Sentenza 27 novembre 2003
Commentario • 1
- 1. L’invalidità della notificazione degli atti giudiziari tra nullità ed inesistenzaFrancesco Ficarra · https://www.diritto.it/ · 17 marzo 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/11/2003, n. 18130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18130 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2003 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA SEZIO18 130/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 LA CORTE SUPP M !ORT Oggetto bikets Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 11249/00 Dott. Massimo GENGHINI Presidente 14331/00 Dott. Renato RORDORF -Rel. Consigliere Cron. 36356 Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere - Dott. Gianfranco GILARDI - Consigliere Rep. - Dott. Carlo PICCININNI - Consigliere Ud. 13/06/2003 - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO NAZIONALE TRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE LAVORO "ROMA", in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
FALLIMENTO N. 58554 COOPERATIVA LECA;
intimato 2003 e sul 2° ricorso n° 14331/00 proposto da: 1638 FALLIMENTO N. 58554 COOPERATIVA LECA S RL, in persona 1 del curatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 4, presso l'avvocato SERGIO SCICCHITANO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente nonchè
contro
TRA CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO ROMA;
intimato avverso la sentenza n. 2453/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/07/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13/06/2003 dal Consigliere Dott. Renato . RORDORF;
she udito per il resistente l'Avvocato Scicchitano si riporta;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, ex art. 375 c.p.c. in Camera di Consiglio, accolga il ricorso, con le pronunce di legge;
Svolgimento del processo Una controversia insorta tra il Consorzio Nazionale di Cooperative di Produzione e Lavoro Roma (in prosie- guo indicato come Consorzio Roma) e la società Coopera- 2 tiva Lavoratori Edili Colli Albani a resp. lim. (in prosieguo Cooperativa Colli Albani) fu deferito al giu- dizio di un collegio arbitrale, il quale, con lodo emesso il 23 dicembre 1993 e dichiarato esecutivo il 27 dicembre 1994, condannò il Consorzio Roma a corrispon- dere alla controparte la somma di £. 75.870.000 (oltre ad accessori). Il Consorzio Roma impugnò il lodo per nullità di- nanzi alla Corte d'appello di Roma, con atto notificato all'avv. Giorgio Rubini, che era stato difensore della Cooperativa Colli Albani nel procedimento arbitrale. Essendo la cooperativa frattanto fallita, si costituì : dinanzi alla corte d'appello il curatore del fallimen- to, il quale contestò la fondatezza dell'impugnazione proposta dal consorzio ed, a propria volta, impugnò il lodo in via incidentale per la parte in cui aveva di- satteso le domande a suo tempo proposte dalla medesima cooperativa. Con sentenza depositata il 26 luglio 1999, la corte d'appello, ritenuta l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione eseguita non già alla parte per- sonalmente, bensì al suo difensore erroneamente defini- to domiciliatario, dichiarò inammissibile l'impugnazione principale e priva di effetto quella in- 12 cidentale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ri- corso il Consorzio Roma, sostenendo che la notifica dell'atto di impugnazione del lodo sarebbe stata piena- mente valida, ai sensi dell'art. 141, comma 2, c.p.c., giacché eseguita a mani del difensore presso cui la Co- operativa Colli Albani aveva eletto domicilio nella procura rilasciata a margine della domanda di arbitrato (conclusosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994). La Cooperativa Colli Albani ha resistito con con- troricorso ed ha formulato, a propria volta, ricorso incidentale condizionato riproponendo le deduzioni di- fensive di merito già svolte dinanzi alla corte d'appello. Ravvisatasi la possibilità di trattazione del ri- COISO in camera di consiglio, a norma dell'art. 375 c.p.c., il Procuratore generale ha formulato requisito- ria scritta chiedendo che il ricorso principale sia ac- colto in quanto manifestamente fondato. La controricorrente ha depositato memoria in cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive. Motivi della decisione 1. I ricorsi proposti avverso il medesimo provvedi- mento debbono preliminarmente essere riuniti, come pre- 3 scrive l'art. 335 c.p.c.. 2. Il ricorso principale pone la questione della ritualità e degli effetti della notificazione dell'impugnazione di una decisione arbitrale, ex art. 828 c.p.c., eseguita con consegna al difensore presso il quale la parte aveva eletto domicilio in un atto vergato a margine della domanda introduttiva del proce- dimento svoltosi dinanzi agli arbitri. E' noto che su tale questione, componendo un con- trasto di giurisprudenza precedentemente manifestatosi, sono di recente intervenute le sezioni unite di questa corte con due sentenze di analogo tenore: sentenze n° 3075 del 3 marzo 2003 e 5074 del 2 aprile 2003. 3. Il principio di diritto enunciato in tali sen- nel senso che l'impugnazione per nullità del tenze lodo arbitrale debba essere notificata alla parte per- sonalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché in detta sede essa abbia assunto anche la veste di domiciliataria, restan- do al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura con elezione di domicilio per la dichiarazione di esecutività del lodo o per l'inti- mazione del precetto ed il promuovimento dell'esecu- zione forzata. L'elezione di domicilio - hanno ulte- ; riormente precisato le sezioni unite può riguardare کے la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola com- promissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto o all'affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, ma non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedi- mento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecu- tività ed esecuzione del lodo. In queste ultime ipote- si, infatti, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario-domiciliatario, per- ché il procedimento di formazione ed attuazione del lo- do è diverso e separato dal giudizio rivolto a denun- * ciarne la nullità. Tanto chiarito, le sezioni unite hanno però aggiun- ed è rilievo di importanza decisiva ai fini della to - presente causa - che l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso il difensore della parte nel procedimento arbitrale, anziché alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma solo nullità della notificazione medesima. Dunque si tratta di un vizio emendabile con effetto ex tunc (ed esclu- sione del verificarsi di decadenza per l'eventuale so- praggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notifi- हु cazione medesima, cui la parte istante provveda sponta- neamente o in esecuzione di ordine impartito dal giudi- ce ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Ed, infatti, in materia di notificazioni, la nulli- tà è da considerare sanabile qualora, sebbene la noti- fica sia stata eseguita in luoghi o a persone diversi da quelli previsti dalla legge, sussista tra il desti- natario della notifica e la persona cui la copia è sta- ta consegnata una relazione, effetto della quale sia la normale conoscenza dell'atto da parte del destinatario (vedi anche in tal senso, tra le altre, Cass., 13 di- cembre 2000, n. 15747).
4. Alla stregua dei principi di diritto sopra ri- " chiamati, il ricorso principale risulta meritevole di accoglimento, apparendo erronea la declaratoria di ine- sistenza della notificazione dell'atto di impugnazione del lodo arbitrale, formulata dalla corte d'appello, e dovendosi procedere ad un nuovo esame degli effetti di detta notificazione. Inammissibile è, invece, il ricorso incidentale della Cooperativa Colli Albani, in quanto le questioni in esso agitate, ove sia superato l'ostacolo processua- le che ha finora impedito l'esame dell'impugnazione del lodo proposta in via principale dal Consorzio Roma, sa- ranno ovviamente destinate a rivivere nel giudizio di 7 rinvio.
5. La sentenza impugnata deve essere perciò cassa- ta, in conseguenza dell'accoglimento del ricorso prin- cipale, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che si atterrà ai principi di diritto dianzi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: 1) riunisce i ricorsi;
2) accoglie il ricorso principale;
3) dichiara inammissibile quello incidentale;
4) cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, cui demanda di provvede- re anche in ordine alle spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso, in Roma, il 13 giugno 2003. Хиамашо ни ши Presidente Il Consigliere estensore Massimo Genghin Renato Rordorf えん IL CANCELLIERE SO AL AL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 27 NOV. 2003 IL CANCELIERE