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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/08/2025, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 28/07/2022 al numero 6630/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 360/2022, resa nel giudizio recante R.G. N. 5083/2020, in data 17/01/2022, non notificata;
TRA
IN PERSONA DEL Parte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini, Paolo Pepe e Francesco Paolo Ballirano;
- APPELLANTE -
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. Edoardo Attanasio;
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno,
[...] Parte_1 rappresentando di aver effettuato separate prenotazioni per dei voli;
che, nello Pt_1 specifico tali voli avrebbero riguardato, nel caso del la tratta Amsterdam-Milano CP_1 del 15/03/2020 e, nel caso dell' la tratta Milano-Amsterdam del 13/03/2020 e CP_2
1 Amsterdam-Milano del 15/03/2020; che tali voli sarebbero stati annullati a causa dell'emergenza COVID-19; che, pertanto, per causa di forza maggiore, sarebbero stati impossibilitati ad effettuare qualsiasi spostamento;
che avrebbero dunque richiesto il rimborso del costo dei biglietti alla società convenuta anche con formale diffida inviata a mezzo PEC in data 28/04/2020.
Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare la cancellazione dei voli;
la Pt_1 sussistenza della condizione prevista dall'art. 88 bis, comma 1, lett. d) della L. n. 27/2020 e quindi la sopravvenuta impossibilità ex art. 1463 c.c.; la violazione da parte dell' Pt_1 dell'art. 88 bis, comma 3, della L. n. 27/2020, per non aver proceduto al rimborso delle somme versate dagli attori nel prescritto termine di 30 giorni;
per l'effetto, il diritto degli attori a conseguire il rimborso del costo dei biglietti;
con vittoria di spese.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale Pt_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta, dal momento che, essendo essa stata ammessa con sentenza dichiarativa di insolvenza n. 17/2007 del Tribunale di Civitavecchia alla procedura di Amministrazione Straordinaria Speciale, la domanda degli attori sarebbe dovuta essere stata proposta presso il Tribunale di Civitavecchia, in ragione della concentrazione presso quest'ultimo delle azioni dirette all'accertamento di crediti nei confronti della società sottoposta ad Amministrazione Straordinaria.
Il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'eccezione di inammissibilità proposta da Pt_1 ed accoglieva la domanda proposta dagli attori, condannando la alla Parte_1 restituzione delle somme richieste e al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio e chiedendo la riforma integrale Controparte_1 Controparte_2 della sentenza impugnata e reiterando sostanzialmente le medesime domande avanzate in primo grado e rigettate dal Giudice di Pace di Salerno in ordine alla inammissibilità della domanda attorea.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande proposte dagli odierni Appellati per tutti e/o alcuni dei motivi di cui al presente atto;
2. IN SUBORDINE: disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto da : Pt_1
- respingere integralmente tutte le domande avanzata ex adverso a qualunque titolo avanzata dagli odierni Appellati nel primo grado di giudizio nei confronti di in quanto infondate e non provate;
Pt_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”.
2 Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_1
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello
[...] Controparte_2 per l'asserita nullità della procura alle liti, difettando quest'ultima della data di conferimento dell'incarico, non identificando univocamente le parti e presentando un'ombra/alone intorno alla firma dell'Ing. che sembrerebbe essere una Persona_1 immagine inserita e non una firma apposta di suo pugno a penna.
Nel merito, riteneva infondato l'appello, in quanto la non sarebbe stata dichiarata Pt_1 fallita, con la conseguenza che non sarebbe stata applicabile la normativa relativa.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“a – pregiudizialmente dichiarare la nullità della procura alle liti ed il difetto di rappresentanza dei difensori della società appellante con conseguente inammissibilità dell'atto di appello;
b – nel merito, rigettare l'appello in quanto assolutamente pretestuoso ed infondato, con conferma della sentenza impugnato del G.d.P. di Salerno n. 360/2022;
c – condannare al pagamento di una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc;
Pt_1
d - in ogni caso, condannare , in virtù della soccombenza, al pagamento di spese del doppio grado di giudizio nei Pt_1 massimi delle Tariffe Forensi”.
Il Giudice ordinava l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/03/2025.
Con ordinanza del 19/03/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Procedibilità, ammissibilità e proponibilità dell'appello. Rigetto eccezione di nullità della procura proposta da parte appellata.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c.
Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta
3 contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione.
Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
4 Prima dell'esame del merito va, altresì, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
Inoltre, sempre in via preliminare, va dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità proposta dagli appellati, i quali ritengono che la procura alle liti conferita ai procuratori di sia viziata da nullità, in quanto sprovvista della data di conferimento, non Pt_1 indicante il codice fiscale dei rappresentati, il conferente l'incarico e gli avvocati e, in quanto tale, non identificante univocamente tali soggetti e provvista di una sottoscrizione non apposta di pugno dal soggetto preposto al suo conferimento.
Procedendo con ordine, è necessario evidenziare come la mancanza di data nella procura conferita con atto separato, ovvero con atto distinto dall'atto introduttivo di appello – proprio come avvenuto nel caso di specie – non integra un'ipotesi di nullità della procura medesima.
L'art. 83 c.p.c. non richiede, quale indefettibile requisito di forma di tale atto, la data e il luogo di rilascio, sicché la sua collocazione topografica rispetto all'atto cui accede appare dirimente da questo punto di vista.
Come evidenziato di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, seppur con riferimento all'ipotesi di ricorso per cassazione, ma applicabile analogicamente anche all'atto di appello, infatti, “In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione” (Cass., S.U., n. 2077 del 19/01/2024).
In sostanza, dunque, nel caso di procura allegata al messaggio di PEC con il quale l'atto è notificato o inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato, la procura
5 medesima, sottoscritta con firma autografa della parte ed autenticata è da considerarsi alla stregua di procura apposta in calce al ricorso. La presenza della procura nella busta telematica con la quale l'atto è depositato o nel messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato comporta dunque una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce, anche con riferimento alla data in cui la procura risulti essere stata conferita.
Nel caso di specie, dunque, la procura, da parte appellante tanto allegata al messaggio di posta elettronica certificata di notificazione dell'atto di appello, quanto depositata nella
“busta telematica” al momento della costituzione in giudizio, è da ritenersi materialmente congiunta all'atto di proposizione dell'appello e, in quanto tale, conferita al momento della redazione dello stesso.
Per quanto attiene, invece, all'asserita non identificabilità delle parti, del conferente l'incarico e degli avvocati a causa della mancata indicazione dei relativi codici fiscali in seno alla procura, occorre osservare che la stessa Corte di cassazione ha stabilito, sempre in tema di ricorso per cassazione, che “l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale” (Cass., sez. I, n. 5067 del 24/02/2021).
Nel caso di specie, dall'atto introduttivo di appello, così come dalla procura speciale, emergono i dati relativi al conferente l'incarico, alle parti e agli avvocati difensori, cosicché resta esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di tali soggetti.
Con riferimento, infine, alla firma apposta dal legale rappresentate pro-tempore della
, Ing. che parte appellata sostiene non essere stata apposta di suo Pt_1 Persona_1 pugno da parte di quest'ultimo, preme osservare che l'autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente (cfr. Cass., sez. II, n. 19965 del 19/07/2024).
Pertanto, parte appellata, se avesse voluto efficacemente contestare l'autografia della firma apposta dall'Ing. avrebbe dovuto formalmente proporre apposita Persona_1 domanda di querela di falso.
2. Accoglimento dell'appello nel merito.
Nel merito l'appello merita accoglimento.
6 Parte appellante con il suo unico motivo di appello lamenta la mancata corretta applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 08/07/1999, non avendo egli accolto, in applicazione di tale articolo, l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da . Pt_1
In particolare, la sostiene che, in ragione del summenzionato articolo, in presenza Pt_1 di una società dichiarata in stato di insolvenza e soggetta ad Amministrazione Straordinaria, la competenza funzionale ad accertare l'esistenza di crediti sopravvenuti vantati da terzi nei confronti della società amministrata sia attribuita al tribunale fallimentare e non a quello ordinario.
In effetti, l'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 08/07/1999 prescrive che “Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza”.
Sul punto, la Corte di cassazione ha statuito che “In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass., sez. VI, n. 15982 del 18/06/2018).
Ad ogni modo, come ha precisato sempre la Corte di legittimità, ciò vale per i crediti la cui domanda di accertamento venga proposta successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società debitrice. Ed infatti, argomentando a contrario con riferimento a crediti la cui esistenza o inesistenza era stata già accertata con sentenza, la Corte ha ritenuto che “La sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999” (Cass., sez. VI, n. 15796 del 27/07/2015).
Orbene, nel caso di specie, non può essere revocata in dubbio la circostanza che con sentenza n. 17 emessa in data 11/05/2017 dal Tribunale di Civitavecchia sia stato dichiarato lo stato di insolvenza di la quale veniva di poi ammessa alla Parte_1 procedura di Amministrazione Straordinaria.
7 In considerazione di ciò, accertato che il credito vantato dagli odierni appellati fa riferimento ad un periodo successivo alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della e, in Parte_1 applicazione della summenzionata normativa e dei suddetti orientamenti giurisprudenziali, deve ritenersi che la domanda presentata dal sig. e dal sig. CP_1 andasse presentata davanti al Tribunale dichiarativo dello stato di insolvenza CP_2 della , ovvero dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, e non al Giudice di Pace di Pt_1
Salerno.
Pertanto, l'appello spiegato da va accolto e, in riforma della sentenza emessa dal Pt_1
Giudice di Pace di Salerno, la domanda proposta da e Controparte_1 CP_2 va dichiarata inammissibile.
[...]
3. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 6630/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_2
e e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
360/2022, resa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara inammissibile la domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_2
2) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 04/08/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo in data 28/07/2022 al numero 6630/2022 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 360/2022, resa nel giudizio recante R.G. N. 5083/2020, in data 17/01/2022, non notificata;
TRA
IN PERSONA DEL Parte_1
LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Pierallini, Paolo Pepe e Francesco Paolo Ballirano;
- APPELLANTE -
E
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'Avv. Edoardo Attanasio;
- APPELLATO -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da memorie ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato e Controparte_1 CP_2 convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Salerno,
[...] Parte_1 rappresentando di aver effettuato separate prenotazioni per dei voli;
che, nello Pt_1 specifico tali voli avrebbero riguardato, nel caso del la tratta Amsterdam-Milano CP_1 del 15/03/2020 e, nel caso dell' la tratta Milano-Amsterdam del 13/03/2020 e CP_2
1 Amsterdam-Milano del 15/03/2020; che tali voli sarebbero stati annullati a causa dell'emergenza COVID-19; che, pertanto, per causa di forza maggiore, sarebbero stati impossibilitati ad effettuare qualsiasi spostamento;
che avrebbero dunque richiesto il rimborso del costo dei biglietti alla società convenuta anche con formale diffida inviata a mezzo PEC in data 28/04/2020.
Chiedevano, pertanto, di accertare e dichiarare la cancellazione dei voli;
la Pt_1 sussistenza della condizione prevista dall'art. 88 bis, comma 1, lett. d) della L. n. 27/2020 e quindi la sopravvenuta impossibilità ex art. 1463 c.c.; la violazione da parte dell' Pt_1 dell'art. 88 bis, comma 3, della L. n. 27/2020, per non aver proceduto al rimborso delle somme versate dagli attori nel prescritto termine di 30 giorni;
per l'effetto, il diritto degli attori a conseguire il rimborso del costo dei biglietti;
con vittoria di spese.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale Pt_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta, dal momento che, essendo essa stata ammessa con sentenza dichiarativa di insolvenza n. 17/2007 del Tribunale di Civitavecchia alla procedura di Amministrazione Straordinaria Speciale, la domanda degli attori sarebbe dovuta essere stata proposta presso il Tribunale di Civitavecchia, in ragione della concentrazione presso quest'ultimo delle azioni dirette all'accertamento di crediti nei confronti della società sottoposta ad Amministrazione Straordinaria.
Il Giudice di Pace di Salerno rigettava l'eccezione di inammissibilità proposta da Pt_1 ed accoglieva la domanda proposta dagli attori, condannando la alla Parte_1 restituzione delle somme richieste e al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio e chiedendo la riforma integrale Controparte_1 Controparte_2 della sentenza impugnata e reiterando sostanzialmente le medesime domande avanzate in primo grado e rigettate dal Giudice di Pace di Salerno in ordine alla inammissibilità della domanda attorea.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande proposte dagli odierni Appellati per tutti e/o alcuni dei motivi di cui al presente atto;
2. IN SUBORDINE: disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto da : Pt_1
- respingere integralmente tutte le domande avanzata ex adverso a qualunque titolo avanzata dagli odierni Appellati nel primo grado di giudizio nei confronti di in quanto infondate e non provate;
Pt_1
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”.
2 Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_1
e eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello
[...] Controparte_2 per l'asserita nullità della procura alle liti, difettando quest'ultima della data di conferimento dell'incarico, non identificando univocamente le parti e presentando un'ombra/alone intorno alla firma dell'Ing. che sembrerebbe essere una Persona_1 immagine inserita e non una firma apposta di suo pugno a penna.
Nel merito, riteneva infondato l'appello, in quanto la non sarebbe stata dichiarata Pt_1 fallita, con la conseguenza che non sarebbe stata applicabile la normativa relativa.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“a – pregiudizialmente dichiarare la nullità della procura alle liti ed il difetto di rappresentanza dei difensori della società appellante con conseguente inammissibilità dell'atto di appello;
b – nel merito, rigettare l'appello in quanto assolutamente pretestuoso ed infondato, con conferma della sentenza impugnato del G.d.P. di Salerno n. 360/2022;
c – condannare al pagamento di una somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni ex art. 96 cpc;
Pt_1
d - in ogni caso, condannare , in virtù della soccombenza, al pagamento di spese del doppio grado di giudizio nei Pt_1 massimi delle Tariffe Forensi”.
Il Giudice ordinava l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04/03/2025.
Con ordinanza del 19/03/2025, il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Procedibilità, ammissibilità e proponibilità dell'appello. Rigetto eccezione di nullità della procura proposta da parte appellata.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità dell'appello, essendo stato proposto nel termine lungo fissato dalla legge, in assenza di alcuna notifica della sentenza di primo grado.
Va, inoltre, dichiarata l'ammissibilità dell'appello in relazione a quanto statuito dal novellato art. 342 c.p.c.
Invero, nella giurisprudenza, soprattutto di merito, e in dottrina si sono formati vari orientamenti interpretativi in ordine alla corretta decifrazione della chiesta specificità dei motivi di appello, prevista a pena di inammissibilità dai novellati artt. 342 e 434 c.p.c., essendo controverso, in particolare, se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta
3 contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice.
In particolare, un primo orientamento, maggiormente formalistico, riteneva che le suddette norme imponessero all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione.
Di contro, altro orientamento, riteneva bastasse una compiuta contestazione di ben identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, posti a suo fondamento, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che promanerebbe sulla scorta di ben evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado.
Le Sezioni Unite (sent. n. 27199/2017), nel risolvere il contrasto, hanno aderito alla tesi meno formalistica. In particolare, si è ritenuto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel loro nuovo testo, vadano interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris intantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In sostanza, l'appellante non è tenuto alla trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. n. 10916/2017 nonché Cass. n. 23291/2016).
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto di appello risulta che l'appellante si è attenuto a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., dal momento che ha richiamato i passi argomentativi della sentenza che intendeva contestare cui ha contrapposto delle deduzioni astrattamente idonee a scalfirne il fondamento giuridico.
4 Prima dell'esame del merito va, altresì, osservato che la principale caratteristica del giudizio di appello è costituita dal c.d. effetto devolutivo (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore.
Tale effetto non è automatico, nel senso che esso non si accompagna alla semplice proposizione del mezzo di impugnazione, ma dipende dal contenuto dell'atto di appello (principale e incidentale), nel quale l'appellante ha l'onere di indicare non solo i punti e i capi indicati ma anche le ragioni per cui viene chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi di fatto e di diritto posti a base dell'impugnazione.
Nell'ambito dell'intero punto o del capo della sentenza appellata, si espande la cognizione del giudice di secondo grado.
Inoltre, sempre in via preliminare, va dichiarata infondata l'eccezione di inammissibilità proposta dagli appellati, i quali ritengono che la procura alle liti conferita ai procuratori di sia viziata da nullità, in quanto sprovvista della data di conferimento, non Pt_1 indicante il codice fiscale dei rappresentati, il conferente l'incarico e gli avvocati e, in quanto tale, non identificante univocamente tali soggetti e provvista di una sottoscrizione non apposta di pugno dal soggetto preposto al suo conferimento.
Procedendo con ordine, è necessario evidenziare come la mancanza di data nella procura conferita con atto separato, ovvero con atto distinto dall'atto introduttivo di appello – proprio come avvenuto nel caso di specie – non integra un'ipotesi di nullità della procura medesima.
L'art. 83 c.p.c. non richiede, quale indefettibile requisito di forma di tale atto, la data e il luogo di rilascio, sicché la sua collocazione topografica rispetto all'atto cui accede appare dirimente da questo punto di vista.
Come evidenziato di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, seppur con riferimento all'ipotesi di ricorso per cassazione, ma applicabile analogicamente anche all'atto di appello, infatti, “In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione” (Cass., S.U., n. 2077 del 19/01/2024).
In sostanza, dunque, nel caso di procura allegata al messaggio di PEC con il quale l'atto è notificato o inserita nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato, la procura
5 medesima, sottoscritta con firma autografa della parte ed autenticata è da considerarsi alla stregua di procura apposta in calce al ricorso. La presenza della procura nella busta telematica con la quale l'atto è depositato o nel messaggio di posta elettronica certificata con il quale l'atto è notificato comporta dunque una presunzione assoluta relativamente alla congiunzione materiale della procura all'atto cui si riferisce, anche con riferimento alla data in cui la procura risulti essere stata conferita.
Nel caso di specie, dunque, la procura, da parte appellante tanto allegata al messaggio di posta elettronica certificata di notificazione dell'atto di appello, quanto depositata nella
“busta telematica” al momento della costituzione in giudizio, è da ritenersi materialmente congiunta all'atto di proposizione dell'appello e, in quanto tale, conferita al momento della redazione dello stesso.
Per quanto attiene, invece, all'asserita non identificabilità delle parti, del conferente l'incarico e degli avvocati a causa della mancata indicazione dei relativi codici fiscali in seno alla procura, occorre osservare che la stessa Corte di cassazione ha stabilito, sempre in tema di ricorso per cassazione, che “l'errata indicazione del codice fiscale del ricorrente nella procura speciale rilasciata al difensore non ne provoca la nullità, restando esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di colui che abbia conferito il mandato, comunque deducibile dai dati anagrafici riportati nell'atto difensivo e nella stessa procura speciale” (Cass., sez. I, n. 5067 del 24/02/2021).
Nel caso di specie, dall'atto introduttivo di appello, così come dalla procura speciale, emergono i dati relativi al conferente l'incarico, alle parti e agli avvocati difensori, cosicché resta esclusa una insuperabile incertezza sull'identità di tali soggetti.
Con riferimento, infine, alla firma apposta dal legale rappresentate pro-tempore della
, Ing. che parte appellata sostiene non essere stata apposta di suo Pt_1 Persona_1 pugno da parte di quest'ultimo, preme osservare che l'autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui richiede la sua certificazione della autografia della sottoscrizione del conferente (cfr. Cass., sez. II, n. 19965 del 19/07/2024).
Pertanto, parte appellata, se avesse voluto efficacemente contestare l'autografia della firma apposta dall'Ing. avrebbe dovuto formalmente proporre apposita Persona_1 domanda di querela di falso.
2. Accoglimento dell'appello nel merito.
Nel merito l'appello merita accoglimento.
6 Parte appellante con il suo unico motivo di appello lamenta la mancata corretta applicazione da parte del Giudice di prime cure dell'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 08/07/1999, non avendo egli accolto, in applicazione di tale articolo, l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da . Pt_1
In particolare, la sostiene che, in ragione del summenzionato articolo, in presenza Pt_1 di una società dichiarata in stato di insolvenza e soggetta ad Amministrazione Straordinaria, la competenza funzionale ad accertare l'esistenza di crediti sopravvenuti vantati da terzi nei confronti della società amministrata sia attribuita al tribunale fallimentare e non a quello ordinario.
In effetti, l'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 08/07/1999 prescrive che “Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza”.
Sul punto, la Corte di cassazione ha statuito che “In materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della l. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del 1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa” (Cass., sez. VI, n. 15982 del 18/06/2018).
Ad ogni modo, come ha precisato sempre la Corte di legittimità, ciò vale per i crediti la cui domanda di accertamento venga proposta successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società debitrice. Ed infatti, argomentando a contrario con riferimento a crediti la cui esistenza o inesistenza era stata già accertata con sentenza, la Corte ha ritenuto che “La sentenza con cui, in primo grado, venga accertato (integralmente o parzialmente) ovvero rigettato un credito nei confronti di un imprenditore dichiarato insolvente e posto, successivamente alla pubblicazione della stessa, in amministrazione straordinaria, è opponibile alla procedura concorsuale, cosicché il commissario o, in caso di rigetto, il creditore che vuole ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla nelle forme ordinarie, secondo la previsione dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. (nel testo novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), applicabile all'amministrazione straordinaria in ragione del richiamo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 270 del 1999” (Cass., sez. VI, n. 15796 del 27/07/2015).
Orbene, nel caso di specie, non può essere revocata in dubbio la circostanza che con sentenza n. 17 emessa in data 11/05/2017 dal Tribunale di Civitavecchia sia stato dichiarato lo stato di insolvenza di la quale veniva di poi ammessa alla Parte_1 procedura di Amministrazione Straordinaria.
7 In considerazione di ciò, accertato che il credito vantato dagli odierni appellati fa riferimento ad un periodo successivo alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della e, in Parte_1 applicazione della summenzionata normativa e dei suddetti orientamenti giurisprudenziali, deve ritenersi che la domanda presentata dal sig. e dal sig. CP_1 andasse presentata davanti al Tribunale dichiarativo dello stato di insolvenza CP_2 della , ovvero dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, e non al Giudice di Pace di Pt_1
Salerno.
Pertanto, l'appello spiegato da va accolto e, in riforma della sentenza emessa dal Pt_1
Giudice di Pace di Salerno, la domanda proposta da e Controparte_1 CP_2 va dichiarata inammissibile.
[...]
3. Spese di lite.
Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel giudizio n. 6630/2022 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_2
e e, per l'effetto, in riforma la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
360/2022, resa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara inammissibile la domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_2
2) Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 04/08/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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