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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 18/04/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4870/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4870/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13 settembre 1974; rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Fava come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Della Veza n. 3
- attrice - contro
C.F. , nato a [...] il 18 Controparte_1 C.F._2 luglio 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Pellini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cefalonia n. 18
- convenuto - con l'intervento del
1 di 31 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa
1. Pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza
n.4870/2023 dichiarare che la stessa è addebitabile al marito;
2.Disporre l'affidamento dei figli minori di età come meglio ritenuto nel loro interesse, e per l'ipotesi il signor si opponga a che P_ anche e possano accedere a percorso di sostegno Per_1 CP_2 psicologico, autorizzare la madre ad attivare e proseguire il percorso anche senza l'autorizzazione del signor In ogni caso, stante P_ la condotta oppositiva del signor ad ogni aspetto/scelta che P_ riguardi i figli, nulla oppone a che il Giudice nomini un coordinatore genitoriale cui le parti possano fare riferimento in caso di contrasto.
3.Quanto ai rapporti padre/figli confermare i provvedimenti in essere disponendo che e trascorrano con il padre il martedì' e Per_1 CP_2 giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 21 e a fine settimane alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nel rispetto delle loro esigenze come specificato dalla CTU.
4.Dichiarare tenuto a corrispondere mensilmente alla signora P_
quale contributo al mantenimento dei figli la somma di euro Pt_1
750 mensili, prendendo a base gennaio 2024 (decorrenza dalla domanda) e da rivalutarsi annualmente su base Istat, oltre all'assegno unico dei figli, come disposto dalla Corte d'Appello.
Disporre che il versamento avvenga in un'unica soluzione entro il giorno 5 del mese (atteso il fatto che il giorno 1 scade la rata mensile del mutuo).
5.Dichiarare tenuto il signor a corrispondere mensilmente alla P_ signora le spese extrassegno sostenute per i figli in ragione del Pt_1
2 di 31 50% disponendo che il rimborso avvenga entro 2 giorni dalla presentazione delle ricevute di spesa.
6.Porre a carico di le spese di causa, ivi comprese quelle di P_
CTU.
Per PARTE CONVENUTA:
a) Separazione: Pronunciare la separazione personale dei coniugi con annotazione della predetta separazione nell'atto di matrimonio presso il Comune dove lo stesso si è celebrato in Palermo, con opposizione ad ogni declaratoria di addebito al marito per infondatezza degli assunti e con pronuncia di addebito alla Sig.ra che ha condizionato pesantemente i figli contro il padre;
Pt_1
b) Assegnazione Casa Coniugale: Assegnare la casa coniugale alla moglie che vi abiterà con i figli;
c) Assegno di mantenimento per i figli: vista la situazione economica del Sig. – con gravi modifiche delle condizioni reddituali di P_ quest'ultimo - si chiede che venga determinato l'assegno di mantenimento per i figli, a carico del Sig. , per la Controparte_1 somma di € 600,00 e si chiede che venga riconosciuto l'assegno unico al 50% anche al padre;
d) Spese straordinarie / extra assegno di mantenimento: entrambi i coniugi sosterranno per i figli le spese straordinarie mediche e scolastiche ed extra assegno di mantenimento al 50% ciascuno secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Emilia per le vicende separative in materia di diritto di famiglia, separazioni e divorzi.
e) Mutuo della casa coniugale: Vista la situazione economica del
si chiede che l'Ill.mo Tribunale prenda atto che il P_ pagamento del mutuo della casa coniugale, intestato al Sig.
venga suddiviso al 50% tra i coniugi, come si sta facendo P_ attualmente, ogni mese (anche perché è dimostrabile che la casa dove il attualmente vive – intestata alla moglie - è stata P_ pagata per la maggior parte dal marito, ora quest'ultimo ha
3 di 31 bisogno di rimanere ad abitare nella casa di Via Adua e che la moglie paghi la metà del mutuo della casa di Via Rattazzi dove vive con i figli).
f) Disporre l'affidamento dei figli in maniera condivisa ad entrambi i genitori, indicando/raccomandando il percorso di mediazione familiare che potrà essere intrapreso da entrambi i genitori nell'interesse dei figli, per eliminare le conflittualità, oltre ai percorsi psicologici per i figli, tutte iniziative indicate nella CTU;
g) Il Sig. , viste le modifiche del proprio orario Controparte_1 lavorativo e l'attività svolta, potrà stare con i propri figli, nella casa dove abita, due giorni alla settimana, compatibilmente con gli orari lavorativi, conosciuti all'inizio di ogni mese ed anche compatibilmente con il servizio di soccorso tecnico urgente, nonché a week end alterni, sempre compatibilmente con i propri orari di lavoro e tenuto conto anche delle esigenze dei figli;
h) Il genitore collocatario dovrà comunicare tempestivamente ogni circostanza/situazione relativa ai figli all'altro genitore in modo che quest'ultimo sia sempre reso edotto adeguatamente delle notizie sui suoi figli (scolastiche, di cura e quanto altro necessario) anche al fine di prendere tutte le decisioni inerenti ai minori congiuntamente;
i) Il genitore non collocatario avrà diritto di sentire quotidianamente
i propri figli ad una utenza cellulare messa a disposizione dall'altro genitore e/o con videochiamate;
j) Il genitore non collocatario avrà diritto di passare con i figli 2 settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive;
- 1 settimana a Natale, ad anni alterni con l'altro genitore, con la settimana dell'anno nuovo/epifania;
- ad anni alterni la settimana di Pasqua;
- eventuali ponti sulla base delle festività 25 aprile e primo maggio (uno per ciascun genitore e ad anni alterni), nonché del
4 di 31 2 giugno e poi dell'8 dicembre, che dovranno essere equamente distribuiti tra i genitori per poter stare con i propri figli;
- i genitori potranno accordarsi per fare in modo che i figli passino alcune ricorrenze particolari insieme al genitore quando ricorre il di lui compleanno o altre ricorrenze, tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro del genitore e con le esigenze dei minori stessi.
Tutti i predetti periodi dovranno essere calendarizzati entro la fine di maggio di ogni anno.
Con vittoria di spese di lite.
Si chiede anche che venga pronunciata la lite temeraria e comunque la condanna ex art 96 cpc nei confronti della Sig.ra Parte_1 che chiede l'addebito della separazione su basi assolutamente inconsistenti in modo del tutto ingiustificato ed al mero fine di aumentare la conflittualità tra coniugi con ulteriore disagio per i figli costretti a prendere le parti della madre contro il padre.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023 Pt_1
chiedeva la separazione con addebito al marito
[...] P_
, l'affidamento dei loro figli (nato il [...]),
[...] R_
(nata il [...]) e (nato il [...]), Per_1 CP_2 come meglio ritenuto nel loro interesse a seguito di esito positivo di percorso di apprendimento alla genitorialità da parte di il P_ collocamento della prole presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, l'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico ed un assegno per il mantenimento dei figli a carico del padre in misura pari ad € 1.000,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 2 marzo 2024,
si associava alle domande di separazione, di Controparte_1 collocamento prevalente della prole presso la madre e di assegnazione alla moglie della casa coniugale, ma chiedeva l'affidamento condiviso dei minori con disciplina del suo diritto di
5 di 31 visita ed offriva di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 3 gennaio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 4 aprile 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti instavano per la pronuncia in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti e per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 8 aprile 2024, pronunciata a scioglimento della suddetta udienza, autorizzati i coniugi a vivere separati, venivano disposti l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente degli stessi presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla donna, la disciplina dei rapporti tra padre e figli, un contributo al mantenimento ordinario della prole a carico del padre di € 600,00 al mese (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre alla suddivisione a metà tra le parti delle spese straordinarie, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza parziale n. 448/2024 in data 8 aprile 2024
(oggetto di correzione di errore materiale con decreto in data 13 giugno 2024) veniva pronunciata la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di ed escussione di testimoni e Controparte_1 Testimone_1 [...]
). Testimone_2
6 di 31 Veniva, poi, disposta C.T.U. genitoriale, nominando all'uopo la dott.ssa . Persona_3
Depositata la relazione peritale, con ordinanza in data 30 gennaio 2025, respinta l'istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. proposta da
, veniva fissata udienza di rimessione della causa in Controparte_1 decisione, con assegnazione dei tre termini perentori di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La separazione è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 448/2024 in data 8 aprile 2024 (pubblicata in data 9 aprile 2024).
2. Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito.
Giova premettere che le parti presentavano, in data 25 luglio
2023, ricorso per separazione consensuale, che, stante la revoca del consenso da parte del veniva respinto da questo Tribunale P_ con sentenza n. 1246/2023 in data 19 ottobre 2023 (pubblicata in data 20 ottobre 2023.
A riguardo, va precisato che la rinuncia e/o la mancata proposizione della domanda di addebito, contenute in un ricorso per separazione consensuale (il cui relativo procedimento sia stato dichiarato estinto per mancata comparizione dei coniugi o, come nella specie, le cui condizioni non siano state omologate dal Tribunale), non ha determinato l'estinzione del relativo diritto ed impedisca ogni ulteriore ricorso alla tutela giurisdizionale, dovendo presumersi, in assenza di contraria ed espressa specificazione, che gli accordi separativi non omologati fossero avvinti da un nesso di interdipendenza reciproca in cui ciascun coniuge, al fine di dirimere la res litigiosa, prevenire il contenzioso e preservare la pax familiae, è stato indotto ad accettare le condizioni ivi contenute.
7 di 31 Tanto premesso, come noto, l'art. 151, comma 2, c.c., stabilisce che «il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
Tale disposizione normativa è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. 14840/2006): la pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. 18074/2014 e Cass. 25843/2013). E ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa
(Cass. 193/1989 e Cass. 12130/2001).
Infatti, va riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis (Cass. 16285/2013).
L'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione stessa non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al
8 di 31 verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura) ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo (Cass.
9472/1999).
2.1. La domanda di addebito per violenze proposta da Pt_1
è fondata.
[...]
In particolare, l'attrice ha dedotto che in costanza di matrimonio il avrebbe ripetutamente posto in essere condotte di P_ aggressione fisica e verbale ai danni sia del figlio R_ percuotendolo, offendendolo e minacciandolo con espressioni quali
«ora che non c'è la mamma ti chiudo in una stanza e ti dò delle bastonate», «feccia», «non sei nessuno», «purtroppo sei mio figlio»,
«Vedi se per questo coglione devo rovinarmi la carriera», sia della moglie, intervenuta in difesa del figlio, mortificandola con frasi del tipo «ammazzati te e tuo figlio», «è tutta colpa tua», «non capisci un cazzo», «di cosa ti immischi?» e procurandole in un'occasione vistosi ematomi.
Orbene, è noto che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (Cass. 817/2011).
E ciò perché «Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini
9 di 31 dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale» (Cass. 7388/2017; cfr. anche Cass. 22294/2024, Cass.
31351/2022, Cass. 31901/2018, Cass. 4333/2016).
Ne consegue che anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito, anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito, perché tali condotte si consumano ordinariamente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle.
Nel caso di specie, alla luce del compendio probatorio acquisito in giudizio deve ritenersi raggiunta la prova delle violenze poste in essere dal ai danni della moglie e del figlio P_ R_
Deve premettersi che a seguito del fallimento della separazione consensuale ed una decina di giorni prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio la ha presentato contro il Pt_1 marito richiesta di ammonimento al Questore per atti persecutori e denuncia-querela per il reato di interferenze illecite nell'altrui vita privata ex art. 615 bis c.p., e che quindi l'uomo si trova attualmente sottoposto sia ad un procedimento amministrativo, nel quale è stato emesso un provvedimento di ammonimento (cfr. doc. 25 dell'attrice) avverso cui l'interessato ha proposto ricorso in autotutela per annullamento (cfr. doc. 1 allegato alla nota di deposito del convenuto in data 29 marzo 2024), sia ad un procedimento penale, nel quale il
P.M. ha disposto la perquisizione e proceduto, in data 22 marzo 2024, al sequestro di vari dispositivi elettronici (cfr. allegato alla nota di deposito del convenuto in data 22 marzo 2024).
Tuttavia, in disparte il fatto che nulla è dato sapere sull'esito di tali procedimenti, è sufficiente osservare a riguardo che gli asseriti comportamenti molesti e di interferenza nella sfera privata che il avrebbe posto in essere si collocano temporalmente in una P_
10 di 31 fase del rapporto coniugale ormai apertamente disgregato, con conseguente mancanza di efficacia causale.
Piuttosto, appaiono significativi gli ulteriori elementi addotti dall'attrice.
La ha riferito di una prima aggressione del marito ai danni Pt_1 dal figlio avvenuta durante il periodo pandemico. R_
Il ragazzo, escusso in sede testimoniale, ha confermato l'episodio, affermando che «È accaduto che, dopo una discussione perché giocavo troppo alla Play Station, rientrato nella mia camera vi trovai mio padre intento a staccare i cavi del computer. Appena mi vide sull'uscio, mi intimò di uscire;
io risposi “altrimenti cosa fai? Mi picchi?”; lui replicò “sì, ti picchio”. Si alzò, scagliandomi la sedia addosso e trascinandomi con le mani al collo, finchè poi non abbiamo sentito un urlo di mio fratello che aveva assistito la scena. Mi mancava l'aria e mi aveva lasciato i segni rossi sul collo», raffigurati nella fotografia di cui al doc. 27 di parte attrice, ed aggiungendo di avere chiamato i Carabinieri ma di avere poi desistito, per mancanza di coraggio, dal farli giungere presso l'abitazione sul commento del padre che aveva detto «Vedi se per questo coglione devo rovinarmi la carriera…» (cfr. verbale d'udienza del 13 giugno 2024).
Analoga ricostruzione è stata fornita anche dal minore , CP_2 che nel corso delle operazioni peritali ha così ricordato l'accaduto: «Il ragazzino ha riferito che, durante un periodo in cui giocava R_ tanto ai videogiochi, un giorno il padre gli stava smontando il computer, quando si è recato al piano di sopra per vedere R_ cosa stava succedendo. A quel punto, secondo quanto riportato dal minore, il fratello maggiore aveva chiesto al padre il perché stesse compiendo quell'atto; a questo punto, ha riferito di non CP_2 ricordarsi bene le frasi utilizzate dai due, tuttavia ha continuato, affermando che avrebbe, poi, detto al padre: “Mi vuoi R_ picchiare, mi picchi?" e che il Sig. gli avrebbe risposto "Sì ti P_ picchio” e, successivamente, ha preso EL per il collo. CP_2
11 di 31 ha affermato, piangendo, di aver visto con i suoi occhi tale scontro, che a lui ha fatto stare male quella situazione e che si era spaventato.
Il minore ha aggiunto di essersi “bloccato”, di aver urlato “aiuto” e che il padre, a suo dire, gli aveva chiesto il perché stesse gridando aiuto. Il ragazzino ha raccontato, piangendo, che, dopo la sua reazione, il padre gli ha dato una camomilla e si è tranquillizzato.
ha spiegato che lui, ed sono andati CP_2 Per_1 R_ all'esterno della casa e il fratello maggiore aveva chiamato la Polizia, mentre la Sig.ra era al piano di sotto a parlare col padre» (cfr. Pt_1 pagina 26 della C.T.U.).
La poi, ha prodotto in giudizio la fotografia di un esteso e Pt_1 vistoso ematoma sul braccio sinistro (inserita alla pagina 8 del ricorso introduttivo), riferendo che le era stato procurato dal marito nel corso di una discussione avvenuta nel luglio 2021.
Sul punto il negli scritti difensivi, si è limitato a P_ meravigliarsi del fatto – di per sé irrilevante – che la moglie abbia denunciato la violenza per la prima volta in questa sede e ad eccepire genericamente che la fotografia, oltre ad essere priva di data e luogo, non consentirebbe l'identificazione del soggetto, ma non ha, invero, mai negato l'accaduto.
Egli, solo in sede di interrogatorio formale, ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti, riferendo di avere soltanto allontanato la moglie nel corso di un litigio, senza, però, procurarle alcun livido (cfr. verbale d'udienza del 13 giugno 2024: «Avevamo avuto l'ennesima discussione per mia moglie dava sempre ragione al figlio, R_ che quindi si sentiva legittimato a contrastarmi apertamente.
Eravamo io e lei da soli in cucina;
ad un certo punto, esausto e per non ascoltarla più, misi le cuffiette nelle orecchie;
a quel punto ha iniziato a colpirmi ripetutamente e sempre più forte sulla spalla;
quindi, mi sono limitato ad allontanarla, ma senza procurarle alcun livido, di cui nulla mi ha mai detto»).
12 di 31 Appare, però, poco credibile la narrazione dell'odierno convenuto, atteso che, trattandosi di un livido talmente vistoso – per localizzazione, estensione e colorazione – da risultare difficilmente occultabile, soprattutto nel periodo estivo, il comportamento dell'uomo, che non ha dedotto né di avere chiesto spiegazione alla moglie né tantomeno di averla ricevuta, si giustifica ragionevolmente solo con la piena consapevolezza delle modalità con cui tale ecchimosi si sia effettivamente formata.
A riguardo, il figlio in sede di escussione testimoniale, R_ pur negando di avere assistito all'aggressione, ha riferito di avere sentito i genitori litigare, nascosto dietro il muretto che divide salotto e cucina, e di avere notato nei giorni successivi dei lividi sul braccio della madre, la quale, richiesta di giustificarli, rispondeva che il marito, durante un litigio, l'aveva spinta contro uno spigolo.
Tenuto conto che il ha ammesso di avere quantomeno P_ spintonato la moglie, la quale in quell'occasione si è procurata dei lividi, può dirsi provata la violenza fisica posta in essere dall'odierno convenuto, a nulla evidentemente qui rilevando l'intensità del gesto e le concrete modalità delle percosse.
La infine, ha riferito che in data 3 marzo 2022 il Pt_1 P_ nel corso di un diverbio col figlio lo aveva percosso sulla R_ testa e sull'orecchio, procurandogli graffi sul collo, e che tale aggressione era avvenuta alla presenza della figlia minore , la Per_1 quale aveva chiamato le forze dell'ordine per poi affidare il suo turbamento per la situazione familiare alle pagine di un quaderno, laddove si legge «Ho rovinato tutto. Oggi mio padre ha picchiato mio fratello. Mi sono spaventata e ho chiamato la polizia» e «Questo periodo non mi piace, la mia situazione in famiglia va sempre peggio, ho paura per mia madre, perché è tutto sulle sue spalle e sono anni che cerca di fermare tutto questo, l'ho vista più volte piangere, e questa cosa mi fa soffrire molto, perché potrebbe danneggiare la sua salute mentale e fisica, quindi ho molta paura di perderla, e se mai
13 di 31 succederà so che è tutta colpa di mio padre» (cfr. fotografie inserite alla pagina 9 del ricorso introduttivo).
Il lungi dal negare l'episodio e la provenienza dello P_ scritto dalla figlia, ha soltanto minimizzato l'evento, lamentandosi del comportamento offensivo e irrispettoso assunto dal figlio, che, però, non configura un'esimente oggettiva e non fa venire meno l'illiceità del comportamento, e dicendo di avergli quindi dato soltanto uno schiaffo a scopo educativo, che, però, trova smentita diretta nelle dichiarazioni rese da in sede testimoniale ed indiretta R_ nell'iniziativa presa dalla minore , non giustificabile se non in un Per_1 contesto ben più grave.
Le surriferite violenze hanno trovato ulteriore riscontro esterno nelle dichiarazioni di , madre della la quale, Testimone_2 Pt_1 escussa in sede testimoniale, ha riferito di avere raccolto le confidenze di figlia e nipoti e di avere visto le fotografie dei graffi e dei lividi, prodotte in giudizio dell'odierna attrice (cfr. verbale d'udienza del 13 giugno 2024).
Si tratta di molteplici episodi di violenza domestica avvenuti nei due o tre anni precedenti alla decisione di addivenire alla separazione
(inizialmente consensuale) e che, anche secondo l'id quod plerumque accidit, deve ritenersi che abbiano determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ne consegue che la separazione dev'essere addebitata a P_
.
[...]
2.2. È infondata la domanda di addebito della separazione, per asserito condizionamento psicologico da parte della madre sui figli minori, che ha avanzato per la prima volta nelle note Controparte_1 scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis.28, lett. a),
c.p.c.
Infatti, è qui dirimente rilevare che le condotte addebitate alla risalirebbero ad epoca successiva sia alla cessazione della Pt_1 convivenza (avvenuta alla fine di luglio 2023, in concomitanza col
14 di 31 deposito del precedente ricorso per separazione consensuale, poi rigettato dal Tribunale), sia all'instaurazione del presente giudizio di separazione (avvenuta con ricorso depositato in data 21 dicembre
2023), sia all'autorizzazione ai coniugi a vivere separati concessa con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. (emessa in data 8 aprile 2024), sia, perfino, alla pronuncia di separazione (resa in data 8 aprile
2024): è lo stesso infatti, ad avere dedotto che tale P_ condizionamento, realizzatosi anche con il coinvolgimento della prole nel conflitto genitoriale ed appresso solo in corso di causa dopo la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, avrebbe determinato un progressivo rifiuto dei minori verso il padre «che prima non esisteva», sicché deve comunque escludersi l'incidenza causale di tali condotte sul venir meno dell'affectio coniugalis (cfr.
Cass. 6566/1997 e Cass. 10512/1994, secondo cui, una volta accertati i presupposti oggettivi per la pronuncia della separazione, e cessata di fatto la convivenza, non possono logicamente più assumere rilievo i comportamenti successivi del coniuge separato, anche se, in ipotesi, idonei a giustificare una dichiarazione di addebitabilità, posto che l'addebito si giustifica quale responsabilità causativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e non ha quindi ragion d'essere allorché la convivenza è cessata, trattandosi di comportamenti ormai intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza).
3. Le parti hanno tre figli: e , che oggi R_ Per_1 CP_2 hanno, rispettivamente, 18, 14 e 12 anni.
3.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui
15 di 31 all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, le parti sono concordi sul collocamento prevalente della prole presso la madre, non avendo il Tribunale ragioni per disattendere tale richiesta congiunta, peraltro conforme rispetto alle conclusioni cui è giunta la C.T.U., rispettosa delle istanze dei minori e coerente con uno stato di fatto ormai consolidato.
Quanto al regime di affidamento, il padre ha chiesto che venga disposto in modalità condivisa, mentre la madre, fin dal ricorso ed ancora in sede di precisazione delle conclusioni, si è sempre limitata a chiedere che venga disposto «come meglio ritenuto nel loro interesse», di fatto sottraendosi all'onere di domandare l'adozione di uno specifico regime di affido, seppure non si sia, invero, mai apertamente opposta all'affidamento condiviso, che era il regime individuato dalle parti nel ricorso per separazione consensuale.
La C.T.U. ha suggerito l'affidamento condiviso, che allo stato pare al Tribunale il regime maggiormente confacente all'interesse dei minori, pur correndo l'obbligo di rimarcare come il conflitto genitoriale, già aspro, presenti segnali tali da imporre un intervento di monitoraggio da parte dei Servizi sociali, ancor più necessario alla
16 di 31 luce delle pregresse condotte violente e della pendenza di un procedimento penale a carico del padre.
A riguardo, è sufficiente richiamare alcuni passaggi della relazione peritale, nella quale si evidenziano, da un lato, l'elevata conflittualità e le gravi difficoltà comunicative tra le parti, e, dall'altro, il disagio e la sofferenza vissute dai minori, coinvolti totalmente da entrambi i genitori nella vicenda separativa ed in particolare nelle connesse problematiche economiche (ad esempio, la madre, oltre a lamentarsi con i figli che il padre non versi un importo adeguato per il loro mantenimento, ha chiesto a di controllare quali modalità CP_2 di pagamento, se in contanti o con carta di credito, utilizzasse il padre e di riferirglielo, cfr. allegati alla nota di deposito del convenuto in data 18 luglio 2024; il padre in più occasioni ha controllato le chat tra madre e figli per capire il tenore dei messaggi):
«I litigi e le discussioni sono sembrati vertere, in particolar modo, su questioni di natura economica che [...] hanno posto in secondo piano per entrambi i genitori, anche se in misura differente
[...], i bisogni psicologici dei figli. [...]
I genitori [...] sono ancora totalmente invischiati nelle loro dinamiche separative, non riuscendo a godere della minima fiducia
l'uno nei confronti dell'altro. La Sig.ra è convinta che il Sig. Pt_1 nasconda qualcosa dal punto di vista economico per non P_ corrispondere quanto dovuto. Il padre dei minori, convinto che la
GN e condizioni i ragazzi contro di lui. Tali convinzioni, Pt_2 poi, hanno delle ripercussioni gravi sui minori che vengono coinvolti in queste dinamiche. [...]
I genitori, poi, sono parsi ancora molto focalizzati sul passato e su quelle che sono state le loro diatribe e discussioni nel corso degli anni. [...]
Sia che hanno presentato diverse fragilità a livello CP_2 Per_1 psicologico. [...]
17 di 31 La minore ha parlato del suo malessere attuale e di come, in passato, lo stesso si sia manifestato anche attraverso atti di autolesionismo che, a detta di , non sono mai stati affrontati in Per_1 modo sistematico all'interno di una psicoterapia o di un sostegno di natura psicologica. La ragazzina ha affermato, semplicemente, che ad un certo punto ha imparato a gestire questi suoi agiti impulsivi e che, al momento, non li sta più mettendo in atto. Allo stesso tempo, emergono nella minore dei vissuti di natura depressiva e di eccessiva chiusura rispetto al mondo esterno che non possono essere afferenti solo all'età adolescenziale.
, soprattutto nel corso del primo colloquio, è parso CP_2 particolarmente sofferente nel rievocare i momenti che hanno preceduto la separazione dei genitori, così come l'accadimento da lui raccontato che avrebbe avuto come protagonisti il padre ed il fratello maggiore ricordato anche dal figlio maggiore stesso nel R_ corso del colloquio con lui svolto, nel quale il Sig. in un P_ momento di ira, avrebbe messo le mani al collo ad alla R_ presenza del figlio . Tale disagio di si è manifestato CP_2 CP_2 con dei momenti di pianto, intervallati da istanti di maggiore tranquillità, ma che hanno, comunque, rappresentato l'enorme sofferenza che il minore sta vivendo e ha vissuto rispetto alla relazione genitoriale.
Entrambi i genitori, nel momento in cui è stato rappresentato loro il quadro osservato dalla Scrivente, per altro avvalorato dai
Colleghi CCTTPP, non hanno mostrato in modo evidente preoccupazione, ma, come avvenuto nel corso dei colloqui precedenti, hanno spostato l'attenzione sulla loro conflittualità [...] I genitori, quindi, non sono riusciti a mantenere il focus sui loro figli, sottovalutando anche [...] le loro attuali condizioni psicologiche.
[...] entrambi i ragazzini sono, ad oggi, così come in passato, estremamente coinvolti nel dissidio familiare e hanno raccontato di
18 di 31 aver assistito, anche in tempi molto recenti, a scene e frasi assolutamente pregiudizievoli per il loro sereno sviluppo. [...]
La Sig.ra ha mostrato di avere, nei confronti dei figli, un Pt_1 atteggiamento maggiormente permissivo rispetto al padre, pur essendo stata, nel corso degli anni, probabilmente il genitore maggiormente presente.
Alcune criticità rispetto alla GN emergono rispetto alla sua capacità di saper coinvolgere i figli in scambi interpersonali adeguati alla loro età. [...] la Sig.ra ha mostrato alcune criticità anche per il Pt_1 cosiddetto criterio dell'accesso.
[...] il messaggio veicolato dalla madre riguardante la possibilità che il padre non versi il dovuto sotto il profilo economico, ponendo dubbi rispetto al suo utilizzo del denaro, sembrerebbe, di fatto, condizionare il rapporto fra i minori ed il genitore.
[...] vi è da parte della Sig.ra la condivisione di contenuti Pt_1 che non sono adatti all'età dei figli, così come aspetti che hanno riguardato l'accertamento tecnico.
[...] Il Sig. ha mostrato, anche nel corso dei colloqui P_ svolti con la Scrivente, aspetti di aggressività e di controllo delle attività, in particolare, dei figli. [...]
In tal senso, il Sig. è parso dimostrare di faticare ad P_ interpretare il suo comportamento in termini di stati mentali, non comprendendo quanto lo stesso non solo possa avere delle ripercussioni sul benessere psicofisico dei figli, ma anche allontanarli da lui. La maggiore risonanza affettiva, al momento, è con la madre.
Pur avendo dimostrato di conoscere sufficiente bene le caratteristiche
e i cambiamenti che i ragazzi hanno avuto nel corso degli anni, attualmente il Sig. sembrerebbe non comprendere appieno P_ quelli che sono i loro bisogni e le loro necessità a discapito delle situazioni che possono, invece, essere per loro pregiudizievoli (criterio della riflessività). In tal senso, soprattutto in questo momento, il Sig.
19 di 31 sembrerebbe avere pochi strumenti comunicativi efficaci con i P_ figli, soprattutto con i maggiori.
Per quanto emerso nel corso dell'accertamento tecnico, nel corso degli anni, il Sig. si è sempre mostrato come il genitore P_ maggiormente normativo pur utilizzando, per quanto riportato anche dai figli, modalità aggressive di interazione con loro. [...] In tal senso, si crede che le norme e le regole imposte ai figli dal Sig. non P_ sempre si siano mostrate congrue per la loro fase evolutiva, con
l'obiettivo di promuovere la loro autonomia».
Ciò detto, non vi è necessità di autorizzare la madre ad attivare un percorso di sostegno psicologico per i figli minori, al quale il al punto f) delle conclusioni da ultimo rassegnate, ha P_ espressamente aderito.
È evidente come entrambe le parti avvertano la necessità di rivolgersi a professionisti per appianare l'elevata ed indiscutibile conflittualità esistente.
Da un lato, l'attrice ha dichiarato di nulla opporre alla nomina di un coordinatore genitoriale, che, tuttavia, è preclusa al Tribunale, sia perché il non vi ha espressamente acconsentito ex art. 473 P_ bis.26 c.p.c., sia perché la presente sentenza è definitoria del giudizio.
Dall'altro lato, il convenuto, chiedendo che il Tribunale inviti le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, pare essere favorevole a tale iniziativa, che, però, ai sensi dell'art. 473 bis.43 c.p.c., è impedita dal fatto che sono emerse in giudizio condotte di violenza domestica.
Quanto ai tempi ed alle modalità di esercizio del diritto di visita col genitore non collocatario, le parti sono concordi sulla permanenza dei minori presso il padre a fine settimana alternati (dal sabato alla domenica sera) ed in due pomeriggi infrasettimanali (dalle ore 15.00 alle ore 21.00), così come già pattuito nelle condizioni della
20 di 31 separazione consensuale, seppure non omologate, ed in tal senso conclude sostanzialmente anche la C.T.U.
Tali richieste possono essere accolte, atteso che, nonostante le condizioni della separazione consensuale non siano state omologate, i figli hanno comunque continuato – ormai da un anno e mezzo – a recarsi dal padre secondo i tempi ivi pattuiti.
Vi è un unico punto di contrasto: la madre ha chiesto che i giorni infrasettimanali vengano individuati in modo fisso nelle giornate di martedì e giovedì, mentre il padre, di professione vigile del fuoco, ha chiesto maggiore flessibilità e, in particolare, di poter incontrare i figli compatibilmente con i suoi turni lavorativi, conosciuti all'inizio di ogni mese, e con la necessità di prestare soccorso d'urgenza in eventuali situazioni emergenziali, oltre che nel rispetto delle esigenze della prole.
La richiesta del padre, già peraltro accolta nei provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., è ragionevole e, d'altronde, era già considerata dalle parti, che, difatti, ne avevano tenuto conto nelle condizioni della separazione consensuale, laddove avevano previsto che egli trascorresse con i figli
«2 pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00) da concordarsi, in ogni caso, tenendo conto delle turnazioni di lavoro e delle esigenze dei figli».
3.2. La casa coniugale, sita in Reggio Emilia, Via Urbano
Rattazzi n. 8, va assegnata a , quale genitore Parte_1
“collocatario”, come richiesto dal convenuto ed anche in mancanza di una espressa reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, da parte dell'attrice dell'originaria richiesta da essa avanzata, sia perché deve escludersi che la madre abbia rinunciato a tale domanda, la quale è stata difatti insistita in comparsa conclusionale (cfr. pagina
11), sia perché si tratta comunque di provvedimento da adottare nel preminente interesse dei minori (Cass. 4558/2000 e Cass.
21 di 31 23591/2010), i quali nel corso delle operazioni peritali hanno detto chiaramente di trovarsi meglio nell'abitazione familiare.
3.3. L'assegno unico, richiesto dalla madre per intero e dal padre per metà, deve continuare ad essere percepito integralmente da , quale genitore collocatario che si occupa in via Parte_1 prevalente della gestione della prole, tenuto anche conto del fatto che in tal senso sono sempre stati gli accordi tra i genitori e che il P_ ne ha domandato la suddivisione per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 4672/2025, in ordine alla possibilità di attribuire interamente l'assegno unico al genitore collocatario in regime di affidamento condiviso).
3.4. Con riguardo ai profili economici, l'art. 337 ter, comma 4,
c.c., stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di
22 di 31 educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, la madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre deve invece, pacificamente, provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati.
Come già detto, va premesso che nel luglio 2023 le parti hanno presentato ricorso per separazione consensuale che prevedeva un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad €
900,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Senonché il ha revocato il consenso alla separazione P_ consensuale perché, in conseguenza di una sopravvenuta modifica del proprio orario lavorativo comportante, tra l'altro, l'esclusione di fatto della possibilità di svolgere gli straordinari, non era più in grado al contempo di rispettare i tempi concordati di frequentazione dei figli e
23 di 31 di versare il contributo mensile pattuito, ed il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di separazione consensuale.
Orbene, in questa sede l'assegno per il mantenimento dei figli è stato quantificato in modo oscillante da parte di entrambi i genitori.
Negli atti introduttivi, la madre ha chiesto un assegno, in via provvisoria, in misura pari ad € 900,00 al mese e, in via definitiva
(ossia all'esito del giudizio), in misura pari ad € 1.000,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, mentre il convenuto ha offerto di versare la somma di € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. ha stabilito il contributo al mantenimento dei figli in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e la Corte
d'appello, in parziale riforma, l'ha rideterminato in misura pari ad €
750,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, la madre si è adeguata alle statuizioni della Corte territoriale, mentre il padre ha aderito ai provvedimenti adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., salvo chiedere, però, l'attribuzione a sé della metà dell'assegno unico.
Occorre, quindi, procedere alla comparazione della situazione economico-reddituale delle parti.
, di anni 50, è insegnante di educazione artistica Parte_1 in una scuola media.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 20.743,00 nel 2019, ad € 21.389,00 nel
2020, ad € 21.871,00 nel 2021, ad € 23.338,00 nel 2022, ad €
23.870,00 nel 2023 (cfr. docc. 1, 1bis, 1ter del convenuto, doc. 1 allegato alla nota di deposito del convenuto in data 12 marzo 2024, e allegato alla nota di deposito dell'attrice in data 3 giugno 2024).
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 21.513,57 nel
2021, ad € 24.458,27 nel 2022 (cfr. estratti conto sub doc. 28
24 di 31 dell'attrice), ad € 23.841,66 nel 2023 (cfr. estratti conto sub docc. 28
e 31 dell'attrice), ad € 23.050,61 nel 2024 (cfr. cedolini allegati alla comparsa conclusionale dell'attrice; cfr. anche Certificazione Unica
2025 allegata al medesimo atto).
Nel 2024 ha percepito, in media, una retribuzione di € 1.920,88 al mese.
Vive nella casa coniugale, di cui è assegnataria, e paga la metà del relativo mutuo, pari ad € 974,55, dunque la somma di € 487,27 pro quota.
Beneficia interamente dell'assegno unico, che si è progressivamente ridotto, passando da € 548,00 agli esordi del giudizio (cfr. dichiarazioni rese dalla ZZ a verbale d'udienza del 4 aprile 2024) ad € 376,10 da agosto 2024 (cfr. estratto conto sub doc.
34 dell'attrice), ed assestandosi attualmente ad € 273,60 al mese
(cfr. estratto conto sub doc. 37 dell'attrice).
Di contro, , di anni 48, è Vigile del Fuoco con Controparte_1 qualifica di Ispettore Antincendi.
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 29.369,00 nel 2019, ad
€ 30.345,00 nel 2020, ad € 32.051,00 nel 2021, ad € 34.947,00 nel
2022, ad € 39.983,00 nel 2023 (cfr. docc. 1, 1bis, 1ter del convenuto, doc. 1 allegato alla nota di deposito del convenuto in data
12 marzo 2024, e allegato alla nota di deposito del convenuto in data
25 maggio 2024).
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 31.026,99 nel
2021, ad € 36.091,21 nel 2022 (cfr. estratti conti con accrediti, allegati alla nota di deposito in data 25 maggio 2024), ad €
39.607,44 nel 2023 (cfr. estratti conto con accrediti, sub doc. 1 quater 1, 2, 3 e 4, ed allegato alla nota di deposito del convenuto in data 25 maggio 2024), ad € 33.103,26 nel 2024 (cfr. cedolini allegati alla comparsa conclusionale del convenuto;
cfr. anche Certificazione
Unica 2025 allegata alla nota di deposito del convenuto in data 17 marzo 2025).
25 di 31 Nel 2024 ha percepito, in media, una retribuzione di € 2.758,60 al mese.
Paga la metà della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, pari pro quota ad € 487,27.
Non sostiene spese abitative poiché si è trasferito a vivere in un immobile intestato alla moglie.
Non si comprende perché, come sostenuto dal convenuto, nel computo della retribuzione non si debbano considerare né i premi e gli straordinari, che sono voci retributive, né i conguagli fiscali, che, mediante il meccanismo della detrazione fiscale determinante la riduzione dell'IRPEF, portano ad avere una maggiore liquidità direttamente in busta paga, risolvendosi tali elementi pur sempre in una disponibilità volta a far fronte alle esigenze di vita del beneficiario ed in definitiva anche della famiglia.
Ciò detto, poiché risulterebbe limitativo e fors'anche inidoneo, al fine d'un'adeguata comprensione delle ragioni sulle quali si basa la decisione della Corte di appello che ha determinato l'assegno di mantenimento ordinario della prole in € 750,00 al mese, riassumerne le argomentazioni motivazionali, si ritiene opportuno riportarle testualmente:
«Il Tribunale ha considerato dapprima i redditi della Pt_1
(23.250,00 euro per l'ultima annualità 2022 con una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.937,50); poi i redditi del P_
(34.850,00 euro per l'ultima annualità 2022 con una retribuzione netta mensile pari ad euro 2.904,16). Il Tribunale, ha anche preso in considerazione la riduzione dell'orario lavorativo del che, CP_3 dall'ottobre 2023, avrebbe anche comportato una conseguente riduzione della retribuzione netta mensile per circa 400,00 euro.
Gli ulteriori elementi, che pare condivisibile considerare anche in questa sede, attengono ai tempi di permanenza della prole presso i genitori, nonché alla spesa abitativa (il non sostiene spese P_ abitative, risultando domiciliato in un appartamento di proprietà della
26 di 31 moglie), alla contribuzione, per la metà, al pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla e da Pt_1 ultimo all'assegno unico percepito dalla reclamante per intero.
Anche considerando i su esposti elementi, e ai soli fini della modifica dell'ordinanza qui reclamata, pare congruo rideterminare il contributo al mantenimento della prole in euro 750,00 (250,00 per ogni figlio). In particolare, nonostante la rilevata riduzione dell'orario lavorativo del (di cui non pare essere ancora dimostrata la P_ conseguente ripercussione sulla retribuzione) non può negarsi che la mancanza di spese abitative, nonché la minore misura del proprio contributo diretto all'accudimento della prole, rende iniquo mantenere
l'assetto delineatosi all'esito dell'ordinanza del Tribunale, anche considerato che, sin dalla fase introduttiva, il reddito della è Pt_1 risultato minore rispetto a quello del marito. Prendendo a riferimento quanto nella disponibilità di questa Corte - e dunque la più recente dichiarazione dei redditi del 2022 in atti - pare sussistente uno squilibrio patrimoniale tra le parti di cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto. La infatti, ha dimostrato redditi annui netti pari Pt_1
a 23.250.00; il 34.850,00. Sopportano entrambi metà della P_ rata del mutuo per l'abitazione familiare (974,55 euro mensili) ed il percepisce l'assegno unico che trasmette mensilmente alla P_
A fronte, dunque, di una disparità reddituale e di un uguale Pt_1 impegno di spesa (quella legata alla rata del mutuo), in mancanza di spese abitative del (è pacifico che egli vive in un immobile P_ intestato alla moglie senza pagare canone) e visti i più ridotti tempi di permanenza presso di lui dei figli, pare equa, fino alle ulteriori valutazioni e conseguenti determinazioni del Giudice di primo grado, la rideterminazione del contributo al mantenimento paterno».
A ben vedere, la Corte territoriale, se è vero che ha esaminato esclusivamente i redditi percepiti dal nel 2022, pare però P_ avere ritenuto già allora non dirimente l'eventuale diminuzione della retribuzione netta di € 400,00 circa al mese conseguente alla
27 di 31 riduzione dell'orario lavorativo, perché anche in tal caso (ossia
«Anche considerando i su esposti elementi» e «nonostante la rilevata riduzione dell'orario lavorativo del ) sarebbe stato più equo P_ un assegno di € 750,00, anziché di € 600,00 al mese.
La riduzione della retribuzione percepita dal – che è P_ passata da € 36.091,21 nel 2022 (ossia € 3.007,60 al mese), vale a dire nell'anno considerato dai coniugi nel ricorso per separazione consensuale per determinare in € 900,00 al mese il contributo al mantenimento dei figli, ad € 33.103,26 nel 2024 (ossia € 2.758,60 al mese), vale a dire nell'anno successivo all'intervenuta modifica dell'orario di lavoro, e che dunque pare effettivamente esservi stata – giustifica sì una revisione degli accordi raggiunti tra le parti nelle condizioni della separazione consensuale non omologata, ma non nella misura richiesta dal convenuto, apparendo del tutto congrua la somma già stabilita dalla Corte d'appello.
In definitiva, avuto riguardo alla condizione economica delle parti, all'eguale impegno di spesa legato alla rata del mutuo ed in mancanza di spese abitative a carico del all'integrale P_ percezione dell'assegno unico da parte della madre, ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore ed alle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età (18, 14 e 12 anni), si stima equo e congruo determinare in € 750,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento della prole a carico del oltre al 50% delle spese straordinarie. P_
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa.
La richiesta dell'attrice di anticipare il versamento del contributo per il mantenimento della prole dal giorno 15, come stabilito nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., al giorno 5 di ogni mese, non può essere accolta, perché è qui sostanzialmente irrilevante il termine di pagamento dell'assegno periodico mensile: infatti, se la richiesta
28 di 31 della è dovuta al lamentato inadempimento del genitore Pt_1 obbligato, che verserebbe la somma dovuta in modo frazionato e le procurerebbe problematiche di liquidità sul conto, l'anticipazione di tale termine (peraltro di soli dieci giorni) non può certamente prevenire o escludere detta eventualità.
4. La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da va Controparte_1 de plano respinta, atteso che presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, sicché tale condanna non può essere pronunciata a carico della che è risultata vittoriosa in Pt_1 relazione all'esito finale della lite (Cass. 11917/2002 e Cass.
67/1979).
Neppure sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice per la prima volta nella memoria di replica.
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate a carico di sulla base del D.M. n. 55 del Controparte_1
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€
1.204,00), istruttoria (€ 1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità.
L'attrice ha diritto, altresì, alla rifusione delle spese vive, pari a €
98,00 per C.U.
Le spese della C.T.U., essendosi trattato di un accertamento peritale disposto dal giudice, nell'interesse superiore dei minori, vanno definitivamente poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. addebita la separazione a;
Controparte_1
29 di 31
2. rigetta la domanda di addebito proposta da P_
;
[...]
3. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori R_
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 CP_2 presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale sita in Reggio Parte_1
Emilia, Via Urbano Rattazzi n. 8;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere Controparte_1 con sé i figli minori e , nel rispetto delle esigenze Per_1 CP_2 scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, secondo i seguenti tempi e modalità: a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica alle ore 21.00; per due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15.00 alle ore
21.00, da concordare sulla base dei turni lavorativi del padre, che egli comunicherà all'inizio di ogni mese, nonché delle sue esigenze lavorative eccezionali ed urgenti;
per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante il periodo natalizio, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; per tre giorni durante il periodo pasquale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare l'andamento del nucleo familiare e di vigilare sulle condizioni di salute dei minori;
7. dispone che l'assegno unico verrà percepito integralmente da;
Parte_1
8. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...] R_
e , entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla Per_1 CP_2 domanda, la somma mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio)
e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
9. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dalle parti;
30 di 31 10. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
11. pone definitivamente le spese della C.T.U., già liquidate come da separato decreto, per metà a carico di e per Parte_1 metà a carico di . Controparte_1
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 17 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
31 di 31
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
Francesco PARISOLI Presidente
Damiano DAZZI Giudice
Stefano RAGO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 4870/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13 settembre 1974; rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Fava come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Della Veza n. 3
- attrice - contro
C.F. , nato a [...] il 18 Controparte_1 C.F._2 luglio 1976; rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Pellini come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Via Cefalonia n. 18
- convenuto - con l'intervento del
1 di 31 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale di Reggio Emilia, ogni contraria istanza disattesa
1. Pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza
n.4870/2023 dichiarare che la stessa è addebitabile al marito;
2.Disporre l'affidamento dei figli minori di età come meglio ritenuto nel loro interesse, e per l'ipotesi il signor si opponga a che P_ anche e possano accedere a percorso di sostegno Per_1 CP_2 psicologico, autorizzare la madre ad attivare e proseguire il percorso anche senza l'autorizzazione del signor In ogni caso, stante P_ la condotta oppositiva del signor ad ogni aspetto/scelta che P_ riguardi i figli, nulla oppone a che il Giudice nomini un coordinatore genitoriale cui le parti possano fare riferimento in caso di contrasto.
3.Quanto ai rapporti padre/figli confermare i provvedimenti in essere disponendo che e trascorrano con il padre il martedì' e Per_1 CP_2 giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 21 e a fine settimane alterni dal sabato pomeriggio alla domenica sera, nel rispetto delle loro esigenze come specificato dalla CTU.
4.Dichiarare tenuto a corrispondere mensilmente alla signora P_
quale contributo al mantenimento dei figli la somma di euro Pt_1
750 mensili, prendendo a base gennaio 2024 (decorrenza dalla domanda) e da rivalutarsi annualmente su base Istat, oltre all'assegno unico dei figli, come disposto dalla Corte d'Appello.
Disporre che il versamento avvenga in un'unica soluzione entro il giorno 5 del mese (atteso il fatto che il giorno 1 scade la rata mensile del mutuo).
5.Dichiarare tenuto il signor a corrispondere mensilmente alla P_ signora le spese extrassegno sostenute per i figli in ragione del Pt_1
2 di 31 50% disponendo che il rimborso avvenga entro 2 giorni dalla presentazione delle ricevute di spesa.
6.Porre a carico di le spese di causa, ivi comprese quelle di P_
CTU.
Per PARTE CONVENUTA:
a) Separazione: Pronunciare la separazione personale dei coniugi con annotazione della predetta separazione nell'atto di matrimonio presso il Comune dove lo stesso si è celebrato in Palermo, con opposizione ad ogni declaratoria di addebito al marito per infondatezza degli assunti e con pronuncia di addebito alla Sig.ra che ha condizionato pesantemente i figli contro il padre;
Pt_1
b) Assegnazione Casa Coniugale: Assegnare la casa coniugale alla moglie che vi abiterà con i figli;
c) Assegno di mantenimento per i figli: vista la situazione economica del Sig. – con gravi modifiche delle condizioni reddituali di P_ quest'ultimo - si chiede che venga determinato l'assegno di mantenimento per i figli, a carico del Sig. , per la Controparte_1 somma di € 600,00 e si chiede che venga riconosciuto l'assegno unico al 50% anche al padre;
d) Spese straordinarie / extra assegno di mantenimento: entrambi i coniugi sosterranno per i figli le spese straordinarie mediche e scolastiche ed extra assegno di mantenimento al 50% ciascuno secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Emilia per le vicende separative in materia di diritto di famiglia, separazioni e divorzi.
e) Mutuo della casa coniugale: Vista la situazione economica del
si chiede che l'Ill.mo Tribunale prenda atto che il P_ pagamento del mutuo della casa coniugale, intestato al Sig.
venga suddiviso al 50% tra i coniugi, come si sta facendo P_ attualmente, ogni mese (anche perché è dimostrabile che la casa dove il attualmente vive – intestata alla moglie - è stata P_ pagata per la maggior parte dal marito, ora quest'ultimo ha
3 di 31 bisogno di rimanere ad abitare nella casa di Via Adua e che la moglie paghi la metà del mutuo della casa di Via Rattazzi dove vive con i figli).
f) Disporre l'affidamento dei figli in maniera condivisa ad entrambi i genitori, indicando/raccomandando il percorso di mediazione familiare che potrà essere intrapreso da entrambi i genitori nell'interesse dei figli, per eliminare le conflittualità, oltre ai percorsi psicologici per i figli, tutte iniziative indicate nella CTU;
g) Il Sig. , viste le modifiche del proprio orario Controparte_1 lavorativo e l'attività svolta, potrà stare con i propri figli, nella casa dove abita, due giorni alla settimana, compatibilmente con gli orari lavorativi, conosciuti all'inizio di ogni mese ed anche compatibilmente con il servizio di soccorso tecnico urgente, nonché a week end alterni, sempre compatibilmente con i propri orari di lavoro e tenuto conto anche delle esigenze dei figli;
h) Il genitore collocatario dovrà comunicare tempestivamente ogni circostanza/situazione relativa ai figli all'altro genitore in modo che quest'ultimo sia sempre reso edotto adeguatamente delle notizie sui suoi figli (scolastiche, di cura e quanto altro necessario) anche al fine di prendere tutte le decisioni inerenti ai minori congiuntamente;
i) Il genitore non collocatario avrà diritto di sentire quotidianamente
i propri figli ad una utenza cellulare messa a disposizione dall'altro genitore e/o con videochiamate;
j) Il genitore non collocatario avrà diritto di passare con i figli 2 settimane, anche non consecutive, per le vacanze estive;
- 1 settimana a Natale, ad anni alterni con l'altro genitore, con la settimana dell'anno nuovo/epifania;
- ad anni alterni la settimana di Pasqua;
- eventuali ponti sulla base delle festività 25 aprile e primo maggio (uno per ciascun genitore e ad anni alterni), nonché del
4 di 31 2 giugno e poi dell'8 dicembre, che dovranno essere equamente distribuiti tra i genitori per poter stare con i propri figli;
- i genitori potranno accordarsi per fare in modo che i figli passino alcune ricorrenze particolari insieme al genitore quando ricorre il di lui compleanno o altre ricorrenze, tutto compatibilmente con gli impegni di lavoro del genitore e con le esigenze dei minori stessi.
Tutti i predetti periodi dovranno essere calendarizzati entro la fine di maggio di ogni anno.
Con vittoria di spese di lite.
Si chiede anche che venga pronunciata la lite temeraria e comunque la condanna ex art 96 cpc nei confronti della Sig.ra Parte_1 che chiede l'addebito della separazione su basi assolutamente inconsistenti in modo del tutto ingiustificato ed al mero fine di aumentare la conflittualità tra coniugi con ulteriore disagio per i figli costretti a prendere le parti della madre contro il padre.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 21 dicembre 2023 Pt_1
chiedeva la separazione con addebito al marito
[...] P_
, l'affidamento dei loro figli (nato il [...]),
[...] R_
(nata il [...]) e (nato il [...]), Per_1 CP_2 come meglio ritenuto nel loro interesse a seguito di esito positivo di percorso di apprendimento alla genitorialità da parte di il P_ collocamento della prole presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, l'integrale attribuzione a sé dell'assegno unico ed un assegno per il mantenimento dei figli a carico del padre in misura pari ad € 1.000,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie.
2. Costituito con comparsa depositata in data 2 marzo 2024,
si associava alle domande di separazione, di Controparte_1 collocamento prevalente della prole presso la madre e di assegnazione alla moglie della casa coniugale, ma chiedeva l'affidamento condiviso dei minori con disciplina del suo diritto di
5 di 31 visita ed offriva di contribuire al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
3. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 3 gennaio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., alla prima udienza del 4 aprile 2024, sentite le parti personalmente ed esperito infruttuosamente il rituale tentativo di conciliazione, i procuratori delle parti instavano per la pronuncia in ordine ai provvedimenti temporanei ed urgenti e per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
Con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. in data 8 aprile 2024, pronunciata a scioglimento della suddetta udienza, autorizzati i coniugi a vivere separati, venivano disposti l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, la collocazione prevalente degli stessi presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla donna, la disciplina dei rapporti tra padre e figli, un contributo al mantenimento ordinario della prole a carico del padre di € 600,00 al mese (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre alla suddivisione a metà tra le parti delle spese straordinarie, con rimessione della causa in decisione sul vincolo.
Con sentenza parziale n. 448/2024 in data 8 aprile 2024
(oggetto di correzione di errore materiale con decreto in data 13 giugno 2024) veniva pronunciata la separazione personale delle parti e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per lo svolgimento dell'attività istruttoria.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale di ed escussione di testimoni e Controparte_1 Testimone_1 [...]
). Testimone_2
6 di 31 Veniva, poi, disposta C.T.U. genitoriale, nominando all'uopo la dott.ssa . Persona_3
Depositata la relazione peritale, con ordinanza in data 30 gennaio 2025, respinta l'istanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. proposta da
, veniva fissata udienza di rimessione della causa in Controparte_1 decisione, con assegnazione dei tre termini perentori di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe trascritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La separazione è già stata pronunciata con sentenza parziale n. 448/2024 in data 8 aprile 2024 (pubblicata in data 9 aprile 2024).
2. Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito.
Giova premettere che le parti presentavano, in data 25 luglio
2023, ricorso per separazione consensuale, che, stante la revoca del consenso da parte del veniva respinto da questo Tribunale P_ con sentenza n. 1246/2023 in data 19 ottobre 2023 (pubblicata in data 20 ottobre 2023.
A riguardo, va precisato che la rinuncia e/o la mancata proposizione della domanda di addebito, contenute in un ricorso per separazione consensuale (il cui relativo procedimento sia stato dichiarato estinto per mancata comparizione dei coniugi o, come nella specie, le cui condizioni non siano state omologate dal Tribunale), non ha determinato l'estinzione del relativo diritto ed impedisca ogni ulteriore ricorso alla tutela giurisdizionale, dovendo presumersi, in assenza di contraria ed espressa specificazione, che gli accordi separativi non omologati fossero avvinti da un nesso di interdipendenza reciproca in cui ciascun coniuge, al fine di dirimere la res litigiosa, prevenire il contenzioso e preservare la pax familiae, è stato indotto ad accettare le condizioni ivi contenute.
7 di 31 Tanto premesso, come noto, l'art. 151, comma 2, c.c., stabilisce che «il giudice pronunziando la separazione dichiara, ove ne ricorrano le circostanze, e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
Tale disposizione normativa è interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. 14840/2006): la pronuncia di addebito non può infatti fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (Cass. 18074/2014 e Cass. 25843/2013). E ciò in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa
(Cass. 193/1989 e Cass. 12130/2001).
Infatti, va riconosciuta l'irrilevanza, ai fini dell'addebito, delle condotte sopravvenute in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis (Cass. 16285/2013).
L'indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione stessa non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura (che possono essere anche successivi al
8 di 31 verificarsi della situazione di intollerabilità della convivenza e possono incidere sul giudizio di addebitabilità quale causa concorrente alla definitiva rottura) ma deve derivare dalla valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo (Cass.
9472/1999).
2.1. La domanda di addebito per violenze proposta da Pt_1
è fondata.
[...]
In particolare, l'attrice ha dedotto che in costanza di matrimonio il avrebbe ripetutamente posto in essere condotte di P_ aggressione fisica e verbale ai danni sia del figlio R_ percuotendolo, offendendolo e minacciandolo con espressioni quali
«ora che non c'è la mamma ti chiudo in una stanza e ti dò delle bastonate», «feccia», «non sei nessuno», «purtroppo sei mio figlio»,
«Vedi se per questo coglione devo rovinarmi la carriera», sia della moglie, intervenuta in difesa del figlio, mortificandola con frasi del tipo «ammazzati te e tuo figlio», «è tutta colpa tua», «non capisci un cazzo», «di cosa ti immischi?» e procurandole in un'occasione vistosi ematomi.
Orbene, è noto che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente
l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (Cass. 817/2011).
E ciò perché «Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini
9 di 31 dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale» (Cass. 7388/2017; cfr. anche Cass. 22294/2024, Cass.
31351/2022, Cass. 31901/2018, Cass. 4333/2016).
Ne consegue che anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito, anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito, perché tali condotte si consumano ordinariamente all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle.
Nel caso di specie, alla luce del compendio probatorio acquisito in giudizio deve ritenersi raggiunta la prova delle violenze poste in essere dal ai danni della moglie e del figlio P_ R_
Deve premettersi che a seguito del fallimento della separazione consensuale ed una decina di giorni prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio la ha presentato contro il Pt_1 marito richiesta di ammonimento al Questore per atti persecutori e denuncia-querela per il reato di interferenze illecite nell'altrui vita privata ex art. 615 bis c.p., e che quindi l'uomo si trova attualmente sottoposto sia ad un procedimento amministrativo, nel quale è stato emesso un provvedimento di ammonimento (cfr. doc. 25 dell'attrice) avverso cui l'interessato ha proposto ricorso in autotutela per annullamento (cfr. doc. 1 allegato alla nota di deposito del convenuto in data 29 marzo 2024), sia ad un procedimento penale, nel quale il
P.M. ha disposto la perquisizione e proceduto, in data 22 marzo 2024, al sequestro di vari dispositivi elettronici (cfr. allegato alla nota di deposito del convenuto in data 22 marzo 2024).
Tuttavia, in disparte il fatto che nulla è dato sapere sull'esito di tali procedimenti, è sufficiente osservare a riguardo che gli asseriti comportamenti molesti e di interferenza nella sfera privata che il avrebbe posto in essere si collocano temporalmente in una P_
10 di 31 fase del rapporto coniugale ormai apertamente disgregato, con conseguente mancanza di efficacia causale.
Piuttosto, appaiono significativi gli ulteriori elementi addotti dall'attrice.
La ha riferito di una prima aggressione del marito ai danni Pt_1 dal figlio avvenuta durante il periodo pandemico. R_
Il ragazzo, escusso in sede testimoniale, ha confermato l'episodio, affermando che «È accaduto che, dopo una discussione perché giocavo troppo alla Play Station, rientrato nella mia camera vi trovai mio padre intento a staccare i cavi del computer. Appena mi vide sull'uscio, mi intimò di uscire;
io risposi “altrimenti cosa fai? Mi picchi?”; lui replicò “sì, ti picchio”. Si alzò, scagliandomi la sedia addosso e trascinandomi con le mani al collo, finchè poi non abbiamo sentito un urlo di mio fratello che aveva assistito la scena. Mi mancava l'aria e mi aveva lasciato i segni rossi sul collo», raffigurati nella fotografia di cui al doc. 27 di parte attrice, ed aggiungendo di avere chiamato i Carabinieri ma di avere poi desistito, per mancanza di coraggio, dal farli giungere presso l'abitazione sul commento del padre che aveva detto «Vedi se per questo coglione devo rovinarmi la carriera…» (cfr. verbale d'udienza del 13 giugno 2024).
Analoga ricostruzione è stata fornita anche dal minore , CP_2 che nel corso delle operazioni peritali ha così ricordato l'accaduto: «Il ragazzino ha riferito che, durante un periodo in cui giocava R_ tanto ai videogiochi, un giorno il padre gli stava smontando il computer, quando si è recato al piano di sopra per vedere R_ cosa stava succedendo. A quel punto, secondo quanto riportato dal minore, il fratello maggiore aveva chiesto al padre il perché stesse compiendo quell'atto; a questo punto, ha riferito di non CP_2 ricordarsi bene le frasi utilizzate dai due, tuttavia ha continuato, affermando che avrebbe, poi, detto al padre: “Mi vuoi R_ picchiare, mi picchi?" e che il Sig. gli avrebbe risposto "Sì ti P_ picchio” e, successivamente, ha preso EL per il collo. CP_2
11 di 31 ha affermato, piangendo, di aver visto con i suoi occhi tale scontro, che a lui ha fatto stare male quella situazione e che si era spaventato.
Il minore ha aggiunto di essersi “bloccato”, di aver urlato “aiuto” e che il padre, a suo dire, gli aveva chiesto il perché stesse gridando aiuto. Il ragazzino ha raccontato, piangendo, che, dopo la sua reazione, il padre gli ha dato una camomilla e si è tranquillizzato.
ha spiegato che lui, ed sono andati CP_2 Per_1 R_ all'esterno della casa e il fratello maggiore aveva chiamato la Polizia, mentre la Sig.ra era al piano di sotto a parlare col padre» (cfr. Pt_1 pagina 26 della C.T.U.).
La poi, ha prodotto in giudizio la fotografia di un esteso e Pt_1 vistoso ematoma sul braccio sinistro (inserita alla pagina 8 del ricorso introduttivo), riferendo che le era stato procurato dal marito nel corso di una discussione avvenuta nel luglio 2021.
Sul punto il negli scritti difensivi, si è limitato a P_ meravigliarsi del fatto – di per sé irrilevante – che la moglie abbia denunciato la violenza per la prima volta in questa sede e ad eccepire genericamente che la fotografia, oltre ad essere priva di data e luogo, non consentirebbe l'identificazione del soggetto, ma non ha, invero, mai negato l'accaduto.
Egli, solo in sede di interrogatorio formale, ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti, riferendo di avere soltanto allontanato la moglie nel corso di un litigio, senza, però, procurarle alcun livido (cfr. verbale d'udienza del 13 giugno 2024: «Avevamo avuto l'ennesima discussione per mia moglie dava sempre ragione al figlio, R_ che quindi si sentiva legittimato a contrastarmi apertamente.
Eravamo io e lei da soli in cucina;
ad un certo punto, esausto e per non ascoltarla più, misi le cuffiette nelle orecchie;
a quel punto ha iniziato a colpirmi ripetutamente e sempre più forte sulla spalla;
quindi, mi sono limitato ad allontanarla, ma senza procurarle alcun livido, di cui nulla mi ha mai detto»).
12 di 31 Appare, però, poco credibile la narrazione dell'odierno convenuto, atteso che, trattandosi di un livido talmente vistoso – per localizzazione, estensione e colorazione – da risultare difficilmente occultabile, soprattutto nel periodo estivo, il comportamento dell'uomo, che non ha dedotto né di avere chiesto spiegazione alla moglie né tantomeno di averla ricevuta, si giustifica ragionevolmente solo con la piena consapevolezza delle modalità con cui tale ecchimosi si sia effettivamente formata.
A riguardo, il figlio in sede di escussione testimoniale, R_ pur negando di avere assistito all'aggressione, ha riferito di avere sentito i genitori litigare, nascosto dietro il muretto che divide salotto e cucina, e di avere notato nei giorni successivi dei lividi sul braccio della madre, la quale, richiesta di giustificarli, rispondeva che il marito, durante un litigio, l'aveva spinta contro uno spigolo.
Tenuto conto che il ha ammesso di avere quantomeno P_ spintonato la moglie, la quale in quell'occasione si è procurata dei lividi, può dirsi provata la violenza fisica posta in essere dall'odierno convenuto, a nulla evidentemente qui rilevando l'intensità del gesto e le concrete modalità delle percosse.
La infine, ha riferito che in data 3 marzo 2022 il Pt_1 P_ nel corso di un diverbio col figlio lo aveva percosso sulla R_ testa e sull'orecchio, procurandogli graffi sul collo, e che tale aggressione era avvenuta alla presenza della figlia minore , la Per_1 quale aveva chiamato le forze dell'ordine per poi affidare il suo turbamento per la situazione familiare alle pagine di un quaderno, laddove si legge «Ho rovinato tutto. Oggi mio padre ha picchiato mio fratello. Mi sono spaventata e ho chiamato la polizia» e «Questo periodo non mi piace, la mia situazione in famiglia va sempre peggio, ho paura per mia madre, perché è tutto sulle sue spalle e sono anni che cerca di fermare tutto questo, l'ho vista più volte piangere, e questa cosa mi fa soffrire molto, perché potrebbe danneggiare la sua salute mentale e fisica, quindi ho molta paura di perderla, e se mai
13 di 31 succederà so che è tutta colpa di mio padre» (cfr. fotografie inserite alla pagina 9 del ricorso introduttivo).
Il lungi dal negare l'episodio e la provenienza dello P_ scritto dalla figlia, ha soltanto minimizzato l'evento, lamentandosi del comportamento offensivo e irrispettoso assunto dal figlio, che, però, non configura un'esimente oggettiva e non fa venire meno l'illiceità del comportamento, e dicendo di avergli quindi dato soltanto uno schiaffo a scopo educativo, che, però, trova smentita diretta nelle dichiarazioni rese da in sede testimoniale ed indiretta R_ nell'iniziativa presa dalla minore , non giustificabile se non in un Per_1 contesto ben più grave.
Le surriferite violenze hanno trovato ulteriore riscontro esterno nelle dichiarazioni di , madre della la quale, Testimone_2 Pt_1 escussa in sede testimoniale, ha riferito di avere raccolto le confidenze di figlia e nipoti e di avere visto le fotografie dei graffi e dei lividi, prodotte in giudizio dell'odierna attrice (cfr. verbale d'udienza del 13 giugno 2024).
Si tratta di molteplici episodi di violenza domestica avvenuti nei due o tre anni precedenti alla decisione di addivenire alla separazione
(inizialmente consensuale) e che, anche secondo l'id quod plerumque accidit, deve ritenersi che abbiano determinato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ne consegue che la separazione dev'essere addebitata a P_
.
[...]
2.2. È infondata la domanda di addebito della separazione, per asserito condizionamento psicologico da parte della madre sui figli minori, che ha avanzato per la prima volta nelle note Controparte_1 scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 473 bis.28, lett. a),
c.p.c.
Infatti, è qui dirimente rilevare che le condotte addebitate alla risalirebbero ad epoca successiva sia alla cessazione della Pt_1 convivenza (avvenuta alla fine di luglio 2023, in concomitanza col
14 di 31 deposito del precedente ricorso per separazione consensuale, poi rigettato dal Tribunale), sia all'instaurazione del presente giudizio di separazione (avvenuta con ricorso depositato in data 21 dicembre
2023), sia all'autorizzazione ai coniugi a vivere separati concessa con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. (emessa in data 8 aprile 2024), sia, perfino, alla pronuncia di separazione (resa in data 8 aprile
2024): è lo stesso infatti, ad avere dedotto che tale P_ condizionamento, realizzatosi anche con il coinvolgimento della prole nel conflitto genitoriale ed appresso solo in corso di causa dopo la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti, avrebbe determinato un progressivo rifiuto dei minori verso il padre «che prima non esisteva», sicché deve comunque escludersi l'incidenza causale di tali condotte sul venir meno dell'affectio coniugalis (cfr.
Cass. 6566/1997 e Cass. 10512/1994, secondo cui, una volta accertati i presupposti oggettivi per la pronuncia della separazione, e cessata di fatto la convivenza, non possono logicamente più assumere rilievo i comportamenti successivi del coniuge separato, anche se, in ipotesi, idonei a giustificare una dichiarazione di addebitabilità, posto che l'addebito si giustifica quale responsabilità causativa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e non ha quindi ragion d'essere allorché la convivenza è cessata, trattandosi di comportamenti ormai intrinsecamente privi di ogni influenza in ordine ad una già accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza).
3. Le parti hanno tre figli: e , che oggi R_ Per_1 CP_2 hanno, rispettivamente, 18, 14 e 12 anni.
3.1. Ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui
15 di 31 all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli».
È noto che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nel caso di specie, le parti sono concordi sul collocamento prevalente della prole presso la madre, non avendo il Tribunale ragioni per disattendere tale richiesta congiunta, peraltro conforme rispetto alle conclusioni cui è giunta la C.T.U., rispettosa delle istanze dei minori e coerente con uno stato di fatto ormai consolidato.
Quanto al regime di affidamento, il padre ha chiesto che venga disposto in modalità condivisa, mentre la madre, fin dal ricorso ed ancora in sede di precisazione delle conclusioni, si è sempre limitata a chiedere che venga disposto «come meglio ritenuto nel loro interesse», di fatto sottraendosi all'onere di domandare l'adozione di uno specifico regime di affido, seppure non si sia, invero, mai apertamente opposta all'affidamento condiviso, che era il regime individuato dalle parti nel ricorso per separazione consensuale.
La C.T.U. ha suggerito l'affidamento condiviso, che allo stato pare al Tribunale il regime maggiormente confacente all'interesse dei minori, pur correndo l'obbligo di rimarcare come il conflitto genitoriale, già aspro, presenti segnali tali da imporre un intervento di monitoraggio da parte dei Servizi sociali, ancor più necessario alla
16 di 31 luce delle pregresse condotte violente e della pendenza di un procedimento penale a carico del padre.
A riguardo, è sufficiente richiamare alcuni passaggi della relazione peritale, nella quale si evidenziano, da un lato, l'elevata conflittualità e le gravi difficoltà comunicative tra le parti, e, dall'altro, il disagio e la sofferenza vissute dai minori, coinvolti totalmente da entrambi i genitori nella vicenda separativa ed in particolare nelle connesse problematiche economiche (ad esempio, la madre, oltre a lamentarsi con i figli che il padre non versi un importo adeguato per il loro mantenimento, ha chiesto a di controllare quali modalità CP_2 di pagamento, se in contanti o con carta di credito, utilizzasse il padre e di riferirglielo, cfr. allegati alla nota di deposito del convenuto in data 18 luglio 2024; il padre in più occasioni ha controllato le chat tra madre e figli per capire il tenore dei messaggi):
«I litigi e le discussioni sono sembrati vertere, in particolar modo, su questioni di natura economica che [...] hanno posto in secondo piano per entrambi i genitori, anche se in misura differente
[...], i bisogni psicologici dei figli. [...]
I genitori [...] sono ancora totalmente invischiati nelle loro dinamiche separative, non riuscendo a godere della minima fiducia
l'uno nei confronti dell'altro. La Sig.ra è convinta che il Sig. Pt_1 nasconda qualcosa dal punto di vista economico per non P_ corrispondere quanto dovuto. Il padre dei minori, convinto che la
GN e condizioni i ragazzi contro di lui. Tali convinzioni, Pt_2 poi, hanno delle ripercussioni gravi sui minori che vengono coinvolti in queste dinamiche. [...]
I genitori, poi, sono parsi ancora molto focalizzati sul passato e su quelle che sono state le loro diatribe e discussioni nel corso degli anni. [...]
Sia che hanno presentato diverse fragilità a livello CP_2 Per_1 psicologico. [...]
17 di 31 La minore ha parlato del suo malessere attuale e di come, in passato, lo stesso si sia manifestato anche attraverso atti di autolesionismo che, a detta di , non sono mai stati affrontati in Per_1 modo sistematico all'interno di una psicoterapia o di un sostegno di natura psicologica. La ragazzina ha affermato, semplicemente, che ad un certo punto ha imparato a gestire questi suoi agiti impulsivi e che, al momento, non li sta più mettendo in atto. Allo stesso tempo, emergono nella minore dei vissuti di natura depressiva e di eccessiva chiusura rispetto al mondo esterno che non possono essere afferenti solo all'età adolescenziale.
, soprattutto nel corso del primo colloquio, è parso CP_2 particolarmente sofferente nel rievocare i momenti che hanno preceduto la separazione dei genitori, così come l'accadimento da lui raccontato che avrebbe avuto come protagonisti il padre ed il fratello maggiore ricordato anche dal figlio maggiore stesso nel R_ corso del colloquio con lui svolto, nel quale il Sig. in un P_ momento di ira, avrebbe messo le mani al collo ad alla R_ presenza del figlio . Tale disagio di si è manifestato CP_2 CP_2 con dei momenti di pianto, intervallati da istanti di maggiore tranquillità, ma che hanno, comunque, rappresentato l'enorme sofferenza che il minore sta vivendo e ha vissuto rispetto alla relazione genitoriale.
Entrambi i genitori, nel momento in cui è stato rappresentato loro il quadro osservato dalla Scrivente, per altro avvalorato dai
Colleghi CCTTPP, non hanno mostrato in modo evidente preoccupazione, ma, come avvenuto nel corso dei colloqui precedenti, hanno spostato l'attenzione sulla loro conflittualità [...] I genitori, quindi, non sono riusciti a mantenere il focus sui loro figli, sottovalutando anche [...] le loro attuali condizioni psicologiche.
[...] entrambi i ragazzini sono, ad oggi, così come in passato, estremamente coinvolti nel dissidio familiare e hanno raccontato di
18 di 31 aver assistito, anche in tempi molto recenti, a scene e frasi assolutamente pregiudizievoli per il loro sereno sviluppo. [...]
La Sig.ra ha mostrato di avere, nei confronti dei figli, un Pt_1 atteggiamento maggiormente permissivo rispetto al padre, pur essendo stata, nel corso degli anni, probabilmente il genitore maggiormente presente.
Alcune criticità rispetto alla GN emergono rispetto alla sua capacità di saper coinvolgere i figli in scambi interpersonali adeguati alla loro età. [...] la Sig.ra ha mostrato alcune criticità anche per il Pt_1 cosiddetto criterio dell'accesso.
[...] il messaggio veicolato dalla madre riguardante la possibilità che il padre non versi il dovuto sotto il profilo economico, ponendo dubbi rispetto al suo utilizzo del denaro, sembrerebbe, di fatto, condizionare il rapporto fra i minori ed il genitore.
[...] vi è da parte della Sig.ra la condivisione di contenuti Pt_1 che non sono adatti all'età dei figli, così come aspetti che hanno riguardato l'accertamento tecnico.
[...] Il Sig. ha mostrato, anche nel corso dei colloqui P_ svolti con la Scrivente, aspetti di aggressività e di controllo delle attività, in particolare, dei figli. [...]
In tal senso, il Sig. è parso dimostrare di faticare ad P_ interpretare il suo comportamento in termini di stati mentali, non comprendendo quanto lo stesso non solo possa avere delle ripercussioni sul benessere psicofisico dei figli, ma anche allontanarli da lui. La maggiore risonanza affettiva, al momento, è con la madre.
Pur avendo dimostrato di conoscere sufficiente bene le caratteristiche
e i cambiamenti che i ragazzi hanno avuto nel corso degli anni, attualmente il Sig. sembrerebbe non comprendere appieno P_ quelli che sono i loro bisogni e le loro necessità a discapito delle situazioni che possono, invece, essere per loro pregiudizievoli (criterio della riflessività). In tal senso, soprattutto in questo momento, il Sig.
19 di 31 sembrerebbe avere pochi strumenti comunicativi efficaci con i P_ figli, soprattutto con i maggiori.
Per quanto emerso nel corso dell'accertamento tecnico, nel corso degli anni, il Sig. si è sempre mostrato come il genitore P_ maggiormente normativo pur utilizzando, per quanto riportato anche dai figli, modalità aggressive di interazione con loro. [...] In tal senso, si crede che le norme e le regole imposte ai figli dal Sig. non P_ sempre si siano mostrate congrue per la loro fase evolutiva, con
l'obiettivo di promuovere la loro autonomia».
Ciò detto, non vi è necessità di autorizzare la madre ad attivare un percorso di sostegno psicologico per i figli minori, al quale il al punto f) delle conclusioni da ultimo rassegnate, ha P_ espressamente aderito.
È evidente come entrambe le parti avvertano la necessità di rivolgersi a professionisti per appianare l'elevata ed indiscutibile conflittualità esistente.
Da un lato, l'attrice ha dichiarato di nulla opporre alla nomina di un coordinatore genitoriale, che, tuttavia, è preclusa al Tribunale, sia perché il non vi ha espressamente acconsentito ex art. 473 P_ bis.26 c.p.c., sia perché la presente sentenza è definitoria del giudizio.
Dall'altro lato, il convenuto, chiedendo che il Tribunale inviti le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, pare essere favorevole a tale iniziativa, che, però, ai sensi dell'art. 473 bis.43 c.p.c., è impedita dal fatto che sono emerse in giudizio condotte di violenza domestica.
Quanto ai tempi ed alle modalità di esercizio del diritto di visita col genitore non collocatario, le parti sono concordi sulla permanenza dei minori presso il padre a fine settimana alternati (dal sabato alla domenica sera) ed in due pomeriggi infrasettimanali (dalle ore 15.00 alle ore 21.00), così come già pattuito nelle condizioni della
20 di 31 separazione consensuale, seppure non omologate, ed in tal senso conclude sostanzialmente anche la C.T.U.
Tali richieste possono essere accolte, atteso che, nonostante le condizioni della separazione consensuale non siano state omologate, i figli hanno comunque continuato – ormai da un anno e mezzo – a recarsi dal padre secondo i tempi ivi pattuiti.
Vi è un unico punto di contrasto: la madre ha chiesto che i giorni infrasettimanali vengano individuati in modo fisso nelle giornate di martedì e giovedì, mentre il padre, di professione vigile del fuoco, ha chiesto maggiore flessibilità e, in particolare, di poter incontrare i figli compatibilmente con i suoi turni lavorativi, conosciuti all'inizio di ogni mese, e con la necessità di prestare soccorso d'urgenza in eventuali situazioni emergenziali, oltre che nel rispetto delle esigenze della prole.
La richiesta del padre, già peraltro accolta nei provvedimenti provvisori adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., è ragionevole e, d'altronde, era già considerata dalle parti, che, difatti, ne avevano tenuto conto nelle condizioni della separazione consensuale, laddove avevano previsto che egli trascorresse con i figli
«2 pomeriggi infrasettimanali (indicativamente il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00) da concordarsi, in ogni caso, tenendo conto delle turnazioni di lavoro e delle esigenze dei figli».
3.2. La casa coniugale, sita in Reggio Emilia, Via Urbano
Rattazzi n. 8, va assegnata a , quale genitore Parte_1
“collocatario”, come richiesto dal convenuto ed anche in mancanza di una espressa reiterazione, in sede di precisazione delle conclusioni, da parte dell'attrice dell'originaria richiesta da essa avanzata, sia perché deve escludersi che la madre abbia rinunciato a tale domanda, la quale è stata difatti insistita in comparsa conclusionale (cfr. pagina
11), sia perché si tratta comunque di provvedimento da adottare nel preminente interesse dei minori (Cass. 4558/2000 e Cass.
21 di 31 23591/2010), i quali nel corso delle operazioni peritali hanno detto chiaramente di trovarsi meglio nell'abitazione familiare.
3.3. L'assegno unico, richiesto dalla madre per intero e dal padre per metà, deve continuare ad essere percepito integralmente da , quale genitore collocatario che si occupa in via Parte_1 prevalente della gestione della prole, tenuto anche conto del fatto che in tal senso sono sempre stati gli accordi tra i genitori e che il P_ ne ha domandato la suddivisione per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. 4672/2025, in ordine alla possibilità di attribuire interamente l'assegno unico al genitore collocatario in regime di affidamento condiviso).
3.4. Con riguardo ai profili economici, l'art. 337 ter, comma 4,
c.c., stabilisce che «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice».
Come noto, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di
22 di 31 educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle
“rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 6197/2005 e Cass.
21273/2013).
Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 19299/2020 e Cass. 4811/2018).
Dunque, l'assegno da corrispondere per il mantenimento del figlio deve essere commisurato alle risorse e alle capacità reddituali dei genitori nonché alle esigenze di vita estese agli aspetti sopra menzionati, proporzionati all'età del figlio.
Nel caso di specie, la madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre deve invece, pacificamente, provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che va determinato secondo i parametri appena citati.
Come già detto, va premesso che nel luglio 2023 le parti hanno presentato ricorso per separazione consensuale che prevedeva un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre pari ad €
900,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie.
Senonché il ha revocato il consenso alla separazione P_ consensuale perché, in conseguenza di una sopravvenuta modifica del proprio orario lavorativo comportante, tra l'altro, l'esclusione di fatto della possibilità di svolgere gli straordinari, non era più in grado al contempo di rispettare i tempi concordati di frequentazione dei figli e
23 di 31 di versare il contributo mensile pattuito, ed il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di separazione consensuale.
Orbene, in questa sede l'assegno per il mantenimento dei figli è stato quantificato in modo oscillante da parte di entrambi i genitori.
Negli atti introduttivi, la madre ha chiesto un assegno, in via provvisoria, in misura pari ad € 900,00 al mese e, in via definitiva
(ossia all'esito del giudizio), in misura pari ad € 1.000,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie, mentre il convenuto ha offerto di versare la somma di € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. ha stabilito il contributo al mantenimento dei figli in misura pari ad € 600,00 al mese (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, e la Corte
d'appello, in parziale riforma, l'ha rideterminato in misura pari ad €
750,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), ferma la paritaria suddivisione delle spese straordinarie.
In sede di precisazione delle conclusioni, la madre si è adeguata alle statuizioni della Corte territoriale, mentre il padre ha aderito ai provvedimenti adottati con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., salvo chiedere, però, l'attribuzione a sé della metà dell'assegno unico.
Occorre, quindi, procedere alla comparazione della situazione economico-reddituale delle parti.
, di anni 50, è insegnante di educazione artistica Parte_1 in una scuola media.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 20.743,00 nel 2019, ad € 21.389,00 nel
2020, ad € 21.871,00 nel 2021, ad € 23.338,00 nel 2022, ad €
23.870,00 nel 2023 (cfr. docc. 1, 1bis, 1ter del convenuto, doc. 1 allegato alla nota di deposito del convenuto in data 12 marzo 2024, e allegato alla nota di deposito dell'attrice in data 3 giugno 2024).
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 21.513,57 nel
2021, ad € 24.458,27 nel 2022 (cfr. estratti conto sub doc. 28
24 di 31 dell'attrice), ad € 23.841,66 nel 2023 (cfr. estratti conto sub docc. 28
e 31 dell'attrice), ad € 23.050,61 nel 2024 (cfr. cedolini allegati alla comparsa conclusionale dell'attrice; cfr. anche Certificazione Unica
2025 allegata al medesimo atto).
Nel 2024 ha percepito, in media, una retribuzione di € 1.920,88 al mese.
Vive nella casa coniugale, di cui è assegnataria, e paga la metà del relativo mutuo, pari ad € 974,55, dunque la somma di € 487,27 pro quota.
Beneficia interamente dell'assegno unico, che si è progressivamente ridotto, passando da € 548,00 agli esordi del giudizio (cfr. dichiarazioni rese dalla ZZ a verbale d'udienza del 4 aprile 2024) ad € 376,10 da agosto 2024 (cfr. estratto conto sub doc.
34 dell'attrice), ed assestandosi attualmente ad € 273,60 al mese
(cfr. estratto conto sub doc. 37 dell'attrice).
Di contro, , di anni 48, è Vigile del Fuoco con Controparte_1 qualifica di Ispettore Antincendi.
Ha dichiarato redditi annui netti pari ad € 29.369,00 nel 2019, ad
€ 30.345,00 nel 2020, ad € 32.051,00 nel 2021, ad € 34.947,00 nel
2022, ad € 39.983,00 nel 2023 (cfr. docc. 1, 1bis, 1ter del convenuto, doc. 1 allegato alla nota di deposito del convenuto in data
12 marzo 2024, e allegato alla nota di deposito del convenuto in data
25 maggio 2024).
Ha percepito una retribuzione netta pari ad € 31.026,99 nel
2021, ad € 36.091,21 nel 2022 (cfr. estratti conti con accrediti, allegati alla nota di deposito in data 25 maggio 2024), ad €
39.607,44 nel 2023 (cfr. estratti conto con accrediti, sub doc. 1 quater 1, 2, 3 e 4, ed allegato alla nota di deposito del convenuto in data 25 maggio 2024), ad € 33.103,26 nel 2024 (cfr. cedolini allegati alla comparsa conclusionale del convenuto;
cfr. anche Certificazione
Unica 2025 allegata alla nota di deposito del convenuto in data 17 marzo 2025).
25 di 31 Nel 2024 ha percepito, in media, una retribuzione di € 2.758,60 al mese.
Paga la metà della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale, pari pro quota ad € 487,27.
Non sostiene spese abitative poiché si è trasferito a vivere in un immobile intestato alla moglie.
Non si comprende perché, come sostenuto dal convenuto, nel computo della retribuzione non si debbano considerare né i premi e gli straordinari, che sono voci retributive, né i conguagli fiscali, che, mediante il meccanismo della detrazione fiscale determinante la riduzione dell'IRPEF, portano ad avere una maggiore liquidità direttamente in busta paga, risolvendosi tali elementi pur sempre in una disponibilità volta a far fronte alle esigenze di vita del beneficiario ed in definitiva anche della famiglia.
Ciò detto, poiché risulterebbe limitativo e fors'anche inidoneo, al fine d'un'adeguata comprensione delle ragioni sulle quali si basa la decisione della Corte di appello che ha determinato l'assegno di mantenimento ordinario della prole in € 750,00 al mese, riassumerne le argomentazioni motivazionali, si ritiene opportuno riportarle testualmente:
«Il Tribunale ha considerato dapprima i redditi della Pt_1
(23.250,00 euro per l'ultima annualità 2022 con una retribuzione netta mensile pari ad euro 1.937,50); poi i redditi del P_
(34.850,00 euro per l'ultima annualità 2022 con una retribuzione netta mensile pari ad euro 2.904,16). Il Tribunale, ha anche preso in considerazione la riduzione dell'orario lavorativo del che, CP_3 dall'ottobre 2023, avrebbe anche comportato una conseguente riduzione della retribuzione netta mensile per circa 400,00 euro.
Gli ulteriori elementi, che pare condivisibile considerare anche in questa sede, attengono ai tempi di permanenza della prole presso i genitori, nonché alla spesa abitativa (il non sostiene spese P_ abitative, risultando domiciliato in un appartamento di proprietà della
26 di 31 moglie), alla contribuzione, per la metà, al pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla e da Pt_1 ultimo all'assegno unico percepito dalla reclamante per intero.
Anche considerando i su esposti elementi, e ai soli fini della modifica dell'ordinanza qui reclamata, pare congruo rideterminare il contributo al mantenimento della prole in euro 750,00 (250,00 per ogni figlio). In particolare, nonostante la rilevata riduzione dell'orario lavorativo del (di cui non pare essere ancora dimostrata la P_ conseguente ripercussione sulla retribuzione) non può negarsi che la mancanza di spese abitative, nonché la minore misura del proprio contributo diretto all'accudimento della prole, rende iniquo mantenere
l'assetto delineatosi all'esito dell'ordinanza del Tribunale, anche considerato che, sin dalla fase introduttiva, il reddito della è Pt_1 risultato minore rispetto a quello del marito. Prendendo a riferimento quanto nella disponibilità di questa Corte - e dunque la più recente dichiarazione dei redditi del 2022 in atti - pare sussistente uno squilibrio patrimoniale tra le parti di cui il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto. La infatti, ha dimostrato redditi annui netti pari Pt_1
a 23.250.00; il 34.850,00. Sopportano entrambi metà della P_ rata del mutuo per l'abitazione familiare (974,55 euro mensili) ed il percepisce l'assegno unico che trasmette mensilmente alla P_
A fronte, dunque, di una disparità reddituale e di un uguale Pt_1 impegno di spesa (quella legata alla rata del mutuo), in mancanza di spese abitative del (è pacifico che egli vive in un immobile P_ intestato alla moglie senza pagare canone) e visti i più ridotti tempi di permanenza presso di lui dei figli, pare equa, fino alle ulteriori valutazioni e conseguenti determinazioni del Giudice di primo grado, la rideterminazione del contributo al mantenimento paterno».
A ben vedere, la Corte territoriale, se è vero che ha esaminato esclusivamente i redditi percepiti dal nel 2022, pare però P_ avere ritenuto già allora non dirimente l'eventuale diminuzione della retribuzione netta di € 400,00 circa al mese conseguente alla
27 di 31 riduzione dell'orario lavorativo, perché anche in tal caso (ossia
«Anche considerando i su esposti elementi» e «nonostante la rilevata riduzione dell'orario lavorativo del ) sarebbe stato più equo P_ un assegno di € 750,00, anziché di € 600,00 al mese.
La riduzione della retribuzione percepita dal – che è P_ passata da € 36.091,21 nel 2022 (ossia € 3.007,60 al mese), vale a dire nell'anno considerato dai coniugi nel ricorso per separazione consensuale per determinare in € 900,00 al mese il contributo al mantenimento dei figli, ad € 33.103,26 nel 2024 (ossia € 2.758,60 al mese), vale a dire nell'anno successivo all'intervenuta modifica dell'orario di lavoro, e che dunque pare effettivamente esservi stata – giustifica sì una revisione degli accordi raggiunti tra le parti nelle condizioni della separazione consensuale non omologata, ma non nella misura richiesta dal convenuto, apparendo del tutto congrua la somma già stabilita dalla Corte d'appello.
In definitiva, avuto riguardo alla condizione economica delle parti, all'eguale impegno di spesa legato alla rata del mutuo ed in mancanza di spese abitative a carico del all'integrale P_ percezione dell'assegno unico da parte della madre, ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore ed alle presumibili esigenze dei minori in relazione all'età (18, 14 e 12 anni), si stima equo e congruo determinare in € 750,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio) il contributo al mantenimento della prole a carico del oltre al 50% delle spese straordinarie. P_
Le disposizioni sul mantenimento, tenuto conto che al momento della domanda le parti erano già separate di fatto, decorrono dalla domanda stessa.
La richiesta dell'attrice di anticipare il versamento del contributo per il mantenimento della prole dal giorno 15, come stabilito nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., al giorno 5 di ogni mese, non può essere accolta, perché è qui sostanzialmente irrilevante il termine di pagamento dell'assegno periodico mensile: infatti, se la richiesta
28 di 31 della è dovuta al lamentato inadempimento del genitore Pt_1 obbligato, che verserebbe la somma dovuta in modo frazionato e le procurerebbe problematiche di liquidità sul conto, l'anticipazione di tale termine (peraltro di soli dieci giorni) non può certamente prevenire o escludere detta eventualità.
4. La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da va Controparte_1 de plano respinta, atteso che presupposto della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, sicché tale condanna non può essere pronunciata a carico della che è risultata vittoriosa in Pt_1 relazione all'esito finale della lite (Cass. 11917/2002 e Cass.
67/1979).
Neppure sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'attrice per la prima volta nella memoria di replica.
5. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate a carico di sulla base del D.M. n. 55 del Controparte_1
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio (€ 1.701,00), introduttiva (€
1.204,00), istruttoria (€ 1.806,00) e decisionale (€ 2.905,00) dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile e bassa complessità.
L'attrice ha diritto, altresì, alla rifusione delle spese vive, pari a €
98,00 per C.U.
Le spese della C.T.U., essendosi trattato di un accertamento peritale disposto dal giudice, nell'interesse superiore dei minori, vanno definitivamente poste per metà a carico di ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. addebita la separazione a;
Controparte_1
29 di 31
2. rigetta la domanda di addebito proposta da P_
;
[...]
3. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori R_
e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 CP_2 presso la madre;
4. assegna a la casa coniugale sita in Reggio Parte_1
Emilia, Via Urbano Rattazzi n. 8;
5. dispone che il padre possa vedere e tenere Controparte_1 con sé i figli minori e , nel rispetto delle esigenze Per_1 CP_2 scolastiche ed extrascolastiche degli stessi, secondo i seguenti tempi e modalità: a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica alle ore 21.00; per due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 15.00 alle ore
21.00, da concordare sulla base dei turni lavorativi del padre, che egli comunicherà all'inizio di ogni mese, nonché delle sue esigenze lavorative eccezionali ed urgenti;
per quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
per sette giorni durante il periodo natalizio, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; per tre giorni durante il periodo pasquale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
6. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di monitorare l'andamento del nucleo familiare e di vigilare sulle condizioni di salute dei minori;
7. dispone che l'assegno unico verrà percepito integralmente da;
Parte_1
8. pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...] R_
e , entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla Per_1 CP_2 domanda, la somma mensile di € 750,00 (€ 250,00 per ciascun figlio)
e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
9. rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dalle parti;
30 di 31 10. condanna a rifondere a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 98,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge;
11. pone definitivamente le spese della C.T.U., già liquidate come da separato decreto, per metà a carico di e per Parte_1 metà a carico di . Controparte_1
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 17 aprile 2025.
IL GIUDICE EST.
Stefano Rago
IL PRESIDENTE
Francesco Parisoli
31 di 31