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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/08/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1487 /2023 R.G. promossa da:
, e – rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nico Parise e Roberto Zibetti Parte_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTI
contro
:
(già già , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Coscia, Chiara Zonda e Matteo Zonda
RESISTENTE
e in persona deli rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe Controparte_3 CP_4 rappresentate e difese dagli avvocati Gianmaria Monico e Michele Pedretti
TERZE CHIAMATE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio CP_2
Coscia, Chiara Zonda e Matteo Zonda
INTERVENIENTE volontaria
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , e , adivano il Giudice del Lavoro del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Busto Arsizio, per sentir accogliere nei confronti di le seguenti conclusioni: CP_2
1. accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e all'in-quadramento nel II livello del Parte_2 Parte_3
CCNL Pulizia applicato al rapporto a decorrere ri-spettivamente dal 27 gennaio 2021 sino al 17 dicembre
2022 (sig. e dal 27 novembre 2019 ad oggi (sig. ); Pt_1 Pt_3
2. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra all'inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia a Parte_1 decorrere dal 28 gennaio 2020 e sino al 31 gennaio 2022 e nel III livello del CCNL Pulizia a decorrere dal 1° febbraio 2022 e sino al 17 dicembre 2022; 3. condannare ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento, nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate, a titolo di paga base per erroneo inquadra-mento contrattuale, delle somme di seguito riportate:
- Euro 1.153,55 in favore della sig.ra Parte_1
- Euro 737,88 in favore del sig. Parte_2
- Euro 1.117,55 in favore del sig. oltre le ulteriori differenze retributive maturate a decorrere da Parte_3 gennaio 2023 oppure delle diverse somme ritenute di giustizia dal Giudice adito, il tutto con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
4. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto a titolo di compensi per lavoro supplementare, maggiorazione per lavoro supplementare, maggiorazione per lavoro
notturno ed a titolo di incidenza dei suddetti compensi e maggiorazioni sulla base di calcolo del TFR e, conseguentemente,
5. condannare (ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003), in persona del legale rappresentanti pro CP_2 tempore, al pagamento, nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate a titolo di compenso per lavoro supplementare, maggiorazione per lavoro supplementare, maggiorazione per lavoro notturno ed a titolo di incidenza dei suddetti compensi e maggiorazioni sulla base di calcolo per TFR delle somme di seguito riportate:
- Euro 4.538,50 (euro 1.924,70 + euro 2.300,80 + euro 313,00) in favore della sig.ra Parte_1
- Euro 4.150,85 (euro 2.173,74 + euro 1.690,85 + euro 286,26) in favore del
sig. Parte_2
- Euro 6.327,50 (euro 2.049,22 + euro 3.543,58 + euro 734,70) in favore del sig. oppure delle Parte_3 diverse somme ritenute di giustizia dal Giudice adito, il tutto con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
6. accertare e dichiarare il diritto dei lavoratori alla corresponsione delle spettanze di fine rapporto relative al periodo giugno 2020-gennaio 2022 (sigg.ri e ), gennaio 2021-gennaio 2022 (sig. Parte_1 Parte_3
non liquidate agli stessi e, conseguentemente Parte_2
7. condannare (ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003), in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla corresponsione della somma di Euro 598,49 in favore della sig.ra Euro 348,61 in Parte_1 favore del sig. ed Euro 734,70 in favore del sig. , ovvero alla differente maggiore o Parte_2 Parte_3 minore somma ritenuta di Giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetari dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa e CP_2 CP_3 CP_4 alle quali era stato appaltata l'esecuzione di alcuni servizi di logistica da effettuare all'interno dei punti vendita della società.
Nel corso del giudizio con atto a rogito del Notaio rep. n. 941 in data CP_2 Persona_1
12.12.2024 ha dato esecuzione al progetto di scissione parziale proporzionale mediante assegnazione di elementi patrimoniali attivi e passivi alla società beneficiaria preesistente Controparte_5 Alla data di esecuzione della scissione (1.1.2025) ha mutato la propria denominazione sociale CP_2 in mentre la società beneficiaria ( è stata trasformata in Controparte_2 Controparte_5 società per azioni ed ha assunto la denominazione di . CP_2
CP_ Successivamente, in data 29.04.2025 la società , già , è stata cancellata a seguito CP_2 CP_2 di incorporazione nella società . CP_1
Nel corso del giudizio interveniva, infine, , con intervento volontario adesivo, ex art.419 - 105 CP_2 comma 2° c.p.c., per affiancare la posizione processuale di (già già CP_1 Controparte_2
, facendo proprie tutte le argomentazioni di fatto e di diritto nonché le domande formulate a CP_2 suo tempo dalla resistente nella memoria di costituzione datata 25.03.2024.
Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento non essendo stato soddisfatto l'onere probatorio che sulla medesima incombeva.
Colui che invoca il diritto a un superiore inquadramento deve in modo specifico indicare le attività svolte e le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolte. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte ribadito che, in una fattispecie come quella in esame, il lavoratore non solo deve allegare specificatamente e offrire la prova delle mansioni che determinerebbero un inquadramento superiore, ma deve anche offrire la compiuta descrizione e la prova "della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato", sotto il profilo della responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
E', infatti, orientamento consolidato in giurisprudenza quello espresso nell'ordinanza n. 9414 del
18.04.2018 della la Suprema Corte “il riconoscimento di un inquadramento superiore a favore di un lavoratore subordinato diventa stabile soltanto laddove il giudice nell'accertamento della diversa qualifica abbia seguito, nel relativo procedimento logico-giuridico, il c.d. “criterio trifasico” articolando e sviluppando così un ragionamento che si articola in tre fasi successive, consistenti: a) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
b) nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Dunque, il lavoratore deve: a) offrire la prova documentale o per testi della propria ricostruzione dei fatti;
b) effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale a lui riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza tra esse; c) infine, argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata, che deve essere trascritta in ricorso”.
L'istruttoria orale non ha confermato le allegazioni di parte ricorrente: è chiaramente emerso che l'attività principale dei lavoratori era quella di rifornire gli scaffali, di procedere alla pulizia degli stessi e allo smaltimento dei cartoni.
Parte_ I dipendenti di e i sono limitati a prendere in carico la merce predisposta da in CP_3 CP_5 apposita area delimitata tra il magazzino e le corsie del punto vendita, a distribuirla e caricarla tra le varie corsie destinate alla vendita, provvedendo alla pulizia degli espositori (contemporaneamente al rifornimento degli stessi) ed allo smaltimento dei cartoni.
L'utilizzo dei transpallet manuali o elettrici è risultato essere un'attività assolutamente marginale rispetto a quella di rifornimento degli scaffali.
Anche con riferimento alla ricorrente è emerso che le mansioni svolte dalla stessa non Parte_1 differivano da quelle dei colleghi se non per il fatto che, in via residuale, fosse capitato che la stessa compilasse, in alcuni casi, la turnistica . Le stesse terze chiamate hanno ammesso che rispetto agli altri ricorrenti, si è altresì occupata Parte_1 di ricevere ed inoltrare eventuali comunicazioni di malattia provenienti dai colleghi (quando non venivano mandate direttamente all'amministrazione di o di raccogliere in qualche caso le richieste di Controparte_3 ferie, compilate dai colleghi su un apposito modello, che venivano poi mandate alla datrice di lavoro a cui spettava ogni decisione al riguardo.
Ciò tuttavia non le conferisce alcun specifico potere di coordinamento o di controllo sull'operato dei colleghi, come invece richiederebbe il livello reclamato dalla stessa nel presente giudizio.
Nel III livello, infatti, rientrano “i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità
(amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”.
Anche per quanto riguarda all'orario di lavoro (supplementare e notturno), la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'onere della prova grava esclusivamente sul lavoratore e che si tratta di un onere particolarmente rigoroso.
Tale onere non è stato soddisfatto.
La documentazione allegata non è idoneo supporto alla tesi di parte ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può che essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto necessariamente anche conto del fatto che i ricorrenti, a differenza delle convenute, non hanno aderito alla proposta conciliativa fatta dal giudice.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente (già CP_1 Controparte_2
già , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si
[...] CP_2 liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese compensate fra le restanti parti.
Spese irripetibili per interveniente volontaria. CP_2
Così deciso in data 16.8.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1487 /2023 R.G. promossa da:
, e – rappresentati e difesi dagli Avv.ti Nico Parise e Roberto Zibetti Parte_1 Parte_2 Parte_3
RICORRENTI
contro
:
(già già , in persona del legale rappresentante pro CP_1 Controparte_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Coscia, Chiara Zonda e Matteo Zonda
RESISTENTE
e in persona deli rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe Controparte_3 CP_4 rappresentate e difese dagli avvocati Gianmaria Monico e Michele Pedretti
TERZE CHIAMATE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio CP_2
Coscia, Chiara Zonda e Matteo Zonda
INTERVENIENTE volontaria
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , e , adivano il Giudice del Lavoro del Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Busto Arsizio, per sentir accogliere nei confronti di le seguenti conclusioni: CP_2
1. accertare e dichiarare il diritto dei sigg.ri e all'in-quadramento nel II livello del Parte_2 Parte_3
CCNL Pulizia applicato al rapporto a decorrere ri-spettivamente dal 27 gennaio 2021 sino al 17 dicembre
2022 (sig. e dal 27 novembre 2019 ad oggi (sig. ); Pt_1 Pt_3
2. accertare e dichiarare il diritto della sig.ra all'inquadramento nel II livello del CCNL Pulizia a Parte_1 decorrere dal 28 gennaio 2020 e sino al 31 gennaio 2022 e nel III livello del CCNL Pulizia a decorrere dal 1° febbraio 2022 e sino al 17 dicembre 2022; 3. condannare ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento, nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate, a titolo di paga base per erroneo inquadra-mento contrattuale, delle somme di seguito riportate:
- Euro 1.153,55 in favore della sig.ra Parte_1
- Euro 737,88 in favore del sig. Parte_2
- Euro 1.117,55 in favore del sig. oltre le ulteriori differenze retributive maturate a decorrere da Parte_3 gennaio 2023 oppure delle diverse somme ritenute di giustizia dal Giudice adito, il tutto con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
4. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto a titolo di compensi per lavoro supplementare, maggiorazione per lavoro supplementare, maggiorazione per lavoro
notturno ed a titolo di incidenza dei suddetti compensi e maggiorazioni sulla base di calcolo del TFR e, conseguentemente,
5. condannare (ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003), in persona del legale rappresentanti pro CP_2 tempore, al pagamento, nei confronti dei ricorrenti delle differenze retributive maturate a titolo di compenso per lavoro supplementare, maggiorazione per lavoro supplementare, maggiorazione per lavoro notturno ed a titolo di incidenza dei suddetti compensi e maggiorazioni sulla base di calcolo per TFR delle somme di seguito riportate:
- Euro 4.538,50 (euro 1.924,70 + euro 2.300,80 + euro 313,00) in favore della sig.ra Parte_1
- Euro 4.150,85 (euro 2.173,74 + euro 1.690,85 + euro 286,26) in favore del
sig. Parte_2
- Euro 6.327,50 (euro 2.049,22 + euro 3.543,58 + euro 734,70) in favore del sig. oppure delle Parte_3 diverse somme ritenute di giustizia dal Giudice adito, il tutto con rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo.
6. accertare e dichiarare il diritto dei lavoratori alla corresponsione delle spettanze di fine rapporto relative al periodo giugno 2020-gennaio 2022 (sigg.ri e ), gennaio 2021-gennaio 2022 (sig. Parte_1 Parte_3
non liquidate agli stessi e, conseguentemente Parte_2
7. condannare (ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003), in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla corresponsione della somma di Euro 598,49 in favore della sig.ra Euro 348,61 in Parte_1 favore del sig. ed Euro 734,70 in favore del sig. , ovvero alla differente maggiore o Parte_2 Parte_3 minore somma ritenuta di Giustizia dal Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetari dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in giudizio chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa e CP_2 CP_3 CP_4 alle quali era stato appaltata l'esecuzione di alcuni servizi di logistica da effettuare all'interno dei punti vendita della società.
Nel corso del giudizio con atto a rogito del Notaio rep. n. 941 in data CP_2 Persona_1
12.12.2024 ha dato esecuzione al progetto di scissione parziale proporzionale mediante assegnazione di elementi patrimoniali attivi e passivi alla società beneficiaria preesistente Controparte_5 Alla data di esecuzione della scissione (1.1.2025) ha mutato la propria denominazione sociale CP_2 in mentre la società beneficiaria ( è stata trasformata in Controparte_2 Controparte_5 società per azioni ed ha assunto la denominazione di . CP_2
CP_ Successivamente, in data 29.04.2025 la società , già , è stata cancellata a seguito CP_2 CP_2 di incorporazione nella società . CP_1
Nel corso del giudizio interveniva, infine, , con intervento volontario adesivo, ex art.419 - 105 CP_2 comma 2° c.p.c., per affiancare la posizione processuale di (già già CP_1 Controparte_2
, facendo proprie tutte le argomentazioni di fatto e di diritto nonché le domande formulate a CP_2 suo tempo dalla resistente nella memoria di costituzione datata 25.03.2024.
Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento non essendo stato soddisfatto l'onere probatorio che sulla medesima incombeva.
Colui che invoca il diritto a un superiore inquadramento deve in modo specifico indicare le attività svolte e le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono svolte. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte ribadito che, in una fattispecie come quella in esame, il lavoratore non solo deve allegare specificatamente e offrire la prova delle mansioni che determinerebbero un inquadramento superiore, ma deve anche offrire la compiuta descrizione e la prova "della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato", sotto il profilo della responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti.
E', infatti, orientamento consolidato in giurisprudenza quello espresso nell'ordinanza n. 9414 del
18.04.2018 della la Suprema Corte “il riconoscimento di un inquadramento superiore a favore di un lavoratore subordinato diventa stabile soltanto laddove il giudice nell'accertamento della diversa qualifica abbia seguito, nel relativo procedimento logico-giuridico, il c.d. “criterio trifasico” articolando e sviluppando così un ragionamento che si articola in tre fasi successive, consistenti: a) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative svolte in concreto;
b) nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Dunque, il lavoratore deve: a) offrire la prova documentale o per testi della propria ricostruzione dei fatti;
b) effettuare un raffronto tra la situazione allegata e la declaratoria della qualifica contrattuale a lui riconosciuta, dimostrando la lamentata non corrispondenza tra esse; c) infine, argomentare la pretesa corrispondenza delle mansioni svolte alla qualifica superiore rivendicata, che deve essere trascritta in ricorso”.
L'istruttoria orale non ha confermato le allegazioni di parte ricorrente: è chiaramente emerso che l'attività principale dei lavoratori era quella di rifornire gli scaffali, di procedere alla pulizia degli stessi e allo smaltimento dei cartoni.
Parte_ I dipendenti di e i sono limitati a prendere in carico la merce predisposta da in CP_3 CP_5 apposita area delimitata tra il magazzino e le corsie del punto vendita, a distribuirla e caricarla tra le varie corsie destinate alla vendita, provvedendo alla pulizia degli espositori (contemporaneamente al rifornimento degli stessi) ed allo smaltimento dei cartoni.
L'utilizzo dei transpallet manuali o elettrici è risultato essere un'attività assolutamente marginale rispetto a quella di rifornimento degli scaffali.
Anche con riferimento alla ricorrente è emerso che le mansioni svolte dalla stessa non Parte_1 differivano da quelle dei colleghi se non per il fatto che, in via residuale, fosse capitato che la stessa compilasse, in alcuni casi, la turnistica . Le stesse terze chiamate hanno ammesso che rispetto agli altri ricorrenti, si è altresì occupata Parte_1 di ricevere ed inoltrare eventuali comunicazioni di malattia provenienti dai colleghi (quando non venivano mandate direttamente all'amministrazione di o di raccogliere in qualche caso le richieste di Controparte_3 ferie, compilate dai colleghi su un apposito modello, che venivano poi mandate alla datrice di lavoro a cui spettava ogni decisione al riguardo.
Ciò tuttavia non le conferisce alcun specifico potere di coordinamento o di controllo sull'operato dei colleghi, come invece richiederebbe il livello reclamato dalla stessa nel presente giudizio.
Nel III livello, infatti, rientrano “i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità
(amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali”.
Anche per quanto riguarda all'orario di lavoro (supplementare e notturno), la giurisprudenza è costante nell'affermare che l'onere della prova grava esclusivamente sul lavoratore e che si tratta di un onere particolarmente rigoroso.
Tale onere non è stato soddisfatto.
La documentazione allegata non è idoneo supporto alla tesi di parte ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può che essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto necessariamente anche conto del fatto che i ricorrenti, a differenza delle convenute, non hanno aderito alla proposta conciliativa fatta dal giudice.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente (già CP_1 Controparte_2
già , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si
[...] CP_2 liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge.
Spese compensate fra le restanti parti.
Spese irripetibili per interveniente volontaria. CP_2
Così deciso in data 16.8.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari