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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/01/2024, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1783/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 1783/2021 promossa dalla:
P.IVA Controparte_1
con sede a Eboli (SA), Contrada Cioffi n. 114, in persona del suo l.r.p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio d'appello, giusta procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83, 3° co., c.p.c. a margine dell'atto introduttivo del primo grado, dall'avv.to
Massimo Fortunato, , del Foro di Torre Annunziata, e con C.F._1
domicilio digitale eletto ai fini della presente procedura ai sensi dell'art. 16sexies D.L.
179/2012 convertito in L. 221/12 e ss.mm. all'indirizzo pec
Email_1
[...]
[...] contro pagina 1 di 8 rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'avv. Tiziana
Coppola, C.F. , del Foro di Torre Annunziata, ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, in Pompei (NA), Via Nolana n. 44
-APPELLATA
e
, c.f. , in persona del legale rapp.te pro- Controparte_3 P.IVA_2
tempore per la carica dom.to in presso Avvocatura Generale dello Stato Via Dei CP_3
Portoghesi n. 12
-APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 4516/2020 del G.d.P. di Torre Annunziata;
opposizione a cartella di pagamento;
omessa notifica verbale di accertamento.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società
[...]
proponeva opposizione, avanti al Giudice di Pace di Controparte_1
Torre Annunziata, avverso la cartella esattoriale n. 10020190014043325000 del complessivo importo di € 1.165,55, notificatale il 13.05.2019. L'opposta cartella aveva ad oggetto il mancato pagamento di pretese contravvenzioni al Codice della Strada, elevate dalla Polizia Stradale di (fondate su verbale PS n. 126/0002262794 CP_3 CP_3
dell'11.11.2014), asseritamente notificato il 24.11.2014. Costituitasi l resistendo CP_4
alla domanda, il G.d.P. dichiarava tardiva l'opposizione, rigettando la domanda avanzata dalla società in primo grado.
Proponeva appello la lamentando Controparte_1
l'erroneità della decisione di primo grado, ed in particolare contestando: 1) erroneità della pagina 2 di 8 decisione del G.d.P. nella parte in cui dichiara la tardività dell'opposizione di primo grado, trattandosi di opposizione ex art. 615 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 206 c.d.s. e 27
l. 689/81, decadenza della PA dal diritto di riscossione;
3) inesistenza di atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della cartella. Chiedeva: 1) accogliere il dispiegato appello e, per l'effetto, previa statuizione di annullamento e/o nullità e/o inefficacia dell'appellata sentenza di primo grado e relativa contestuale riforma come da motivi d'appello formulati, accogliere le eccezioni e le domande svolte nel primo grado,
e pertanto dichiarare illegittima, nulla e/o inefficace la cartella esattoriale n.
10020190014043325000 notificata all'esponente per non essere dovuta la presunta pretesa creditoria pari ad euro 1.165,55; con vittoria di compensi professionali del primo grado, nonché del giudizio d'appello, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara anticipatario. Si costituiva l' eccependo: 1) Controparte_5
inammissibilità dell' appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) correttezza della decisione del giudice di primo grado stante la tardività dell'opposizione avanzata in primo grado;
3) carenza di legittimazione passiva e responsabilità dell'Ente Impositore;
4) infondatezza dell'eccezione sulla violazione delle disposizioni inerenti il contenuto minimo della cartella. Chiedeva dunque: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ss;
rigettare in ogni caso il gravame confermando in toto la sentenza n. 4516/2020 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata;
Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il gravame è fondato e va accolto.
Va dichiarata la contumacia della non costituitasi seppur Controparte_3
ritualmente citata in giudizio.
In ordine all'eccezione preliminare sollevata dalla difesa di va osservato che CP_4
risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., norma che richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del pagina 3 di 8 provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che, nell'atto d'appello, sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da parte appellata, in quanto risultano correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Pertanto l'eccezione preliminare va disattesa.
pagina 4 di 8 Nel merito, l'appello è fondato, dovendosi riformare la decisione del primo giudice che ha pronunciato nel senso dell'inammissibilità dell'opposizione di primo grado stante la tardività della stessa con l'accoglimento, nel merito, della opposizione.
Si evidenzia che l'opposizione “recuperatoria” ex art. 7 d.lgs. 150 del 2011 mezzo con il quale l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del Codice della Strada - è esperibile entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento e pena di decadenza. In riferimento a tale strumento impugnatorio, le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 22.9.2017,
n. 22080) hanno chiarito che: « l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 1.9.2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrenti dalla data di notificazione della cartella di pagamento ». Si precisa altresì che secondo tale disposizione di legge l'opposizione va proposta con ricorso, ma qualora l'opponente – come nel caso di specie - scelga il rito ordinario e il giudice non disponga il mutamento del rito entro la prima udienza, si consolida il rito (sbagliato) scelto dall'opponente, anche in relazione alla forma dell'atto di appello. La tempestività dell'opposizione deve essere rapportata alla data in cui l'atto di citazione è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché a quella del suo deposito in cancelleria (atto equipollente al deposito del ricorso), non dovendosi procedere alla conversione dell'atto introduttivo in ricorso (in questo senso Corte di Cassazione con l'ordinanza del 26 maggio 2020 n. 9847)
Orbene, nel caso di specie, l'opposizione avanzata in primo grado, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di pace, risulta tempestiva, in quanto dalla data di notifica della cartella (13.05.2019) alla data di notifica dell'atto di opposizione (12.06.2019) risultano intercorsi propriamente 30 giorni.
pagina 5 di 8 Tanto premesso, l'opposizione andava e va esaminata nel merito.
Si rileva che, nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del C.d.S., si realizza un'inversione dell'onere della prova in favore del ricorrente e, conseguentemente, la P.A. assume la veste sostanziale di parte attrice, tenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c. a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Infatti, la Suprema Corte, ha precisato che “alla P.A. incombe – ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore – sia
l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.»
(Ordinanza n. 1921/2019 Cassazione Civile – Sezione VI). Per effetto di quanto prescritto dall'art. 209 C.d.S., la PA decade dal suo diritto alla riscossione ove, in seguito all'infrazione commessa, non notifichi nel termine di 60 giorni alcuna comminazione al trasgressore (in questo senso Sezioni Unite, sent. n. 22080/2017). Nel caso di specie, non risulta provata la notifica di alcun atto prodromico alla cartella esattoriale, pertanto alla stregua dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ad. es. Cass. civ. 4690/2022, Cass. civ. ord. 3318/2021 per cui l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa) l'opposizione andava e va, per ciò solo, accolta ed annullata la cartella esattoriale, dovendosi pertanto riformare integralmente la sentenza di primo grado.
Tanto premesso, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua pagina 6 di 8 dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso de quo, le spese del gravame nel rapporto CP_1 Controparte_1 CP_1
seguono la soccombenza, dovendosi modificare anche in parte qua la
[...] CP_5
sentenza gravata, e sono liquidate in dispositivo (avuto riguardo ai minimi, stante l'esiguità dell'attività difensiva svolta ed il connotato seriale del contenzioso in oggetto).
È appena il caso di precisare al riguardo che l'agente della riscossione è il soggetto istituzionalmente tenuto alla riscossione dal che discende la sua legittimazione, anche ai fini della condanna alle spese, e quindi salva la chiamata in manleva dell'ente creditore è
l'unica parte che debba sopportare il carico delle spese in caso di soccombenza (v. tra le altre Cass. civ. 3101/2017)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado accoglie l'opposizione proposta dalla società Controparte_1
e per l'effetto annulla la cartella n. 10020190014043325000;
[...]
2) condanna alla rifusione delle spese in favore dei e CP_4 Controparte_1
liquidate per il primo grado di giudizio in euro Controparte_1
pagina 7 di 8 633,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge, mentre per il gravame in euro 1.278,00 per compensi ed Euro 64,50 per spese vive oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cassa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv. Massimo Fortunato.
Torre Annunziata, 10.01.2024
Il Giudice dott. Emanuela Musi
pagina 8 di 8