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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/08/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 952/2024
in persona del giudice unico dott.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra :
Avv. MA IA (C.F. ), CodiceFiscale_1
in proprio ex art. 86 c.p.c., eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Carate Brianza (MB), Via Mascherpa n. 14,
Contro
, nata a [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Laura Fumagalli
Conclusioni per l'attore:
Nel merito.
1) Accertato e dichiarato il diritto dell'istante a procedere alla divisione giudiziale, ordinare lo scioglimento della comunione dei beni immobili così come di seguito individuati: - Appartamento al piano 7°, Scala A, composto di tre locali oltre servizi con annesso vano cantina al piano secondo interrato, foglio 28, part. 15, sub. 32, vani 5, cat. A/3, classe 3, RC. lire 625.000;
- Box n. 40 al piano interrato, foglio 28, part. 124, Sub. 41, S/1, Cat. C/6, Classe 8, Mq. 11,33, r.c. lire 69.000, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
2) Laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene: disporre l'assegnazione della quota d'immobile al comproprietario che ne dovesse fare richiesta con obbligo di corresponsione all'altro del conguaglio dovuto come da espletata consulenza tecnica d'ufficio ovvero, in alternativa, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
4) Disattendere le eccezioni ex adverso dedotte in quanto infondate.
Con ogni ulteriore riserva sia istruttoria che di merito.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa nonché per lite temeraria
Conclusioni per la convenuta:
In via principale:
- disporre l'attribuzione della quota del 50% della nuda proprietà dell'immobile posseduta dall'Avv. MA IA alla OR per la cifra di € 13.875,00 = (€ 185.000,00 CP_1
– € 157.250,00): 2 (Cfr. CTU depositata in data
25 marzo 2025, pag. 22), in considerazione dell'abbattimento del prezzo di mercato dovuto in forza della sussistenza del diritto reale di abitazione a favore della OR e di CP_1 quello gravante a favore del per tutti i motivi Persona_1 esposti nei propri atti difensivi.
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto reale di abitazione anche a favore del figlio disporre l'attribuzione della quota del 50% della CP_2 nuda proprietà dell'immobile posseduta dall'Avv.MA IA alla OR per la cifra di € 55.500,00 = (€ CP_1 185.000,00 – € 74.000,00): 2 (Cfr. CTU depositata in data 25 marzo 2025, pag. 21 e 22), in considerazione dell'abbattimento del prezzo di mercato dovuto in forza della sussistenza del diritto reale di abitazione a favore della OR CP_1 per tutti i motivi esposti nei propri atti difensivi.
Pag. 2 di 9 In estremo subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto reale di abitazione né in capo alla OR né in capo al figlio , disporre CP_1 CP_2 l'attribuzione della quota del 50% della proprietà dell'immobile posseduta dall'Avv. MA IA alla OR per la CP_1 cifra di € 92.500,00 = (€ 185.000,00: 2).
SULLE SPESE PROCESSUALI
In via principale:
- Disporre la condanna dell'Avv. IA MA alla rifusione delle spese della Mediazione svolta avanti l'Organismo di Conciliazione di Monza, nonché alle spese e compensi professionali del presente giudizio, stante le plurime proposte conciliative e transattive avanzate dalla OR CP_1 già in sede stragiudiziale, rifiutate dall'odierno attore senza alcun valido motivo come dimostrato negli atti difensivi depositati in giudizio da parte della convenuta.
In via subordinata:
- In ogni caso, condannare l'Avv. IA MA alla rifusione di tutte le spese del processo maturate successivamente all'Udienza del 27 marzo 2025 secondo quanto disposto dall'articolo 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., attesa l'evidente mancanza di un giustificato motivo per rifiutare la proposta conciliativa avanzata dalla convenuta OR in quella sede. CP_1
IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
L'Avv. MA IA premesso di avere , in data 27 settembre 1994 unitamente alla allora coniuge signora in regime di comunione dei beni, acquistato l'appartamento con CP_1 relativo box ad uso autorimessa e cantina siti nel Comune di Cinisello Balsamo, Via Garibaldi n.
95/97 e Via San Francesco D'Assisi n.6; così identificati:
- Appartamento al piano 7°, Scala A, composto di tre locali oltre servizi con annesso vano cantina al piano secondo interrato, foglio 28, part. 15, sub. 32, vani 5, cat. A/3, classe 3, RC. lire
625.000;
- Box n. 40 al piano interrato, foglio 28, part. 124, Sub. 41, S/1, Cat. C/6, Classe 8, Mq. 11,33,
r.c. lire 69.000,
ne ha chiesto con il presente giudizio la divisione, allegandone un valore come da perizia Per_ redatta dall'Ing. , di €. 209.021,00 .
Ha dato atto che , a seguito di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del
Pag. 3 di 9 matrimonio, i signori IA e definivano le condizioni di divorzio ratificate con la sentenza CP_1
n. 2801/2007 del Tribunale di Monza ove la casa coniugale veniva assegnata alla moglie quale genitore collocatario dell'allora figlio minore (oggi trentaduenne ed autosufficiente).In CP_2 ragione del divorzio era anche costituito il diritto di abitazione della ex moglie.
Sotto il profilo dell'inutilità delle pregresse trattative evidenziava che la signora dapprima CP_1 proponeva di acquistare la restante quota del 50% dell'immobile de quo con la corresponsione di € 70.000,00 ma, in seguito, la mediazione si chiudeva con verbale negativo . Di qui l'odierno giudizio in ragione dei 17 anni ormai trascorsi dalla procedura di divorzio e della conclamata indipendenza del figlio CP_2
Sosteneva in ogni caso in diritto, e quanto all'abitazione dell'immobile da parte della che CP_1 indipendentemente da tale diritto di godimento “bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento.
Si è costituita in giudizio la OR non opponendosi alla divisione ma ribadendo di CP_1 avere in più occasioni avanzato offerte di acquisto al marito, rinunciando anche al proprio diritto reale perpetuo sull'immobile ed agli arretrati degli alimenti del figlio dal gennaio CP_2
2019 al settembre 2022 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie del suddetto immobile, purchè di ciò si tenesse conto. ( comunque offrendo l'importo di € 70.000,00, sempre rinunciando a tutti gli altri propri diritti, meglio precisati )
Dava atto di essere allo stato pendenti avanti al Tribunale di Monza oltre al presente giudizio un procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio ed - un procedimento di opposizione al precetto ed agli atti esecutivi ex art. 615, 617 c.p.c. instaurato in seguito alla notifica dell'atto di precetto all'Avv. MA IA da parte della OR e del figlio CP_1 nonchè un procedimento di pignoramento presso terzi, notificato il 12.3.2024, Persona_3 ma ancora da iscrivere a ruolo.
Quanto alla reale stima/valore dell'immobile l'avv IA avrebbe attribuito allo stesso il valore di € 2.300,00 al mq., mentre secondo la il valore medio di mercato era pari Parte_1 ad € 1.900,00 al mq. e quello della quota pari ad € 79.150,00, in relazione al quale doveva tuttavia anche tenersi conto del diritto di abitazione perpetuo in capo alla OR e del CP_1 figlio come da sentenza divorzile, regolarmente trascritta CP_2
Nel corso del giudizio era disposta CTU per accertare il valore dell'immobile e del diritto di abitazione, all'udienza del 27.3.2025 era rifiutata una proposta transattiva formulata dalla convenuta ed all'udienza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione
----0000----
2.le principali questioni giuridiche: litisconsorzio e diritto di abitazione
Pag. 4 di 9 Quanto alla prima questione posta in giudizio si premette , sotto il profilo processuale e del contraddittorio, che il giudizio appare correttamente instaurato dovendo il processo di divisione necessariamente celebrarsi tra tutti i comproprietari ma non tra coloro che vantino un diverso titolo sull'immobile ( quali ad esempio gli usufruttuari a cui sono assimilabili anche i titolari del diritto di abitazione : Cfr Cass. 13.6.2023 n.16794).
La presenza del figlio non era dunque necessaria ( a prescindere dalla Persona_3 sussistenza in concreto di un diritto di abitazione in suo favore di cui si dirà dopo).
Quanto alla valutazione del diritto di abitazione oggetto del contendere , è noto che ai sensi dell'art.540 comma II c.c. è previsto nel nostro ordinamento un diritto di abitazione ex lege in favore del coniuge superstite quando l'immobile risulti di proprietà esclusiva del defunto ovvero in comproprietà al coniuge riservatario, ma che vien meno viceversa nell'ipotesi di concorrenza di diritti di terzi ( cass. sez.unite 4847 del 27.2.2023).
Tuttavia nella specie si è di fronte- secondo l'allegazione di parte convenuta - ad un'ipotesi differente , di costituzione del diritto di abitazione in favore del coniuge mediante accordo concluso in sede divorzile e recepito in una sentenza trascritta: dunque un diritto reale di godimento sull'immobile disciplinato dagli art. 1022 e 1023 c.c. avente fonte contrattuale ex art. 978 c.c.siccome richiamato dall'art.1026 c.c..
Alle regole sull'interpretazione contrattuale occorre dunque riferirsi per chiarire la sussistenza o meno del diritto di abitazione della ( o di un diritto di abitazione “congiunto” con CP_1 quello del figlio , come ventilato dalla convenuta) : ma ciò solo incidenter ed essendo necessario per statuire in ordine alla divisione (non avendo il IA del resto avanzato alcuna specifica domanda di accertamento negativo in merito a fronte della richiesta della di Pt_2 tenerne conto in sede di valutazione).
Dunque secondo tali regole , come previste agli art .1362 e segg del codice civile ,
l'interprete deve in primo luogo ricercare la comune volontà delle parti ( criteri soggettivi di cui agli art 1362 -1365 c.c.) sulla base di due elementi principali ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale;
in subordine procedere all'interpretazione oggettiva e volta a dare al contratto comunque un significato od un effetto
, ovvero secondo gli usi o nel senso più conveniente alla natura del contratto ( art 1367-1370
c.c.c) e quale estrema ratio nel senso meno oneroso per l'obbligato, se a titolo gratuito, ovvero in modo che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti se a titolo oneroso( art 1371 c.c.).
Inoltre occorre ancora precisare, ai fini delle medesime valutazioni , che detto diritto di abitazione è stato esaminato dal Tribunale di Monza in sede di modifica delle condizioni divorzili e ben distinto dall'assegnazione della casa coniugale ex art 337 sexies c.c. in funzione del collocamento dei figli minori o non autosufficienti presso un genitore , come chiarito dalla sentenza 1664/2024 prodotta in atti:
“…L'accordo sulla separazione o sul divorzio in senso lato ed eventuale, trovando solo
Pag. 5 di 9 occasione nella separazione e nel divorzio ed esulando dal loro contenuto necessario, soggiace ai principi che regolano il libero esplicarsi dell'autonomia negoziale e, di conseguenza, non è suscettibile di modifica (o conferma) nè in sede di divorzio nè nel giudizio volto a modificarne le condizioni – modifica che può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione
o nel divorzio – bensì a norma dell'art. 1372 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 16909 del
19.08.2015).
Ritiene il Tribunale che l'accordo dei coniugi a che o il figlio possano CP_1 CP_2 continuare ad abitare nella casa coniugale vita natural durante, esula dal contenuto dell'accordo di divorzio in senso stretto e costituisce libera esplicazione dell'autonomia privata dei coniugi che ha trovato mera occasione nel divorzio. Ne consegue che ogni controversia in merito alla natura di tale diritto o alla sua modifica dovrà essere azionata in separata sede…”
Ciò premesso potrebbe allora in primo luogo osservarsi come- sulla base di tali affermazioni - nessuna incidenza abbiano avuto sul diritto la riconosciuta autosufficienza del figlio e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale , cui stando al Tribunale di Monza esso sopravvive.
Occorre pertanto ora procedere, coi limiti di cognizione meramente incidentale di cui si è detto, alla interpretazione della relativa pattuizione che si riporta integralmente:
"la casa coniugale di proprietà comune dei coniugi rimane assegnata a con CP_1 quanto l'arreda e IA MA si impegna a corrispondere il 50 % delle spese straordinarie relative all'immobile; la suddetta casa verrà abitata soltanto da e/o dal figlio CP_1
natural durante anche se quest'ultimo riterrà di abbandonare la suddetta Persona_4 abitazione e comunque fino a quando lo riterrà opportuno" (Sentenza di divorzio CP_1
Trib. Monza del 2 ottobre 2007, n. 2801, pag. 4, lettera b)
Deve in primo luogo ricordarsi che fonte della previsione è , come esplicitamente affermato dalla sentenza di divorzio passata in giudicato , l'accordo sulle condizioni congiunte che i coniugi avevano a suo tempo depositato ed il Tribunale ha accolto recependo le relative condizioni.
Tale circostanza non può essere scalfita ad avviso di chi scrive- e differentemente da quanto sostenuto nel provvedimento 5.11.2024 del Tribunale di Milano depositato dal IA - dalla mancata produzione anche in questa sede dell'accordo originario, né risulta esservi alcuna contestazione di difformità da parte del IA.
Egualmente nessun valore di giudicato in proposito promana da quel medesimo provvedimento, assunto in sede di volontaria giurisdizione ed in relazione esclusivamente ad un atto del Conservatore.
Ciò premesso e venendo al tenore letterale dell'accordo esso è chiaramente nel senso di un diritto di abitazione perpetuo attribuito alla signora indipendentemente dalla CP_1 coabitazione del figlio, il che equivale allora ad escluderne l'interpretazione nel senso di un'assegnazione ex art 337 sexies c.c. ( come del resto riconosciuto dal Tribunale di Monza che ha demandato l'accertamento sul diritto di abitazione a separata sede , non potendo in fase
Pag. 6 di 9 di modifica intervenire che per circostanza sopravvenute ).
Inoltre è previsto un diritto di rinuncia in capo alla sola il che – se ancora una volta mal si CP_1 concilia con l'assegnazione nell'interesse della prole – certamente esclude un diritto di abitazione costituito anche in favore del figlio: la possibilità di abitarvi col figlio è semmai in linea proprio col contenuto del diritto di abitazione normativamente previsto in favore della famiglia del beneficiario ex art 1023 c.c.
Il riconoscimento del diritto di abitazione in favore della poi, in un'interpretazione CP_1 complessiva delle clausole a contenuto eventuale ben si porrebbe in correlazione con l'assegnazione al IA di un altro immobile in piena proprietà, nella ratio diun definitivo riassetto dell'intero patrimonio familiare in vista dello scioglimento matrimoniale .
Infine, e passando all'ulteriore criterio del comportamento successivo delle parti, non può tralasciarsi un riconoscimento del diritto da parte del IA quale traspare dal doc. 7 di parte attrice ( mail del 7.12.2023) la cui produzione non è stata contestata .
Ciò posto e sia pure in via meramente incidentale ,può affermarsi la sussistenza di un diritto di abitazione perpetuo della convenuta ai fini della quantificazione del conguaglio
3.La valutazione dell'immobile
La CTU ha compiutamente identificato l'immobile oggetto di comunione come indicato in premessa ,composto da appartamento e box, ed accertato sia la non comoda divisibilità sia l'insussistenza di abusi o difformità tali da ostare al trasferimento ( cfr p.11 relazione).
Quanto ai criteri utilizzati per la valutazione della proprietà ( secondo il più probabile valore di mercato: cfr.p. 11 reazione CTU) essi risultano dettagliatamente esplicitati e ben motivati in relazione anche in relazione alle osservazioni delle parti
Si può dunque in primo luogo convenire con un valore finale accertato di euro 185.000,00 complessivi quanto al diritto di proprietà dell'immobile.
Dall'esame della documentazione ipocatastale è stata poi rilevata la trascrizione ( sia pure con riserva come già precisato ) della menzionata sentenza di divorzio del 2007 portante il diritto di abitazione.
Non essendo stato in questa sede – come già precisato - il diritto impugnato in via di azione od eccezione ex art 34 cpc – e così qualificatolo , per incidente, secondo quanto già sopra ampiamente motivato – deve dunque nella valutazione complessiva tenersi conto anche del valore di tale diritto pari ad euro 74.000,00
Appare corretta infatti la determinazione sulla base di calcolo individuata nel valore venale dell'immobile come sopra indicato in analogia a quanto previsto in materia di usufrutto ( Cfr
Cass,ord.14406/2018)
Pag. 7 di 9
4.Lo scioglimento della comunione e l'attribuzione
Può in questa fase essere pronunciato lo scioglimento della comunione sull'immobile, essendo stata la comunione legale dei coniugi già risolta all'esito della comparizione dinanzi al
Presidente .
Per quanto attiene alle modalità attraverso cui attuare lo scioglimento della comunione, si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità il requisito della comoda divisibilità sussiste quando il frazionamento del bene, materialmente possibile, è tale da consentire la formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento non gravate da pesi, servitù o limitazioni eccessive (cfr. Cass. civ. n. 2822/1986). Si ha, altresì, comoda divisibilità anche nell'ipotesi in cui all'inadeguatezza delle quote si possa porre rimedio mediante conguagli in denaro (cfr. Cass. civ. n. 2117/1995).
Nel caso in esame, trattandosi di un unico appartamento e richiamato quanto accertato in sede di perizia, nonché sulla base della discussione avutasi in giudizio tra le parti emerge che i beni non sono comodamente divisibili.
Avendo la convenuta chiesto l'attribuzione dell'intero ex art 720 c.c. può procedersi in tal senso salva la determinazione del conguaglio sulla base degli elementi di carattere economico più sopra illustrati.
Se da un lato l'esercizio del diritto ( potestativo) è consentita sempre, anche in appello per la prima volta , d'altro canto il potere discrezionale del giudice nell'applicarlo anche differentemente da quanto richiesto, trova il suo temperamento nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dovere dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro dei rimedi e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto sottratto come tale al sindacato di legittimità ( Cass. sez.II ord. 5561 del 1.3.2024)
Nella specie la richiesta di attribuzione alla della quota del 50% dell'appartamento ( non CP_1 si tratta di nuda proprietà non vertendosi in tema dii usufrutto ) del IA può essere certamente accolta abitando la medesima nell'immobile quanto meno dal 2007 ed essendo altresì titolare del diritto di abitazione sul medesimo.
Venendo alla determinazione del conguaglio, pari al valore della quota di MA IA sull'immobile , esso si determina dedotto dall'intero il valore del diritto di abitazione come sopra indicato , e calcolato poi nella metà, per un valore così finale di euro 55.500,00
5.Le spese di lite
A seguito della CTU la signora ha offerto in via transattiva in giudizio un conguaglio di CP_1 euro 55.000,00 previa assegnazione a sé dell'immobile , offerta rifiutata dal IA. Le spese successive ( fase decisione) debbono pertanto essere poste a carico dell'attore rimanendo per le fasi precedenti ( e precedenti la CTU ) a carico della massa ( e dunque al 50% secondo le rispettive quote)
Le spese di CTU come liquidate da separato decreto sono al 50% a carico di ciascuna parte..
Pag. 8 di 9 Infine difettano i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. come richiesta dall'attore
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
-Dichiara lo scioglimento della comunione in essere tra IA MA e CP_1
relativamente all' immobile così composto:
-appartamento sito in Comune di Cinisello Balsamo, foglio 28, particella 15, sub. 32, categoria
A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita € 322,79, indirizzo Via Giuseppe Garibaldi n. 95/97
- Box in Comune di Cinisello Balsamo, foglio 28, particella 124, sub. 41, categoria C/6, classe 8, consistenza 10 mq., rendita € 35,64, indirizzo Via San Francesco d'Assisi n. 6, piano S,
già acquistato in regime di comunione legale
-Assegna a la quota del 50% dell'immobile di MA IA CP_1
-Condanna al pagamento in favore di MA IA del conguaglio come CP_1 determinato in euro 55.000,00
-Rigetta ogni altra domanda od eccezione
-Condanna MA IA al pagamento delle spese di lite , come determinate in parte motiva, per euro 4253,00 per compensi oltre accessori per legge
-Pone le spese di CTu al 50 % a carico di ciascuna parte
-Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Monza 4.8.2025
Il Giudice
Dott.Maria Teresa Latella
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 952/2024
in persona del giudice unico dott.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra :
Avv. MA IA (C.F. ), CodiceFiscale_1
in proprio ex art. 86 c.p.c., eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso sito in Carate Brianza (MB), Via Mascherpa n. 14,
Contro
, nata a [...], il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
difesa dall'Avv. Laura Fumagalli
Conclusioni per l'attore:
Nel merito.
1) Accertato e dichiarato il diritto dell'istante a procedere alla divisione giudiziale, ordinare lo scioglimento della comunione dei beni immobili così come di seguito individuati: - Appartamento al piano 7°, Scala A, composto di tre locali oltre servizi con annesso vano cantina al piano secondo interrato, foglio 28, part. 15, sub. 32, vani 5, cat. A/3, classe 3, RC. lire 625.000;
- Box n. 40 al piano interrato, foglio 28, part. 124, Sub. 41, S/1, Cat. C/6, Classe 8, Mq. 11,33, r.c. lire 69.000, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
2) Laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene: disporre l'assegnazione della quota d'immobile al comproprietario che ne dovesse fare richiesta con obbligo di corresponsione all'altro del conguaglio dovuto come da espletata consulenza tecnica d'ufficio ovvero, in alternativa, ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote.
Il tutto salvo errori e come meglio in fatto.
4) Disattendere le eccezioni ex adverso dedotte in quanto infondate.
Con ogni ulteriore riserva sia istruttoria che di merito.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa nonché per lite temeraria
Conclusioni per la convenuta:
In via principale:
- disporre l'attribuzione della quota del 50% della nuda proprietà dell'immobile posseduta dall'Avv. MA IA alla OR per la cifra di € 13.875,00 = (€ 185.000,00 CP_1
– € 157.250,00): 2 (Cfr. CTU depositata in data
25 marzo 2025, pag. 22), in considerazione dell'abbattimento del prezzo di mercato dovuto in forza della sussistenza del diritto reale di abitazione a favore della OR e di CP_1 quello gravante a favore del per tutti i motivi Persona_1 esposti nei propri atti difensivi.
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto reale di abitazione anche a favore del figlio disporre l'attribuzione della quota del 50% della CP_2 nuda proprietà dell'immobile posseduta dall'Avv.MA IA alla OR per la cifra di € 55.500,00 = (€ CP_1 185.000,00 – € 74.000,00): 2 (Cfr. CTU depositata in data 25 marzo 2025, pag. 21 e 22), in considerazione dell'abbattimento del prezzo di mercato dovuto in forza della sussistenza del diritto reale di abitazione a favore della OR CP_1 per tutti i motivi esposti nei propri atti difensivi.
Pag. 2 di 9 In estremo subordine:
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse riconosciuto il diritto reale di abitazione né in capo alla OR né in capo al figlio , disporre CP_1 CP_2 l'attribuzione della quota del 50% della proprietà dell'immobile posseduta dall'Avv. MA IA alla OR per la CP_1 cifra di € 92.500,00 = (€ 185.000,00: 2).
SULLE SPESE PROCESSUALI
In via principale:
- Disporre la condanna dell'Avv. IA MA alla rifusione delle spese della Mediazione svolta avanti l'Organismo di Conciliazione di Monza, nonché alle spese e compensi professionali del presente giudizio, stante le plurime proposte conciliative e transattive avanzate dalla OR CP_1 già in sede stragiudiziale, rifiutate dall'odierno attore senza alcun valido motivo come dimostrato negli atti difensivi depositati in giudizio da parte della convenuta.
In via subordinata:
- In ogni caso, condannare l'Avv. IA MA alla rifusione di tutte le spese del processo maturate successivamente all'Udienza del 27 marzo 2025 secondo quanto disposto dall'articolo 91, comma 1, secondo periodo c.p.c., attesa l'evidente mancanza di un giustificato motivo per rifiutare la proposta conciliativa avanzata dalla convenuta OR in quella sede. CP_1
IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
L'Avv. MA IA premesso di avere , in data 27 settembre 1994 unitamente alla allora coniuge signora in regime di comunione dei beni, acquistato l'appartamento con CP_1 relativo box ad uso autorimessa e cantina siti nel Comune di Cinisello Balsamo, Via Garibaldi n.
95/97 e Via San Francesco D'Assisi n.6; così identificati:
- Appartamento al piano 7°, Scala A, composto di tre locali oltre servizi con annesso vano cantina al piano secondo interrato, foglio 28, part. 15, sub. 32, vani 5, cat. A/3, classe 3, RC. lire
625.000;
- Box n. 40 al piano interrato, foglio 28, part. 124, Sub. 41, S/1, Cat. C/6, Classe 8, Mq. 11,33,
r.c. lire 69.000,
ne ha chiesto con il presente giudizio la divisione, allegandone un valore come da perizia Per_ redatta dall'Ing. , di €. 209.021,00 .
Ha dato atto che , a seguito di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del
Pag. 3 di 9 matrimonio, i signori IA e definivano le condizioni di divorzio ratificate con la sentenza CP_1
n. 2801/2007 del Tribunale di Monza ove la casa coniugale veniva assegnata alla moglie quale genitore collocatario dell'allora figlio minore (oggi trentaduenne ed autosufficiente).In CP_2 ragione del divorzio era anche costituito il diritto di abitazione della ex moglie.
Sotto il profilo dell'inutilità delle pregresse trattative evidenziava che la signora dapprima CP_1 proponeva di acquistare la restante quota del 50% dell'immobile de quo con la corresponsione di € 70.000,00 ma, in seguito, la mediazione si chiudeva con verbale negativo . Di qui l'odierno giudizio in ragione dei 17 anni ormai trascorsi dalla procedura di divorzio e della conclamata indipendenza del figlio CP_2
Sosteneva in ogni caso in diritto, e quanto all'abitazione dell'immobile da parte della che CP_1 indipendentemente da tale diritto di godimento “bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento.
Si è costituita in giudizio la OR non opponendosi alla divisione ma ribadendo di CP_1 avere in più occasioni avanzato offerte di acquisto al marito, rinunciando anche al proprio diritto reale perpetuo sull'immobile ed agli arretrati degli alimenti del figlio dal gennaio CP_2
2019 al settembre 2022 oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie del suddetto immobile, purchè di ciò si tenesse conto. ( comunque offrendo l'importo di € 70.000,00, sempre rinunciando a tutti gli altri propri diritti, meglio precisati )
Dava atto di essere allo stato pendenti avanti al Tribunale di Monza oltre al presente giudizio un procedimento per la revisione delle condizioni di divorzio ed - un procedimento di opposizione al precetto ed agli atti esecutivi ex art. 615, 617 c.p.c. instaurato in seguito alla notifica dell'atto di precetto all'Avv. MA IA da parte della OR e del figlio CP_1 nonchè un procedimento di pignoramento presso terzi, notificato il 12.3.2024, Persona_3 ma ancora da iscrivere a ruolo.
Quanto alla reale stima/valore dell'immobile l'avv IA avrebbe attribuito allo stesso il valore di € 2.300,00 al mq., mentre secondo la il valore medio di mercato era pari Parte_1 ad € 1.900,00 al mq. e quello della quota pari ad € 79.150,00, in relazione al quale doveva tuttavia anche tenersi conto del diritto di abitazione perpetuo in capo alla OR e del CP_1 figlio come da sentenza divorzile, regolarmente trascritta CP_2
Nel corso del giudizio era disposta CTU per accertare il valore dell'immobile e del diritto di abitazione, all'udienza del 27.3.2025 era rifiutata una proposta transattiva formulata dalla convenuta ed all'udienza del 9.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione
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2.le principali questioni giuridiche: litisconsorzio e diritto di abitazione
Pag. 4 di 9 Quanto alla prima questione posta in giudizio si premette , sotto il profilo processuale e del contraddittorio, che il giudizio appare correttamente instaurato dovendo il processo di divisione necessariamente celebrarsi tra tutti i comproprietari ma non tra coloro che vantino un diverso titolo sull'immobile ( quali ad esempio gli usufruttuari a cui sono assimilabili anche i titolari del diritto di abitazione : Cfr Cass. 13.6.2023 n.16794).
La presenza del figlio non era dunque necessaria ( a prescindere dalla Persona_3 sussistenza in concreto di un diritto di abitazione in suo favore di cui si dirà dopo).
Quanto alla valutazione del diritto di abitazione oggetto del contendere , è noto che ai sensi dell'art.540 comma II c.c. è previsto nel nostro ordinamento un diritto di abitazione ex lege in favore del coniuge superstite quando l'immobile risulti di proprietà esclusiva del defunto ovvero in comproprietà al coniuge riservatario, ma che vien meno viceversa nell'ipotesi di concorrenza di diritti di terzi ( cass. sez.unite 4847 del 27.2.2023).
Tuttavia nella specie si è di fronte- secondo l'allegazione di parte convenuta - ad un'ipotesi differente , di costituzione del diritto di abitazione in favore del coniuge mediante accordo concluso in sede divorzile e recepito in una sentenza trascritta: dunque un diritto reale di godimento sull'immobile disciplinato dagli art. 1022 e 1023 c.c. avente fonte contrattuale ex art. 978 c.c.siccome richiamato dall'art.1026 c.c..
Alle regole sull'interpretazione contrattuale occorre dunque riferirsi per chiarire la sussistenza o meno del diritto di abitazione della ( o di un diritto di abitazione “congiunto” con CP_1 quello del figlio , come ventilato dalla convenuta) : ma ciò solo incidenter ed essendo necessario per statuire in ordine alla divisione (non avendo il IA del resto avanzato alcuna specifica domanda di accertamento negativo in merito a fronte della richiesta della di Pt_2 tenerne conto in sede di valutazione).
Dunque secondo tali regole , come previste agli art .1362 e segg del codice civile ,
l'interprete deve in primo luogo ricercare la comune volontà delle parti ( criteri soggettivi di cui agli art 1362 -1365 c.c.) sulla base di due elementi principali ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale;
in subordine procedere all'interpretazione oggettiva e volta a dare al contratto comunque un significato od un effetto
, ovvero secondo gli usi o nel senso più conveniente alla natura del contratto ( art 1367-1370
c.c.c) e quale estrema ratio nel senso meno oneroso per l'obbligato, se a titolo gratuito, ovvero in modo che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti se a titolo oneroso( art 1371 c.c.).
Inoltre occorre ancora precisare, ai fini delle medesime valutazioni , che detto diritto di abitazione è stato esaminato dal Tribunale di Monza in sede di modifica delle condizioni divorzili e ben distinto dall'assegnazione della casa coniugale ex art 337 sexies c.c. in funzione del collocamento dei figli minori o non autosufficienti presso un genitore , come chiarito dalla sentenza 1664/2024 prodotta in atti:
“…L'accordo sulla separazione o sul divorzio in senso lato ed eventuale, trovando solo
Pag. 5 di 9 occasione nella separazione e nel divorzio ed esulando dal loro contenuto necessario, soggiace ai principi che regolano il libero esplicarsi dell'autonomia negoziale e, di conseguenza, non è suscettibile di modifica (o conferma) nè in sede di divorzio nè nel giudizio volto a modificarne le condizioni – modifica che può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione
o nel divorzio – bensì a norma dell'art. 1372 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, sent. n. 16909 del
19.08.2015).
Ritiene il Tribunale che l'accordo dei coniugi a che o il figlio possano CP_1 CP_2 continuare ad abitare nella casa coniugale vita natural durante, esula dal contenuto dell'accordo di divorzio in senso stretto e costituisce libera esplicazione dell'autonomia privata dei coniugi che ha trovato mera occasione nel divorzio. Ne consegue che ogni controversia in merito alla natura di tale diritto o alla sua modifica dovrà essere azionata in separata sede…”
Ciò premesso potrebbe allora in primo luogo osservarsi come- sulla base di tali affermazioni - nessuna incidenza abbiano avuto sul diritto la riconosciuta autosufficienza del figlio e la conseguente revoca dell'assegnazione della casa coniugale , cui stando al Tribunale di Monza esso sopravvive.
Occorre pertanto ora procedere, coi limiti di cognizione meramente incidentale di cui si è detto, alla interpretazione della relativa pattuizione che si riporta integralmente:
"la casa coniugale di proprietà comune dei coniugi rimane assegnata a con CP_1 quanto l'arreda e IA MA si impegna a corrispondere il 50 % delle spese straordinarie relative all'immobile; la suddetta casa verrà abitata soltanto da e/o dal figlio CP_1
natural durante anche se quest'ultimo riterrà di abbandonare la suddetta Persona_4 abitazione e comunque fino a quando lo riterrà opportuno" (Sentenza di divorzio CP_1
Trib. Monza del 2 ottobre 2007, n. 2801, pag. 4, lettera b)
Deve in primo luogo ricordarsi che fonte della previsione è , come esplicitamente affermato dalla sentenza di divorzio passata in giudicato , l'accordo sulle condizioni congiunte che i coniugi avevano a suo tempo depositato ed il Tribunale ha accolto recependo le relative condizioni.
Tale circostanza non può essere scalfita ad avviso di chi scrive- e differentemente da quanto sostenuto nel provvedimento 5.11.2024 del Tribunale di Milano depositato dal IA - dalla mancata produzione anche in questa sede dell'accordo originario, né risulta esservi alcuna contestazione di difformità da parte del IA.
Egualmente nessun valore di giudicato in proposito promana da quel medesimo provvedimento, assunto in sede di volontaria giurisdizione ed in relazione esclusivamente ad un atto del Conservatore.
Ciò premesso e venendo al tenore letterale dell'accordo esso è chiaramente nel senso di un diritto di abitazione perpetuo attribuito alla signora indipendentemente dalla CP_1 coabitazione del figlio, il che equivale allora ad escluderne l'interpretazione nel senso di un'assegnazione ex art 337 sexies c.c. ( come del resto riconosciuto dal Tribunale di Monza che ha demandato l'accertamento sul diritto di abitazione a separata sede , non potendo in fase
Pag. 6 di 9 di modifica intervenire che per circostanza sopravvenute ).
Inoltre è previsto un diritto di rinuncia in capo alla sola il che – se ancora una volta mal si CP_1 concilia con l'assegnazione nell'interesse della prole – certamente esclude un diritto di abitazione costituito anche in favore del figlio: la possibilità di abitarvi col figlio è semmai in linea proprio col contenuto del diritto di abitazione normativamente previsto in favore della famiglia del beneficiario ex art 1023 c.c.
Il riconoscimento del diritto di abitazione in favore della poi, in un'interpretazione CP_1 complessiva delle clausole a contenuto eventuale ben si porrebbe in correlazione con l'assegnazione al IA di un altro immobile in piena proprietà, nella ratio diun definitivo riassetto dell'intero patrimonio familiare in vista dello scioglimento matrimoniale .
Infine, e passando all'ulteriore criterio del comportamento successivo delle parti, non può tralasciarsi un riconoscimento del diritto da parte del IA quale traspare dal doc. 7 di parte attrice ( mail del 7.12.2023) la cui produzione non è stata contestata .
Ciò posto e sia pure in via meramente incidentale ,può affermarsi la sussistenza di un diritto di abitazione perpetuo della convenuta ai fini della quantificazione del conguaglio
3.La valutazione dell'immobile
La CTU ha compiutamente identificato l'immobile oggetto di comunione come indicato in premessa ,composto da appartamento e box, ed accertato sia la non comoda divisibilità sia l'insussistenza di abusi o difformità tali da ostare al trasferimento ( cfr p.11 relazione).
Quanto ai criteri utilizzati per la valutazione della proprietà ( secondo il più probabile valore di mercato: cfr.p. 11 reazione CTU) essi risultano dettagliatamente esplicitati e ben motivati in relazione anche in relazione alle osservazioni delle parti
Si può dunque in primo luogo convenire con un valore finale accertato di euro 185.000,00 complessivi quanto al diritto di proprietà dell'immobile.
Dall'esame della documentazione ipocatastale è stata poi rilevata la trascrizione ( sia pure con riserva come già precisato ) della menzionata sentenza di divorzio del 2007 portante il diritto di abitazione.
Non essendo stato in questa sede – come già precisato - il diritto impugnato in via di azione od eccezione ex art 34 cpc – e così qualificatolo , per incidente, secondo quanto già sopra ampiamente motivato – deve dunque nella valutazione complessiva tenersi conto anche del valore di tale diritto pari ad euro 74.000,00
Appare corretta infatti la determinazione sulla base di calcolo individuata nel valore venale dell'immobile come sopra indicato in analogia a quanto previsto in materia di usufrutto ( Cfr
Cass,ord.14406/2018)
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4.Lo scioglimento della comunione e l'attribuzione
Può in questa fase essere pronunciato lo scioglimento della comunione sull'immobile, essendo stata la comunione legale dei coniugi già risolta all'esito della comparizione dinanzi al
Presidente .
Per quanto attiene alle modalità attraverso cui attuare lo scioglimento della comunione, si rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità il requisito della comoda divisibilità sussiste quando il frazionamento del bene, materialmente possibile, è tale da consentire la formazione di porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento non gravate da pesi, servitù o limitazioni eccessive (cfr. Cass. civ. n. 2822/1986). Si ha, altresì, comoda divisibilità anche nell'ipotesi in cui all'inadeguatezza delle quote si possa porre rimedio mediante conguagli in denaro (cfr. Cass. civ. n. 2117/1995).
Nel caso in esame, trattandosi di un unico appartamento e richiamato quanto accertato in sede di perizia, nonché sulla base della discussione avutasi in giudizio tra le parti emerge che i beni non sono comodamente divisibili.
Avendo la convenuta chiesto l'attribuzione dell'intero ex art 720 c.c. può procedersi in tal senso salva la determinazione del conguaglio sulla base degli elementi di carattere economico più sopra illustrati.
Se da un lato l'esercizio del diritto ( potestativo) è consentita sempre, anche in appello per la prima volta , d'altro canto il potere discrezionale del giudice nell'applicarlo anche differentemente da quanto richiesto, trova il suo temperamento nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dovere dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro dei rimedi e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto sottratto come tale al sindacato di legittimità ( Cass. sez.II ord. 5561 del 1.3.2024)
Nella specie la richiesta di attribuzione alla della quota del 50% dell'appartamento ( non CP_1 si tratta di nuda proprietà non vertendosi in tema dii usufrutto ) del IA può essere certamente accolta abitando la medesima nell'immobile quanto meno dal 2007 ed essendo altresì titolare del diritto di abitazione sul medesimo.
Venendo alla determinazione del conguaglio, pari al valore della quota di MA IA sull'immobile , esso si determina dedotto dall'intero il valore del diritto di abitazione come sopra indicato , e calcolato poi nella metà, per un valore così finale di euro 55.500,00
5.Le spese di lite
A seguito della CTU la signora ha offerto in via transattiva in giudizio un conguaglio di CP_1 euro 55.000,00 previa assegnazione a sé dell'immobile , offerta rifiutata dal IA. Le spese successive ( fase decisione) debbono pertanto essere poste a carico dell'attore rimanendo per le fasi precedenti ( e precedenti la CTU ) a carico della massa ( e dunque al 50% secondo le rispettive quote)
Le spese di CTU come liquidate da separato decreto sono al 50% a carico di ciascuna parte..
Pag. 8 di 9 Infine difettano i presupposti per la condanna ex art 96 c.p.c. come richiesta dall'attore
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
-Dichiara lo scioglimento della comunione in essere tra IA MA e CP_1
relativamente all' immobile così composto:
-appartamento sito in Comune di Cinisello Balsamo, foglio 28, particella 15, sub. 32, categoria
A/3, classe 3, consistenza 5 vani, rendita € 322,79, indirizzo Via Giuseppe Garibaldi n. 95/97
- Box in Comune di Cinisello Balsamo, foglio 28, particella 124, sub. 41, categoria C/6, classe 8, consistenza 10 mq., rendita € 35,64, indirizzo Via San Francesco d'Assisi n. 6, piano S,
già acquistato in regime di comunione legale
-Assegna a la quota del 50% dell'immobile di MA IA CP_1
-Condanna al pagamento in favore di MA IA del conguaglio come CP_1 determinato in euro 55.000,00
-Rigetta ogni altra domanda od eccezione
-Condanna MA IA al pagamento delle spese di lite , come determinate in parte motiva, per euro 4253,00 per compensi oltre accessori per legge
-Pone le spese di CTu al 50 % a carico di ciascuna parte
-Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Monza 4.8.2025
Il Giudice
Dott.Maria Teresa Latella
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