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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/04/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5116/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.120/2017 del Tribunale di Avellino vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Marco Dragone (C.F. ), C.F._2 presso il quale elettivamente domicilia in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n. 14.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 legale in l Corso Cavour n. 19, P.IVA CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. l'appellante concludeva riportandosi ai propri atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.12.2008 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2008 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di E.14.328,05, oltre interessi al tasso del 9,84% fino al soddisfo e spese della procedura, in favore della quale saldo debitore Controparte_2 del conto corrente n.01/250/150410-0 e conveniva la predetta innanzi al Tribunale di CP_1
S.Angelo dei Lombardi-Sezione Distaccata del Tribunale di Avellino.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'inidoneità della documentazione prodotta dalla al fine di ottenere il decreto monitorio, nonché la non debenza della somma richiesta CP_1 avendo la ricorrente applicato illegittimamente tassi debitori ultralegali, commissione CP_1 di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Chiedeva dunque l'accoglimento dell'opposizione e in via riconvenzionale la ripetizione della somma di E.25.000,00 o della minore somma da accertarsi in corso di causa.
Concludeva chiedendo: "A) in via principale, dichiarare illegittimo, nullo o inefficace il D.I. N.
233/08, e comunque revocarlo per i motivi di opposizione;
B) sempre in via principale, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, dichiarando la nullità di ogni addebito effettuato in danno dell'opponente dalla banca convenuta in opposizione e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione di € 25.000,00 o di quella minor somma che sarà accertata in corso di causa;
C) in via subordinata, disporre la parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguenziale riduzione dell'ingiunzione per effetto di compensazione nei rapporti dare- avere;
D) vinte in ogni caso le spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione antistataria al sottoscritto difensore".
Si costituiva in giudizio la che contestava l'opposizione e Controparte_2 ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata la documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione.
Il Tribunale di Avellino con sentenza n.120/2017, pubblicata il 22 settembre 2017, così statuiva :“a) revoca il decreto ingiuntivo n. 233/08 del 3.11.2008 Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto del residuo debito pari ad € 11.356,72, oltre interessi legali dal 13.04.2007 fino al soddisfo;
c) condanna parte soccombente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre rimborso forf.15 %, iva e cap come per legge".
In particolare il giudice di prime cure, accertata l'idoneità dell'estratto conto depositato dalla ad integrare la prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., in adesione alle conclusioni CP_1 cui era pervenuto il C.T.U., rideterminava il saldo debitore nella somma di E.11.356,72 alla data di chiusura del conto del 13/04/2007, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto notificato il Parte_1
19.10.2018, sostenendo con il primo motivo la nullità della consulenza tecnica di ufficio in quanto espletata sulla base di documenti prodotti tardivamente allorquando erano già maturate le preclusioni processuali;
contestava inoltre la omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta in spregio al generale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato come disposto dall'art. 112 c.p.c.; sosteneva infine la erronea quantificazione degli interessi sul debito residuo (già comprensivo degli interessi) in violazione delle disposizioni applicabili in materia di anatocismo.
Chiedeva dunque accogliere “-il primo motivo di appello previa dichiarazione della nullità della perizia a firma della Dott.ssa e, la sua inutilizzabilità ai fini della pronuncia di Per_1 primo grado;
- il secondo motivo di appello, e per l'effetto revocare la sentenza di primo grado non essendosi il giudice di prime cure pronunciato sulla domanda riconvenzionale presentata dalla sig.ra , e, per gli effetti, accogliere la domanda della sig.ra Pt_1
; - il terzo motivo di appello, e per l'effetto revocare la sentenza di primo grado e Pt_1 condannare eventualmente parte opponente al solo pagamento degli interessi legali dal
14.04.2007 al soddisfo solo sulla parte capitale pari ad € 7.878; - condannare la società convenuta al pagamento, in favore della sig.ra , delle spese e competenze Parte_1 di lite, IVA e CAP come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Marco
Dragone.
Seppur regolarmente citata in giudizio, la non si costituiva rimanendo pertanto CP_1 contumace.
Dopo vari rinvii di ufficio, precisate le conclusioni, la causa era rimessa in decisione con la concessione di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della , in quanto, Controparte_1 benchè regolarmente citata in giudizio, non si costituiva.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in quanto fondata sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio di per sé nulla perché espletata sulla base di documenti prodotti tardivamente. Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione nella sua decisione le osservazioni rese nelle proprie memorie conclusionali e di replica laddove aveva evidenziato la totale inutilizzabilità della consulenza tecnica in quanto svolta sulla base di documentazione trasmessa solo successivamente dalla e Controparte_2 solo su illegittima iniziativa della C.T.U., non avendo, in precedenza, la Controparte_2 depositato tempestivamente e nel rispetto dei termini previsti (art.183, VI comma, II
[...] termine) tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente n. 00150410 e gli estratti conto.
La censura per le ragioni di seguito esposte non è meritevole di accoglimento.
In punto di fatto è pacifico che il C.T.U. ha utilizzato nello svolgimento dell'incarico conferitole documentazione non prodotta tempestivamente dalla CP_1
Di ciò si dà esplicitamente atto nella relazione finale depositata in data 19 gennaio 2011 ove il C.T.U. afferma che: “la documentazione presente nei fascicoli ritirati dalla Cancelleria del
Tribunale non era completa in quanto mancavano una parte degli estratti conto e tutti i conti scalari relativi al rapporto di conto corrente oggetto del contenzioso, per cui il 19.10.2010
(già prima dell'inizio delle operazioni peritali) la sottoscritta CTU ha inviato alla CP_1 presso lo studio dell'Avv. Sommella formale richiesta della documentazione mancante che
è arrivata per posta il 09.11.2010; purtroppo è stata inviata solo una parte di quella esplicitamente chiesta, per cui, dopo un sollecito rilievo telefonico al difensore della Banca, la documentazione è giunta completa alla sottoscritta solo il 18.11.2010 e solo da quel momento la CTU ha potuto cominciare ad effettuare tutti i calcoli necessari per
l'assolvimento dell'incarico conferitole, per cui si è resa necessaria una richiesta di proroga depositata in Cancelleria il 16.12.2010".
Non si dà atto che vi sia stato il consenso di parte attrice.
Il consulente tecnico, di propria iniziativa, ha proceduto ad acquisire documenti relativi a fatti principali costitutivi della domanda per poter espletare l'incarico affidatogli, in assenza di un previo consenso della controparte.
Ciò detto, in ordine alla utilizzabilità della documentazione prodotta dalla soltanto nel CP_1 corso della consulenza tecnica di ufficio, occorre partire dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione a Sezione Unite n.3086/2022, che aveva affermato il seguente principio: "in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Sono sorti immediatamente alcuni dubbi interpretativi rispetto alla portata di tale decisione, in particolare sulla possibilità del C.T.U. di acquisire d'ufficio documenti relativi a fatti principali costitutivi delle domande o delle eccezioni, laddove ovviamente necessari per poter rispondere ai quesiti a lui conferiti.
Il dubbio è stato superato dal successivo intervento della Suprema Corte che, con motivazione del tutto convincente, ha chiarito che l'acquisizione di detta documentazione ad opera del C.T.U. può avvenire anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art.198, comma 2, c.p.c.. Le Sezioni Unite hanno individuato, cioè, una specialità nella disposizione di cui all'art. 198 solo sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione, senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti (Cass. n.5370/2023).
Da ciò consegue che la parte nel cui interesse è stabilito il requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La avrebbe dovuto denunziare l'assenza del proprio consenso “nella prima Pt_1 istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso” (art.157 comma 2 c.p.c), non essendovi dubbio che il requisito del consenso è condizione posta nel suo interesse, in quanto condizionante la menzione e l'utilizzo dei documenti stessi nella relazione finale di cui all'art.195 c.p.c..
Dai verbali di udienza del giudizio di primo grado emerge che l'odierna appellante è rimasta inerte, non contestando in modo chiaro e specifico l'erroneità della consulenza depositata in data 19 gennaio 2011, ma limitandosi ad impugnare genericamente l'elaborato tecnico prodotto (cfr.verbale dell'udienza del 4 maggio 2011).
Considerato il dato letterale dell'art. 157 comma 2 c.p.c che limita alla prima istanza o alla difesa successiva all'atto o alla notizia dello stesso la formulazione dell'eccezione di invalidità della consulenza tecnica, a nulla rilevano le osservazioni rese nelle proprie memorie conclusionali e di replica di primo grado perché tardivamente formulate. Pertanto, di fronte all'acquiescenza della parte interessata la nullità relativa si considera sanata dal mancato rilievo di essa su istanza di parte.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha posto a fondamento della sua decisione la relazione peritale che ha rideterminato il saldo contabile del rapporto di conto corrente di cui si discute nella somma di Euro 11.356,72 alla data di chiusura del conto (13/04/2007).
Il primo motivo di appello va pertanto rigettato.
Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.233/2008 spiegava domanda Pt_1 riconvenzionale in questi termini “se dall'istruttoria della presente causa emergerà che
l'opponente non è debitrice di somme nei confronti della Banca creditrice, con la presente opposizione la SI.ra spiega domanda riconvenzionale contro la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere la Controparte_1 ripetizione ex art.2033 c.c. di tutte le somme illegittimamente addebitate a suo carico e, quindi, indebitamente riscosse, oltre gli interessi dovuti come per legge. A tal fine, quantifica tale domanda i complessivi Euro 25.000,00, o in quella minor somma che a seguito di CTU verrà ritenuta congrua di giustizia.”
Il giudice di primo grado, accertata la fondatezza della pretesa creditoria della CP_1 condannava l'attrice al pagamento della soma di E.11.356,72 oltre interessi legali;
alcuna statuizione esplicita emetteva in ordine alla domanda riconvenzionale.
La doglianza formulata in questa sede solleva la questione se dalla mancanza di una decisione da parte del giudice discenda o meno omessa pronuncia con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato come disposto dall'art. 112 c.p.c.
Al riguardo giova ricordare che l'omessa pronuncia consiste nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto
(Cass. n.21257/2014; n.23828/2015).
Mentre viene in rilievo l'assorbimento in senso improprio quando “la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande», con la conseguente conclusione che «l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite” (Cass.n.28663/2013; n.7663/2012;
n.28995/2018)
In ossequio ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione, nella vicenda in esame, la decisione del giudice di prime cure che accerta il credito della Banca opposta e condanna per l'effetto la al pagamento dell'importo corrispondente al saldo debitore accertato dal Pt_1 consulente tecnico, implicitamente rigetta la domanda riconvenzionale che presuppone, come emerge dalla formulazione letterale, che “l'opponente non è debitrice di somme nei confronti della . CP_1
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice si è pronunciato, seppur implicitamente, anche sulla domanda riconvenzionale, ritenendola implicitamente infondata.
Anche il secondo motivo va pertanto rigettato.
Parimenti non può trovare accoglimento il terzo ed ultimo motivo di appello con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la condanna al pagamento della somma di E.11.356,72, oltre interessi legali dal 13.04.2007.
Espone l'appellante che “la sentenza impugnata è già errata laddove condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto del residuo debito pari ad € 11.356,72, oltre interessi legali dal 13.04.2007 fino al soddisfo, in quanto condanna l'opponente al pagamento di interessi su una somma già comprensiva di interessi in spregio alle norme che disciplinano
l'istituto dell'anatocismo”.
La doglianza di parte appellante non coglie nel segno.
Il C.T.U. ha determinato l'ammontare complessivo del credito vantato dall'Istituto di credito nella somma E.11.356,72 calcolato con il metodo semplice senza applicare alcuna capitalizzazione trimestrale né annuale.
Pertanto, gli interessi legali a far data dal 13 aprile 2007 devono essere riferiti al totale dell'addebito a chiusura del conto corrente e non si rinviene, pertanto, alcun fenomeno anatocistico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello è infondato e per l'effetto va confermata l'impugnata sentenza.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio stante la contumacia dell'appellata vittoriosa.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, essendo stata totalmente rigettata l'impugnazione proposta in data posteriore al 30 gennaio
2013.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto notificato in data 19 ottobre 2018, avverso la sentenza Parte_1
n.120/2017 del Tribunale di Avellino nei confronti di così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del presente grado del giudizio;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.03.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5116/2018 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.120/2017 del Tribunale di Avellino vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura rilasciata su foglio separato dall'avv. Marco Dragone (C.F. ), C.F._2 presso il quale elettivamente domicilia in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n. 14.
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 legale in l Corso Cavour n. 19, P.IVA CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Con le note ex art.127 ter c.p.c. l'appellante concludeva riportandosi ai propri atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.12.2008 proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 233/2008 con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di E.14.328,05, oltre interessi al tasso del 9,84% fino al soddisfo e spese della procedura, in favore della quale saldo debitore Controparte_2 del conto corrente n.01/250/150410-0 e conveniva la predetta innanzi al Tribunale di CP_1
S.Angelo dei Lombardi-Sezione Distaccata del Tribunale di Avellino.
A fondamento dell'opposizione deduceva l'inidoneità della documentazione prodotta dalla al fine di ottenere il decreto monitorio, nonché la non debenza della somma richiesta CP_1 avendo la ricorrente applicato illegittimamente tassi debitori ultralegali, commissione CP_1 di massimo scoperto e capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Chiedeva dunque l'accoglimento dell'opposizione e in via riconvenzionale la ripetizione della somma di E.25.000,00 o della minore somma da accertarsi in corso di causa.
Concludeva chiedendo: "A) in via principale, dichiarare illegittimo, nullo o inefficace il D.I. N.
233/08, e comunque revocarlo per i motivi di opposizione;
B) sempre in via principale, accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, dichiarando la nullità di ogni addebito effettuato in danno dell'opponente dalla banca convenuta in opposizione e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione di € 25.000,00 o di quella minor somma che sarà accertata in corso di causa;
C) in via subordinata, disporre la parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguenziale riduzione dell'ingiunzione per effetto di compensazione nei rapporti dare- avere;
D) vinte in ogni caso le spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione antistataria al sottoscritto difensore".
Si costituiva in giudizio la che contestava l'opposizione e Controparte_2 ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata la documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione.
Il Tribunale di Avellino con sentenza n.120/2017, pubblicata il 22 settembre 2017, così statuiva :“a) revoca il decreto ingiuntivo n. 233/08 del 3.11.2008 Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi;
b) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto del residuo debito pari ad € 11.356,72, oltre interessi legali dal 13.04.2007 fino al soddisfo;
c) condanna parte soccombente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.600,00 per compensi, oltre rimborso forf.15 %, iva e cap come per legge".
In particolare il giudice di prime cure, accertata l'idoneità dell'estratto conto depositato dalla ad integrare la prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., in adesione alle conclusioni CP_1 cui era pervenuto il C.T.U., rideterminava il saldo debitore nella somma di E.11.356,72 alla data di chiusura del conto del 13/04/2007, espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la commissione di massimo scoperto.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto notificato il Parte_1
19.10.2018, sostenendo con il primo motivo la nullità della consulenza tecnica di ufficio in quanto espletata sulla base di documenti prodotti tardivamente allorquando erano già maturate le preclusioni processuali;
contestava inoltre la omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta in spregio al generale principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato come disposto dall'art. 112 c.p.c.; sosteneva infine la erronea quantificazione degli interessi sul debito residuo (già comprensivo degli interessi) in violazione delle disposizioni applicabili in materia di anatocismo.
Chiedeva dunque accogliere “-il primo motivo di appello previa dichiarazione della nullità della perizia a firma della Dott.ssa e, la sua inutilizzabilità ai fini della pronuncia di Per_1 primo grado;
- il secondo motivo di appello, e per l'effetto revocare la sentenza di primo grado non essendosi il giudice di prime cure pronunciato sulla domanda riconvenzionale presentata dalla sig.ra , e, per gli effetti, accogliere la domanda della sig.ra Pt_1
; - il terzo motivo di appello, e per l'effetto revocare la sentenza di primo grado e Pt_1 condannare eventualmente parte opponente al solo pagamento degli interessi legali dal
14.04.2007 al soddisfo solo sulla parte capitale pari ad € 7.878; - condannare la società convenuta al pagamento, in favore della sig.ra , delle spese e competenze Parte_1 di lite, IVA e CAP come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Marco
Dragone.
Seppur regolarmente citata in giudizio, la non si costituiva rimanendo pertanto CP_1 contumace.
Dopo vari rinvii di ufficio, precisate le conclusioni, la causa era rimessa in decisione con la concessione di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo dichiarata la contumacia della , in quanto, Controparte_1 benchè regolarmente citata in giudizio, non si costituiva.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in quanto fondata sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio di per sé nulla perché espletata sulla base di documenti prodotti tardivamente. Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione nella sua decisione le osservazioni rese nelle proprie memorie conclusionali e di replica laddove aveva evidenziato la totale inutilizzabilità della consulenza tecnica in quanto svolta sulla base di documentazione trasmessa solo successivamente dalla e Controparte_2 solo su illegittima iniziativa della C.T.U., non avendo, in precedenza, la Controparte_2 depositato tempestivamente e nel rispetto dei termini previsti (art.183, VI comma, II
[...] termine) tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente n. 00150410 e gli estratti conto.
La censura per le ragioni di seguito esposte non è meritevole di accoglimento.
In punto di fatto è pacifico che il C.T.U. ha utilizzato nello svolgimento dell'incarico conferitole documentazione non prodotta tempestivamente dalla CP_1
Di ciò si dà esplicitamente atto nella relazione finale depositata in data 19 gennaio 2011 ove il C.T.U. afferma che: “la documentazione presente nei fascicoli ritirati dalla Cancelleria del
Tribunale non era completa in quanto mancavano una parte degli estratti conto e tutti i conti scalari relativi al rapporto di conto corrente oggetto del contenzioso, per cui il 19.10.2010
(già prima dell'inizio delle operazioni peritali) la sottoscritta CTU ha inviato alla CP_1 presso lo studio dell'Avv. Sommella formale richiesta della documentazione mancante che
è arrivata per posta il 09.11.2010; purtroppo è stata inviata solo una parte di quella esplicitamente chiesta, per cui, dopo un sollecito rilievo telefonico al difensore della Banca, la documentazione è giunta completa alla sottoscritta solo il 18.11.2010 e solo da quel momento la CTU ha potuto cominciare ad effettuare tutti i calcoli necessari per
l'assolvimento dell'incarico conferitole, per cui si è resa necessaria una richiesta di proroga depositata in Cancelleria il 16.12.2010".
Non si dà atto che vi sia stato il consenso di parte attrice.
Il consulente tecnico, di propria iniziativa, ha proceduto ad acquisire documenti relativi a fatti principali costitutivi della domanda per poter espletare l'incarico affidatogli, in assenza di un previo consenso della controparte.
Ciò detto, in ordine alla utilizzabilità della documentazione prodotta dalla soltanto nel CP_1 corso della consulenza tecnica di ufficio, occorre partire dalla nota sentenza della Corte di
Cassazione a Sezione Unite n.3086/2022, che aveva affermato il seguente principio: "in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni”.
Sono sorti immediatamente alcuni dubbi interpretativi rispetto alla portata di tale decisione, in particolare sulla possibilità del C.T.U. di acquisire d'ufficio documenti relativi a fatti principali costitutivi delle domande o delle eccezioni, laddove ovviamente necessari per poter rispondere ai quesiti a lui conferiti.
Il dubbio è stato superato dal successivo intervento della Suprema Corte che, con motivazione del tutto convincente, ha chiarito che l'acquisizione di detta documentazione ad opera del C.T.U. può avvenire anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art.198, comma 2, c.p.c.. Le Sezioni Unite hanno individuato, cioè, una specialità nella disposizione di cui all'art. 198 solo sul piano dell'acquisizione della prova dei fatti principali che non sono oggetto di allegazione, senza con ciò ammettere l'apprensione di documenti in assenza del consenso di cui si è detto. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti (Cass. n.5370/2023).
Da ciò consegue che la parte nel cui interesse è stabilito il requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
La avrebbe dovuto denunziare l'assenza del proprio consenso “nella prima Pt_1 istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso” (art.157 comma 2 c.p.c), non essendovi dubbio che il requisito del consenso è condizione posta nel suo interesse, in quanto condizionante la menzione e l'utilizzo dei documenti stessi nella relazione finale di cui all'art.195 c.p.c..
Dai verbali di udienza del giudizio di primo grado emerge che l'odierna appellante è rimasta inerte, non contestando in modo chiaro e specifico l'erroneità della consulenza depositata in data 19 gennaio 2011, ma limitandosi ad impugnare genericamente l'elaborato tecnico prodotto (cfr.verbale dell'udienza del 4 maggio 2011).
Considerato il dato letterale dell'art. 157 comma 2 c.p.c che limita alla prima istanza o alla difesa successiva all'atto o alla notizia dello stesso la formulazione dell'eccezione di invalidità della consulenza tecnica, a nulla rilevano le osservazioni rese nelle proprie memorie conclusionali e di replica di primo grado perché tardivamente formulate. Pertanto, di fronte all'acquiescenza della parte interessata la nullità relativa si considera sanata dal mancato rilievo di essa su istanza di parte.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha posto a fondamento della sua decisione la relazione peritale che ha rideterminato il saldo contabile del rapporto di conto corrente di cui si discute nella somma di Euro 11.356,72 alla data di chiusura del conto (13/04/2007).
Il primo motivo di appello va pertanto rigettato.
Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di appello con il quale l'appellante lamenta l'erroneità della decisione impugnata per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n.233/2008 spiegava domanda Pt_1 riconvenzionale in questi termini “se dall'istruttoria della presente causa emergerà che
l'opponente non è debitrice di somme nei confronti della Banca creditrice, con la presente opposizione la SI.ra spiega domanda riconvenzionale contro la Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere la Controparte_1 ripetizione ex art.2033 c.c. di tutte le somme illegittimamente addebitate a suo carico e, quindi, indebitamente riscosse, oltre gli interessi dovuti come per legge. A tal fine, quantifica tale domanda i complessivi Euro 25.000,00, o in quella minor somma che a seguito di CTU verrà ritenuta congrua di giustizia.”
Il giudice di primo grado, accertata la fondatezza della pretesa creditoria della CP_1 condannava l'attrice al pagamento della soma di E.11.356,72 oltre interessi legali;
alcuna statuizione esplicita emetteva in ordine alla domanda riconvenzionale.
La doglianza formulata in questa sede solleva la questione se dalla mancanza di una decisione da parte del giudice discenda o meno omessa pronuncia con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato come disposto dall'art. 112 c.p.c.
Al riguardo giova ricordare che l'omessa pronuncia consiste nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto
(Cass. n.21257/2014; n.23828/2015).
Mentre viene in rilievo l'assorbimento in senso improprio quando “la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande», con la conseguente conclusione che «l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale), in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite” (Cass.n.28663/2013; n.7663/2012;
n.28995/2018)
In ossequio ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione, nella vicenda in esame, la decisione del giudice di prime cure che accerta il credito della Banca opposta e condanna per l'effetto la al pagamento dell'importo corrispondente al saldo debitore accertato dal Pt_1 consulente tecnico, implicitamente rigetta la domanda riconvenzionale che presuppone, come emerge dalla formulazione letterale, che “l'opponente non è debitrice di somme nei confronti della . CP_1
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice si è pronunciato, seppur implicitamente, anche sulla domanda riconvenzionale, ritenendola implicitamente infondata.
Anche il secondo motivo va pertanto rigettato.
Parimenti non può trovare accoglimento il terzo ed ultimo motivo di appello con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui la condanna al pagamento della somma di E.11.356,72, oltre interessi legali dal 13.04.2007.
Espone l'appellante che “la sentenza impugnata è già errata laddove condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto del residuo debito pari ad € 11.356,72, oltre interessi legali dal 13.04.2007 fino al soddisfo, in quanto condanna l'opponente al pagamento di interessi su una somma già comprensiva di interessi in spregio alle norme che disciplinano
l'istituto dell'anatocismo”.
La doglianza di parte appellante non coglie nel segno.
Il C.T.U. ha determinato l'ammontare complessivo del credito vantato dall'Istituto di credito nella somma E.11.356,72 calcolato con il metodo semplice senza applicare alcuna capitalizzazione trimestrale né annuale.
Pertanto, gli interessi legali a far data dal 13 aprile 2007 devono essere riferiti al totale dell'addebito a chiusura del conto corrente e non si rinviene, pertanto, alcun fenomeno anatocistico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello è infondato e per l'effetto va confermata l'impugnata sentenza.
Alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio stante la contumacia dell'appellata vittoriosa.
In base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo
Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L. n. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, essendo stata totalmente rigettata l'impugnazione proposta in data posteriore al 30 gennaio
2013.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto notificato in data 19 ottobre 2018, avverso la sentenza Parte_1
n.120/2017 del Tribunale di Avellino nei confronti di così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
b) alcuna statuizione in ordine alle spese del presente grado del giudizio;
c) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del
D.P.R.n.115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, addì 20.03.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
D.ssa Aurelia D'Ambrosio