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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 897/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
PA FR, AT
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1065/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14902/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230022992062 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7083/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò la cartella di pagamento n. 028202230022992062 notificata il 5.10.2023 (CUT, g.d.p. Napoli, ente impositore Equitalia Giustizia;
importo € 255,62).
Dedusse ricorrente, quali motivi della impugnazione, la omessa notifica degli atti prodromici, e segnatamente dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 248 del d.p.r. 115/2002; l'omessa indicazione del sotteso credito, comunque in assenza di chiarimenti;
la omessa indicazione del numero di procedimento di riferimento (r.g.).
Si costituì l'Ader che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi della imposizione e chiese di integrare il contraddittorio con l'ente impositore;
espose che la cartella era adeguatamente motivata e redatta in osservanza del modello ministeriale di riferimento.
Con la sentenza n. 14902/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI ha accolto il ricorso.
Per quel che rileva, il primo giudice ha evidenziato che il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma 6-bis, all'art. 14, d.lgs. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Peraltro, la CGT di primo grado ha evidenziato che la disposizione si applica ai ricorsi notificati a partire dal 5.1.2024, laddove quello in esame è stato notificato in data 1.12.2023 e non vi era, dunque, la necessità che il ricorrente chiamasse in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, in caso di eccezione di difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato (nuova ipotesi di litisconsorzio necessario).
In applicazione, allora, della previgente normativa, il primo giudice ha affermato la legittimazione dell'agenzia di riscossione, peraltro alternativa o concorrente con quella dell'ente impositore.
Per tali motivi, poiché non vi era prova in atti della notifica del prodromico invito al pagamento, la CTG ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ha proposto appello.
Resistente_1 ne chiede il rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che la pronuncia appellata è erronea perché, a fronte di un ricorso del valore dichiarato di € 255,62, il contribuente ha provveduto alla sua notificazione al solo Agente della Riscossione, e non anche ad Equitalia Giustizia S.p.A., Ente impositore titolare sostanziale dei crediti esattoriali azionati. Di conseguenza, sarebbe stato di fatto impedito il corretto espletamento della procedura di mediazione prevista dall'art. 17-bis D.Lgs. 546/92, secondo cui “per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”.
Sotto diverso profilo, l'appellante osserva che l'art. 1 comma 6 bis d.lgs 220/2023, richiamato dalla Corte di Giustizia di Napoli e posto a fondamento della propria pronuncia, non è assolutamente applicabile alla presente fattispecie posto che il suo ambito di applicazione è stato espressamente definito e limitato ai soli ricorsi tributari notificati a partire dal 4 gennaio 2024, mentre per i medesimi ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 (come quello che qui ci occupa notificato in data 01.1.2023) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, in vigore fino alla medesima data.
Il motivo è infondato.
Il contribuente chiese l'annullamento della cartella impugnata per vizio proprio, derivato dalla omessa notifica dell'atto presupposto. Sicchè non veniva in discussione la fondatezza di merito della pretesa impositiva, ma un mero vizio procedimentale che viziava la (sola) cartella e non l'atto impositivo presupposto e (asseritamente) non notificato.
Di conseguenza, ER avrebbe potuto efficacemente partecipare al procedimento di mediazione, facendosi parte diligente presso l'ente impositore per verificare se l'atto presupposto fosse stato notificato o no. E tale accertamento non postula(va) la presenza in giudizio di Equitalia Giustizia.
Non sussisteva un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, per le ragioni ampiamente spiegate dal primo giudice, che vanno qui ribadite.
Per il resto, la doglianza relativa alla pretesa violazione, da parte del primo giudice, della novella, è manifestamente infondata perché il primo giudice non l'ha (correttamente) applicata, essendo entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso.
Alla luce delle predette considerazioni, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate per compensi in € 370,00 oltre accessori, con attribuzione all'Avv. Difensore_2 dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
PA FR, AT
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1065/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14902/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230022992062 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7083/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò la cartella di pagamento n. 028202230022992062 notificata il 5.10.2023 (CUT, g.d.p. Napoli, ente impositore Equitalia Giustizia;
importo € 255,62).
Dedusse ricorrente, quali motivi della impugnazione, la omessa notifica degli atti prodromici, e segnatamente dell'invito al pagamento ai sensi dell'art. 248 del d.p.r. 115/2002; l'omessa indicazione del sotteso credito, comunque in assenza di chiarimenti;
la omessa indicazione del numero di procedimento di riferimento (r.g.).
Si costituì l'Ader che eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva quanto ai vizi della imposizione e chiese di integrare il contraddittorio con l'ente impositore;
espose che la cartella era adeguatamente motivata e redatta in osservanza del modello ministeriale di riferimento.
Con la sentenza n. 14902/24, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI ha accolto il ricorso.
Per quel che rileva, il primo giudice ha evidenziato che il D.Lgs. 220/2023 ha introdotto il comma 6-bis, all'art. 14, d.lgs. 546/1992, secondo cui: “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Peraltro, la CGT di primo grado ha evidenziato che la disposizione si applica ai ricorsi notificati a partire dal 5.1.2024, laddove quello in esame è stato notificato in data 1.12.2023 e non vi era, dunque, la necessità che il ricorrente chiamasse in causa sia l'agente della riscossione che l'ente impositore, in caso di eccezione di difetto di notificazione dell'atto presupposto a quello impugnato (nuova ipotesi di litisconsorzio necessario).
In applicazione, allora, della previgente normativa, il primo giudice ha affermato la legittimazione dell'agenzia di riscossione, peraltro alternativa o concorrente con quella dell'ente impositore.
Per tali motivi, poiché non vi era prova in atti della notifica del prodromico invito al pagamento, la CTG ha accolto il ricorso.
Avverso tale sentenza, l'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ha proposto appello.
Resistente_1 ne chiede il rigetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante sostiene che la pronuncia appellata è erronea perché, a fronte di un ricorso del valore dichiarato di € 255,62, il contribuente ha provveduto alla sua notificazione al solo Agente della Riscossione, e non anche ad Equitalia Giustizia S.p.A., Ente impositore titolare sostanziale dei crediti esattoriali azionati. Di conseguenza, sarebbe stato di fatto impedito il corretto espletamento della procedura di mediazione prevista dall'art. 17-bis D.Lgs. 546/92, secondo cui “per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”.
Sotto diverso profilo, l'appellante osserva che l'art. 1 comma 6 bis d.lgs 220/2023, richiamato dalla Corte di Giustizia di Napoli e posto a fondamento della propria pronuncia, non è assolutamente applicabile alla presente fattispecie posto che il suo ambito di applicazione è stato espressamente definito e limitato ai soli ricorsi tributari notificati a partire dal 4 gennaio 2024, mentre per i medesimi ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 (come quello che qui ci occupa notificato in data 01.1.2023) continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis, in vigore fino alla medesima data.
Il motivo è infondato.
Il contribuente chiese l'annullamento della cartella impugnata per vizio proprio, derivato dalla omessa notifica dell'atto presupposto. Sicchè non veniva in discussione la fondatezza di merito della pretesa impositiva, ma un mero vizio procedimentale che viziava la (sola) cartella e non l'atto impositivo presupposto e (asseritamente) non notificato.
Di conseguenza, ER avrebbe potuto efficacemente partecipare al procedimento di mediazione, facendosi parte diligente presso l'ente impositore per verificare se l'atto presupposto fosse stato notificato o no. E tale accertamento non postula(va) la presenza in giudizio di Equitalia Giustizia.
Non sussisteva un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, per le ragioni ampiamente spiegate dal primo giudice, che vanno qui ribadite.
Per il resto, la doglianza relativa alla pretesa violazione, da parte del primo giudice, della novella, è manifestamente infondata perché il primo giudice non l'ha (correttamente) applicata, essendo entrata in vigore successivamente alla proposizione del ricorso.
Alla luce delle predette considerazioni, l'appello va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese liquidate per compensi in € 370,00 oltre accessori, con attribuzione all'Avv. Difensore_2 dichiaratosi anticipatario.