemente, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 224/2022 per un ammontare pari ad € 2175,27 [ossia
€ 3675,27 (il lordo del predetto cedolino paga) - € 1500 (acconto)].
4.1. Contro tale ingiunzione di pagamento, la soc. ha reagito Pt_1 instaurando la presente opposizione;
la società ha evidenziato che, prima ancora dell'emissione del decreto opposto, le somme ivi contenute erano state integralmente corrisposte alla sig.ra come comprovato dai seguenti bonifici: <1) CP_1 Acconto di € 1.000,00 in data 14.04.2022 (all.2); 2) Acconto di € 676,17 in data 20.05.2022 (all.3); 3) Acconto di € 500,00 in data 19.07.2022 (all.4); 4) Acconto in saldo di € 500,00 in data 25.08.2022>> [doc. 5 ric.]. Innanzitutto, va precisato che il provvedimento monitorio è stato correttamente emesso al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, <L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo>> [Cass. Sez. L, Sentenza n. 18044/2015 (Rv. 636824 - 01)]. Puntualizzato ciò, l'opponente, nella sua qualità di convenuto in senso sostanziale, ha offerto precisi riscontri documentali in ordine all'intervenuto pagamento delle spettanze racchiuse nella busta paga su cui fa leva il provvedimento opposto [come detto, si tratta del cedolino paga di marzo 2022 sub doc. “ CP_1
(1).pdf”].
[...] In tema di obbligazioni contrattuali, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento [e il provvedimento monitorio origina proprio da tale allegazione] mentre grava sul debitore la prova dell'integrale adempimento dell'obbligazione retributiva, ciò in armonia con i principi generali desumibili dall'art. 1218 cc [cfr. ex plurimis Cass. ord. 13685/2019, secondo cui, , “… in tema di prova dell'inadempimento di tale obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante
3 sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011”; nello stesso senso, si veda Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 5847/2021 così massimata: <Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova;
da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. (Nella specie, relativa a un credito di lavoro per differenze retributive, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova testimoniale con cui lo stesso pure aveva dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato in un periodo determinato>> (Rv. 660687 - 01); alla stessa stregua dell'opposizione allo stato passivo, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo disvela i connotati di un tipico giudizio di cognizione]. Ebbene, la prova del pagamento (rectius dell'adempimento) è stata compiutamente offerta dalla soc. . Pt_1 Il credito portato dalla busta paga di marzo 2022 ammontava ad un netto di € 2676,17 [pari ad un lordo di € 3675,27], L'importo netto è stato versato in quattro quote di cui l'opponente ha offerto puntuale documentazione contabile:
- un primo acconto di € 1000 con bonifico del 14/04/2022;
- un secondo acconto di € 676,17 con bonifico del 20/05/2022;
- un terzo acconto di € 500 con bonifico del 19/07/2022
- il saldo di € 500 con bonifico del 25/08/2022 per un totale di € 2676,17 [cfr. le contabili dei bonifici sub doc. CP_1
(1).pdf”].
[...] La corresponsione di tutto quanto indicato nel predetto cedolino paga è intervenuta in epoca antecedente alla proposizione della domanda monitoria (settembre 2022) e alla successiva emissione del decreto ingiuntivo qui opposto (ottobre 2022). L'obbligazione azionata dalla sig. , quindi, deve ritenersi estinta già CP_1 all'epoca della presentazione del ricorso ex art. 633 e ss cpc, sicché l'opposizione della società datrice di lavoro va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
5. L'opponente ha altresì chiesto che la sig.ra venga condannata al CP_1 risarcimento dei danni per lite temeraria. Sebbene il ricorso richiami la violazione dei “canoni di normale prudenza”, l'inquadramento giuridico cui correlare siffatta domanda non sembra essere il comma 2 dell'art. 96 [ove è inserita l'espressione “normale prudenza”] ma il comma 1. Il comma 2 costituisce norma eccezionale rispetto alla previsione generale contenuta nel comma 1 e quindi trova applicazione nelle sole ipotesi ivi tipizzate: inesistenza del diritto per il quale è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta una domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata. Tutte le altre ipotesi, invece, ricadono nella disciplina di un cui al comma 1.
4 Nel caso di specie, nessuna delle ipotesi elencate dal comma 2 è configurabile sicché la pretesa risarcitoria va sussunta nel comma 1 dell'art. 96. La domanda ex art. 96 c. 1 cpc non può trovare accoglimento. Come ricordato dalla Suprema Corte, <La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa>> [Cass. n. 15175/2023 (Rv. 668000 - 01)]. L'opponente non ha in alcun modo assolto al relativo onere probatorio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza [cfr. Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 5813/2023 (Rv. 666959 - 01) secondo cui <In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace>>] e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori tariffari minimi [in virtù delle limitate e semplici questioni di fatto e di diritto trattate] delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 1101 ed € 5200, esclusa la fase istruttoria/trattazione, con distrazione in favore del difensore della soc. , Pt_1 procuratore antistatario.
* * * P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 224/2022;
- respinge la domanda risarcitoria ex art. 96 c. 1 cpc;
- condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite alla soc. Controparte_1
spese liquidate nell'importo complessivo di € 1000, oltre Parte_1 spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. Angela Coviello, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 29/09/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 23/09/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Parte_1
Iva: ), corrente a Caltanissetta, in via Dei Mille, n. 93/95 rappresentata P.IVA_1 e difesa, in forza di procura in formato analogia rilasciata su foglio separato e posto in cale al ricorso, dall'avv. Angela Coviello (C.F.: , con C.F._1 domicilio fisico eletto presso il suo studio a Canicattì (Ag), in via Senatore Sammartino, n. 74 e con domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_1
- opponente - CONTRO
(cf: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2 il 09.08.1969 e residente a[...];
- convenuto contumace - CONCLUSIONI: come in atti
* * * MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 15/11/2022, la soc. (d'ora Parte_1 in avanti anche ”) ha opposto il decreto monitorio n. 224/2022 alla stessa Pt_1 notificato dalla sig.ra in data 30/10/2022 con cui le veniva Controparte_1 ingiunto il pagamento dell'importo di € 2.175,27 (oltre spese ed accessori di legge). A fondamento dell'opposizione, la soc. ricorrente ha esposto:
- che la pretesa monitoria ha ad oggetto le spettanze maturate dalla lavoratrice a titolo di TFR e competenze di fine rapporto risultanti dalla busta paga di marzo 2022;
- che la sig.ra ha erroneamente richiesto di ingiungere il pagamento CP_1 del predetto importo al lordo delle ritenute;
- che, in realtà, sin da prima dell'emissione del decreto ingiuntivo, la busta paga di marzo 2022 è stata integralmente corrisposta alla sig.ra attraverso i CP_1 seguenti bonifici: <1) Acconto di € 1.000,00 in data 14.04.2022 (all.2); 2) Acconto di € 676,17 in data 20.05.2022 (all.3); 3) Acconto di € 500,00 in data 19.07.2022 (all.4); 4) Acconto in saldo di € 500,00 in data 25.08.2022 (all.5)>> Per un totale versato di € 2.676,17, somma corrispondente alla busta paga del mese di marzo 2022, comprensiva di TFR>> [pag. 3].
1 L'opponente ha quindi concluso chiedendo: <Di voler dichiarare preliminarmente che il decreto ingiuntivo è errato per calcolo, come già rilevato in parte motiva e nel merito dichiarare l'insussistenza della pretesa dell'opposto alla luce della già avvenuta estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento e per l'effetto voler revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto. Di voler dichiarare la nullità della pretesa creditoria del diritto vantato dalla sig.ra nei confronti dell'opponente. Di condannare la sig.ra Controparte_1 [...]
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da CP_1 liquidarsi d'ufficio in via equitativa, l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza (Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 26515 del 9 novembre 2017). Con vittoria e spese del presente in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. Disposta la conversione del rito e fissata l'udienza di comparizione, la sig.ra pur raggiunta da regolare notifica, non si è costituita in giudizio Controparte_1
e pertanto, è stata dichiarata contumace. La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle evidenze documentali offerte dall'opponente. È stata così rinviata per discussione e decisione, da ultimo, all'udienza del 23/09/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Nel rito del lavoro, l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con ricorso;
tuttavia, <ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà ordinare d'ufficio la conversione del rito, disponendo la notifica del proprio provvedimento all'opposto, ove contumace, senza necessità che l'opponente richieda l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 420 cod. proc. civ.>> [Cass. sez. 3, 797/2013 (Rv. 625146 - 01)]. Nel caso di specie, l'iniziativa dell'opponente è stata erroneamente avviata nelle forme della citazione;
la stessa è stata comunque depositata tempestivamente, entro il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 cpc e ciò ha impedito la cristallizzazione del provvedimento monitorio [quest'ultimo è stato notificato il 30/10/2022 mentre il deposito della citazione è stato perfezionato in data 15/11/2022]. In questa situazione, con decreto del 10/01/2023, lo SC ha ordinato d'ufficio la conversione del rito. La difesa attorea ha provveduto a notificare alla sig.ra sia l'ordinanza CP_1 di conversione del rito sia il decreto di fissazione udienza [vedi produzioni effettuate in data 24/01/2023].
3. L'evocazione in giudizio della sig.ra è stata effettuata tramite CP_1 notifica all'indirizzo PEC vale a dire il dominio di Email_2 posta certificata del difensore presso il quale la lavoratrice aveva il suo domicilio digitale nella fase monitoria, risultante da pubblici elenchi.
2 Pur raggiunta da regolare notifica, la sig.ra non ha provveduto a CP_1 costituirsi in giudizio. All'udienza del 23/03/2023, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
4. La sig.ra aveva agito in via monitoria contro l'opponente CP_1 rivendicando il pagamento degli emolumenti riportati nella busta paga di marzo 2022
[comprensiva di TFR e competenze di fine rapporto]. La domanda ex art. 633 e ss cpc è stata accolta e, conseguentemente, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 224/2022 per un ammontare pari ad € 2175,27 [ossia
€ 3675,27 (il lordo del predetto cedolino paga) - € 1500 (acconto)].
4.1. Contro tale ingiunzione di pagamento, la soc. ha reagito Pt_1 instaurando la presente opposizione;
la società ha evidenziato che, prima ancora dell'emissione del decreto opposto, le somme ivi contenute erano state integralmente corrisposte alla sig.ra come comprovato dai seguenti bonifici: <1) CP_1 Acconto di € 1.000,00 in data 14.04.2022 (all.2); 2) Acconto di € 676,17 in data 20.05.2022 (all.3); 3) Acconto di € 500,00 in data 19.07.2022 (all.4); 4) Acconto in saldo di € 500,00 in data 25.08.2022>> [doc. 5 ric.]. Innanzitutto, va precisato che il provvedimento monitorio è stato correttamente emesso al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, <L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo>> [Cass. Sez. L, Sentenza n. 18044/2015 (Rv. 636824 - 01)]. Puntualizzato ciò, l'opponente, nella sua qualità di convenuto in senso sostanziale, ha offerto precisi riscontri documentali in ordine all'intervenuto pagamento delle spettanze racchiuse nella busta paga su cui fa leva il provvedimento opposto [come detto, si tratta del cedolino paga di marzo 2022 sub doc. “ CP_1
(1).pdf”].
[...] In tema di obbligazioni contrattuali, il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento [e il provvedimento monitorio origina proprio da tale allegazione] mentre grava sul debitore la prova dell'integrale adempimento dell'obbligazione retributiva, ciò in armonia con i principi generali desumibili dall'art. 1218 cc [cfr. ex plurimis Cass. ord. 13685/2019, secondo cui, , “… in tema di prova dell'inadempimento di tale obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contrattato, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante
3 sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. n. 826 del 2015; in precedenza, Cass. SU 13533 del 2001; Cass. SU n. 577 del 2008, in motiv.; Cass. n. 13674 del 2006; Cass. n. 9351 del 2007; Cass. n. 15677 del 2009; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 15659 del 2011”; nello stesso senso, si veda Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n. 5847/2021 così massimata: <Il procedimento di opposizione allo stato passivo del fallimento si configura come un vero e proprio giudizio ordinario di cognizione in cui trovano applicazione le regole generali in tema di onere della prova;
da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione. (Nella specie, relativa a un credito di lavoro per differenze retributive, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova testimoniale con cui lo stesso pure aveva dimostrato lo svolgimento delle prestazioni di lavoro subordinato in un periodo determinato>> (Rv. 660687 - 01); alla stessa stregua dell'opposizione allo stato passivo, anche l'opposizione a decreto ingiuntivo disvela i connotati di un tipico giudizio di cognizione]. Ebbene, la prova del pagamento (rectius dell'adempimento) è stata compiutamente offerta dalla soc. . Pt_1 Il credito portato dalla busta paga di marzo 2022 ammontava ad un netto di € 2676,17 [pari ad un lordo di € 3675,27], L'importo netto è stato versato in quattro quote di cui l'opponente ha offerto puntuale documentazione contabile:
- un primo acconto di € 1000 con bonifico del 14/04/2022;
- un secondo acconto di € 676,17 con bonifico del 20/05/2022;
- un terzo acconto di € 500 con bonifico del 19/07/2022
- il saldo di € 500 con bonifico del 25/08/2022 per un totale di € 2676,17 [cfr. le contabili dei bonifici sub doc. CP_1
(1).pdf”].
[...] La corresponsione di tutto quanto indicato nel predetto cedolino paga è intervenuta in epoca antecedente alla proposizione della domanda monitoria (settembre 2022) e alla successiva emissione del decreto ingiuntivo qui opposto (ottobre 2022). L'obbligazione azionata dalla sig. , quindi, deve ritenersi estinta già CP_1 all'epoca della presentazione del ricorso ex art. 633 e ss cpc, sicché l'opposizione della società datrice di lavoro va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
5. L'opponente ha altresì chiesto che la sig.ra venga condannata al CP_1 risarcimento dei danni per lite temeraria. Sebbene il ricorso richiami la violazione dei “canoni di normale prudenza”, l'inquadramento giuridico cui correlare siffatta domanda non sembra essere il comma 2 dell'art. 96 [ove è inserita l'espressione “normale prudenza”] ma il comma 1. Il comma 2 costituisce norma eccezionale rispetto alla previsione generale contenuta nel comma 1 e quindi trova applicazione nelle sole ipotesi ivi tipizzate: inesistenza del diritto per il quale è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta una domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata. Tutte le altre ipotesi, invece, ricadono nella disciplina di un cui al comma 1.
4 Nel caso di specie, nessuna delle ipotesi elencate dal comma 2 è configurabile sicché la pretesa risarcitoria va sussunta nel comma 1 dell'art. 96. La domanda ex art. 96 c. 1 cpc non può trovare accoglimento. Come ricordato dalla Suprema Corte, <La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa>> [Cass. n. 15175/2023 (Rv. 668000 - 01)]. L'opponente non ha in alcun modo assolto al relativo onere probatorio.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza [cfr. Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 5813/2023 (Rv. 666959 - 01) secondo cui <In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace>>] e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei valori tariffari minimi [in virtù delle limitate e semplici questioni di fatto e di diritto trattate] delle cause di lavoro comprese nello scaglione tra € 1101 ed € 5200, esclusa la fase istruttoria/trattazione, con distrazione in favore del difensore della soc. , Pt_1 procuratore antistatario.
* * * P.T.M. Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 224/2022;
- respinge la domanda risarcitoria ex art. 96 c. 1 cpc;
- condanna la sig.ra a rifondere le spese di lite alla soc. Controparte_1
spese liquidate nell'importo complessivo di € 1000, oltre Parte_1 spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. Angela Coviello, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 29/09/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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