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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/06/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
Rg 4123/2021
SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 17/05/2021 al n.
4123/2021 R.G.,
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Avv. OGNIBENE STEEW JEAN
Avv. PAGLIARA MASSIMO
E
VIALE DEGLI EUCALIPTI 10 (c.f. ) P.IVA_1
contumace
I sig.ri e sono proprietari di Parte_1 Parte_2
un'abitazione con pertinente box auto facenti parte del fabbricato condominiale sito in Salerno al viale degli Eucalipti n.10. L'appartamento è descritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Salerno al Foglio 22, particella 424 sub 5, mentre il garage è individuato con il subalterno 11 della medesima particella 424. Essi pervennero agli esponenti in virtù di due distinti atti pubblici di compravendita rogati dal Notaio in Persona_1
data 20/2/2002 – Rep. 52756 – e 13/1/2004 – Rep. 57511 (depositati in atti).
I signori rappresentano che fin dall'anno 2000 i fabbricati necessitavano di opere di manutenzione straordinaria, essendo interessati da copiose infiltrazioni di acqua piovana che avevano raggiunto l'interno dei box-auto deteriorando gli intonaci dei soffitti e delle pareti perimetrali e permeando in più punti l'impianto elettrico, con conseguente pericolo di folgorazione per gli utilizzatori.
Stante l'inattività del Condominio, gli esponenti nell'anno 2007 si decidevano di avviare autonomamente i necessari lavori di ripristino, dando mandato all'impresa “spazioedile.it”, per un prezzo complessivo di euro
36.025,00.
Il , con delibera del 5 giugno 2007, si rendeva disponibile a CP_1
saldarli “a stato di avanzamento con esclusione dei lavori riguardanti il tappetino di asfalto antistante l'area di accesso ai box” (cfr. pag. 3, doc. 4, allegato citazione), tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, rimaneva negli anni successivi inerte, rivelandosi infruttuoso anche il più recente tentativo di mediazione regolarmente esperito.
Pertanto, in seguito all'inerzia del , gli attori hanno incardinato CP_1
il presente giudizio, chiedendo, sostanzialmente, che il fosse CP_1
condannato al pagamento della parte lui spettante degli eseguiti lavori.
Il Condominio, benché regolarmente citato, non si è costituito, nonostante il dott. nella qualità di Amministratore p.t., a seguito della Controparte_2
notizia abbia formulato per il tramite dei suoi legali istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico. Ciononostante, non appare in atti dichiarato formalmente contumace, dovendosi procedere tramite la seguente sentenza. A seguito del deposito delle memorie istruttorie, il giudicante ha ammesso prova testimoniale, al fine di verificare la fondatezza della domanda.
Ascoltati i testimoni, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico al geom. di rispondere al seguente quesito “esaminati Tes_1
gli atti e i documenti di causa descriva e quantifichi i lavori eseguiti dagli attori in Salerno alla via Degli Eucalipti n.10 come indicati nell'atto di citazione ed eseguiti dall'impresa Spazio Edile.It giusta fattura n.15 del
15/11/2007 depositata in atti doc.5”.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che la consulenza tecnica espletata appare essere immune da vizi tecnico-giuridici e, pertanto, pienamente utilizzabile in questa controversia.
Il consulente nominato dal Tribunale ritiene di poter affermare che seppur i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle infiltrazioni eseguiti al terrazzo per cui è causa siano stati realizzati nell'anno 2007, quindi in epoca non recente, è comunque possibile accertare che gli stessi siano stati effettivamente eseguiti, poiché i materiali presenti non corrispondono ai materiali dell'epoca di costruzione.
Inoltre, ha rilevato che i lavori eseguiti combaciano sostanzialmente con quelli che gli attori sostengono di aver eseguito.
Infine, il perito ha proceduto alla determinazione del computo metrico estimativo di dette lavorazioni (cfr. Allegato 9_computo metrico estimativo) adottando il prezzario LL.PP. Campania 2007 vigente al momento dell'opera, risultando pari ad euro 10.739,33.
Considerato, quindi, che il tecnico ha accertato che i danni che furono subiti dagli attori erano riconducibili al convenuto, e che tale CP_1
circostanza è de facto confermata dalla delibera condominiale, con la quale il si impegnava a pagare la propria quota dei lavori. CP_1 Che, pertanto, il danno appare essere adeguatamente provato, tanto nell'an debeatur quanto nel quantum debeatur, atteso che – si ripete – il tecnico nominato ha accertato l'entità dei danni subiti, nonché che la loro causa è riconducibile al convenuto, oltre che le attività che sono state CP_1
svolte per poter ripristinare lo stato dei luoghi.
Alla luce di quanto sovraesposto, pertanto, la domanda può essere accolta ed il condannato al pagamento di euro 10.739,33, così come CP_1
analiticamente quantificato.
Quanto alla condanna alle spese, questa segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione (valori medi DM 55/2014) indicata in dispositivo,
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda proposta da e Parte_1
; Parte_2
CONDANNA il sito in Controparte_3
Salerno, in persona del suo amministratore p.t., al pagamento in favore degli attori di euro 10.739,33, oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo;
CONDANNA il sito in Controparte_3
Salerno, in persona del suo amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidandole in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge;
CONDANNA il sito in Controparte_3
Salerno, in persona del suo amministratore p.t., al pagamento delle spese di consulenza tecnica.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno, 30.05.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03. IL Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio
SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice designato dr.ssa Barbara Iorio
In funzione di Giudice monocratico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 17/05/2021 al n.
4123/2021 R.G.,
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Avv. OGNIBENE STEEW JEAN
Avv. PAGLIARA MASSIMO
E
VIALE DEGLI EUCALIPTI 10 (c.f. ) P.IVA_1
contumace
I sig.ri e sono proprietari di Parte_1 Parte_2
un'abitazione con pertinente box auto facenti parte del fabbricato condominiale sito in Salerno al viale degli Eucalipti n.10. L'appartamento è descritto nel Catasto Fabbricati del Comune di Salerno al Foglio 22, particella 424 sub 5, mentre il garage è individuato con il subalterno 11 della medesima particella 424. Essi pervennero agli esponenti in virtù di due distinti atti pubblici di compravendita rogati dal Notaio in Persona_1
data 20/2/2002 – Rep. 52756 – e 13/1/2004 – Rep. 57511 (depositati in atti).
I signori rappresentano che fin dall'anno 2000 i fabbricati necessitavano di opere di manutenzione straordinaria, essendo interessati da copiose infiltrazioni di acqua piovana che avevano raggiunto l'interno dei box-auto deteriorando gli intonaci dei soffitti e delle pareti perimetrali e permeando in più punti l'impianto elettrico, con conseguente pericolo di folgorazione per gli utilizzatori.
Stante l'inattività del Condominio, gli esponenti nell'anno 2007 si decidevano di avviare autonomamente i necessari lavori di ripristino, dando mandato all'impresa “spazioedile.it”, per un prezzo complessivo di euro
36.025,00.
Il , con delibera del 5 giugno 2007, si rendeva disponibile a CP_1
saldarli “a stato di avanzamento con esclusione dei lavori riguardanti il tappetino di asfalto antistante l'area di accesso ai box” (cfr. pag. 3, doc. 4, allegato citazione), tuttavia, nonostante ripetuti solleciti, rimaneva negli anni successivi inerte, rivelandosi infruttuoso anche il più recente tentativo di mediazione regolarmente esperito.
Pertanto, in seguito all'inerzia del , gli attori hanno incardinato CP_1
il presente giudizio, chiedendo, sostanzialmente, che il fosse CP_1
condannato al pagamento della parte lui spettante degli eseguiti lavori.
Il Condominio, benché regolarmente citato, non si è costituito, nonostante il dott. nella qualità di Amministratore p.t., a seguito della Controparte_2
notizia abbia formulato per il tramite dei suoi legali istanza di richiesta di visibilità temporanea del fascicolo informatico. Ciononostante, non appare in atti dichiarato formalmente contumace, dovendosi procedere tramite la seguente sentenza. A seguito del deposito delle memorie istruttorie, il giudicante ha ammesso prova testimoniale, al fine di verificare la fondatezza della domanda.
Ascoltati i testimoni, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidando l'incarico al geom. di rispondere al seguente quesito “esaminati Tes_1
gli atti e i documenti di causa descriva e quantifichi i lavori eseguiti dagli attori in Salerno alla via Degli Eucalipti n.10 come indicati nell'atto di citazione ed eseguiti dall'impresa Spazio Edile.It giusta fattura n.15 del
15/11/2007 depositata in atti doc.5”.
RAGIONE DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente che la consulenza tecnica espletata appare essere immune da vizi tecnico-giuridici e, pertanto, pienamente utilizzabile in questa controversia.
Il consulente nominato dal Tribunale ritiene di poter affermare che seppur i lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle infiltrazioni eseguiti al terrazzo per cui è causa siano stati realizzati nell'anno 2007, quindi in epoca non recente, è comunque possibile accertare che gli stessi siano stati effettivamente eseguiti, poiché i materiali presenti non corrispondono ai materiali dell'epoca di costruzione.
Inoltre, ha rilevato che i lavori eseguiti combaciano sostanzialmente con quelli che gli attori sostengono di aver eseguito.
Infine, il perito ha proceduto alla determinazione del computo metrico estimativo di dette lavorazioni (cfr. Allegato 9_computo metrico estimativo) adottando il prezzario LL.PP. Campania 2007 vigente al momento dell'opera, risultando pari ad euro 10.739,33.
Considerato, quindi, che il tecnico ha accertato che i danni che furono subiti dagli attori erano riconducibili al convenuto, e che tale CP_1
circostanza è de facto confermata dalla delibera condominiale, con la quale il si impegnava a pagare la propria quota dei lavori. CP_1 Che, pertanto, il danno appare essere adeguatamente provato, tanto nell'an debeatur quanto nel quantum debeatur, atteso che – si ripete – il tecnico nominato ha accertato l'entità dei danni subiti, nonché che la loro causa è riconducibile al convenuto, oltre che le attività che sono state CP_1
svolte per poter ripristinare lo stato dei luoghi.
Alla luce di quanto sovraesposto, pertanto, la domanda può essere accolta ed il condannato al pagamento di euro 10.739,33, così come CP_1
analiticamente quantificato.
Quanto alla condanna alle spese, questa segue il principio della soccombenza, secondo la quantificazione (valori medi DM 55/2014) indicata in dispositivo,
P.Q.M.
ACCOGLIE la domanda proposta da e Parte_1
; Parte_2
CONDANNA il sito in Controparte_3
Salerno, in persona del suo amministratore p.t., al pagamento in favore degli attori di euro 10.739,33, oltre interessi legali dall'esborso all'effettivo soddisfo;
CONDANNA il sito in Controparte_3
Salerno, in persona del suo amministratore p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidandole in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre il 15% di spese generali, IVA, CAP e accessori di legge;
CONDANNA il sito in Controparte_3
Salerno, in persona del suo amministratore p.t., al pagamento delle spese di consulenza tecnica.
Si comunichi.
Così deciso in Salerno, 30.05.2025
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03. IL Giudice unico
Dr.ssa Barbara Iorio