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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/11/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: PP AB presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
domiciliato in Gioia del Colle (BA) presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesco Veroli che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello -----------------------------------------------appellante E
(già , Controparte_1 Controparte_2 domiciliata in Bari presso lo studio dell'Avv. Ugo Operamolla che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello -------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: assicurazione sulla vita
Conclusioni: all'udienza cartolare del 6/06/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte autorizzate.
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 8/2022 del 3.01.2022, il Tribunale di Bari, pronunciando sulla domanda di pagamento di un indennizzo pari ad € 100.000 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
(già in relazione alla polizza assicurativa sulla
[...] Controparte_4 pagina 1 di 11 vita stipulata dalla sua defunta moglie , ha rigettato la predetta Persona_1 domanda, accolto la riconvenzionale spiegata dalla Compagnia convenuta di annullamento del contratto per reticenza, condannato l'assicuratrice alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 604, oltre interessi legali dalla domanda attorea al soddisfo a titolo di premi assicurativi versati nei due anni successivi al primo e posto ad integrale carico dell'attore le spese di lite liquidate in € 8.432, oltre accessori di legge. Con citazione notificata il 28.2.2022, il soccombente ha proposto Pt_1 tempestivo appello avverso la sentenza, reiterando le richieste di prova testimoniale già formulate e disattese in primo grado e chiedendo, in integrale riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento della propria domanda di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado;
in subordine, ha chiesto confermarsi la statuizione di condanna alla restituzione dei premi assicurativi versati, oltre interessi legali ex art 1284, comma 4° c.c., in tal caso disponendo quantomeno la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado. Si è costituita (già Controparte_1 Controparte_4 che ha insistito per la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di questo grado, eccependo, in ogni caso, l'inammissibilità, sia con riguardo al capitale assicurato che alla restituzione dei premi, dell'avversa domanda di pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4° c.c. in quanto nuova e reiterando all'occorrenza la richiesta di ctu medica già formulata in primo grado. All'udienza cartolare del 6/06/2025, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con il primo articolato motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti della reticenza e della colpa grave dell'assicurata.
Rileva, in particolare, che, non ammettendo la prova testimoniale richiesta, il Tribunale gli avrebbe, per un verso, impedito di provare il reale stato soggettivo dell'assicurata al momento della stipula e, per altro verso, omesso di esplicitare le ragioni per cui la prospettata ricostruzione dei fatti sarebbe stata ritenuta non corrispondente al vero.
Con riferimento all'inesattezza della dichiarazione, l'impugnante assume infatti che – non essendo affetta, al momento della stipula, da una pagina 2 di 11 patologia certamente diagnosticata – l'assicurata non sarebbe incorsa in alcuna reticenza nel rendere le informazioni richiestele nel questionario in ordine al proprio stato di salute, essendosi limitata a riferire esclusivamente dati e circostanze oggettivamente corrispondenti al vero, senza aggiungere ipotesi diagnostiche meramente eventuali. Con riguardo alla colpa grave, sostiene l'assoluta impossibilità di addebitare tale stato soggettivo alla per il sol fatto di non aver riferito Per_1 il sospetto diagnostico e di non aver atteso i risultati degli ulteriori accertamenti consigliati prima di stipulare il contratto assicurativo, visto che, in epoca immediatamente antecedente la stipula della polizza, la stessa si era sottoposta a plurimi e minuziosi accertamenti medici i cui esiti tutti negativi, unitamente alle rassicurazioni ricevute dai medici consultati, l'avevano tranquillizzata sul proprio stato di salute, a fronte di sintomi comunque aspecifici e privi di particolare rilievo, anche tenuto conto della particolare situazione di stress per motivi familiari e lavorativi vissuta in quel periodo dalla contraente. Sostiene quindi che le risposte fornite dalla moglie ai quesiti sottoposti attraverso il questionario somministrato dalla Compagnia, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, sarebbero state comunque corrispondenti al vero, considerato che a quella data non vi erano diagnosi di malattie certe, né esami clinici con risultati fuori dalla norma e che la locuzione residuale “altro” contenuta nel predetto questionario era talmente vaga e indeterminata da apparire del tutto priva di rilievo agli occhi dell'assicurata, in relazione al contenuto delle informazioni aggiuntive di interesse della Compagnia, che sarebbe stato suo onere specificare puntualmente. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che la Compagnia assicuratrice non avrebbe fornito alcuna prova dell'incidenza determinante della condotta reticente sul consenso da essa prestato alla stipula della polizza, non potendo tale incidenza inferirsi dalla semplice inerenza, rilevata dal primo giudice, delle informazioni omesse alla categoria delle malattie neurologiche di cui al questionario.
Denuncia, in particolare, che il Tribunale, dopo aver valorizzato un dato privo di significatività (quale l'esperienza dell'assicurata “in materia di investimenti finanziari secondo un livello medio-alto”) e dopo essersi profuso nell'esposizione delle caratteristiche cliniche e dei risvolti funzionali della miastenia gravis, avrebbe omesso di considerarne la prognosi e gli esiti in termini di mortalità, trascurando che non vi è alcuna equiparabilità tra la miastenia gravis (cioè la patologia non dichiarata) e la malattia del I e II MO (che ha successivamente determinato il decesso pagina 3 di 11 dell'assicurata), che la prima è comunque una patologia trattabile e che le condizioni dei soggetti affetti dalla stessa, così come le loro aspettative di vita, sono pressoché sovrapponibili a quelli degli individui sani, con conseguente non incidenza del sospetto diagnostico taciuto sull'alea contrattuale.
Solo in subordine, deduce che la dedotta omissione di informazioni avrebbe potuto al più determinare un addebito di colpa lieve, con conseguente semplice riduzione dell'indennizzo dovuto dall'appellata ai sensi e per gli effetti dell'art 1893, secondo comma c.c., in proporzione alla diversità del premio assicurativo che sarebbe stato applicato, la cui entità non è mai stata specificata dalla Compagnia assicuratrice. Con il terzo motivo, l'appellante censura inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di dispensare la società appellata dall'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, ritenendo possibile fare ricorso a “criteri di probabilità relativa” per affermare che il contratto non sarebbe stato concluso alle stesse condizioni se l'assicuratrice avesse conosciuto il reale stato di salute dell'assicurata, pur in mancanza di qualsiasi documentazione concernente criteri e modalità di assunzione dei rischi e di quantificazione dei relativi premi. Col quarto motivo, l'impugnante lamenta infine che, alla disposta condanna della Compagnia convenuta alla restituzione di parte dei premi riscossi, avrebbe dovuto far seguito, pur considerando la maggiore entità economica dell'accolta domanda riconvenzionale di annullamento del contratto, una compensazione quanto meno parziale delle spese di lite del primo grado. L'appello è infondato e va rigettato. I primi tre motivi di doglianza, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono privi di pregio. E' noto che, nei contratti di assicurazione, di natura aleatoria, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni dell'assicurando sugli elementi di fatto determinanti il consenso dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di quest'ultimo, prima della stipula della polizza, tutte le circostanze che possano influire sul rischio, in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo e fissare il corrispondente premio costituente la controprestazione cui è obbligato l'assicurato. Non ogni dichiarazione inesatta o reticente è dunque causa di annullamento del contratto, ma solo quella che, ove nota all'assicuratore, lo avrebbe determinato a non contrarre o avrebbe portato alla conclusione del contratto di assicurazione a condizioni diverse.
pagina 4 di 11 In questa prospettiva, ai fini dell'annullamento ai sensi dell'art. 1892, comma 1, c.c., occorre che si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la stessa sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. In ordine alla configurabilità della prima condizione, è principio giurisprudenziale più volte affermato che “l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandando di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario” (cfr. in tal senso Cass. 2010/n. 14069; conf. Cass. n. 19520/2017). Quanto al profilo soggettivo della colpa grave, è altrettanto pacifico il principio secondo cui non occorre che l'assicurato ponga in essere artifici o raggiri, ma è sufficiente che “…la dichiarazione inesatta sia frutto di grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (sic Cass. n. 12086/2015; conf. Cass. 2003/n. 3165). In altri termini, il contratto di assicurazione è annullabile quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare un'effettiva influenza sul rischio assicurato, anche se al momento della stipula il contraente non potesse prevedere che la circostanza taciuta avrebbe provocato certamente un sinistro, poiché le reticenze producono gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. quando siano in astratto idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto rischio del cui indennizzo si discute. Ed infatti, l'annullamento del contratto e la perdita dell'indennizzo dipendono, nel sistema della legge, non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione: l'assicurato perde il diritto all'indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio. Al fine di conoscere il reale stato di salute dell'assicurato, non è tuttavia necessario che l'assicuratore predisponga e sottoponga un questionario nel quale siano indicate analiticamente e nel dettaglio tutte le possibili patologie da cui può essere affetto il contraente. pagina 5 di 11 “L'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate” (sic Cass. 2024/n. 20128; conf. Cass. 2011/n. 27578), sicchè non può essere esclusa la reticenza per il sol fatto che l'assicurato abbia sottaciuto l'esistenza di una patologia preesistente non specificamente indicata nel questionario. Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, non è possibile individuare ex ante e in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto, assumendo rilevanza, ai sensi dell'art. 1892, comma 1 c.c., tutti quegli accadimenti di fatto - conosciuti o conoscibili dall'assicurato al momento della stipula ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall'assicuratore - necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi (sic Cass. 2023/n. 20997). Tanto premesso, facendo applicazione di tali principi nella fattispecie, ritiene il Collegio che correttamente sia stata affermata in prime cure la sussistenza di plurime dichiarazioni inesatte, idonee ad incidere sul rischio assicurato. In particolare, dalle risposte date il 7/2/2011 al questionario somministrato dall'assicuratrice, si evince che la -nonostante fosse Per_1 stata espressamente avvertita che “le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione” (vd. pag. 9, lett. a) della proposta contrattuale firmata)- dichiarò, al punto 1) del questionario, di non aver mai praticato esami clinici, dai quali fosse emersa una malattia o con risultati fuori dalla norma negli ultimi cinque anni;
al punto 2), di non aver sofferto o di non soffrire (oppure di non essere stata ricoverata in case di cura o ospedali, etc.) per le malattie ivi elencate, fra cui quelle neurologiche indicate alla lett. C e di non avere “altro” da dichiarare (lett. H). Tuttavia, dalle prove documentali acquisite1, risulta incontrovertibilmente che: 1) già a dicembre 2010 erano comparse difficoltà 1 Doc. 14 fascicolo di primo grado appellante - foglio di dimissione del 4/2/2011 del Policlinico di Bari;
doc. 15 fascicolo primo grado appellante prescrizione del 4/2/2011 a firma della dott.ssa Doc. 5 fascicolo di primo grado appellata;
CP_5 doc. 6 fascicolo di primo grado appellata. pagina 6 di 11 nell'articolazione della parola e facilità a masticarsi la lingua;
2) in data 1/2/2011 l'assicurata si era rivolta ad uno specialista neurologo che l'aveva indirizzata presso l'ambulatorio delle malattie del MO per approfondimenti diagnostico-strumentali; 3) in data 4/02/2011 (tre giorni prima della stipula del contratto) l'assicurata era stata ricoverata in regime di day hospital presso l'unità operativa di neurologia del Policlinico di Bari, da cui era stata dimessa con diagnosi “Indagini in corso. Caso in osservazione”; 4) sempre in data 4/2/2011 le era stato prescritto di sottoporsi all'esame di elettromiografia con stimolazione ripetitiva poiché vi era il sospetto di “miastenia con compromissione prevalentemente muscoli faringei e lingua”. E' evidente, dunque, che, essendole stato richiesto di riferire circa eventuali esami clinici dai quali fosse emersa una malattia o con risultati fuori dalla norma, dell'esistenza di malattie anche neurologiche, di ricoveri per malattie anche neurologiche e di segnalare ogni altro stato morboso inerente alla sua condizione di salute (in tal modo dovendosi intendere la voce residuale “altro” contenuta nel predetto questionario), l'assicurata avrebbe dovuto comunicare quantomeno l'avvenuto ricovero del 4/2/2011 presso l'unità di neurologia del Policlinico di Bari (che di per sé rappresenta un fatto obiettivo ed incontrovertibile, la cui informazione è stata omessa), nonché la diagnosi ricevuta di sospetta miastenia del 4/2/2011, senza che rilevasse il fatto che alla data della stipula una diagnosi certa non fosse ancora intervenuta, perché, come si è visto, non era affatto necessario, ai fini dell'esclusione della reticenza, che la contraente avesse già in quel momento consapevolezza di essere affetta dalla specifica malattia che l'ha poi condotta a morte (diagnosticata solo due mesi dopo la stipula della polizza presso l'Istituto Besta). Sicché, senz'altro inesatte risultano le dichiarazioni rese ai punti 1), 2) lett. C) e H) del questionario somministrato dalla Compagnia di assicurazione. Né può sostenersi, come fa la difesa appellante, che, alla data della stipula, la situazione fosse “tranquillizzante”, a fronte di sintomi asseritamente non gravi e aspecifici. Evidente è la differenza del caso in esame rispetto a quello esaminato dalla più volte richiamata Cass. 2011/n. 13604: in quest'ultimo, come risulta dalla lettura per esteso della sentenza, il contraente aveva in precedenza lamentato al suo medico curante semplici dolori al braccio e crampi;
nella fattispecie, i disturbi lamentati erano tutt'altro che ambigui e non gravi (tant'è che vi erano già state visite specialistiche neurologiche, plurimi esami clinici e finanche un ricovero in un reparto di neurologia). pagina 7 di 11 E che la situazione non fosse affatto non allarmante è dimostrato proprio dall'elevato numero di esami anche strumentali cui la si era Per_1 sottoposta in epoca immediatamente precedente alla stipula della polizza, dei quali non può essere valorizzato il solo dato dell'esito negativo ricevuto dai singoli accertamenti eseguiti che, visti nel loro insieme, denotano, al contrario, come la paziente, evidentemente preoccupata per i sintomi avvertiti, stesse indagando ad ampio spettro proprio per individuare la causa dei disturbi accusati. In tale contesto, correttamente la prova testimoniale reiterata anche in questa sede dall'appellante è stata ritenuta superflua, non potendo le circostanze addotte valere a superare il chiaro quadro documentale già emerso ed acquisito. Nemmeno coglie nel segno il motivo di censura incentrato sull'assunta non equiparabilità, in termini di aspettativa di vita, della miastenia gravis sospettata alla malattia del I e II MO diagnosticata in seguito. Premesso che, come si è visto, le reticenze producono gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. quando siano in astratto idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto rischio che determina il diritto all'indennizzo e che l'assicurata è, nello specifico, comunque deceduta per l'aggravamento della stessa malattia che era già in atto all'epoca della stipula cui si è potuto dare un nome preciso solo due mesi dopo, va rimarcato che il presupposto per l'applicazione dell'art. 1892 c.c. non è la prevedibilità dell'effetto (il verificarsi dell'evento assicurato), ma il silenzio serbato su una circostanza idonea ad incidere sul rischio assicurato, dipendendo l'annullamento del contratto o la perdita dell'indennizzo ex art 1892 c.c. non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione che provoca uno squilibrio della posizione dell'assicuratore. E tanto si è verificato nella specie, ove, nonostante l'assicuratore avesse specificamente richiamato l'attenzione della contraente sull'importanza di ogni circostanza riguardante il suo stato di salute (anche invitandola a verificare, prima della sottoscrizione, l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario, ritenute essenziali), sono stati volutamente taciuti degli elementi che incidevano sul rischio assunto, a distanza di appena tre giorni dal ricovero del 4/2/2011 dal quale la era stata dimessa con richiesta Per_1 di sottoposizione a risonanza magnetica all'encefalo ed elettromiografia con stimolazione ripetitiva. Risultando, in definitiva, provate sia la coscienza dell'inesattezza delle dichiarazioni sia la consapevolezza dell'importanza delle informazioni pagina 8 di 11 omesse, la decisione impugnata non è censurabile nella parte in cui ha ritenuto sussistente la colpa grave in capo all'assicurata. Quanto poi all'incidenza della reticenza sulla formazione del consenso, il Tribunale ha ritenuto che, essendo l'assicurata deceduta per una malattia neurologica della stessa specie di quella non dichiarata (e indicata per tipologia nel questionario), fosse possibile affermare secondo criteri di probabilità relativa che il contratto non sarebbe stato concluso dalla Compagnia alle medesime condizioni di quelle concretamente applicate, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. L'appellante censura tale affermazione, ritenendo che la Compagnia non abbia assolto all'onere probatorio in ordine all'elemento essenziale, previsto dal comma 1 dell'art. 1892 c.c., dell'influenza della dichiarazione inesatta o della reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio. La tesi è infondata.
E' principio consolidato quello per cui, “… posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, abbiano alterato in maniera determinante la coincidenza di cui sopra e tratto in errore l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano l'annullamento del contratto di assicurazione, non avendo l'assicuratore l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione” (sic Cass. 2023/n. 20997; conf. Cass. n. 7456/1990; Cass. n. 348/1979; Cass. 1965/n. 224).
Va respinto, poiché infondato, anche il quarto motivo, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha disposto la compensazione quantomeno parziale delle spese di lite del primo grado, nonostante l'accoglimento per quanto di ragione della domanda di restituzione dei premi versati. La restituzione dei premi versati nel 2012 e 2013 è un effetto automatico necessario che è scaturito ex lege dall'annullamento del contratto di assicurazione (vd. art. 1892, co. 3 c.c.). Tenuto conto di tale aspetto, ma anche dell'irrisorietà della somma di cui è stata disposta la restituzione (€ 604) a fronte dell'entità dell'indennizzo richiesto in pagamento dall'attore (€ 100.000), del fatto che la pretesa restitutoria è stata solo genericamente avversata dalla Compagnia convenuta e che il suo esame non ha comportato alcun concreto aggravio di attività difensiva e di analisi nell'economia complessiva del giudizio, a parere del pagina 9 di 11 Collegio non può dubitarsi che il soccombente sostanziale sia colui che si è visto annullare il contratto da cui è derivata come effetto la restituzione di parte dei premi versati, al quale sono state correttamente addossate per l'intero le spese di lite del primo grado, senza alcuna compensazione pro- quota, che comunque resta una facoltà discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non necessita di motivazione (cfr. tra le tante Cass. 2019/n. 11329). Inammissibile è infine la richiesta di pagamento, su detti premi, degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello. A fronte di una generica domanda di pagamento degli “interessi” formulata dall'attore nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. depositata in primo grado il 22/10/2015, il Tribunale ha disposto la condanna al versamento della somma di € 604, oltre “interessi legali” dalla domanda al soddisfo. Come definitivamente chiarito da Cass. SS.UU. 2024/n. 12449, “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di
<>, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1 c.c.”. Ciò posto, a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata l'appellante non ha mai denunciato con uno specifico motivo di gravame l'eventuale errore commesso dal giudice di prime cure nell'individuazione della misura degli interessi da riconoscere sui premi da restituire, la cui maggiorazione ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. presuppone comunque sia l'espressa domanda di parte sia l'espresso accertamento, da parte del giudice, degli elementi costitutivi della relativa fattispecie (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 3499). Su tale aspetto deve perciò ritenersi calata l'irretrattabilità del giudicato che preclude ogni riesame della questione relativa alla misura degli interessi, anche a prescindere dalla novità della richiesta formulata per la prima volta solo in questo grado d'appello. Al rigetto del gravame segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata come da pagina 10 di 11 dispositivo sulla base dei minimi dello scaglione tariffario da € 52.001,01 a
€ 260.000 di cui al vigente DM 2022/n. 147, attesa la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 28/2/2022 nei confronti di Controparte_3
(già , avverso la sentenza n. 8/2022 emessa il 3/01/2022 Controparte_4 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 7.160, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge:
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in video-conferenza in data 29 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello PP AB
Redatta con la collaborazione del MOT, dott. Carlo Palmisano
pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: PP AB presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 330 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
domiciliato in Gioia del Colle (BA) presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Francesco Veroli che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello -----------------------------------------------appellante E
(già , Controparte_1 Controparte_2 domiciliata in Bari presso lo studio dell'Avv. Ugo Operamolla che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in grado d'appello -------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: assicurazione sulla vita
Conclusioni: all'udienza cartolare del 6/06/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte autorizzate.
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 8/2022 del 3.01.2022, il Tribunale di Bari, pronunciando sulla domanda di pagamento di un indennizzo pari ad € 100.000 proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
(già in relazione alla polizza assicurativa sulla
[...] Controparte_4 pagina 1 di 11 vita stipulata dalla sua defunta moglie , ha rigettato la predetta Persona_1 domanda, accolto la riconvenzionale spiegata dalla Compagnia convenuta di annullamento del contratto per reticenza, condannato l'assicuratrice alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 604, oltre interessi legali dalla domanda attorea al soddisfo a titolo di premi assicurativi versati nei due anni successivi al primo e posto ad integrale carico dell'attore le spese di lite liquidate in € 8.432, oltre accessori di legge. Con citazione notificata il 28.2.2022, il soccombente ha proposto Pt_1 tempestivo appello avverso la sentenza, reiterando le richieste di prova testimoniale già formulate e disattese in primo grado e chiedendo, in integrale riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento della propria domanda di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado;
in subordine, ha chiesto confermarsi la statuizione di condanna alla restituzione dei premi assicurativi versati, oltre interessi legali ex art 1284, comma 4° c.c., in tal caso disponendo quantomeno la compensazione parziale delle spese di lite del primo grado. Si è costituita (già Controparte_1 Controparte_4 che ha insistito per la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di questo grado, eccependo, in ogni caso, l'inammissibilità, sia con riguardo al capitale assicurato che alla restituzione dei premi, dell'avversa domanda di pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 4° c.c. in quanto nuova e reiterando all'occorrenza la richiesta di ctu medica già formulata in primo grado. All'udienza cartolare del 6/06/2025, invitate le parti alla precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI della DECISIONE
Con il primo articolato motivo di doglianza, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti della reticenza e della colpa grave dell'assicurata.
Rileva, in particolare, che, non ammettendo la prova testimoniale richiesta, il Tribunale gli avrebbe, per un verso, impedito di provare il reale stato soggettivo dell'assicurata al momento della stipula e, per altro verso, omesso di esplicitare le ragioni per cui la prospettata ricostruzione dei fatti sarebbe stata ritenuta non corrispondente al vero.
Con riferimento all'inesattezza della dichiarazione, l'impugnante assume infatti che – non essendo affetta, al momento della stipula, da una pagina 2 di 11 patologia certamente diagnosticata – l'assicurata non sarebbe incorsa in alcuna reticenza nel rendere le informazioni richiestele nel questionario in ordine al proprio stato di salute, essendosi limitata a riferire esclusivamente dati e circostanze oggettivamente corrispondenti al vero, senza aggiungere ipotesi diagnostiche meramente eventuali. Con riguardo alla colpa grave, sostiene l'assoluta impossibilità di addebitare tale stato soggettivo alla per il sol fatto di non aver riferito Per_1 il sospetto diagnostico e di non aver atteso i risultati degli ulteriori accertamenti consigliati prima di stipulare il contratto assicurativo, visto che, in epoca immediatamente antecedente la stipula della polizza, la stessa si era sottoposta a plurimi e minuziosi accertamenti medici i cui esiti tutti negativi, unitamente alle rassicurazioni ricevute dai medici consultati, l'avevano tranquillizzata sul proprio stato di salute, a fronte di sintomi comunque aspecifici e privi di particolare rilievo, anche tenuto conto della particolare situazione di stress per motivi familiari e lavorativi vissuta in quel periodo dalla contraente. Sostiene quindi che le risposte fornite dalla moglie ai quesiti sottoposti attraverso il questionario somministrato dalla Compagnia, diversamente da quanto statuito dal giudice di prime cure, sarebbero state comunque corrispondenti al vero, considerato che a quella data non vi erano diagnosi di malattie certe, né esami clinici con risultati fuori dalla norma e che la locuzione residuale “altro” contenuta nel predetto questionario era talmente vaga e indeterminata da apparire del tutto priva di rilievo agli occhi dell'assicurata, in relazione al contenuto delle informazioni aggiuntive di interesse della Compagnia, che sarebbe stato suo onere specificare puntualmente. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che la Compagnia assicuratrice non avrebbe fornito alcuna prova dell'incidenza determinante della condotta reticente sul consenso da essa prestato alla stipula della polizza, non potendo tale incidenza inferirsi dalla semplice inerenza, rilevata dal primo giudice, delle informazioni omesse alla categoria delle malattie neurologiche di cui al questionario.
Denuncia, in particolare, che il Tribunale, dopo aver valorizzato un dato privo di significatività (quale l'esperienza dell'assicurata “in materia di investimenti finanziari secondo un livello medio-alto”) e dopo essersi profuso nell'esposizione delle caratteristiche cliniche e dei risvolti funzionali della miastenia gravis, avrebbe omesso di considerarne la prognosi e gli esiti in termini di mortalità, trascurando che non vi è alcuna equiparabilità tra la miastenia gravis (cioè la patologia non dichiarata) e la malattia del I e II MO (che ha successivamente determinato il decesso pagina 3 di 11 dell'assicurata), che la prima è comunque una patologia trattabile e che le condizioni dei soggetti affetti dalla stessa, così come le loro aspettative di vita, sono pressoché sovrapponibili a quelli degli individui sani, con conseguente non incidenza del sospetto diagnostico taciuto sull'alea contrattuale.
Solo in subordine, deduce che la dedotta omissione di informazioni avrebbe potuto al più determinare un addebito di colpa lieve, con conseguente semplice riduzione dell'indennizzo dovuto dall'appellata ai sensi e per gli effetti dell'art 1893, secondo comma c.c., in proporzione alla diversità del premio assicurativo che sarebbe stato applicato, la cui entità non è mai stata specificata dalla Compagnia assicuratrice. Con il terzo motivo, l'appellante censura inoltre la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di dispensare la società appellata dall'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, ritenendo possibile fare ricorso a “criteri di probabilità relativa” per affermare che il contratto non sarebbe stato concluso alle stesse condizioni se l'assicuratrice avesse conosciuto il reale stato di salute dell'assicurata, pur in mancanza di qualsiasi documentazione concernente criteri e modalità di assunzione dei rischi e di quantificazione dei relativi premi. Col quarto motivo, l'impugnante lamenta infine che, alla disposta condanna della Compagnia convenuta alla restituzione di parte dei premi riscossi, avrebbe dovuto far seguito, pur considerando la maggiore entità economica dell'accolta domanda riconvenzionale di annullamento del contratto, una compensazione quanto meno parziale delle spese di lite del primo grado. L'appello è infondato e va rigettato. I primi tre motivi di doglianza, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono privi di pregio. E' noto che, nei contratti di assicurazione, di natura aleatoria, lo scopo attribuito dalla legge alle dichiarazioni dell'assicurando sugli elementi di fatto determinanti il consenso dell'assicuratore è quello di portare a conoscenza di quest'ultimo, prima della stipula della polizza, tutte le circostanze che possano influire sul rischio, in modo da rendere possibile l'esatta individuazione del rischio medesimo e fissare il corrispondente premio costituente la controprestazione cui è obbligato l'assicurato. Non ogni dichiarazione inesatta o reticente è dunque causa di annullamento del contratto, ma solo quella che, ove nota all'assicuratore, lo avrebbe determinato a non contrarre o avrebbe portato alla conclusione del contratto di assicurazione a condizioni diverse.
pagina 4 di 11 In questa prospettiva, ai fini dell'annullamento ai sensi dell'art. 1892, comma 1, c.c., occorre che si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la stessa sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. In ordine alla configurabilità della prima condizione, è principio giurisprudenziale più volte affermato che “l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandando di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario” (cfr. in tal senso Cass. 2010/n. 14069; conf. Cass. n. 19520/2017). Quanto al profilo soggettivo della colpa grave, è altrettanto pacifico il principio secondo cui non occorre che l'assicurato ponga in essere artifici o raggiri, ma è sufficiente che “…la dichiarazione inesatta sia frutto di grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni” (sic Cass. n. 12086/2015; conf. Cass. 2003/n. 3165). In altri termini, il contratto di assicurazione è annullabile quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare un'effettiva influenza sul rischio assicurato, anche se al momento della stipula il contraente non potesse prevedere che la circostanza taciuta avrebbe provocato certamente un sinistro, poiché le reticenze producono gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. quando siano in astratto idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto rischio del cui indennizzo si discute. Ed infatti, l'annullamento del contratto e la perdita dell'indennizzo dipendono, nel sistema della legge, non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione: l'assicurato perde il diritto all'indennizzo non perché abbia previsto il sinistro senza dirlo, ma perché ha taciuto una causa potenziale di aggravamento del rischio. Al fine di conoscere il reale stato di salute dell'assicurato, non è tuttavia necessario che l'assicuratore predisponga e sottoponga un questionario nel quale siano indicate analiticamente e nel dettaglio tutte le possibili patologie da cui può essere affetto il contraente. pagina 5 di 11 “L'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico, per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi le specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate” (sic Cass. 2024/n. 20128; conf. Cass. 2011/n. 27578), sicchè non può essere esclusa la reticenza per il sol fatto che l'assicurato abbia sottaciuto l'esistenza di una patologia preesistente non specificamente indicata nel questionario. Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, non è possibile individuare ex ante e in via tassativa quali circostanze l'assicurato è obbligato a denunciare in sede di conclusione del contratto, assumendo rilevanza, ai sensi dell'art. 1892, comma 1 c.c., tutti quegli accadimenti di fatto - conosciuti o conoscibili dall'assicurato al momento della stipula ed idonei, obiettivamente, ad incidere sul consenso prestato dall'assicuratore - necessari al fine di perimetrare il rischio assicurato, prima, e determinare il premio assicurativo, poi (sic Cass. 2023/n. 20997). Tanto premesso, facendo applicazione di tali principi nella fattispecie, ritiene il Collegio che correttamente sia stata affermata in prime cure la sussistenza di plurime dichiarazioni inesatte, idonee ad incidere sul rischio assicurato. In particolare, dalle risposte date il 7/2/2011 al questionario somministrato dall'assicuratrice, si evince che la -nonostante fosse Per_1 stata espressamente avvertita che “le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione” (vd. pag. 9, lett. a) della proposta contrattuale firmata)- dichiarò, al punto 1) del questionario, di non aver mai praticato esami clinici, dai quali fosse emersa una malattia o con risultati fuori dalla norma negli ultimi cinque anni;
al punto 2), di non aver sofferto o di non soffrire (oppure di non essere stata ricoverata in case di cura o ospedali, etc.) per le malattie ivi elencate, fra cui quelle neurologiche indicate alla lett. C e di non avere “altro” da dichiarare (lett. H). Tuttavia, dalle prove documentali acquisite1, risulta incontrovertibilmente che: 1) già a dicembre 2010 erano comparse difficoltà 1 Doc. 14 fascicolo di primo grado appellante - foglio di dimissione del 4/2/2011 del Policlinico di Bari;
doc. 15 fascicolo primo grado appellante prescrizione del 4/2/2011 a firma della dott.ssa Doc. 5 fascicolo di primo grado appellata;
CP_5 doc. 6 fascicolo di primo grado appellata. pagina 6 di 11 nell'articolazione della parola e facilità a masticarsi la lingua;
2) in data 1/2/2011 l'assicurata si era rivolta ad uno specialista neurologo che l'aveva indirizzata presso l'ambulatorio delle malattie del MO per approfondimenti diagnostico-strumentali; 3) in data 4/02/2011 (tre giorni prima della stipula del contratto) l'assicurata era stata ricoverata in regime di day hospital presso l'unità operativa di neurologia del Policlinico di Bari, da cui era stata dimessa con diagnosi “Indagini in corso. Caso in osservazione”; 4) sempre in data 4/2/2011 le era stato prescritto di sottoporsi all'esame di elettromiografia con stimolazione ripetitiva poiché vi era il sospetto di “miastenia con compromissione prevalentemente muscoli faringei e lingua”. E' evidente, dunque, che, essendole stato richiesto di riferire circa eventuali esami clinici dai quali fosse emersa una malattia o con risultati fuori dalla norma, dell'esistenza di malattie anche neurologiche, di ricoveri per malattie anche neurologiche e di segnalare ogni altro stato morboso inerente alla sua condizione di salute (in tal modo dovendosi intendere la voce residuale “altro” contenuta nel predetto questionario), l'assicurata avrebbe dovuto comunicare quantomeno l'avvenuto ricovero del 4/2/2011 presso l'unità di neurologia del Policlinico di Bari (che di per sé rappresenta un fatto obiettivo ed incontrovertibile, la cui informazione è stata omessa), nonché la diagnosi ricevuta di sospetta miastenia del 4/2/2011, senza che rilevasse il fatto che alla data della stipula una diagnosi certa non fosse ancora intervenuta, perché, come si è visto, non era affatto necessario, ai fini dell'esclusione della reticenza, che la contraente avesse già in quel momento consapevolezza di essere affetta dalla specifica malattia che l'ha poi condotta a morte (diagnosticata solo due mesi dopo la stipula della polizza presso l'Istituto Besta). Sicché, senz'altro inesatte risultano le dichiarazioni rese ai punti 1), 2) lett. C) e H) del questionario somministrato dalla Compagnia di assicurazione. Né può sostenersi, come fa la difesa appellante, che, alla data della stipula, la situazione fosse “tranquillizzante”, a fronte di sintomi asseritamente non gravi e aspecifici. Evidente è la differenza del caso in esame rispetto a quello esaminato dalla più volte richiamata Cass. 2011/n. 13604: in quest'ultimo, come risulta dalla lettura per esteso della sentenza, il contraente aveva in precedenza lamentato al suo medico curante semplici dolori al braccio e crampi;
nella fattispecie, i disturbi lamentati erano tutt'altro che ambigui e non gravi (tant'è che vi erano già state visite specialistiche neurologiche, plurimi esami clinici e finanche un ricovero in un reparto di neurologia). pagina 7 di 11 E che la situazione non fosse affatto non allarmante è dimostrato proprio dall'elevato numero di esami anche strumentali cui la si era Per_1 sottoposta in epoca immediatamente precedente alla stipula della polizza, dei quali non può essere valorizzato il solo dato dell'esito negativo ricevuto dai singoli accertamenti eseguiti che, visti nel loro insieme, denotano, al contrario, come la paziente, evidentemente preoccupata per i sintomi avvertiti, stesse indagando ad ampio spettro proprio per individuare la causa dei disturbi accusati. In tale contesto, correttamente la prova testimoniale reiterata anche in questa sede dall'appellante è stata ritenuta superflua, non potendo le circostanze addotte valere a superare il chiaro quadro documentale già emerso ed acquisito. Nemmeno coglie nel segno il motivo di censura incentrato sull'assunta non equiparabilità, in termini di aspettativa di vita, della miastenia gravis sospettata alla malattia del I e II MO diagnosticata in seguito. Premesso che, come si è visto, le reticenze producono gli effetti di cui all'art. 1892 c.c. quando siano in astratto idonee ad incidere sul rischio, a prescindere dalla loro effettiva incidenza causale sul concreto rischio che determina il diritto all'indennizzo e che l'assicurata è, nello specifico, comunque deceduta per l'aggravamento della stessa malattia che era già in atto all'epoca della stipula cui si è potuto dare un nome preciso solo due mesi dopo, va rimarcato che il presupposto per l'applicazione dell'art. 1892 c.c. non è la prevedibilità dell'effetto (il verificarsi dell'evento assicurato), ma il silenzio serbato su una circostanza idonea ad incidere sul rischio assicurato, dipendendo l'annullamento del contratto o la perdita dell'indennizzo ex art 1892 c.c. non da un errore di previsione, ma da un errore di informazione che provoca uno squilibrio della posizione dell'assicuratore. E tanto si è verificato nella specie, ove, nonostante l'assicuratore avesse specificamente richiamato l'attenzione della contraente sull'importanza di ogni circostanza riguardante il suo stato di salute (anche invitandola a verificare, prima della sottoscrizione, l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario, ritenute essenziali), sono stati volutamente taciuti degli elementi che incidevano sul rischio assunto, a distanza di appena tre giorni dal ricovero del 4/2/2011 dal quale la era stata dimessa con richiesta Per_1 di sottoposizione a risonanza magnetica all'encefalo ed elettromiografia con stimolazione ripetitiva. Risultando, in definitiva, provate sia la coscienza dell'inesattezza delle dichiarazioni sia la consapevolezza dell'importanza delle informazioni pagina 8 di 11 omesse, la decisione impugnata non è censurabile nella parte in cui ha ritenuto sussistente la colpa grave in capo all'assicurata. Quanto poi all'incidenza della reticenza sulla formazione del consenso, il Tribunale ha ritenuto che, essendo l'assicurata deceduta per una malattia neurologica della stessa specie di quella non dichiarata (e indicata per tipologia nel questionario), fosse possibile affermare secondo criteri di probabilità relativa che il contratto non sarebbe stato concluso dalla Compagnia alle medesime condizioni di quelle concretamente applicate, se avesse conosciuto il vero stato delle cose. L'appellante censura tale affermazione, ritenendo che la Compagnia non abbia assolto all'onere probatorio in ordine all'elemento essenziale, previsto dal comma 1 dell'art. 1892 c.c., dell'influenza della dichiarazione inesatta o della reticenza ai fini della reale rappresentazione del rischio. La tesi è infondata.
E' principio consolidato quello per cui, “… posto il carattere essenziale che la coincidenza tra rischio apparente e rischio reale assume nell'economia del rapporto di assicurazione, una volta che il giudice di merito abbia ritenuto, con motivato giudizio di fatto, che le reticenze dell'assicurato, qualificate dal dolo o dalla colpa grave, abbiano alterato in maniera determinante la coincidenza di cui sopra e tratto in errore l'assicuratore, legittimamente lo stesso giudice del merito ne deduce che quelle reticenze giustificano l'annullamento del contratto di assicurazione, non avendo l'assicuratore l'onere di fornire alcuna prova specifica dalla quale possa risultare che la conoscenza delle circostanze taciute avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione” (sic Cass. 2023/n. 20997; conf. Cass. n. 7456/1990; Cass. n. 348/1979; Cass. 1965/n. 224).
Va respinto, poiché infondato, anche il quarto motivo, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non ha disposto la compensazione quantomeno parziale delle spese di lite del primo grado, nonostante l'accoglimento per quanto di ragione della domanda di restituzione dei premi versati. La restituzione dei premi versati nel 2012 e 2013 è un effetto automatico necessario che è scaturito ex lege dall'annullamento del contratto di assicurazione (vd. art. 1892, co. 3 c.c.). Tenuto conto di tale aspetto, ma anche dell'irrisorietà della somma di cui è stata disposta la restituzione (€ 604) a fronte dell'entità dell'indennizzo richiesto in pagamento dall'attore (€ 100.000), del fatto che la pretesa restitutoria è stata solo genericamente avversata dalla Compagnia convenuta e che il suo esame non ha comportato alcun concreto aggravio di attività difensiva e di analisi nell'economia complessiva del giudizio, a parere del pagina 9 di 11 Collegio non può dubitarsi che il soccombente sostanziale sia colui che si è visto annullare il contratto da cui è derivata come effetto la restituzione di parte dei premi versati, al quale sono state correttamente addossate per l'intero le spese di lite del primo grado, senza alcuna compensazione pro- quota, che comunque resta una facoltà discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio non necessita di motivazione (cfr. tra le tante Cass. 2019/n. 11329). Inammissibile è infine la richiesta di pagamento, su detti premi, degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello. A fronte di una generica domanda di pagamento degli “interessi” formulata dall'attore nella prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. depositata in primo grado il 22/10/2015, il Tribunale ha disposto la condanna al versamento della somma di € 604, oltre “interessi legali” dalla domanda al soddisfo. Come definitivamente chiarito da Cass. SS.UU. 2024/n. 12449, “se il titolo esecutivo giudiziale - nella sua portata precettiva individuata sulla base del dispositivo e della motivazione - dispone il pagamento di
<>, senza altra indicazione e in mancanza di uno specifico accertamento del giudice della cognizione sulla spettanza di interessi per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ex art. 1284, comma 4, c.c.), la misura degli interessi maturati dopo la domanda corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1 c.c.”. Ciò posto, a fronte della statuizione contenuta nella sentenza impugnata l'appellante non ha mai denunciato con uno specifico motivo di gravame l'eventuale errore commesso dal giudice di prime cure nell'individuazione della misura degli interessi da riconoscere sui premi da restituire, la cui maggiorazione ai sensi dell'art. 1284, co. 4 c.c. presuppone comunque sia l'espressa domanda di parte sia l'espresso accertamento, da parte del giudice, degli elementi costitutivi della relativa fattispecie (cfr. da ultimo Cass. 2025/n. 3499). Su tale aspetto deve perciò ritenersi calata l'irretrattabilità del giudicato che preclude ogni riesame della questione relativa alla misura degli interessi, anche a prescindere dalla novità della richiesta formulata per la prima volta solo in questo grado d'appello. Al rigetto del gravame segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata come da pagina 10 di 11 dispositivo sulla base dei minimi dello scaglione tariffario da € 52.001,01 a
€ 260.000 di cui al vigente DM 2022/n. 147, attesa la semplicità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 28/2/2022 nei confronti di Controparte_3
(già , avverso la sentenza n. 8/2022 emessa il 3/01/2022 Controparte_4 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 7.160, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge:
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in video-conferenza in data 29 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello PP AB
Redatta con la collaborazione del MOT, dott. Carlo Palmisano
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