Versione
8 novembre 1981
8 novembre 1981
Art. 4.
Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 , di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva e' ridotta allo 0,1 per cento.
Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 , di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva e' ridotta allo 0,1 per cento.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 06/12/1982 n. 250730 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 6 dicembre 1982 · 0.44689262
La "Societa\' ...", con sede legale a ..., con istanza del 23 febbraio 1982 ha chiesto alla Scrivente di sapere in quale misura debbano essere applicate le agevolazioni tributarie previste dal titolo quarto del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, ad una operazione di prefinanziamento a medio termine concesso alla Societa\' stessa da un "pool" di banche, mediante apertura di credito in conto corrente. La Societa\' istante, infatti, nella predetta nota di cui si trasmette copia, premesso di aver ricevuto la richiesta da parte del suddetto "pool" bancario del pagamento dell\'imposta sostitutiva con l\'aliquota dell\'1,50%, prevista dal primo comma dell\'art. 18 del menzionato D.P.R. …
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