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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 662/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 662/2023 promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Piccione e Barbara Arena giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato per procura speciale su separato foglio;
appellante contro intervenuta nel giudizio a mezzo della mandataria (P.I. CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tumino ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio del medesimo in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16/B;
pagina 1 di 12 (C.F. ), nato il [...], in [...] Parte_2 C.F._2
e quale legale rappresentante della Controparte_3
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Barone
[...] P.IVA_2
e Giovanni Cassì ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in
Ragusa, Via Archimede, n. 17/L;
appellati
e contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. , nata il [...]; Parte_3 C.F._3
( ), nella qualità di curatrice dell'eredità Parte_4 C.F._4
giacente di Persona_1
appellati contumaci
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1552 del 2022, pubblicata in data 10 novembre 2022, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2091 c.c. promossa dalla e dai terzi Controparte_4
intervenuti e Parte_2 Controparte_3
ha dichiarato l'inefficacia nei confronti dei predetti soggetti dell'atto
[...]
di donazione stipulato in data 24.02.2012 a rogito del notaio , Persona_2
rep. 21929 e racc. 9224, con il quale i coniugi e Persona_1 Pt_3
pagina 2 di 12 avevano trasferito al figlio la nuda proprietà degli Pt_3 Parte_1
immobili siti in Ragusa ed individuati al Catasto Fabbricati al foglio 107, particella
133, subalterni 1 e 2, ed al Catasto Terreni al foglio 107, particelle 12, 122 e 132: il
Tribunale ha riconosciuto le ragioni di credito spettanti alla
[...]
per azioni ed ai terzi intervenuti Controparte_4 Parte_2
e nei confronti di Controparte_3 Per_1
– nelle more del giudizio mancato ai vivi - e ed ha del
[...] Parte_3
pari ritenuto sussistenti i presupposti di legge fondanti l'azione di revocatoria intentata dai predetti creditori a tutela delle rispettive ragioni sostanziali, condannando l'eredità giacente di e Persona_1 Parte_3
al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice e dei Parte_1
terzi intervenuti, avuto a tal uopo riguardo, ai fini della liquidazione di esse, al valore dei noti parametri ministeriali rapportati all'ammontare dei crediti rispettivamente posti a fondamento dell'azione revocatoria accolta.
Avverso la sentenza n. 1552 del 2022, emessa dal Tribunale di Ragusa, ha interposto appello contumace in primo grado, facendo leva su Parte_1
tre profili di doglianza: con il primo motivo l'appellante ha lamentato il fatto che il
Tribunale avesse accolto la domanda revocatoria azionata dai terzi intervenuti e Parte_2 Controparte_3
avendo riconosciuto in favore di questi ultimi ragioni creditorie in realtà insussistenti, con il secondo motivo l'appellante ha censurato la propria condanna alla refusione delle spese ad onta della sua contumacia in primo grado e del fatto che egli non aveva determinato l'insorgenza del contenzioso il cui epilogo lo aveva visto soccombente, e con il terzo motivo l'appellante ha criticato l'individuazione del valore della lite ai fini dell'applicazione dei noti parametri ministeriali da dovere pagina 3 di 12 ancorare non tanto all'ammontare dei crediti posti a fondamento delle domande revocatorie quanto piuttosto al valore del cespite immobiliare la cui vicenda traslativa era stata dichiarata inefficace, valore pari a 30.000,00 Euro.
Si sono costituiti nel presente giudizio sia la in persona della mandataria CP_1
quale cessionaria di un pacchetto di crediti in blocco tra cui quelli CP_2
spettanti alla per azioni nei confronti Controparte_4
di e sia in proprio e Persona_1 Parte_3 Parte_2
quale legale rappresentante della Controparte_3
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto
[...]
dell'appello; nessuno si è costituito per l'eredità giacente di e Persona_1
di talché ne va nella presente sede dichiarata la contumacia. Parte_3
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo in data 20 gennaio
2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Occorre preliminarmente sottolineare come l'appellante non abbia impugnato la statuizione con la quale il Tribunale di Ragusa ha dichiarato, nei confronti della l'inefficacia della Controparte_4
donazione datata 24 febbraio 2012 con la quale i coniugi e Persona_1
avevano trasferito al figlio la nuda proprietà Parte_3 Parte_1
degli immobili siti in Ragusa ed individuati al Catasto Fabbricati al foglio 107, particella 133, subalterni 1 e 2, ed al Catasto Terreni al foglio 107, particelle 12, 122
e 132: su tale questione pertanto la sentenza di primo grado è passata in giudicato.
Quanto poi alla posizione della Controparte_3
l'appellante non ha fatto oggetto di specifica doglianza
[...] Parte_1
pagina 4 di 12 l'esistenza, in favore della predetta società, del credito di Euro 181.144,67 per forniture effettuate negli anni 2010, 2011 e 2012 in favore dell'
[...]
delle cui obbligazioni era chiamato a Controparte_5
rispondere credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. Persona_1
1234/2012 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 21 dicembre 2012, di talché devesi confermare la fondatezza della domanda revocatoria intentata dalla
[...]
avverso i contraenti l'atto Controparte_3
donativo con riferimento alla tutela del credito da forniture la cui sussistenza non è stata minimamente contestata.
Quanto alla posizione creditoria affermata da in proprio nei Parte_2
confronti dei donanti e il Tribunale di Persona_1 Parte_3
Ragusa ne ha confermato la sussistenza ai fini del fausto esperimento dell'azione revocatoria asserendo che “Sul punto, va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori;
dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass.
4212/2020, che richiama Cass. 20002/2008, 1893/2012, 5619/2016 e 23208/2016; nello stesso senso, Cass. 5746/2022). Nel caso di specie, il credito (eventuale) in base al quale ha agito in proprio è quello che potrebbe Parte_2
scaturire dall'accoglimento: - delle azioni di regresso già esercitate dallo stesso,
pagina 5 di 12 quale associato illimitatamente responsabile dell'Associazione semplice tra produttori agricoli Piombo, nei confronti del convenuto (pure Persona_1
associato illimitatamente responsabile), secondo lo schema previsto dagli artt. 1298
e 1299 c.c. (cfr. atti di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi n. 907/2012 in favore della n. 1817/2014 in favore della n. Parte_5 Controparte_6
876/2012 in favore della n. 387/2013 in favore della “ Parte_6
, n. 561/2012 in favore della Controparte_7
all. 5 alla comparsa di intervento di ); - Parte_7 Parte_2
dell'azione di regresso già esercitata dallo stesso, quale fideiussore dell'Associazione semplice tra produttori agricoli Piombo, nei confronti dei convenuti e (pure fideiussori della suddetta Persona_1 Parte_3
associazione), secondo lo schema previsto dagli artt. 1298 e 1299 c.c. (cfr. atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2014 in favore della
[...]
; all. 5 alla comparsa di intervento di Controparte_4 Parte_2
. È vero che, in base all'art. 1299 c.c., il diritto al regresso sorge in capo
[...]
al condebitore solidale solo nel momento in cui ha pagato l'intero debito e, pertanto, prima di tale evento non si configura a suo vantaggio un diritto di credito. Ad ogni modo, tale base giuridica, sulla quale ha fondato l'azione Parte_2
revocatoria, pur carente dei requisiti tipici del diritto di credito (certezza, liquidità
e esigibilità), ha le caratteristiche dell'aspettativa non pretestuosa, e dunque del credito eventuale, idoneo (per quanto esposto sopra) a legittimare l'esercizio dell'azione revocatoria”: ad avviso della Corte la possibile fondatezza dell'esperimento dell'azione di regresso tra fideiussori da intentare ad opera di nei confronti di e è Parte_2 Persona_1 Parte_3
sufficiente ad accogliere la domanda di revocatoria per cui è lite.
pagina 6 di 12 L'appellante ha censurato tale ragionamento rilevando come, nelle more del giudizio, il Tribunale di Ragusa avesse emesso svariate sentenze con le quali erano state accolte in tutto o in parte le opposizioni a decreto ingiuntivo su cui si erano innestate le domande di regresso azionate da avverso Parte_2
e e con le quali le predette domande di Persona_1 Parte_3
regresso erano state o dichiarate assorbite, a seguito dell'accoglimento totale delle opposizioni a decreto ingiuntivo, o disattese, stante la mancata prova, ad opera del fideiussore, dell'avvenuto pagamento del debito garantito;
ma di tale argomentazione agevole è la confutazione avuto riguardo al tenore difensivo del convenuto appellato che ha rilevato, alle pagine 4 e 5 della Parte_2
comparsa di costituzione e risposta, quanto segue: “Sostiene, come detto,
l'appellante che la posizione creditoria del concludente, fatta valere quale credito eventuale, sarebbe stata oramai esclusa e preclusa dalla intervenuta sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 260/2023 con la quale, a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2014 in favore della , sono state CP_8
disattese le domande di regresso proposta dal concludente in proprio (e da altri fideiussori). Senonchè la motivazione della detta statuizione risiede, come rilevato per altro dallo stesso appellante, nel fatto che il regresso presuppone l'avvenuto pagamento del debito garantito, eseguito il quale sussiste appieno il diritto di credito del fideiussore. La sentenza in parola non ha, pertanto, escluso il diritto di regresso del concludente ma ne ha affermato la sussistenza all'esito del pagamento del debito garantito. Trattasi, pertanto, di statuizione del tutto in linea con quella, non oggetto di impugnazione, con la quale si è, nella sentenza impugnata, ritenuta idonea a fondare la legittimazione all'azione ex art. 2901 c.c. la sussistenza di una pretesa fondata sul diritto di regresso ancorchè non ancora sorto per effetto del non
pagina 7 di 12 avvenuto pagamento (pag. 9 sentenza appellata). E' di tutta evidenza che la mancata impugnazione della detta statuizione, impedisce la riforma della sentenza di primo grado. Statuizione, in ogni caso, assolutamente ineccepibile, laddove è del tutto pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. Sotto altro, e parimenti assorbente, profilo, va rilevato - in riferimento alle altre azioni di regresso formulate dal concludente nei suindicati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che il Giudice di prime cure ha ritenuto altrettanto idonee a legittimare la proposta azione revocatoria – come l'appellante, al quale era comunque preclusa sia la produzione in appello di documentazione sia la formulazione della relativa eccezione, abbia omesso di dedurre e comprovare la definitività delle pronunce di revoca dei decreti ingiuntivi, senza la quale non è dato assumere, come vorrebbe controparte, il venir meno dell'azionato diritto di regresso. E così non è, atteso che, ad esempio, è tuttora pendente dinanzi la Corte Suprema di Cassazione, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in favore di . Controparte_7
La Corte condivide quanto sopra riportato e rileva come il fatto che nelle more del giudizio siano intervenute le sentenze palesate dalla difesa di parte appellante non sposta i termini della questione vuoi per il fatto che l'appellante non ha censurato la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui era stata ritenuta idonea a fondare la legittimazione all'azione ex art. 2901 c.c. la sussistenza di una pretesa fondata sul diritto di regresso ancorché non ancora sorto per effetto del non avvenuto pagamento, vuoi infine per il fatto che tali sentenze sono ancora sub iudice
pagina 8 di 12 sì da rendere l'esperibilità dell'azione di regresso aspettativa di diritto, sia pure eventuale e potenziale, comunque tutelabile con l'azione pauliana intentata nella presente sede.
A chiusura del motivo di impugnazione la difesa dell'appellante ha Pt_2
dedotto che, a tutto voler concedere, l'azione revocatoria andava limitata unicamente alla quota sui cespiti spettante a e non a quella Persona_1
spettante a che non risultava debitrice di alcunché nei confronti di Parte_3
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 [...]
anche tale motivo è infondato sia per il Controparte_3
fatto che, come detto, sono ancora in piedi le azioni di regresso potenzialmente intentabili da avverso la sia avuto riguardo al Parte_2 Pt_3
contenuto della sentenza n. 9536 del 07/04/2023 della Suprema Corte di Cassazione
a mente della quale “L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene”, sentenza che dà disco verde all'esperimento dell'azione pauliana anche in caso beni spettanti in comunione ordinaria dei diritti ex art. 1100 c.c. in cui uno dei condividenti non risulti debitore di chi tale azione attivi.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione Parte_1
dell'art. 91 c.p.c. per averlo il primo Giudice condannato alla rifusione delle spese processuali ad onta del fatto che questi, quale terzo non disponente dei diritti oggetto pagina 9 di 12 di revocatoria, non poteva essere considerato parte soccombente, non avendo dato causa al giudizio e non avendo avuto “in alcun modo avversato le domande delle controparti” ed “alcunché da eccepire a contrasto dell'azione promossa dall'attrice e dagli intervenuti”.
La Corte non condivide siffatta argomentazione e conferma la legittimità della condanna dell'odierno appellante alla refusione delle spese sostenute dalle controparti in prime cure atteso che non si comprende il motivo per cui, in deroga agli ordinari principi in tema di soccombenza nella lite, il beneficiario di una disposizione donativa revocata ai sensi dell'art. 2901 c.c. debba essere esonerato dalla relativa condanna, laddove sono stati proprio l'atto dispositivo al quale lo stesso ha partecipato e l'accettazione della donazione che hanno reso indispensabile il ricorso all'azione giudiziaria: con la propria condotta e con l'accettazione della donazione l'appellante ha partecipato al tentativo di sottrazione Pt_2
all'azione esecutive dei beni trasferiti con la impugnata donazione, a detrimento di tutti i creditori dei donanti, il che ne giustifica la condanna al pagamento delle spese avuto riguardo al principio della Suprema Corte secondo cui “la soccombenza non
è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass., ordinanza 373/2015).
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante ha censurato la Parte_1
liquidazione delle spese processuali operata dal primo Giudice avendo preso a base il valore dei crediti a tutela dei quali è stata proposta l'azione revocatoria, laddove,
a dire dell'appellante, andava piuttosto considerato il valore effettivo della pagina 10 di 12 controversia corrispondente, nella fattispecie, al minor valore dei diritti oggetto della donazione.
Il motivo risulta destituito di fondamento alcuno atteso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ordinanze Cass. n. 10089/2014 e n. 3697 del 13/02/2020), ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore.
In definitiva l'appello spiegato da va, pertanto, in ciascuno dei Parte_1
motivi proposti, integralmente rigettato: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a quest'ultimo, nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo, con riferimento al rapporto tra il e la ai parametri minimi dello Pt_2 CP_1
scaglione di riferimento che va da Euro 4.000.001,00 ad Euro 8.000.000,00 e tenuto conto della fattura degli scritti difensivi e della tipologia di contenzioso vagliato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 662/2023 R.G., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_4
e della curatela dell'eredità giacente di
[...] Parte_3 Per_1
;
[...]
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ragusa 1552 del 2022 che conferma;
pagina 11 di 12 3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
, in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Bazar dei Monti Iblei
[...]
di ZZ TO & C. s.a.s. delle spese processuali che si liquidano in Euro
14.317,00 per compensi (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 4.326,00 per la fase istruttoria ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Guglielmo Barone dichiaratosi anticipatario;
4. Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali che si liquidano in Euro 28.732,00 per compensi (di cui Euro 6.268,00 per la fase di studio, Euro 3.645,00 per la fase introduttiva, Euro 8.397,00 per la fase di trattazione ed Euro 10.422,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai fini del versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 30 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
Depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 662/2023 promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Piccione e Barbara Arena giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato per procura speciale su separato foglio;
appellante contro intervenuta nel giudizio a mezzo della mandataria (P.I. CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tumino ed elettivamente P.IVA_1
domiciliata presso lo studio del medesimo in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16/B;
pagina 1 di 12 (C.F. ), nato il [...], in [...] Parte_2 C.F._2
e quale legale rappresentante della Controparte_3
(P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Barone
[...] P.IVA_2
e Giovanni Cassì ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti in
Ragusa, Via Archimede, n. 17/L;
appellati
e contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
(C.F. , nata il [...]; Parte_3 C.F._3
( ), nella qualità di curatrice dell'eredità Parte_4 C.F._4
giacente di Persona_1
appellati contumaci
Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1552 del 2022, pubblicata in data 10 novembre 2022, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2091 c.c. promossa dalla e dai terzi Controparte_4
intervenuti e Parte_2 Controparte_3
ha dichiarato l'inefficacia nei confronti dei predetti soggetti dell'atto
[...]
di donazione stipulato in data 24.02.2012 a rogito del notaio , Persona_2
rep. 21929 e racc. 9224, con il quale i coniugi e Persona_1 Pt_3
pagina 2 di 12 avevano trasferito al figlio la nuda proprietà degli Pt_3 Parte_1
immobili siti in Ragusa ed individuati al Catasto Fabbricati al foglio 107, particella
133, subalterni 1 e 2, ed al Catasto Terreni al foglio 107, particelle 12, 122 e 132: il
Tribunale ha riconosciuto le ragioni di credito spettanti alla
[...]
per azioni ed ai terzi intervenuti Controparte_4 Parte_2
e nei confronti di Controparte_3 Per_1
– nelle more del giudizio mancato ai vivi - e ed ha del
[...] Parte_3
pari ritenuto sussistenti i presupposti di legge fondanti l'azione di revocatoria intentata dai predetti creditori a tutela delle rispettive ragioni sostanziali, condannando l'eredità giacente di e Persona_1 Parte_3
al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice e dei Parte_1
terzi intervenuti, avuto a tal uopo riguardo, ai fini della liquidazione di esse, al valore dei noti parametri ministeriali rapportati all'ammontare dei crediti rispettivamente posti a fondamento dell'azione revocatoria accolta.
Avverso la sentenza n. 1552 del 2022, emessa dal Tribunale di Ragusa, ha interposto appello contumace in primo grado, facendo leva su Parte_1
tre profili di doglianza: con il primo motivo l'appellante ha lamentato il fatto che il
Tribunale avesse accolto la domanda revocatoria azionata dai terzi intervenuti e Parte_2 Controparte_3
avendo riconosciuto in favore di questi ultimi ragioni creditorie in realtà insussistenti, con il secondo motivo l'appellante ha censurato la propria condanna alla refusione delle spese ad onta della sua contumacia in primo grado e del fatto che egli non aveva determinato l'insorgenza del contenzioso il cui epilogo lo aveva visto soccombente, e con il terzo motivo l'appellante ha criticato l'individuazione del valore della lite ai fini dell'applicazione dei noti parametri ministeriali da dovere pagina 3 di 12 ancorare non tanto all'ammontare dei crediti posti a fondamento delle domande revocatorie quanto piuttosto al valore del cespite immobiliare la cui vicenda traslativa era stata dichiarata inefficace, valore pari a 30.000,00 Euro.
Si sono costituiti nel presente giudizio sia la in persona della mandataria CP_1
quale cessionaria di un pacchetto di crediti in blocco tra cui quelli CP_2
spettanti alla per azioni nei confronti Controparte_4
di e sia in proprio e Persona_1 Parte_3 Parte_2
quale legale rappresentante della Controparte_3
contestando il merito delle avverse pretese ed instando per il rigetto
[...]
dell'appello; nessuno si è costituito per l'eredità giacente di e Persona_1
di talché ne va nella presente sede dichiarata la contumacia. Parte_3
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo in data 20 gennaio
2025.
Questi i fatti di causa, reputa la Corte di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati. Parte_1
Occorre preliminarmente sottolineare come l'appellante non abbia impugnato la statuizione con la quale il Tribunale di Ragusa ha dichiarato, nei confronti della l'inefficacia della Controparte_4
donazione datata 24 febbraio 2012 con la quale i coniugi e Persona_1
avevano trasferito al figlio la nuda proprietà Parte_3 Parte_1
degli immobili siti in Ragusa ed individuati al Catasto Fabbricati al foglio 107, particella 133, subalterni 1 e 2, ed al Catasto Terreni al foglio 107, particelle 12, 122
e 132: su tale questione pertanto la sentenza di primo grado è passata in giudicato.
Quanto poi alla posizione della Controparte_3
l'appellante non ha fatto oggetto di specifica doglianza
[...] Parte_1
pagina 4 di 12 l'esistenza, in favore della predetta società, del credito di Euro 181.144,67 per forniture effettuate negli anni 2010, 2011 e 2012 in favore dell'
[...]
delle cui obbligazioni era chiamato a Controparte_5
rispondere credito cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. Persona_1
1234/2012 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 21 dicembre 2012, di talché devesi confermare la fondatezza della domanda revocatoria intentata dalla
[...]
avverso i contraenti l'atto Controparte_3
donativo con riferimento alla tutela del credito da forniture la cui sussistenza non è stata minimamente contestata.
Quanto alla posizione creditoria affermata da in proprio nei Parte_2
confronti dei donanti e il Tribunale di Persona_1 Parte_3
Ragusa ne ha confermato la sussistenza ai fini del fausto esperimento dell'azione revocatoria asserendo che “Sul punto, va anzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi restitutori;
dunque, per l'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (cfr. Cass.
4212/2020, che richiama Cass. 20002/2008, 1893/2012, 5619/2016 e 23208/2016; nello stesso senso, Cass. 5746/2022). Nel caso di specie, il credito (eventuale) in base al quale ha agito in proprio è quello che potrebbe Parte_2
scaturire dall'accoglimento: - delle azioni di regresso già esercitate dallo stesso,
pagina 5 di 12 quale associato illimitatamente responsabile dell'Associazione semplice tra produttori agricoli Piombo, nei confronti del convenuto (pure Persona_1
associato illimitatamente responsabile), secondo lo schema previsto dagli artt. 1298
e 1299 c.c. (cfr. atti di citazione in opposizione ai decreti ingiuntivi n. 907/2012 in favore della n. 1817/2014 in favore della n. Parte_5 Controparte_6
876/2012 in favore della n. 387/2013 in favore della “ Parte_6
, n. 561/2012 in favore della Controparte_7
all. 5 alla comparsa di intervento di ); - Parte_7 Parte_2
dell'azione di regresso già esercitata dallo stesso, quale fideiussore dell'Associazione semplice tra produttori agricoli Piombo, nei confronti dei convenuti e (pure fideiussori della suddetta Persona_1 Parte_3
associazione), secondo lo schema previsto dagli artt. 1298 e 1299 c.c. (cfr. atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2014 in favore della
[...]
; all. 5 alla comparsa di intervento di Controparte_4 Parte_2
. È vero che, in base all'art. 1299 c.c., il diritto al regresso sorge in capo
[...]
al condebitore solidale solo nel momento in cui ha pagato l'intero debito e, pertanto, prima di tale evento non si configura a suo vantaggio un diritto di credito. Ad ogni modo, tale base giuridica, sulla quale ha fondato l'azione Parte_2
revocatoria, pur carente dei requisiti tipici del diritto di credito (certezza, liquidità
e esigibilità), ha le caratteristiche dell'aspettativa non pretestuosa, e dunque del credito eventuale, idoneo (per quanto esposto sopra) a legittimare l'esercizio dell'azione revocatoria”: ad avviso della Corte la possibile fondatezza dell'esperimento dell'azione di regresso tra fideiussori da intentare ad opera di nei confronti di e è Parte_2 Persona_1 Parte_3
sufficiente ad accogliere la domanda di revocatoria per cui è lite.
pagina 6 di 12 L'appellante ha censurato tale ragionamento rilevando come, nelle more del giudizio, il Tribunale di Ragusa avesse emesso svariate sentenze con le quali erano state accolte in tutto o in parte le opposizioni a decreto ingiuntivo su cui si erano innestate le domande di regresso azionate da avverso Parte_2
e e con le quali le predette domande di Persona_1 Parte_3
regresso erano state o dichiarate assorbite, a seguito dell'accoglimento totale delle opposizioni a decreto ingiuntivo, o disattese, stante la mancata prova, ad opera del fideiussore, dell'avvenuto pagamento del debito garantito;
ma di tale argomentazione agevole è la confutazione avuto riguardo al tenore difensivo del convenuto appellato che ha rilevato, alle pagine 4 e 5 della Parte_2
comparsa di costituzione e risposta, quanto segue: “Sostiene, come detto,
l'appellante che la posizione creditoria del concludente, fatta valere quale credito eventuale, sarebbe stata oramai esclusa e preclusa dalla intervenuta sentenza del
Tribunale di Ragusa n. 260/2023 con la quale, a definizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 198/2014 in favore della , sono state CP_8
disattese le domande di regresso proposta dal concludente in proprio (e da altri fideiussori). Senonchè la motivazione della detta statuizione risiede, come rilevato per altro dallo stesso appellante, nel fatto che il regresso presuppone l'avvenuto pagamento del debito garantito, eseguito il quale sussiste appieno il diritto di credito del fideiussore. La sentenza in parola non ha, pertanto, escluso il diritto di regresso del concludente ma ne ha affermato la sussistenza all'esito del pagamento del debito garantito. Trattasi, pertanto, di statuizione del tutto in linea con quella, non oggetto di impugnazione, con la quale si è, nella sentenza impugnata, ritenuta idonea a fondare la legittimazione all'azione ex art. 2901 c.c. la sussistenza di una pretesa fondata sul diritto di regresso ancorchè non ancora sorto per effetto del non
pagina 7 di 12 avvenuto pagamento (pag. 9 sentenza appellata). E' di tutta evidenza che la mancata impugnazione della detta statuizione, impedisce la riforma della sentenza di primo grado. Statuizione, in ogni caso, assolutamente ineccepibile, laddove è del tutto pacifico il principio giurisprudenziale secondo cui in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, anche il credito eventuale, senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. Sotto altro, e parimenti assorbente, profilo, va rilevato - in riferimento alle altre azioni di regresso formulate dal concludente nei suindicati giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che il Giudice di prime cure ha ritenuto altrettanto idonee a legittimare la proposta azione revocatoria – come l'appellante, al quale era comunque preclusa sia la produzione in appello di documentazione sia la formulazione della relativa eccezione, abbia omesso di dedurre e comprovare la definitività delle pronunce di revoca dei decreti ingiuntivi, senza la quale non è dato assumere, come vorrebbe controparte, il venir meno dell'azionato diritto di regresso. E così non è, atteso che, ad esempio, è tuttora pendente dinanzi la Corte Suprema di Cassazione, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo in favore di . Controparte_7
La Corte condivide quanto sopra riportato e rileva come il fatto che nelle more del giudizio siano intervenute le sentenze palesate dalla difesa di parte appellante non sposta i termini della questione vuoi per il fatto che l'appellante non ha censurato la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado secondo cui era stata ritenuta idonea a fondare la legittimazione all'azione ex art. 2901 c.c. la sussistenza di una pretesa fondata sul diritto di regresso ancorché non ancora sorto per effetto del non avvenuto pagamento, vuoi infine per il fatto che tali sentenze sono ancora sub iudice
pagina 8 di 12 sì da rendere l'esperibilità dell'azione di regresso aspettativa di diritto, sia pure eventuale e potenziale, comunque tutelabile con l'azione pauliana intentata nella presente sede.
A chiusura del motivo di impugnazione la difesa dell'appellante ha Pt_2
dedotto che, a tutto voler concedere, l'azione revocatoria andava limitata unicamente alla quota sui cespiti spettante a e non a quella Persona_1
spettante a che non risultava debitrice di alcunché nei confronti di Parte_3
in proprio e quale legale rappresentante della Parte_2 [...]
anche tale motivo è infondato sia per il Controparte_3
fatto che, come detto, sono ancora in piedi le azioni di regresso potenzialmente intentabili da avverso la sia avuto riguardo al Parte_2 Pt_3
contenuto della sentenza n. 9536 del 07/04/2023 della Suprema Corte di Cassazione
a mente della quale “L'azione revocatoria intentata dal creditore di uno dei coniugi nei riguardi dell'atto con cui un bene della comunione legale sia stato conferito in un fondo patrimoniale dev'essere rivolta (notificata ed eventualmente trascritta ex art. 2652, comma 1, n. 5 c.c.) nei confronti di entrambi i coniugi, essendo preordinata alla pronuncia d'inefficacia dell'atto nel suo complesso (vale a dire non limitatamente a un'inesistente quota pari alla metà del bene), siccome funzionale ad un'espropriazione forzata da compiersi anch'essa, necessariamente, sull'intero bene”, sentenza che dà disco verde all'esperimento dell'azione pauliana anche in caso beni spettanti in comunione ordinaria dei diritti ex art. 1100 c.c. in cui uno dei condividenti non risulti debitore di chi tale azione attivi.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violazione Parte_1
dell'art. 91 c.p.c. per averlo il primo Giudice condannato alla rifusione delle spese processuali ad onta del fatto che questi, quale terzo non disponente dei diritti oggetto pagina 9 di 12 di revocatoria, non poteva essere considerato parte soccombente, non avendo dato causa al giudizio e non avendo avuto “in alcun modo avversato le domande delle controparti” ed “alcunché da eccepire a contrasto dell'azione promossa dall'attrice e dagli intervenuti”.
La Corte non condivide siffatta argomentazione e conferma la legittimità della condanna dell'odierno appellante alla refusione delle spese sostenute dalle controparti in prime cure atteso che non si comprende il motivo per cui, in deroga agli ordinari principi in tema di soccombenza nella lite, il beneficiario di una disposizione donativa revocata ai sensi dell'art. 2901 c.c. debba essere esonerato dalla relativa condanna, laddove sono stati proprio l'atto dispositivo al quale lo stesso ha partecipato e l'accettazione della donazione che hanno reso indispensabile il ricorso all'azione giudiziaria: con la propria condotta e con l'accettazione della donazione l'appellante ha partecipato al tentativo di sottrazione Pt_2
all'azione esecutive dei beni trasferiti con la impugnata donazione, a detrimento di tutti i creditori dei donanti, il che ne giustifica la condanna al pagamento delle spese avuto riguardo al principio della Suprema Corte secondo cui “la soccombenza non
è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale” (Cass., ordinanza 373/2015).
Con il terzo ed ultimo motivo l'appellante ha censurato la Parte_1
liquidazione delle spese processuali operata dal primo Giudice avendo preso a base il valore dei crediti a tutela dei quali è stata proposta l'azione revocatoria, laddove,
a dire dell'appellante, andava piuttosto considerato il valore effettivo della pagina 10 di 12 controversia corrispondente, nella fattispecie, al minor valore dei diritti oggetto della donazione.
Il motivo risulta destituito di fondamento alcuno atteso che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ordinanze Cass. n. 10089/2014 e n. 3697 del 13/02/2020), ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore.
In definitiva l'appello spiegato da va, pertanto, in ciascuno dei Parte_1
motivi proposti, integralmente rigettato: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a quest'ultimo, nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo, con riferimento al rapporto tra il e la ai parametri minimi dello Pt_2 CP_1
scaglione di riferimento che va da Euro 4.000.001,00 ad Euro 8.000.000,00 e tenuto conto della fattura degli scritti difensivi e della tipologia di contenzioso vagliato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 662/2023 R.G., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di Controparte_4
e della curatela dell'eredità giacente di
[...] Parte_3 Per_1
;
[...]
2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Ragusa 1552 del 2022 che conferma;
pagina 11 di 12 3. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
, in proprio e quale legale rappresentante della Soc. Bazar dei Monti Iblei
[...]
di ZZ TO & C. s.a.s. delle spese processuali che si liquidano in Euro
14.317,00 per compensi (di cui Euro 2.977,00 per la fase di studio, Euro 1.911,00 per la fase introduttiva, Euro 4.326,00 per la fase istruttoria ed Euro 5.103,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, spese da distrarsi in favore dell'avv. Guglielmo Barone dichiaratosi anticipatario;
4. Condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali che si liquidano in Euro 28.732,00 per compensi (di cui Euro 6.268,00 per la fase di studio, Euro 3.645,00 per la fase introduttiva, Euro 8.397,00 per la fase di trattazione ed Euro 10.422,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
5. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge ai fini del versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della
Corte, il 30 gennaio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
Depositato telematicamente ex art. 15 D.M. 44/2011
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