TRIB
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/09/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 20/09/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.2219/2024R.g.
Tra
n.30/04/1959 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Loredana Veltri
RICORRENTE
E
n p.l.r.p.t. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Sardanelli
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 11/10/2024, depositato in data 09/10/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di trattazione ex art. 420 c.p.c., rigettata ogni contraria eccezione, difesa e conclusione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione ordinaria, durante il periodo di ferie annuali e, per l'effetto, accertato
l'inadempimento, perpetrato dal datore di lavoro da luglio 2007 a febbraio
2022, condannare in p.l.r. p .t. a corrispondere al Controparte_2 lavoratore, a titolo di differenze retributive, la cifra di euro 16.734,17 come sopra calcolata, o quella diversa di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali, calcolati mese per mese fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi -con maggiorazione di legge, tenuto conto dei
1 collegamenti ipertestuali inseriti - da distrarre a favore del sottoscritto avvocato, ex art. 93 c.p.c.”
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del
17.09.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c. , con termine per il deposito fissato per il medesimo giorno;
all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritt e d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti, ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, nei termini di seguito precisati , di cui dispone la comunicazione alle parti.
Il diritto del lavoratore a ferie annuali retribuite è riconosciuto dall'art. 36,3°co. Cost., dall'art.2109, 2°co.c.c., dall'art. 10, D.lgs. n. 8 aprile 2003, n.
66, quanto al diritto interno, nonché dall'art. 7, comma 1 della Direttiva
2003/88/CE quanto al diritto comunitario. La giurisprudenza della Corte d i giustizia in materia ha avuto modo di precisare che, ai fini dell'ammontare della retribuzione che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, devono essere comprese tanto le indennità destinate a compensare qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, quanto gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale;
viceversa, sono esclusi dal computo della retribuzione da corrispondere durante le ferie del dipendente quegl i elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro (Corte giustizia UE, sez. I,
15/09/2011, n. 155). L'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo
l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie Europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie Europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti. La normativa
2 dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli
Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarit à della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale.
Ciò posto, si rileva che la S.C. (Cassazione civile sez. lav., 23/06/2022,
n.20216) - con orientamento cui il Giudice scrivente presta adesione - ha statuito che ai fini del calcolo della retribuzione feriale dei lavoratori subordinati, la cui determinazione è rimessa alla contrattazione collettiva in mancanza di apposite previsioni da parte delle fonti legali (art. 36 Cost. e art. 2109c.c.) la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dal predetto art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal g iudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali (Cass. n. 1823 del 2004; Cass. n. 16510/2002).
L'assunto, che per i giorni eccedenti il numero di 28, l'esclusione dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel period o feriale della componente retributiva in oggetto non garantisce una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, non trova alcun riscontro negli atti. In ordine all'an dell'azionata pretesa, deve essere, dunque, accertata e dichiarata la computabilità, nella retribuzione feriale dell' Di conseguenza, parte resistente deve essere condannata a Pt_2 corrispondere, in favore del ricorrente, le relative voci retributive di cu i si chiede l'inclusione nella retribuzione feriale (ERAS A e ERAS B), come di seguito individuate.
In ordine al quantum debeatur, parte datoriale contesta i conteggi effettuati da parte ricorrente, eccependo, in primo luogo, la prescrizione parziale delle differenze retributive rivendicate e assumendo, poi, che le eventuali somme da accordare al ricorrente dovrebbero essere contenu te nel limite delle quattro settimane annuali (28 giorni) di ferie spettanti al lavoratore.
3 In ordine all'eccezione di prescrizione si rileva quanto segue: il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del
2012, il termine di prescrizione d ecorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246).
Nel caso di specie, al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) le pretese di parte ricorrente decorrenti dal 1° febbraio 2007, e fino al 18 luglio 2007 erano prescritte;
tale eccezione, dunque, va parzialmente accolta con riferimento al tale periodo. Ciò posto, è meritevole di accoglimento la domanda formulata da parte resistente di riduzione delle somme richieste per le differenze retributive per i giorni di congedo eccedenti i 28 annui, in ragione dell'orientamento espresso dalla S.C., sopra enunciato. Le somme dovute dalla resistente devono essere, dunque, parametrate sui giorni di ferie goduti dalla parte ricorrente, non eccedenti i 28 giorni annui a partire dall'annualità 2008.
Epurato il conteggio del ricorrente dalle somme non dovute, deve essere ritenuto accertato il diritto del prestatore odierno ricorrente alla corresponsione della somma che tiene conto, per l'eras a, di un valore pari ad €19,16 giornaliere (corrispondente alla somma complessiva di €7932,24), e per l'eras b dei valori individuati per ciascun anno (corrispondente alla somma complessiva di €4043,2,00), come da documentazione in atti. Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto limitatamente alla parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, è stata esclusa dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall e voci in oggetto. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono compensate nella misura di un terzo e sono poste par la restante parte a carico della parte resistente soccombente, atteso che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le
4 stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardant e una domanda articolata in unico capo (Cassazione civile sez. III, 20/04/2020, n.7961).
P.Q.M.
1) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma lorda di €11.975,44 oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dalla maturazione e sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive;
2) compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna parte resistente alla refusione delle restanti spese di lite, liquidate in €2425,50 oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice di parte ricorrente, dichiaratasi antistataria ex art. 93c.p.c.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 20 settembre 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
5