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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 416/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Accardo e Francesca Parte_1
Accardo;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1 curata dall'Avv. Lilia Bonicioli, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 106/22 del Parte_1
17/2/22, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di malattia per i periodi 21/1/19 – 3/3/19 e 12/3/19 – 2/4/19.
A sostegno del ricorso in primo grado allegava di avere lavorato dal 2008 in qualità di bracciante agricolo e che risultava regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza fino al 2018; che in quest'ultimo anno aveva prestato la propria attività per 102 giornate e che nell'anno successivo aveva denunciato all' due periodi di malattia, dal 21 gennaio CP_2 al 3 marzo e dal 12 marzo al 2 aprile, come da certificati telematici, chiedendo l'indennizzo delle giornate corrispondenti in misura di legge;
che dette domande non risultano decise, anche se da informazioni assunte presso l' sarebbero state tutte accolte e liquidate, ma non poste in CP_1 pagamento a compensazione di presunti e non chiariti crediti.
Chiedeva il pagamento dell'indennità di malattia contestando la legittimità della compensazione. CP_ Si costituiva l' rilevando che la prestazione era stata parzialmente pagata ed in parte era stata compensata con somme indebitamente trattenute dal ricorrente in quanto aveva ricevuto prestazioni indebite perché cancellato dagli elenchi agricoli.
Sul punto rappresentava che l'indennità di malattia era stata in parte pagata mediante accredito di €
555,96 ed € 262,25 su C/C IBAN [...] c/o in data Controparte_3
03/02/2020 e per il quinto sull'indennità lorda dovuta per ciascuno dei due periodi si era provveduto alla compensazione rilevando che per i periodi di malattia 2019 richiesti era stato possibile l'accredito della contribuzione figurativa sull'estratto contributivo del ricorrente, ma non era possibile erogare le relative prestazioni in quanto gli importi asseritamente dovuti erano stati utilizzati per il recupero parziale delle somme indebitamente percepite precedentemente, mediante compensazione diretta, CP_ secondo quanto previsto dai messaggi 4.7.2016 e 21.4.2017.
Rilevava che < dall' sulle somme eventualmente dovute al ricorrente è perfettamente legittimo. Produceva a CP_1
CP_ supporto gli estratti di pagamento dell'indennità di malattia pagata dall' al ricorrente nell'anno
2011, nonché dettaglio dell'indennità di malattia che sarebbe stata spettante per i periodi di malattia oggetto della presente domanda giudiziale per l'importo portato a compensazione con le somme dovute dal ricorrente per l'indebito conseguenti alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli>>.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che non vi fossero i presupposti per il pagamento dell'indennità di malattia a causa della cancellazione dagli elenchi, sul punto così motivava <l'indennità di malattia è stata posta in pagamento solo per un importo pari ad euro 818,21 a causa una compensazione presunto indebito scaturito dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli. la automatica effettuata dall' risulta legittima, difatti parte resistente Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 416/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Accardo e Francesca Parte_1
Accardo;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1 curata dall'Avv. Lilia Bonicioli, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 106/22 del Parte_1
17/2/22, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di malattia per i periodi 21/1/19 – 3/3/19 e 12/3/19 – 2/4/19.
A sostegno del ricorso in primo grado allegava di avere lavorato dal 2008 in qualità di bracciante agricolo e che risultava regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza fino al 2018; che in quest'ultimo anno aveva prestato la propria attività per 102 giornate e che nell'anno successivo aveva denunciato all' due periodi di malattia, dal 21 gennaio CP_2 al 3 marzo e dal 12 marzo al 2 aprile, come da certificati telematici, chiedendo l'indennizzo delle giornate corrispondenti in misura di legge;
che dette domande non risultano decise, anche se da informazioni assunte presso l' sarebbero state tutte accolte e liquidate, ma non poste in CP_1 pagamento a compensazione di presunti e non chiariti crediti.
Chiedeva il pagamento dell'indennità di malattia contestando la legittimità della compensazione. CP_ Si costituiva l' rilevando che la prestazione era stata parzialmente pagata ed in parte era stata compensata con somme indebitamente trattenute dal ricorrente in quanto aveva ricevuto prestazioni indebite perché cancellato dagli elenchi agricoli.
Sul punto rappresentava che l'indennità di malattia era stata in parte pagata mediante accredito di €
555,96 ed € 262,25 su C/C IBAN [...] c/o in data Controparte_3
03/02/2020 e per il quinto sull'indennità lorda dovuta per ciascuno dei due periodi si era provveduto alla compensazione rilevando che per i periodi di malattia 2019 richiesti era stato possibile l'accredito della contribuzione figurativa sull'estratto contributivo del ricorrente, ma non era possibile erogare le relative prestazioni in quanto gli importi asseritamente dovuti erano stati utilizzati per il recupero parziale delle somme indebitamente percepite precedentemente, mediante compensazione diretta, CP_ secondo quanto previsto dai messaggi 4.7.2016 e 21.4.2017.
Rilevava che < dall' sulle somme eventualmente dovute al ricorrente è perfettamente legittimo. Produceva a CP_1
CP_ supporto gli estratti di pagamento dell'indennità di malattia pagata dall' al ricorrente nell'anno
2011, nonché dettaglio dell'indennità di malattia che sarebbe stata spettante per i periodi di malattia oggetto della presente domanda giudiziale per l'importo portato a compensazione con le somme dovute dal ricorrente per l'indebito conseguenti alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli>>.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che non vi fossero i presupposti per il pagamento dell'indennità di malattia a causa della cancellazione dagli elenchi, sul punto così motivavaCP_2 ha dato prova che le giornate agricole sono state cancellate e comunicate mediate pubblicazione telematica degli elenchi agricoli sulla pagina web dell' , ai sensi e per l'effetto dell'art 38 c.7 della CP_2 legge 06.07.2011 n 111. Gli elenchi, una volta pubblicati rimangono accessibili agli interessati per quindici giorni consecutivi e allo spirare di tale termine, decorrono i giorni per le eventuali impugnazioni. Nel caso in esame la cancellazione degli stessi è avvenuta nella pubblicazione del quarto elenco trimestrale 2018, rimasto accessibile e consultabile sulla pagina web dal 10.03.2019 al
25.03.2019>>. Avverso detta sentenza ha interposto appello il Sig. denunciando l'errore in cui sarebbe incorso Pt_1 il giudicante, nel non tenere conto dell'art. 545 c.p.c., con cui il Legislatore ha stabilito l'impignorabilità (e, quindi, anche l'insequestrabilità e la incompensabilità) dei sussidi di malattia, data la loro caratteristica esclusiva di crediti alimentari. Chiedeva il pagamento dell'importo di € 265,66 indebitamente trattenuto. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell' 8/07/ 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che il capo della sentenza con cui è stata accertata la legittimità del diniego al pagamento, ovvero la mancanza dei presupposti per ottenere l'indennità di malattia a causa della cancellazione dagli elenchi agricoli, non è stato appellato, sicchè l'unico motivo da esaminare è quello relativo al superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. sebbene eccepito in maniera del tutto generica.
La tesi non è condivisibile.
Occorre rilevare che, nella buona sostanza, l'appellante intende assumere la lesione del minimo vitale e la conseguente intangibilità dell'intero importo pensionistico, ricorrendo le condizioni prefigurate dall'art.545 cpc. 7 comma (<Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge>>).
Ciò posto, anche seguendo il ragionamento dell'appellante, lo stesso si è limitato ad eccepire la violazione della norma senza fornire alcuna prova circa i propri redditi, né ha allegato in che modo la trattenuta di € di € 265,66 possa incidere sul c.d. minimo vitale.
L'originario ricorrente ha infatti, solo genericamente eccepito la violazione dell'art. 545 c.p.c per impignorabilità delle somme.
Inoltre, come già sostenuto da questa Corte, in relazione all'art. 69 L. 153/1969, norma applicale alla presente fattispecie, si osserva che << Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la CP_2 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.>> (vedasi Cass.3648/2019).
Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa è funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
106/2022 del Giudice del lavoro di Locri pubblicata in 17/02/2022, così provvede:
- rigetta l'appello.
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 337,00 oltre accessori di legge in favore di . CP_2
-dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, 9/7/25
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 416/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Accardo e Francesca Parte_1
Accardo;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1 curata dall'Avv. Lilia Bonicioli, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 106/22 del Parte_1
17/2/22, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di malattia per i periodi 21/1/19 – 3/3/19 e 12/3/19 – 2/4/19.
A sostegno del ricorso in primo grado allegava di avere lavorato dal 2008 in qualità di bracciante agricolo e che risultava regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza fino al 2018; che in quest'ultimo anno aveva prestato la propria attività per 102 giornate e che nell'anno successivo aveva denunciato all' due periodi di malattia, dal 21 gennaio CP_2 al 3 marzo e dal 12 marzo al 2 aprile, come da certificati telematici, chiedendo l'indennizzo delle giornate corrispondenti in misura di legge;
che dette domande non risultano decise, anche se da informazioni assunte presso l' sarebbero state tutte accolte e liquidate, ma non poste in CP_1 pagamento a compensazione di presunti e non chiariti crediti.
Chiedeva il pagamento dell'indennità di malattia contestando la legittimità della compensazione. CP_ Si costituiva l' rilevando che la prestazione era stata parzialmente pagata ed in parte era stata compensata con somme indebitamente trattenute dal ricorrente in quanto aveva ricevuto prestazioni indebite perché cancellato dagli elenchi agricoli.
Sul punto rappresentava che l'indennità di malattia era stata in parte pagata mediante accredito di €
555,96 ed € 262,25 su C/C IBAN [...] c/o in data Controparte_3
03/02/2020 e per il quinto sull'indennità lorda dovuta per ciascuno dei due periodi si era provveduto alla compensazione rilevando che per i periodi di malattia 2019 richiesti era stato possibile l'accredito della contribuzione figurativa sull'estratto contributivo del ricorrente, ma non era possibile erogare le relative prestazioni in quanto gli importi asseritamente dovuti erano stati utilizzati per il recupero parziale delle somme indebitamente percepite precedentemente, mediante compensazione diretta, CP_ secondo quanto previsto dai messaggi 4.7.2016 e 21.4.2017.
Rilevava che < dall' sulle somme eventualmente dovute al ricorrente è perfettamente legittimo. Produceva a CP_1
CP_ supporto gli estratti di pagamento dell'indennità di malattia pagata dall' al ricorrente nell'anno
2011, nonché dettaglio dell'indennità di malattia che sarebbe stata spettante per i periodi di malattia oggetto della presente domanda giudiziale per l'importo portato a compensazione con le somme dovute dal ricorrente per l'indebito conseguenti alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli>>.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che non vi fossero i presupposti per il pagamento dell'indennità di malattia a causa della cancellazione dagli elenchi, sul punto così motivava <l'indennità di malattia è stata posta in pagamento solo per un importo pari ad euro 818,21 a causa una compensazione presunto indebito scaturito dalla cancellazione del ricorrente dagli elenchi agricoli. la automatica effettuata dall' risulta legittima, difatti parte resistente Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 416/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Margherita Accardo e Francesca Parte_1
Accardo;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è Controparte_1 curata dall'Avv. Lilia Bonicioli, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 106/22 del Parte_1
17/2/22, con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Locri ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di malattia per i periodi 21/1/19 – 3/3/19 e 12/3/19 – 2/4/19.
A sostegno del ricorso in primo grado allegava di avere lavorato dal 2008 in qualità di bracciante agricolo e che risultava regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del
Comune di residenza fino al 2018; che in quest'ultimo anno aveva prestato la propria attività per 102 giornate e che nell'anno successivo aveva denunciato all' due periodi di malattia, dal 21 gennaio CP_2 al 3 marzo e dal 12 marzo al 2 aprile, come da certificati telematici, chiedendo l'indennizzo delle giornate corrispondenti in misura di legge;
che dette domande non risultano decise, anche se da informazioni assunte presso l' sarebbero state tutte accolte e liquidate, ma non poste in CP_1 pagamento a compensazione di presunti e non chiariti crediti.
Chiedeva il pagamento dell'indennità di malattia contestando la legittimità della compensazione. CP_ Si costituiva l' rilevando che la prestazione era stata parzialmente pagata ed in parte era stata compensata con somme indebitamente trattenute dal ricorrente in quanto aveva ricevuto prestazioni indebite perché cancellato dagli elenchi agricoli.
Sul punto rappresentava che l'indennità di malattia era stata in parte pagata mediante accredito di €
555,96 ed € 262,25 su C/C IBAN [...] c/o in data Controparte_3
03/02/2020 e per il quinto sull'indennità lorda dovuta per ciascuno dei due periodi si era provveduto alla compensazione rilevando che per i periodi di malattia 2019 richiesti era stato possibile l'accredito della contribuzione figurativa sull'estratto contributivo del ricorrente, ma non era possibile erogare le relative prestazioni in quanto gli importi asseritamente dovuti erano stati utilizzati per il recupero parziale delle somme indebitamente percepite precedentemente, mediante compensazione diretta, CP_ secondo quanto previsto dai messaggi 4.7.2016 e 21.4.2017.
Rilevava che < dall' sulle somme eventualmente dovute al ricorrente è perfettamente legittimo. Produceva a CP_1
CP_ supporto gli estratti di pagamento dell'indennità di malattia pagata dall' al ricorrente nell'anno
2011, nonché dettaglio dell'indennità di malattia che sarebbe stata spettante per i periodi di malattia oggetto della presente domanda giudiziale per l'importo portato a compensazione con le somme dovute dal ricorrente per l'indebito conseguenti alla cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli>>.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo che non vi fossero i presupposti per il pagamento dell'indennità di malattia a causa della cancellazione dagli elenchi, sul punto così motivava
25.03.2019>>. Avverso detta sentenza ha interposto appello il Sig. denunciando l'errore in cui sarebbe incorso Pt_1 il giudicante, nel non tenere conto dell'art. 545 c.p.c., con cui il Legislatore ha stabilito l'impignorabilità (e, quindi, anche l'insequestrabilità e la incompensabilità) dei sussidi di malattia, data la loro caratteristica esclusiva di crediti alimentari. Chiedeva il pagamento dell'importo di € 265,66 indebitamente trattenuto. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell' 8/07/ 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Va premesso che il capo della sentenza con cui è stata accertata la legittimità del diniego al pagamento, ovvero la mancanza dei presupposti per ottenere l'indennità di malattia a causa della cancellazione dagli elenchi agricoli, non è stato appellato, sicchè l'unico motivo da esaminare è quello relativo al superamento dei limiti di cui all'art. 545 c.p.c. sebbene eccepito in maniera del tutto generica.
La tesi non è condivisibile.
Occorre rilevare che, nella buona sostanza, l'appellante intende assumere la lesione del minimo vitale e la conseguente intangibilità dell'intero importo pensionistico, ricorrendo le condizioni prefigurate dall'art.545 cpc. 7 comma (<Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge>>).
Ciò posto, anche seguendo il ragionamento dell'appellante, lo stesso si è limitato ad eccepire la violazione della norma senza fornire alcuna prova circa i propri redditi, né ha allegato in che modo la trattenuta di € di € 265,66 possa incidere sul c.d. minimo vitale.
L'originario ricorrente ha infatti, solo genericamente eccepito la violazione dell'art. 545 c.p.c per impignorabilità delle somme.
Inoltre, come già sostenuto da questa Corte, in relazione all'art. 69 L. 153/1969, norma applicale alla presente fattispecie, si osserva che << Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la CP_2 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.>> (vedasi Cass.3648/2019).
Analogamente, ossia in base ai medesimi criteri, va affermato che la tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa è funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa pretendersi l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Parte_1 CP_2
106/2022 del Giudice del lavoro di Locri pubblicata in 17/02/2022, così provvede:
- rigetta l'appello.
-condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite quantificate in € 337,00 oltre accessori di legge in favore di . CP_2
-dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, 9/7/25
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Marialuisa Crucitti)