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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1770 del 2019 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Murru Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Tamara Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Tempio
Pausania, via Pintor 5,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Anastasia Controparte_1 C.F._2
Fara e dall'avv. Antonio Deiana, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Sassari, via Cavour 59,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
1 All'udienza del 10.7.2024 i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2019 premesso che il 2.8.1997 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Bortigiadas con , che dall'unione erano nati, l'1.12.1999 ed Controparte_1 il 9.5.2001, i figli e , che l'intesa tra i coniugi si era deteriorata nel tempo sino a Per_1 Per_2 compromettere in maniera irrimediabile il loro rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di adottare i necessari provvedimenti per il mantenimento dei figli, non ancora economicamente indipendenti.
Si costituiva in giudizio il che non si opponeva all'accoglimento della domanda relativa CP_1 alla separazione e contestava per il resto le pretese della ricorrente, sia sotto il profilo della legittimazione attiva a richiedere il versamento di un contributo per il mantenimento dei figli, sia sotto il profilo della fondatezza della domanda, essendo i figli ormai economicamente indipendenti.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti, concordemente espressa nel corso della presente procedura.
Ciò posto, deve respingersi l'eccezione di parte resistente relativa al difetto di legittimazione della ricorrente, atteso che “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento…” (così Cass. n. 17380 del 2020
e, nello stesso senso, Cass. n. 18451 del 2022).
Ritiene inoltre il Tribunale che sussistano anche i presupposti per imporre al l'obbligo di CP_1 corrispondere alla un contributo per il mantenimento dei figli, atteso che questi ultimi, Pt_1 dell'età di 25 e 23 anni, hanno terminato gli studi conseguendo il diploma presso l'Istituto
Alberghiero di Arzachena, hanno svolto lavori solo saltuari durante la stagione estiva, e non sono dunque ancora economicamente indipendenti.
In particolare, ha dichiarato che, dalla data di proposizione del ricorso Testimone_1 introduttivo del presente giudizio ad oggi ha sempre vissuto con la madre, e che dal 2019 ad oggi ha svolto attività lavorativa solo stagionale, dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno, in qualità di cameriere, con una retribuzione pari ad €. 1.200,00 circa mensili.
2 ha riferito di aver sempre vissuto, e di vivere ancora, con la madre, ed ha aggiunto Testimone_2 di svolgere uno stage di sei mesi presso un supermercato Conad, percependo una retribuzione pari ad
€. 500,00 al mese.
Entrambi i figli hanno dichiarato, infine, che il padre si è sempre disinteressato di loro, sia dal punto di vista affettivo che da quello economico.
Tenuto conto, infine, della complessiva capacità economica delle parti, come si desume dalla documentazione versata in atti, e delle esigenze dei figli, appare opportuno confermare il provvedimento presidenziale ed imporre al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento per i figli, la somma di €. 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
detto provvedimento decorrerà dalla data della domanda.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
dispone che corrisponda alla ricorrente, dalla data della domanda, a titolo Controparte_1 di mantenimento per i figli, la somma di €. 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
egli dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1770 del 2019 del Ruolo Generale, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Murru Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Tamara Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Tempio
Pausania, via Pintor 5,
Parte ricorrente
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Anastasia Controparte_1 C.F._2
Fara e dall'avv. Antonio Deiana, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Sassari, via Cavour 59,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
1 All'udienza del 10.7.2024 i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2019 premesso che il 2.8.1997 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Bortigiadas con , che dall'unione erano nati, l'1.12.1999 ed Controparte_1 il 9.5.2001, i figli e , che l'intesa tra i coniugi si era deteriorata nel tempo sino a Per_1 Per_2 compromettere in maniera irrimediabile il loro rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di adottare i necessari provvedimenti per il mantenimento dei figli, non ancora economicamente indipendenti.
Si costituiva in giudizio il che non si opponeva all'accoglimento della domanda relativa CP_1 alla separazione e contestava per il resto le pretese della ricorrente, sia sotto il profilo della legittimazione attiva a richiedere il versamento di un contributo per il mantenimento dei figli, sia sotto il profilo della fondatezza della domanda, essendo i figli ormai economicamente indipendenti.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta.
Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti, concordemente espressa nel corso della presente procedura.
Ciò posto, deve respingersi l'eccezione di parte resistente relativa al difetto di legittimazione della ricorrente, atteso che “In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento…” (così Cass. n. 17380 del 2020
e, nello stesso senso, Cass. n. 18451 del 2022).
Ritiene inoltre il Tribunale che sussistano anche i presupposti per imporre al l'obbligo di CP_1 corrispondere alla un contributo per il mantenimento dei figli, atteso che questi ultimi, Pt_1 dell'età di 25 e 23 anni, hanno terminato gli studi conseguendo il diploma presso l'Istituto
Alberghiero di Arzachena, hanno svolto lavori solo saltuari durante la stagione estiva, e non sono dunque ancora economicamente indipendenti.
In particolare, ha dichiarato che, dalla data di proposizione del ricorso Testimone_1 introduttivo del presente giudizio ad oggi ha sempre vissuto con la madre, e che dal 2019 ad oggi ha svolto attività lavorativa solo stagionale, dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno, in qualità di cameriere, con una retribuzione pari ad €. 1.200,00 circa mensili.
2 ha riferito di aver sempre vissuto, e di vivere ancora, con la madre, ed ha aggiunto Testimone_2 di svolgere uno stage di sei mesi presso un supermercato Conad, percependo una retribuzione pari ad
€. 500,00 al mese.
Entrambi i figli hanno dichiarato, infine, che il padre si è sempre disinteressato di loro, sia dal punto di vista affettivo che da quello economico.
Tenuto conto, infine, della complessiva capacità economica delle parti, come si desume dalla documentazione versata in atti, e delle esigenze dei figli, appare opportuno confermare il provvedimento presidenziale ed imporre al resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di mantenimento per i figli, la somma di €. 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
detto provvedimento decorrerà dalla data della domanda.
Il resistente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
dispone che corrisponda alla ricorrente, dalla data della domanda, a titolo Controparte_1 di mantenimento per i figli, la somma di €. 200,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese;
egli dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie necessarie per i figli;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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