Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 6524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6524 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06524/2025REG.PROV.COLL.
N. 04460/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4460 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Di Cunzolo e Pier Paolo Polese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana n. 63;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l’appellante l’avvocato Pier Paolo Polese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del 28 novembre 2019 con il quale il Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto la sua esclusione dal «Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 965 allievi finanzieri – anno 2019, della Determinazione del 10 dicembre 2019 con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al suddetto concorso e della Graduatoria finale di merito - Contingente Ordinario per i posti riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate pubblicata in data 11 dicembre 2019.
2. L’esclusione dal concorso dell’appellante era avvenuta in quanto egli è stato giudicato privo dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso in ragione della segnalazione amministrativa ex art. 75, d.P.R. 309/1990, effettuata il 22 agosto 2012 dalla Legione Carabinieri Abruzzo, del provvedimento prefettizio di ammonizione con cui l’aspirante, in data 14 maggio 2013, è stato invitato formalmente a non fare più uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso, perché ha ritenuto documentata la circostanza del ritrovamento in possesso sia di cannabis che di cocaina da parte delle forze dell’ordine.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo motivo contesta che l’episodio che ha portato all’esclusione dell’appellante si sia svolto nei termini indicati in sentenza.
La perquisizione personale non aveva fatto rinvenire alcuno stupefacente indosso all’appellante; la sostanza stupefacente sequestrata nel corso della medesima operazione di servizio era stata rinvenuta addosso a terze persone.
4.2. Il secondo motivo lamenta l’interpretazione data dell’art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. 199/1995 poiché dalla norma non si ricava la necessità di un’espulsione automatica al verificarsi anche di un solo episodio.
E’ necessario procedere ad una valutazione complessiva del candidato, a cui la presenza delle circostanze sopra individuate concorre solamente ma non determina da sola il giudizio finale.
L’Amministrazione è chiamata a svolgere un “giudizio prognostico che non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo.
Infine sussiste un’intrinseca contraddittorietà tra gli atti del Prefetto di Pescara e ed i verbali dei Carabinieri ed anche tra i provvedimenti formati da distinti Uffici della Guardia di Finanza, ossia tra la Tenenza di Popoli chiamata a fornire documenti e informazioni sull’odierno appellante ed il Comando Generale.
L’informativa periferica afferma che “nonostante le vicissitudini vissute nel 2012 come risulta dai fatti sopra descritti, da informazioni raccolte direttamente sul posto, attualmente, l’aspirante gode di ottima estimazione pubblica e condotta irreprensibile; quella del Comando Generale si fonda su un unico episodio non tenendo conto del giudizio relativo agli ultimi anni.
5. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
6.1. La circostanza che nel corso della perquisizione non sia trovata indosso all’appellante la sostanza stupefacente non esclude la sua responsabilità in considerazione delle modalità con cui si è svolto il controllo dei carabinieri.
Il signor -OMISSIS- è stato trovato il giorno 24 marzo 2012 mentre si trovava con un gruppo di giovani che avevano acceso qualcosa che veniva passata tra le mani dei presenti e che veniva buttata a terra appena accortisi dell’arrivo dei carabinieri; si trattava di uno spinello e inoltre sotto la panchina veniva rinvenuto un pacchetto di sigarette al cui interno vi erano molti involucri contenenti marijuana e cocaina.
Peraltro all’atto della convocazione dinanzi al Prefetto l’appellante non ha rivendicato l’estraneità al compossesso dello stupefacente e non ha contestato il provvedimento amministrativo del Prefetto.
In conclusione la valutazione ostativa dell’episodio non può essere evitata solo per le particolari modalità con cui è avvenuto il controllo.
6.2. La lettura affermata dall’appellante dell’art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. 199/1995 è in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che la norma in questione non consenta alcuna valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione, e, cionondimeno, non presenti frizioni rispetto ai principi costituzionali di ragionevolezza e di legalità, atteggiandosi la causa escludente in esame non già come misura sanzionatoria, bensì come un requisito di partecipazione, del tutto ragionevole alla luce degli specifici computi la cui cura è affidata alla guardia di finanza ( ex multis Consiglio di Stato sez. II, 17 gennaio 2023, n.609).
Tale orientamento è stato recentemente confermato da una sentenza di questa sezione che appare opportuno riportare nel punto essenziale (Consiglio di Stato sez. II, 27 gennaio 2025, n.591) “ invero, a fronte della citata previsione di bando, secondo cui “sono causa di esclusione dall’arruolamento anche …l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”, non si comprende in che modo, l’accertata -e pure incontestata- detenzione, in data 14 gennaio 2021, per uso personale, di un seppur modesto quantitativo di «marijuana», potesse essere ragionevolmente considerata come non ostativa rispetto alla elezione concorsuale. Come noto, le clausole di un bando che onerano l'interessato ad una immediata impugnazione sono proprio quelle che prescrivono requisiti di ammissione o di partecipazione alla selezione, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta. Come evidentemente è nella specie. A fronte di ciò, l’appello di specie, del tutto generico nella contestazione del capo di sentenza in questione, risulta inammissibile, per le ragioni appena esposte, stante la generica ed infondata censura sul punto della tardività del ricorso introduttivo del giudizio. Ma comunque, pur a fronte della decisività dei rilievi sopra esposti, non appare ultroneo, a confutazione delle censure relative al merito della questione, ricordare come la condivisa giurisprudenza di questa Sezione (cfr., da ultimo, la sentenza di questa Sezione n. 8338 del 2024, pubblicata il 17.10.2024 nonché la n. 5209 del 2024, pubblicata in data 11.6.2024), ha già affermato che, mediante l’introduzione della fattispecie escludente in parola il legislatore ha inteso disciplinare in forma espressa un ambito che in precedenza era rimesso alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione, tipizzando una causa di esclusione dai concorsi di specie con formulazione chiara e inequivoca di talché, laddove vengano accertate le circostanze normativamente previste, l’Amministrazione non ha facoltà di derogare al precetto normativo ed è quindi vincolata a sancire l’esclusione del candidato dal concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 2540/2022). Mentre, a proposito della doglianza concernente l’esigenza di un ancorché minimo onere motivazionale volto ad illustrare il carattere di attualità, necessarietà ed adeguatezza del giudizio inidoneativo, nelle richiamate pronunce è stata ampiamente chiarita la natura vincolata del provvedimento di esclusione oggetto della presente controversia, non potendo l’Amministrazione far altro che applicare una precisa disposizione normativa che non lascia spazi di discrezionalità “.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.000 (tremila)..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.