Art. 4.
Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 , di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva e' ridotta allo 0,1 per cento.
Per i finanziamenti dei crediti alla esportazione previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 , di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1982, l'aliquota dell'imposta sostitutiva e' ridotta allo 0,1 per cento.