Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2602/0224 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Pozzetti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2602/2024 tra rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti dall'avv. Pier Giuseppe Parte_1
Fissore, con domicilio eletto presso il suo Studio in Bra (CN), via Cavour 28
contro rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Stefano Ponchione del Controparte_1
Foro di Asti, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Piobesi d'Alba, Via Canoreto n. 1
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'odierno opponente esponeva che:
- nel corso dell'anno 2022, l'opponente commissionava al signor la realizzazione CP_1 del contro soffitto e la posa dei pavimenti all'interno dell'immobile di proprietà del signor Parte_1 sito in Feletto (TO) veniva interessato da un intervento di ristrutturazione
[...]
1
- il direttore dei Lavori, dopo aver riscontrato la presenza dei predetti vizi e difetti, denunciava immediatamente l'accaduto al signor CP_1
- il signor pur ricevendo le contestazioni e i solleciti di ripristino, si asteneva dal CP_1 porre in essere le opere volte all'eliminazione dei vizi e dei difetti riscontrati;
- nonostante quanto sopra, con decreto ingiuntivo n. 1059 / 2024 il Tribunale di Asti ingiungeva al signor di pagare in favore della la somma di Parte_1 Controparte_1
€.119.900,00, oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese della procedura.
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo eccependo, in via Parte_1 preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di
Ivrea. Nel merito contestavano la sussistenza dei difetti e vizi nei lavori commissionati e la debenza della somma ingiunta.
L'impresa individuale si costituiva in giudizio e, in via preliminare, aderiva CP_1 all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da controparte in favore del Tribunale di Ivrea.
Nel merito, eccepiva l'intervenuta decadenza di controparte dalla garanzia per i vizi e difetti delle opere commissionate e contestava l'esistenza stessa dagli asseriti vizi e/o difetti.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza odierna su invito del Giudice le parti precisavano quindi le conclusioni e discutevano la causa.
Così esposti i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, nonché i fatti rilevanti della causa, deve procedersi alla declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Ivrea.
Parte opposta ha, infatti, aderito all'eccezione preliminare sollevata da parte opponente che aveva indicato quale foro territorialmente competente quello di Ivrea.
Deve pertanto essere pronunciata l'incompetenza del tribunale adito per essere competente il
Tribunale di Ivrea e deve, conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
In punto spese, non essendo tecnicamente configurabile una soccombenza, avendo nel caso concreto parte opposta aderito all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente, rimane escluso ogni potere del giudice adito di pronunciare sulle spese, essendo tale pronuncia legata alla soccombenza di una delle parti, ipotizzabile solo in caso di contestazione sul giudice competente.
(Cass. Sez. III n. 6106/2006).
P.Q.M.
2 DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Asti per essere competente il Tribunale di
Ivrea;
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 1059 / 2024 emesso dal Tribunale di Asti che per l'effetto revoca;
FISSA in tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza il termine per le parti per provvedere alla riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Ivrea.
Nulla sulle spese
Così deciso in Asti, in data 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti
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