Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 688/2025 V.G. posta in decisione il 12/05/2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._1
Fusignano (RA), Via Ivo Servidei n. 12 (avv. Rosa Anna Pelliccia)
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
Fusignano (RA), Via Ivo Servidei n. 12 (avv. Rosa Anna Pelliccia)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
19/02/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Fusignano (RA) in data
22/06/2019, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n.5, Parte II, serie A, anno 2019;
preso atto che l'udienza del 08/05/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Fusignano (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In virtù dell'art. 337 ter cc e della normativa tutta in materia di affido condiviso, i figli e Per_1
erranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, ma con prevalente collocamento Per_2
degli stessi presso la madre;
3. Entrambi i genitori, titolari della responsabilità genitoriale, continueranno a mantenere i figli minori, ad istruirli e ad educarli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, nel pieno rispetto della personalità e della salute fisica e psichica dei minori;
4. e isiederanno con la madre, presso l'abitazione familiare sita in Fusignano (RA) Per_1 Per_2
alla Via Ivo Servidei n. 12, ove attualmente già risiedono;
5. L' abitazione familiare, essendo di esclusiva proprietà della sig.ra ed in virtù del Parte_2
collocamento dei minori, rimane assegnata alla sig.ra , quale genitore convivente Parte_2
con i figli, unitamente a tutti gli arredi ad eccezione dei beni personali del sig. parte dei Pt_1 quali, non tutti, sono già stati portati via dall'abitazione;
6. Ciascun genitore nei periodi che trascorrerà con i figli eserciterà, disgiuntamente, la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione;
mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, andranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
7. Ogni genitore, nella malaugurata ipotesi in cui vi fossero emergenze tali da mettere a rischio la salute o la sicurezza dei minori, prenderà le relative decisioni d'urgenza e poi informerà prontamente (compatibilmente con l'emergenza in atto) l'altro genitore.
8. I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi dei propri recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza (a mezzo sms, WhatsApp o mail) l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località.
9. I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i minori ed i parenti, sia materni che paterni ed a rendere sereni i rapporti tra le famiglie in ogni modo possibile, con un contegno sempre corretto ed improntato al massimo rispetto.
10. I ricorrenti in merito alle modalità ed ai tempi di regolamentazione dei rapporti genitori- figli convengono quanto segue:
• I coniugi spinti dalla comune volontà di giungere ad un accordo comune per disciplinare i rapporti e la frequentazione con i figli, senza arrecare loro alcun turbamento e nel rispetto degli impegni reali e documentabili di genitori e figli, ovvero, in particolare, in considerazione dell'attività lavorativa svolta dal sig. che lo vede impegnato fuori città dal lunedì al venerdì, rientrando a casa Pt_1
soltanto nei week end, convengono quanto segue:
Il padre, genitore non convivente, preleverà e terrà con sé e a settimane alterne, Per_1 Per_2
l'intera giornata del sabato ( dalle ore 10.00 alle ore 19.00) o l'intera giornata di domenica ( dalle ore 10.00 alle ore 19.00), così alternativamente, settimana per settimana, una volta il sabato e una volta la domenica, senza pernottamento;
I genitori concordemente decidono di avviare il pernottamento dei minori presso il padre, soltanto a partire dall'età di 12 anni, salvo diverso accordo tra i genitori stessi, ovvero salvo diversa espressa richiesta dei figli;
Prevedendosi una sana flessibilità del regime di incontri padre-figli, gli incontri del padre con e possono subire variazioni, dovute all'incompatibilità temporanea di un giorno Per_1 Per_2
stabilito con gli impegni lavorativi del padre ( se è fuori città per lavoro) o con gli impegni scolastici, parascolastici e ludici dei minori ( es. attività sportive, religiose o festive ricadenti nei giorni di sabato e domenica); sarà cura del genitore rappresentare la propria incompatibilità o quella dei minori all'altro genitori, almeno 12 ore prima, favorendo anche, nel caso, lo spostamento di giorni o di fasce orarie;
• Ogni genitore potrà comunicare telefonicamente o a mezzo strumenti informatici (smartphone, pc equipaggiati con applicazioni a ciò preposte) con i figli quando questi sono con l'altro genitore, sempre nel reciproco rispetto e senza violare il diritto alla riservatezza.
• In caso di malattia dei bambini ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore si potrà recare a far visita ai figli malati. Entrambi i ricorrenti si impegnano fin d'ora, in tali occasioni ed in ogni altra circostanza che si dovesse presentare, a mantenere nei confronti dell'altro coniuge e dei rispettivi familiari un contegno improntato al massimo rispetto e all'educazione.
• A prescindere dai giorni di visita, in occasione del compleanno e dell'onomastico di ciascun minore, sia la madre che il padre potranno sempre essere presenti in occasione dei festeggiamenti.
In caso di disaccordo, in occasione dei detti onomastici e compleanni, i figli trascorreranno alternativamente la prima parte della giornata, fino alle ore 15.00, con un genitore e la seconda, fino alle 20.00 con l'altro ad anni alterni;
la presenza contemporanea di entrambi i genitori viene fin d'ora auspicata in occasione di ogni altro evento che, nell'interesse della minore, rendesse doverosa la detta partecipazione (si citano, a titolo non esaustivo: Prima comunione, recite e/o saggi scolastici ovvero esibizioni e gare sportive, e tutte le altre occasioni ludiche o scolastiche per l'interesse e benessere dei minori). Anche in queste occasioni entrambi i ricorrenti si impegnano a mantenere nei confronti dell'altro coniuge, dei rispettivi parenti e dei partecipanti all'evento un contegno improntato al massimo rispetto e senso civico.
• Relativamente alle festività si conviene: in merito alle ricorrenze natalizie del 24, 25e 31 dicembre e del 1° e 6 gennaio, i minori trascorreranno un giorno con la madre e l'altro con il padre, alternando i giorni negli anni, secondo accordi flessibili presi dai genitori stessi e senza pernottamento sino all'età dei 12 anni - Il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, i minori saranno un giorno con la madre e l'altro con il padre, ad anni alterni (ad es. Pasqua 2025 con la madre, Pasqua 2026 con il padre)
• Durante la pausa scolastica estiva, in particolare nel lasso temporale compreso tra il 30 giugno ed il 15 settembre circa di ogni anno, i minori trascorreranno con ognuno dei genitori un periodo di vacanza di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto degli impegni di genitori e figli. In particolare, si precisa, che in assenza di previsione del pernottamento dei minori sino all'età di 12 anni, il padre potrà nelle due settimane di sua spettanza, anche non consecutive, potrà prelevare e tenere con sé i figli dalla mattina alle 10.00 sino alla sera alle 20.00 (salvo diversi accordi) per portarli al mare o in parchi divertimento, avvisando tempestivamente la madre dell'organizzazione prevista per quei giorni almeno 24 ore prima. La madre, dal suo canto, potrà invece portare con sé i bambini in vacanza per un periodo di due settimane anche non consecutive, avendo cura di comunicare al padre i dati relativi alle località ed alle strutture in cui i bambini soggiorneranno e con l'impegno a far mantenere nel detto periodo contatti telefonici quotidiani, anche con video chiamate, con il genitore che non è con i figli.
• Indipendentemente dagli accordi sui giorni di visita, il giorno del compleanno del padre, nonché in occasione dell'onomastico e della festa del papà, i minori saranno con il padre;
parimenti, il giorno del compleanno della madre, nonché in occasione dell'onomastico e della festa della mamma,
i minori saranno con la madre.
• Ciascun genitore :
- avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei figli e firmerà la documentazione necessaria affinché entrambi i genitori possano avere accesso ai documenti stessi.
- si attiverà per la richiesta delle copie dei documenti direttamente presso la scuola e le strutture sanitarie.
- avrà piena autonomia a conferire con gli insegnanti ed operatori sociosanitari che si occupino dei minori.
- dovrà chiedere di essere inserito nell'elenco dei contatti di emergenza per i bambini sia presso la scuola che presso le sedi di attività extra scolastiche.
•Entrambi i genitori rispetteranno i diritti dei figli ed in particolare:
-diritto alla bigenitorialità : sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
-diritto a non essere coinvolte nelle discussioni tra i genitori o assistere a litigi;
-diritto a non ricevere informazioni false, denigranti, squalificanti o alienanti pronunciate da un genitore nei confronti dell'altro genitore
11. In merito alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti ciascun ricorrente sotto la propria esclusiva responsabilità per quanto di sua competenza dichiara:
, nato a [...] il [...], CF: , di cittadinanza Parte_1 C.F._1
italiana, residente in [...];
è dipendente presso , come da ultime buste paga depositate;
IMPORTI Controparte_1
REDDITI LORDI, RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI 3
ANNI:
ANNO REDDITO lordo
CUD 2021 € 31.612,16
CUD 2022 € 20.965,35
CUD 2023 € 32.891,37 _____________________________________________________
La sig.ra , nata a [...] il [...], C.F , di Parte_2 C.F._2
cittadinanza italiana, residente in [...], è dipendente presso
, come da ultime buste paga depositate;
CP_2
IMPORTI REDDITI LORDI, RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI
ULTIMI 3 ANNI:
ANNO REDDITO lordo
2021 € 27.419,86
2022 € 28.084,76
2023 € 29.188,50
12. In virtù dell'attuale situazione reddituale/patrimoniale i signori e e Pt_1 Parte_3
dichiarano che non vi è luogo per la corresponsione di assegno di mantenimento di un coniuge verso l'altro, potendo ognuno di loro provvedere da solo al proprio autonomo mantenimento.
13. Il sig. genitore non convivente con i figli, si impegna a corrispondere, quale propria quota Pt_1 di mantenimento per i due figli minori e un assegno mensile complessivo pari ad € Per_1 Per_2
500,00 (cinquecento euro) ovvero € 250,00 cadauno;
14. L'assegno di mantenimento andrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo alla data della sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere versato, dal Sig. in favore della Sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con Pt_1 Parte_2
decorrenza dal giorno 15 febbraio 2025 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla
Sig.ra contraddistinto con il seguente IBAN: [...]. Parte_2
15. In merito alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie, individuate in virtù della regolamentazione analitica delle stesse di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, con successive integrazioni e modifiche i coniugi concordano che sosterranno le spese di cui al richiamato protocollo, nella eguale misura del 50% ciascuno, ivi incluse le spese per il trasporto scolastico dei minori già oggi in essere nella misura del 50%.
16. L' importo dell'Assegno unico e universale erogato in favore dei minori, su accordo delle parti verrà totalmente riscosso dalla Sig.ra con espressa rinuncia del suo 50% da parte del sig. Parte_2
Pt_1 17. I ricorrenti dichiarano di non avere in comune beni immobili, vetture, natanti, somme di denaro, gioielli, preziosi, ad eccezione di un conto corrente bancario che verrà estinto al momento della sottoscrizione del presente ricorso congiunto.
18. I Sig.ri e in virtù di quanto espresso e concordato, dichiarano di aver Pt_1 Parte_2
compiutamente definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i propri rapporti economici ad oggi.
19. Le parti in merito alla presentazione del presente ricorso dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, medesime domande o domande ad esse connesse.
20. Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità e a tutti i documenti anche validi per l'espatrio necessari per i figli minori e per i coniugi stessi.”
Così deciso in Ravenna il 14.05.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè