Articolo 4 della Legge 4 novembre 1981, n. 626
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 novembre 1981
Art. 4.
Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 , di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva e' ridotta allo 0,1 per cento.
Entrata in vigore il 8 novembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente