Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7987/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7987/2024 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza dell'11 marzo 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Pirolli C.F._1
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Catapano
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 22.10.2024, , premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario in data 23.07.2011 nel Comune di Filadelfia (VV) con CP_1
e che dalla loro unione erano nati (15.06.2012) e (16.12.2016),
[...] Per_1 Per_2
1
domandava la separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistente, , si Controparte_1
costituiva in giudizio, opponendosi alla avversaria ricostruzione dei fatti ed articolando diverse condizioni alle quali disporre la pronunzia, chiedendo, altresì, decorso il termine di legge, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza dell'11 marzo 2025, inerente al presente giudizio di separazione, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la separazione alle seguenti condizioni: “i figli Per_1
e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_2
la madre;
ciascun genitore, nei rispettivi tempi di permanenza, eserciterà in via autonoma la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nel rispetto dell'indirizzo comune concordato. La casa coniugale, in comproprietà di entrambi e sulla quale grava un mutuo cointestato di € 560,00 mensili, è assegnata alla ricorrente che vi abiterà unitamente ai figli, concedendosi termine di gg. 30 al resistente per potere lasciare l'abitazione. Il sig. si CP_1 impegna a ricercare altra abitazione e per ulteriori trenta gg dal rilascio dell'abitazione potrà tenere con sé i figli il giorno del mercoledì dall'uscita di scuola presso l'abitazione assegnata alla ricorrente per accudire i minori per il pranzo. Inoltre il padre avrà diritto di tenere con sé i minori,
a fine settimana alterni, dal sabato all'uscita di scuola (ovvero dalla mattina quando non andranno
a scuola) fino alla domenica alle ore 22,00. Durante la settimana, il papà potrà tenere con sé i bambini i giorni dispari dall'uscita di scuola fino alle 19,30, il tutto salvo diverso accordo. Per il periodo natalizio, il padre avrà diritto di tenere con sé i bambini gli anni dispari, salvo diverso accordo, dal 23 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio. Per le vacanze pasquali, il padre trascorrerà con i figli un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello di
Pasquetta. Avendo già prenotato per il Comicon quest'anno il papà terrà con sé dal 1 al Per_1
4 maggio mentre sarà con la mamma. Per ogni festività sarà applicato il principio Per_2 dell'alternanza. Nel periodo estivo, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere una settimana
a luglio ed una settimana ad agosto con i minori, concordando i genitori il relativo periodo in anticipo. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento la somma di € 100,00 mensili per ogni figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a contribuire ciascuno dei genitori nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie. L'assegno unico sarà percepito per intero dalla ricorrente”.
2 R.G. 7987/2024
Il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli l'accesso a una effettiva bigenitorialità.
Le previsioni accessorie d'ordine economico devono ritenersi parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, sicché le stesse possono essere recepite. Inoltre, il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età dei figli, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4
c.p.c.).
La causa va rimessa sul ruolo avendo parte ricorrente chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, le parti all'udienza dell'11.03.2025 hanno formulato le condizioni connesse anche a tale pronuncia.
Tuttavia, non essendo tale domanda ancora procedibile, visto che non è decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi-trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Nelle medesime note scritte, le parti dovranno anche precisare le condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1.Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2.Omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni concordate all'udienza dell'11.03.2025, riportate in parte motiva e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di
3 R.G. 7987/2024
seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del (Atto n. 12 parte 2 serie A - anno 2011); Parte_2
4. Spese di lite al definitivo;
5. Provvede come da separata ordinanza alla remissione della causa sul ruolo del giudice delegato.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile dell'11.03.2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
4