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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/12/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
NO, in sostituzione dell'udienza del 23 dicembre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1868/2024 r.g. e vertente
tra
C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Granato come da procura in atti;
opponente
e
(C.F. Controparte_1
– P.IVA , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Francesco Muscari Tomaioli e
IL PA per procura in atti;
opposto
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'11 luglio 2024 ha Parte_1
adito questo giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002052763, notificata dall' in data 11/06/2024, con la quale è stata comminata la sanzione CP_2 pecuniaria di 2.450,00 euro per omesso versamento ritenute previdenziali relative all'anno 2018, deducendo l'inosservanza del termine di cui all'art. 14 della L. 689/1981 e dell'obbligo di motivazione, nonché la carenza di legittimazione passiva rispetto all'ordinanza opposta avendo la ricorrente cessato la carica di Amministratore Unico e legale rappresentate della il 24/4/2018. Controparte_3
Costituitosi in giudizio l , ha dedotto l'inosservanza del termine di CP_2
30 giorni per proporre opposizione avverso l'ordinanza in esame e, nel merito, ha resistito alla pretesa in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Quindi, sostituita l'udienza di discussione mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- In via preliminare va osservato che l'opposizione risulta tempestiva dal momento che il ricorso è stato depositato in data 11 luglio 2024, ovvero nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza opposta (11 giugno 2024).
3.- Il ricorso merita accoglimento risultando fondata la doglianza relativa alla violazione dell'art. 14 L. n. 689/81.
Nel dettaglio, l'art. 14 cit. prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. L'applicabilità della suddetta norma alla fattispecie in questione, affermata in numerose pronunce di merito (v., tra le tante, Tribunale sez. lav. -
Milano, 24/09/2024, n. 4098, alla cui diffusa motivazione si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..), si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dall'art. 6 del d.lgs. n. 8/2016, il quale prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art. 9 D.Lgs. n. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art. 9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. n.
8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L. 689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'applicabilità dell'art. 14 L. n. 689/81, ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto, si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art. 9 del D.Lgs. n. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la “ritrasmissione” in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli “estremi della violazione” da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
La data di decorrenza deve, tuttavia, nel caso in esame, fare i conti con il momento nel quale si sono verificate le omissioni sanzionate.
Ed, invero, per quelle precedenti alla depenalizzazione, il dies della decadenza è individuabile nel momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016,
(6/02/2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella CP_2
condizione di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Per quelle successive, si ritiene individuabile nel momento in cui l' CP_2
ha avuto contezza dell'omissione e della sua esclusiva rilevanza amministrativa, ovvero sotto la soglia dei 10.000 euro annue.
Nel caso in esame, la sanzione amministrativa si fonda sull'omesso versamento per l'anno 2018 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori della società nelle seguenti mensilità:
12/2017, 01/2018, 02/2018 e 03/2018, con la conseguenza che, tenuto conto dei tempi entro i quali vanno effettuati i versamenti, il dies a quo può dirsi decorrente entro il giorno sedici del mese successivo a quello al quale si riferiscono i pagamenti (16 aprile 2018).
Pertanto, il verbale di accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione è stato notificato in un momento successivo al termine di novanta giorni, essendo intervenuta tale notifica in data
21 novembre 2019. Dovendosi concludersi per l'inutile decorso del termine decadenziale, si
è prodotto l'effetto estintivo previsto dall'ultimo comma dell'art. 14.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.030,00 euro, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l'opposizione e, per gli effetti, dichiara estinta la sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta;
2) condanna l'ente opposto a corrispondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 1.030,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Catanzaro, 26/12/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia NO