Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4772/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: DO.SS Aurelia D'Ambrosio Presidente DO. Michele Magliulo Consigliere rel. DO. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del Tribunale di Benevento – sez. II civile, n. 1348/2019 pubblicata il
19.07.2019 e non notificata, vertente
TRA
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Benevento il 12.04.1960 ed ivi residente alla Contrada San Cumano snc, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo De Tata (C.F.
); C.F._2
APPELLANTE
E
C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Torre del Greco al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, in persona
Pagina 1
Luciano Iacoviello (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
NONCHÈ
(C.F. e iscrizione al Registro delle Controparte_2
Imprese di Milano/Monza Brianza Lodi n. ) e per eSS, quale P.IVA_2
mandataria, C.F. , P. IVA CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
in persona dell'avv. Marco Montella giusta procura speciale del 6.10.2020 autenticata nelle firme dal Dott. Notaio in Roma Rep. n. Per_1
57205 Racc. n. 16621, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Catavello
(C.F. ); C.F._4
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2017, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1355/2017 notificato il 05.10.2017, emesso dal Tribunale di Benevento in data 03.10.2017 su richiesta della per il pagamento della somma di Controparte_1
euro 38.372,81 oltre competenze, esborsi e spese di procedura, chiedendo:
“1) in via preliminare, non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i presupposti;
2) nel merito, accertare la invalidità, la inefficacia e la nullità del contratto di apertura di credito e di conto corrente, o comunque la sua annullabilità, in relazione a tutte le clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, di interessi uso piazza, di
Pagina 2 capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), di C.M.S., della valute, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e, conseguentemente, determinare a mezzo C.T.U., di cui sin d'ora si sollecita
l'ammissione, il Costo Effettivo Annuo dell'impugnato rapporto bancario, nonché il T.E.G. (tasso effettivo globale); 3) per l'effetto, dichiarare illegittimo e quindi revocare il decreto ingiuntivo numero n. 1355/2017, in quanto infondato;
4) accertare e dichiarare, altresì, anche a mezzo di espletanda TU, l'ammontare degli interessi illegittimamente addebitati
e/o versati alla banca e, per l'effetto ordinarne la restituzione;
5) conseguentemente, determinare l'esatto ammontare del valore del rapporto dare - avere tra le parti in base ai risultati del ricalcalo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico - bancaria e sulla base della intera documentazione, previa la disapplicazione delle clausole impugnate, condannando la convenuta banca alla ripetizione e/o restituzione delle somme indebitamente addebitate, trattenute e/o riscosse sin dall'inizio del rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ciascun pagamento;
6) con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione”.
Con comparsa di risposta depositata il 21 marzo 2018, si è costituita in giudizio la convenuta deducendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda e chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto monitorio opposto.
Nel corso dell'istruttoria è stata espletata una C.T.U. contabile da parte della DO.SS , dopodiché, con la sentenza Controparte_4
precedentemente indicata, il Tribunale di Benevento ha così provveduto:
“1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta
Pagina 3 delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso spese ctu se pagate dalla banca, rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge”.
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 25 ottobre
2019, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
censurando la decisione impugnata e rassegnando le Controparte_1
seguenti testuali conclusioni: “
1. Riformare l'appellata sentenza come sopra indicato e, di conseguenza, accogliere la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado nei confronti di banca di
2. condannare la banca appellata al pagamento, in Controparte_1
favore dell'appellante delle spese e compensi di lite del doppio grado, con rimborso forfettario del 15%”.
Instaurato il contraddittorio, costituitasi in giudizio la convenuta ha CP_1
eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. nonché, in via gradata, la sua integrale infondatezza. Pertanto, la convenuta ha chiesto la conferma della sentenza gravata con vittoria CP_1
delle spese processuali.
Con comparsa di intervento depositata il 23 giugno 2023, si è costituita nel presente giudizio anche la e per eSS, in Controparte_2
qualità di mandataria, la deducendo di aver acquistato pro CP_3
soluto il credito controverso, in forza del contratto di cessione in blocco stipulato con la in data 13 dicembre 2021. Con Controparte_1
tale atto, inoltre, la società interventrice ha dichiarato di associarsi alle conclusioni già rassegnate dalla cedente, eccependo però la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ad eventuali richieste risarcitorie e restitutorie.
Pagina 4 Esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., la Corte di Appello, dopo alcuni rinvii per esigenze d'ufficio, ha introitato la causa a sentenza con i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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1. Va, preliminarmente, rilevato che in data 23.06.2023 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la a mezzo della Controparte_2
mandataria qualificandosi cessionaria ex artt.
1-4 L. CP_3
130/1999 del credito azionato dalla Controparte_5
Parte appellante, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, ha contestato la legittimità di tale intervento, rilevando in particolare che la aveva omesso di provare l'inclusione dei crediti Controparte_2
controversi nell'operazione di cessione in blocco, depositando in atti esclusivamente la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso di avvenuta cessione, insufficiente a dare prova della legittimazione a stare in giudizio.
Ora, il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla
Pagina 5 base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti intereSSti, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, la Banca d'TA ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso
"può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta,
d'altronde, un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere
"determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia neceSSriamente indicato in maniera specifica, a condizione che siano richiamati criteri sufficienti per consentirne l'identificazione. Si è affermato in giurisprudenza che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 29/12/2017, n.31188: nella specie la S.C. ha caSSto la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante
Pagina 6 l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie). A tali fini, si è correttamente evidenziato che i crediti ceduti possono essere individuati anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali, tra cui la dicitura “crediti a sofferenza”.
Nella fattispecie, in virtù dell'atto di cessione di crediti “in blocco” stipulato in data 13 dicembre 2021 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (approvato con D.Lgs. 1 settembre
1993, n. 385), la ha concluso con varie Controparte_2
Banche, tra cui la dodici contratti di Controparte_5
cessione di crediti pecuniari ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione.
La ha, così, acquistato “pro-soluto” dalle Controparte_2
Banche Cedenti, portafogli di crediti pecuniari vantati verso debitori classificati dalle relative Banche come “Cedenti a sofferenza”, così descritti: “In particolare, i Crediti derivano da, inter alia, finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa Banca Cedente alla
00:01 del 1° gennaio 2021”. Della cartolarizzazione è stato dato avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica TAna Parte II n.
151 del 21/12/2021, contrassegnato dal codice redazionale
C.F._5
Pagina 7 L'individuazione dei crediti trasferiti è, dunque, avvenuta in base ad una serie di criteri oggettivi, quali essenzialmente la natura della posizione creditoria, la sua classificazione “in sofferenza” nonché il loro ambito temporale, in conformità quindi alla Circolare di Banca d'TA n. 272 del
30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei
Conti) (collettivamente, i "Crediti").
Nel caso di specie, quindi, non vi sono dubbi che i crediti in questione siano ricompresi nell'oggetto della cessione, in quanto essi rientrano tra i finanziamenti concessi e sono, comunque, senz'altro categorizzabili tra quelli “in sofferenza”. Del resto, trattandosi di cosiddetta cessione in blocco di crediti, la mancata indicazione dei nominativi specifici non è rilevante, come pure l'art. 2834 c.c. è del tutto inoperante, con conseguente applicazione della disciplina speciale di cui alla L. 130/99 e all'art. 58
T.U.B. che esclude esplicitamente qualsiasi formalità o annotazione per il trasferimento delle garanzie.
Per tali ragioni, tenuto contro altresì della genericità delle contestazioni avanzate (peraltro solo nelle memorie finali ex art. 190 c.p.c.), è dunque indubbio che le posizioni debitorie dell'odierno appellante siano incluse nella cessione in esame.
2. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla ai sensi Controparte_1
dell'art. 342 c.p.c..
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
Pagina 8 doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni adDOe dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è neceSSria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei paSSggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Dalla lettura complessiva dell'atto di appello in esame è possibile desumere quali siano i capi di sentenza censurati e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
3. Venendo al merito della questione, è opportuno precisare che la vicenda sottesa alla richiesta di pagamento della trae Controparte_1
origine dal credito di euro 38.372,81 quale saldo debitore del conto corrente n. 151/1079556 intestato allo Controparte_6 CP_7
e , garantito fino alla concorrenza di euro CP_8 Parte_1
150.000,00 in forza del contratto sottoscritto da quest'ultimo in data
27.08.2010.
Secondo l'opponente - odierno appellante -, la pretesa della Banca sarebbe illegittima in ragione della nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta prescritta dall'art. 117 T.U.B., nonché per l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale in contrasto con
Pagina 9 quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della delibera CICR del 09 febbraio 2000, della commissione di massimo scoperto e della registrazione delle operazioni secondo i c.d. giorni valuta in assenza di una specifica pattuizione.
3.a. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto la domanda dell'opponente inammissibile in virtù della natura autonoma del contratto di garanzia stipulato tra le parti, in ragione della presenza della clausola contrattuale secondo cui il garante avrebbe dovuto pagare a prima richiesta scritta della CP_1
Con l'unico motivo di gravame proposto, l'appellante ha deDOo
l'erroneità della decisione nella parte in cui ha negato la sussistenza della tipica accessorietà tra la garanzia personale e il rapporto principale, facendo discendere da ciò l'impossibilità per il fideiussore di opporre al creditore le illegittimità relative al rapporto di conto corrente. Pertanto, l'appellante ha chiesto di riformare la sentenza impugnata qualificando correttamente il rapporto di garanzia come fideiussione e non come contratto autonomo, in considerazione del vincolo di accessorietà sussistente rispetto al rapporto principale, da cui discenderebbe l'ammissibilità delle eccezioni di nullità/illegittimità sollevate dal garante in sede di opposizione.
Per le ragioni di seguito esposte, l'assunto difensivo dell'appellante deve ritenersi condivisibile.
3.b. Ritiene il Collegio, in continuità con i principi espressi dalla S.C. di
CaSSzione, che non può desumersi il valore autonomo della garanzia dal semplice fatto che il contratto contenga una clausola che imponga al garante di pagare “a semplice richiesta scritta” del creditore.
La lettera e) del contratto di garanzia stipulato tra le parti dispone soltanto che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a
Pagina 10 semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.
Per la determinazione del debito garantito, fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i suoi eredi successori ed aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Banca, la quale, per altro, non è tenuta ad effettuare di propria iniziativa al fideiussore alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti col debitore”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice, quindi, la norma contrattuale si configura solo come una clausola di pagamento a prima richiesta, facendo riferimento ad un pagamento immediato, ma non anche come un'espreSS preclusione alla proponibilità delle eccezioni normalmente spettanti al debitore principale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice” (Cass. civ. sent. n.
31105/2024).
In mancanza di espressioni negoziali che assumano carattere decisivo – quale appunto quella che prevede l'obbligo di pagamento “senza eccezioni” – per verificare la natura autonoma o accessoria del rapporto di garanzia è neceSSrio scrutinare la reale e concreta volontà delle parti attraverso un'analisi complessiva della regolamentazione negoziale.
Nel caso di specie, dall'esame delle previsioni contrattuali, non emerge la volontà dei paciscenti di costituire un rapporto di garanzia svincolato dal
Pagina 11 rapporto principale, tale da impedire al garante di poter tutelare la propria posizione, se non al momento del pagamento, per lo meno in sede giudiziale.
In particolare, la sussistenza di un vincolo funzionale tra i due rapporti risulta confermata da due ulteriori previsioni contrattuali, non adeguatamente valorizzate dal primo Giudice:
- la previsione dell'estensione automatica al fideiussore dell'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine, la quale denota un neceSSrio collegamento tra i due rapporti;
- la clausola contrattuale di cui alla lettera i), secondo cui “nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la
Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti col debitore”.
Proprio da quest'ultima disposizione, è possibile desumere a contrario la volontà delle parti di limitare il potere del garante di sollevare eccezioni solo ed esclusivamente all'ipotesi in cui la abbia deciso di esercitare CP_1
il diritto di recesso. Al di fuori di questo specifico caso, il garante deve ritenersi legittimato a sollevare le eccezioni normalmente spettanti al debitore principale, secondo quanto disposto dagli artt. 1939 e seguenti del codice civile.
Il rapporto di garanzia concluso tra le parti rientra nella tipologia delle fideiussioni omnibus, essendosi costituitosi fideiussore Parte_1
dello Studio di Ingegneria ingg. e , “per CP_9 Parte_1
l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta Banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato
[…]” fino alla concorrenza di euro 150.000,00.
Pagina 12
Per questi motivi
, quindi, riconosciuta la natura fideiussoria del rapporto di garanzia instaurato tra e la , Parte_1 Controparte_1
devono considerarsi astrattamente ammissibili le eccezioni di illegittimità/nullità proposte dal garante in primo grado.
4. A questo punto, occorre soffermarsi sulla fondatezza delle eccezioni sollevate dal garante in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, le quali possono essere sintetizzate come segue:
- nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta prevista dall'art. 117 T.U.B.;
- illegittimità dello ius variandi esercitato dalla in violazione CP_1
dell'art. 118 T.U.B.;
- illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, praticata in violazione degli artt. 3 e 6 della delibera CICR del febbraio 2000;
- illegittimità degli addebiti derivanti dall'applicazione della commissione di massimo scoperto e dei c.d. giorni valuta in mancanza di una specifica previsione contrattuale.
Sul punto, è opportuno precisare che la domanda di accertamento delle suddette illegittimità è stata proposta solo ed esclusivamente dal fideiussore
, e non anche dalla correntista/debitrice principale. Parte_1
L'interesse del fideiussore deve, quindi, ritenersi limitato all'accertamento dell'inesistenza del diritto di credito attivato dalla Banca nei propri confronti, e non anche all'eventuale restituzione del saldo contabile di conto corrente, rideterminato al netto di quanto illegittimamente versato. Il diritto alla restituzione delle somme indebitamente versate ai sensi dell'art. 2033 c.c., infatti, spetta soltanto al soggetto che ha effettuato il pagamento e, quindi, al titolare del conto corrente.
Pagina 13 Per tali ragioni, deve considerarsi inammissibile la domanda di ripetizione delle somme indebitamente ricevute dalla Banca, per carenza di legittimazione ad agire del fideiussore.
Per il resto, le eccezioni sollevate dal garante devono considerarsi pienamente ammissibili, in quanto volte all'accertamento delle nullità/illegittimità commesse dalla Banca e, quindi, all'accertamento dell'inesistenza del credito oggetto del decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti.
4.a. Venendo al merito delle questioni, risulta smentita per tabulas
l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta imposta dall'art. 117 T.U.B.
Dall'esame della documentazione depositata dalla in sede di CP_1
costituzione nel primo grado di giudizio, emerge chiaramente la presenza del contratto di apertura sia del conto corrente n. 151/1079556, sia del conto anticipi su fatture n. 151/1079559, entrambi regolarmente sottoscritti dalla correntista in data 06.08.2019. Parte_2
I contratti risultano completi delle condizioni economiche volte a regolamentare i rapporti e accompagnati dal relativo documento di sintesi risultando, quindi, rispettosi dell'obbligo di forma scritta previsto per i contratti bancari.
4.b. Diversamente, invece, appare fondata l'eccezione di illegittimità della modifica delle condizioni contrattuali operata unilateralmente dalla CP_1
nel corso del rapporto, in violazione di quanto previsto dall'art. 118 T.U.B.
Tale disposizione normativa prevede la possibilità di inserire nei contratti bancari a tempo indeterminato una clausola – purché specificamente approvata dal cliente – che permetta alla di modificare CP_1
unilateralmente i tassi, i prezzi e le condizioni previste dal contratto. Quale
Pagina 14 ulteriore condizione di validità della modifica unilaterale, la norma de qua dispone che qualsiasi modifica debba essere preceduta da una comunicazione preventiva al cliente, in modo da consentirgli di prendere conoscenza delle nuove condizioni e di esercitare eventualmente il diritto di recesso dal rapporto. Nello specifico, tale comunicazione è soggetta a specifici vincoli di forma fiSSti precisamente dalla legge steSS, secondo cui “Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espreSSmente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente” (art. 118, co. secondo TUB).
Laddove tali condizioni non siano rispettate, il terzo comma della norma citata dispone l'inefficacia delle modifiche effettuate dalla Banca, nel caso in cui queste producano effetti sfavorevoli per il correntista.
Nel caso di cui trattasi, pur essendovi nel contratto di apertura di conto corrente la clausola che legittima la alla modifica unilaterale del CP_1
contratto, manca agli atti la prova che l'Istituto di credito abbia inoltrato al cliente delle comunicazioni contenenti la proposta di modifica unilaterale del contratto, non assumendo alcun valore l'indicazione delle variazioni contrattuali contenute all'interno degli estratti conto periodici. Tale modalità di comunicazione non può intendersi idonea ad informare adeguatamente il cliente, soprattutto in considerazione della mancanza di una specifica autorizzazione del cliente ad utilizzare un differente strumento di comunicazione.
In considerazione di quanto detto, risulta corretta la valutazione del TU incaricato in primo grado che, rilevato l'illegittimo esercizio dello ius
Pagina 15 variandi, ha ritenuto inefficaci tutte le modifiche dei tassi di interesse che abbiano avuto un effetto sfavorevole per il cliente.
Di conseguenza, stante la validità della pattuizione degli interessi convenzionali contenuta nei contratti di apertura di entrambi i conti correnti, il Consulente ha rideterminato il saldo contabile applicando gli interessi convenzionali inizialmente pattuiti e, successivamente, solo ed esclusivamente le variazioni favorevoli alla società correntista.
4.c. Risulta parimenti fondata l'eccezione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicata dalla in CP_1
violazione della normativa di riferimento.
In primis, occorre ribadire che i conti correnti bancari esaminati sono stati aperti con contratti stipulati in data 27.08.2010, ovvero successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 09 febbraio 2000.
In generale, l'art. 120 comma 3 del T.U.B. ha disposto testualmente che “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la steSS periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La delibera CICR sopra menzionata - a cui l'art. 120 T.U.B. ha demandato la fiSSzione delle modalità e dei criteri per l'operatività dell'anatocismo nelle operazioni bancarie - con gli att. 3 e 6 ha subordinato la legittimità dell'effetto anatocistico non solo alla pattuizione della steSS periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione della indicazione in contratto del tasso annuo effettivo calcolato per effetto della capitalizzazione steSS.
Pagina 16 Sul punto, la S.C. di CaSSzione ha affermato che “l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfeSS, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (Cass. civ. ord. n. 4321/2022).
Nel caso di specie, entrambi i contratti di conto corrente non appaiono rispettosi della condizione di validità prevista dall'art. 6 della delibera
CICR. Dall'analisi delle condizioni economiche previste in entrambi i contratti risulta, sia per gli interessi debitori che per quelli creditori,
l'indicazione del solo Tasso Annuo Nominale (TAN) e non anche del
Tasso Annuo Effettivo (TAE). In questo modo, la pari periodicità pattuita per la capitalizzazione degli interessi risulta rispettata solo formalmente, in ragione del fatto che manca l'indicazione di un dato fondamentale ed imprescindibile – ovvero il tasso effettivo praticato dalla – che tenga CP_1
conto degli effetti anatocistici.
Per tali ragioni, quindi, la capitalizzazione infrannuale degli interessi applicata dalla Banca deve considerarsi illegittima.
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4.d. Con riferimento alle commissioni e alle spese, l'analisi delle condizioni contrattuali smentisce quanto sostenuto dall'appellante riguardo alla mancanza di una specifica pattuizione volta a disciplinare sia la commissione di massimo scoperto sia le ulteriori spese applicate nel corso del rapporto.
Dall'esame della documentazione contabile, il TU incaricato ha verificato la correttezza dell'operato della la quale, in mancanza di una CP_1
specifica previsione contrattuale, nel corso del rapporto non ha addebitato alcun costo a titolo di commissione di massimo scoperto.
Parimenti, devono ritenersi legittimi gli addebiti effettuati dall'Istituto di credito a titolo di spese e valute, in considerazione del fatto che i contratti esaminati contengono la specifica regolamentazione delle spese di tenuta conto, delle spese per singola operazione nonché delle c.d. valute applicate alle operazioni contabili durante l'intero corso del rapporto.
Infine, con riguardo al conto anticipi, il TU ha riscontrato la piena corrispondenza tra la data valuta e la data dell'operazione, stante la mancanza di una specifica disciplina delle valute.
4.e. In definitiva, in considerazione delle illegittimità accertate, questo
Collegio ritiene di poter recepire la rideterminazione del saldo dei conti correnti esaminati effettuata dal TU DO.SS , la quale ha CP_4
rielaborato i dati contabili secondo i seguenti criteri:
“- sono state riproDOe tutte le operazioni indicate negli estratti conto relativi al conto corrente ed al conto anticipi, utilizzando gli estratti conto proDOi in giudizio che sono risultati completi;
- dal complesso delle operazioni eseguite sul c/anticipi sono stati enucleati gli interessi passivi, le spese di tenuta conto e le spese per singola operazione, nonché le corrispondenti girocontazioni sul c/c ordinario;
Pagina 18 - dal complesso delle operazioni eseguite sul c/c sono stati enucleati gli interessi passivi, gli interessi attivi, il corrispettivo annuo meSS a disposizione fondi (DIF), la commissione istruttoria veloce (CIV), le spese di tenuta conto e le spese per singola operazione, nonché le girocontazioni dal c/anticipi relative alle competenze;
- sul rapporto di c/anticipi sono stati ricalcolati gli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione (capitalizzazione semplice), applicando i tassi convenzionali più favorevoli, sono state rideterminate le spese di tenuta conto e per singola operazione fino al 31.12.2012, come da contratto e riassunti scalare;
- sul rapporto di conto corrente sono stati ricalcolati gli interessi debitori e creditori senza alcuna capitalizzazione (capitalizzazione semplice), applicando i tassi convenzionali più favorevoli, mentre il corrispettivo annuo meSS a disposizione fondi (DIF) e la commissione istruttoria veloce
(CIV) sono state eliminate;
sono state rideterminate le spese di tenuta conto e per singola operazione, come da contratto e da riassunti scalare, mentre le altre spese sono state riconosciute perché convenute tra le parti, sempre nella misura più favorevole;
il conto è stato riscostruito applicando le valute pattuite”.
In applicazione dei criteri indicati, il TU è pervenuto ad un saldo finale del conto corrente ordinario – sul quale risultano addebitate anche le competenze provenienti dal conto anticipi collegato – pari ad euro
18.008,24 a credito per la correntista.
4.f. In ultimo, per ragioni di completezza, occorre precisare che il Giudice di primo grado ha conferito al TU nominato l'ulteriore incarico di verificare la legittimità degli interessi pattuiti rispetto alla normativa in materia di usura.
Pagina 19 Mentre con riguardo al conto corrente ordinario il Consulente ha escluso la configurabilità sia dell'usura originaria che di quella sopravvenuta, rispetto al conto anticipi il TU ha rilevato l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti al momento dell'apertura del conto corrente, i quali sono risultati esorbitanti rispetto alle soglie-usura periodicamente applicabili, addivenendo perciò ad una rideterminazione del saldo contabile superiore a quella già illustrata, ovvero pari ad euro 25.559,97.
Pur addivenendo ovviamente a due saldi contabili di misura differente, la questione non rileva ai fini del presente giudizio, in considerazione del fatto che l'appellante/fideiussore ha agito al solo fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di credito vantato dalla nei CP_1
propri confronti. In entrambe le ipotesi di calcolo, infatti, il TU è pervenuto ad un saldo contabile positivo, negando quindi l'esistenza del credito posto dalla alla base del decreto ingiuntivo opposto. CP_1
4.g. Discorso parzialmente differente va fatto con riguardo alle ulteriori commissioni (commissione meSS a disposizione fondi e commissione di istruttoria veloce) che sono state escluse dal TU in ragione dell'assenza del contratto di apertura di credito.
Sul punto, in sede di osservazioni alla TU poi richiamate in appello, la ha contestato la valutazione effettuata dal Consulente in ragione del CP_1
fatto che, pur mancando agli atti il contratto di apertura di credito, tali costi risultano specificamente previsti nelle condizioni economiche contenute nel contratto di conto corrente, legittimando così gli addebiti effettuati a questo titolo dalla CP_10
, anche se in forza di motivazioni parzialmente differenti, l'analisi
[...]
effettuata dal TU risulta corretta.
Pagina 20 Entrambe le suddette commissioni sono state introDOe e disciplinate dall'art. 117-bis T.U.B., con il quale il legislatore ha inteso regolamentare gli unici oneri che gli istituti di credito possono applicare a carico del cliente in caso di apertura di credito.
Il “corrispettivo annuo di meSS a disposizione fondi” – definito anche
Commissione Disponibilità Fondi (CDF) – costituisce una commissione bancaria di recente applicazione che assume il valore di corrispettivo dell'affidamento messo a disposizione del cliente da parte della Banca. A differenza della commissione di massimo scoperto, il corrispettivo in analisi viene addebitato indipendentemente dal fatto che il fido venga utilizzato dal correntista.
ESS trova il suo diretto referente normativo nell'art. 117-bis T.U.B., il quale dispone che “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma meSS a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma meSS a disposizione del cliente”.
La commissione di istruttoria veloce, invece, consiste in una somma determinata in misura fiSS, espreSS in valore assoluto e commisurata ai costi (art. 117-bis co. 2 T.U.B.).
Fatta questa premeSS, il TU ha considerato illegittimi gli addebiti effettuati dalla sia a titolo di commissione di istruttoria veloce sia a CP_1
titolo di commissione disponibilità fondi, in ragione della mancanza agli
Pagina 21 atti della prova dell'esistenza di un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente.
Orbene, anche a voler ritenere applicabili all'apertura di credito le condizioni economiche del contratto di conto corrente, manca in esse una specifica previsione che preveda l'applicazione al rapporto della suddetta prima voce di costo la quale, quindi, in assenza di un titolo valido, risulta ingiustificatamente addebitata dalla CP_1
Con riferimento, invece, alla c.d. C.D.F. prevista dal primo comma dell'art. 117-bis T.U.B., pur essendo stata regolamentata nelle condizioni economiche del contratto di conto corrente nella misura del 2%, tale commissione risulta comunque illegittima perché indeterminata. In assenza del contratto di apertura di credito contenente l'individuazione della somma meSS a disposizione del cliente da parte della a titolo di CP_1
affidamento, manca il parametro di riferimento sul quale andrebbe calcolata la commissione de qua. ESS, quindi, risulta assolutamente indeterminata o comunque indeterminabile nel suo ammontare, oltre che nella previsione temporale degli addebiti perché collegata alla periodicità della capitalizzazione che è stata ritenuta illegittima, come sopra esposto.
Per tali ragioni, quindi, correttamente il TU ha rielaborato il saldo contabile di conto corrente senza tener conto delle suddette commissioni.
In ogni caso, anche laddove si volesse concludere per la legittimità di entrambe le voci di costo, stante il riDOo ammontare delle stesse, la loro applicazione comunque non implicherebbe un saldo contabile di valore negativo tale da giustificare il credito vantato dalla CP_1
5. In conclusione, quindi, essendo pervenuti ad un saldo contabile a credito per la correntista in seguito all'accertamento delle nullità esaminate, va riformata la sentenza impugnata e per l'effetto revocato il decreto
Pagina 22 ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza di un credito della nei CP_1
confronti della correntista in virtù dei rapporti di conto corrente esaminati.
6. L'accoglimento dell'appello proposto da implica la Parte_1
rideterminazione ex novo delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
È noto che, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese, liquidando e rideterminando quelle di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Difatti, in base al disposto dell'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese, non risultando invece possibile ritenere una parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice nel grado successivo, nemmeno quando nel giudizio d'appello abbiano trovato pieno accoglimento tutti i presentati motivi di gravame (Cass. 05/04/2022 n. 10985).
6.a. In applicazione del principio generale della soccombenza, le spese sostenute dall'appellante in entrambi i gradi di giudizio vanno poste solidalmente a carico della e della Controparte_1
interventrice La liquidazione viene effettuata Controparte_11
in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da €
26.001 a € 56.000) sulla base dei parametri introDOi dal D.M. n. 55 del
2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Pagina 23 Benevento – sez. II civile, n. 1348/2019 pubblicata il 19.07.2019 e non notificata, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1355/2017 emesso in data 03.10.2017 dal
Tribunale di Benevento in favore della Controparte_1
2) in virtù delle nullità contrattuali accertate, dichiara l'inesistenza del credito vantato dalla nei confronti di;
CP_1 Parte_1
3) condanna la e la Controparte_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...] Parte_1
delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio che si
[...]
liquidano come di seguito:
- per il primo grado, euro 7.616,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi;
- per il secondo grado, euro 6.946,00 per compensi ed euro 27,00 per esborsi;
oltre rimborso per spese generali al 15% sui compensi, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.SS Aurelia D'Ambrosio
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