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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2657/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2657/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9:39 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per difesa dall'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA, oggi rappresentata da dott. Controparte_2
funzionario delegato il quale si riporta alle note autorizzate e depositate telematicamente. Insiste affinché vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate volte ad ottenere una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite ovvero in subordine con vittoria delle stesse.
Per l'avv. ORSINI MELISSA, la quale si riporta a tutto quanto eccepito e dedotto CP_1
in comparsa di costituzione e risposta 5.2.2025 ed insiste chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
È presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA, elettivamente domiciliata c/o il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c. 67100 L'AQUILA, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI MELISSA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in C.SO VITT.EMANUELE II, N. 59 65100 PESCARA, presso il difensore avv. ORSINI MELISSA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A seguito di impugnazione proposta dal sig. , avverso l'avviso di addebito n. CP_1
08320226000224839000 emesso dall' , ex art. 4 Controparte_3
comma quater e sexies del D.L. 44/2021, il Giudice di Pace di Pescara, con sentenza n. 511/2024 depositata il 12.8.2024, aveva annullato il provvedimento impugnato, ritenendo non rispettato, da parte dell'Agenzia, il termine di duecentosettanta giorni dalla ricezione dell'elenco dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposto e trasmesso dal Ministero della Salute, previsto ex lege per la notifica della sanzione.
2. Nel procedimento proposto da (quindi non dalla sig.ra come CP_1 Pt_2 erroneamente indicato nell'atto di appello) l' ha Controparte_3
impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 511/2024, evidenziando che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 477 del 2002, il legislatore aveva modificato gli art. 149 del cod. proc. civ. e 4 della legge n. 890 del 1982, introducendo la regola della scissione degli effetti della pagina 2 di 5 notificazione per il notificante e per il destinatario con riguardo agli atti processuali.
Considerato che la notifica al sig. , destinatario della sanzione amministrativa, è CP_1
stata effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed il plico è stato consegnato alle
[...]
in data 28/11/2022, quindi nel rispetto del termine di duecentosettanta giorni dalla data di CP_4 trasmissione dell'elenco da parte del Ministero della Salute, avvenuta il 11/03/2022, evidenziava che, ai fini della tempestività della notifica, non assume rilievo la successiva data di ricezione del plico, da parte del contribuente.
3. Con comparsa depositata il 7.2.2025 si è costituito contestando l'ammissibilità CP_1 dell'impugnazione, che si era è limitata a contestare la sentenza di primo grado che aveva pronunciato solo sul rito, senza chiedere la conferma delle domande ed eccezioni di merito formulate nel giudizio di primo grado.
Nel merito evidenziava che le argomentazioni dell'opponente, relative al doppio momento di perfezionamento della notifica, rispettivamente per il notificante (con l'invio del plico raccomandato) e per il destinatario dell'atto recettizio (con il perfezionamento della notifica), valgono qualora si discuta dell'esercizio di un diritto da parte del notificante, non già dell'iter procedimentale sanzionatorio che deve rigidamente osservare le maglie temporali fissate dalla legge a difesa dell'interessato.
Faceva comunque rilevare che, ai sensi dell'art. 21 comma 5 del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n.
202 pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 27.12.2024) in attesa di conversione: “I procedimenti sanzionatori di cui all'art.
4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrorate, senza oneri amministrativi a carico dell'Ente creditore, l'Agenzia delle
Entrate- riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Aveva quindi chiesto che venisse dichiarata cessata la materia de contendere, con condanna dell'appellante alle spese, attesa l'infondatezza dell'appello.
3. All'udienza del 19.2.2025, fissata per la discussione, la causa era stata rinviata all'odierna udienza in attesa della conversione del DL sopra richiamato.
4. All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
******
A. Con legge n. 15 del 2025, pubblicata sulla G.U. il 24.02.2025, l'art. 21, co. 5, del D.L. n. 202 del pagina 3 di 5 2024 è stato convertito con modificazioni nei seguenti termini,
“5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_5
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti (aventi ad oggetto tali provvedimenti) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
B. Quanto alle spese, accertato che l'avviso di addebito è stato notificato all'appellato in data 11 gennaio 2023, oltre il termine di 270 previsto ex lege, considerato che la trasmissione degli elenchi da parte del Ministero alla è avvenuta in data 11.03.2022, va precisato che la consegna del plico Pt_1
alle , avvenuta in data 28/11/2022, non è idonea ad interrompere il decorso del termine di CP_4
prescrizione, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, riguarda solo gli atti processuali e non anche quelli sostanziali e si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all'interruzione del termine di prescrizione, attraverso l'introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento (cfr Cassazione civile sez. II, 01/08/2017, n.19143).
Accertata l'infondatezza delle ragioni dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Spese parametrate ai valori minimi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento ex art. 13, comma
1 quater DPR 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 511/2024 Pt_1
emessa dal Giudice di Pace di Pescara,
DICHIARA
pagina 4 di 5 cessata la materia del contendere.
CONDANNA
l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato che liquida in €.332,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto al versamento ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2657/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATO
Oggi 9 aprile 2025 ad ore 9:39 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per difesa dall'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA, oggi rappresentata da dott. Controparte_2
funzionario delegato il quale si riporta alle note autorizzate e depositate telematicamente. Insiste affinché vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate volte ad ottenere una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite ovvero in subordine con vittoria delle stesse.
Per l'avv. ORSINI MELISSA, la quale si riporta a tutto quanto eccepito e dedotto CP_1
in comparsa di costituzione e risposta 5.2.2025 ed insiste chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
È presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2657/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA, elettivamente domiciliata c/o il Complesso Monumentale di S. Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c. 67100 L'AQUILA, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORSINI MELISSA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in C.SO VITT.EMANUELE II, N. 59 65100 PESCARA, presso il difensore avv. ORSINI MELISSA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A seguito di impugnazione proposta dal sig. , avverso l'avviso di addebito n. CP_1
08320226000224839000 emesso dall' , ex art. 4 Controparte_3
comma quater e sexies del D.L. 44/2021, il Giudice di Pace di Pescara, con sentenza n. 511/2024 depositata il 12.8.2024, aveva annullato il provvedimento impugnato, ritenendo non rispettato, da parte dell'Agenzia, il termine di duecentosettanta giorni dalla ricezione dell'elenco dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale, periodicamente predisposto e trasmesso dal Ministero della Salute, previsto ex lege per la notifica della sanzione.
2. Nel procedimento proposto da (quindi non dalla sig.ra come CP_1 Pt_2 erroneamente indicato nell'atto di appello) l' ha Controparte_3
impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Pescara n. 511/2024, evidenziando che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 477 del 2002, il legislatore aveva modificato gli art. 149 del cod. proc. civ. e 4 della legge n. 890 del 1982, introducendo la regola della scissione degli effetti della pagina 2 di 5 notificazione per il notificante e per il destinatario con riguardo agli atti processuali.
Considerato che la notifica al sig. , destinatario della sanzione amministrativa, è CP_1
stata effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ed il plico è stato consegnato alle
[...]
in data 28/11/2022, quindi nel rispetto del termine di duecentosettanta giorni dalla data di CP_4 trasmissione dell'elenco da parte del Ministero della Salute, avvenuta il 11/03/2022, evidenziava che, ai fini della tempestività della notifica, non assume rilievo la successiva data di ricezione del plico, da parte del contribuente.
3. Con comparsa depositata il 7.2.2025 si è costituito contestando l'ammissibilità CP_1 dell'impugnazione, che si era è limitata a contestare la sentenza di primo grado che aveva pronunciato solo sul rito, senza chiedere la conferma delle domande ed eccezioni di merito formulate nel giudizio di primo grado.
Nel merito evidenziava che le argomentazioni dell'opponente, relative al doppio momento di perfezionamento della notifica, rispettivamente per il notificante (con l'invio del plico raccomandato) e per il destinatario dell'atto recettizio (con il perfezionamento della notifica), valgono qualora si discuta dell'esercizio di un diritto da parte del notificante, non già dell'iter procedimentale sanzionatorio che deve rigidamente osservare le maglie temporali fissate dalla legge a difesa dell'interessato.
Faceva comunque rilevare che, ai sensi dell'art. 21 comma 5 del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n.
202 pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 27.12.2024) in attesa di conversione: “I procedimenti sanzionatori di cui all'art.
4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrorate, senza oneri amministrativi a carico dell'Ente creditore, l'Agenzia delle
Entrate- riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Aveva quindi chiesto che venisse dichiarata cessata la materia de contendere, con condanna dell'appellante alle spese, attesa l'infondatezza dell'appello.
3. All'udienza del 19.2.2025, fissata per la discussione, la causa era stata rinviata all'odierna udienza in attesa della conversione del DL sopra richiamato.
4. All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
******
A. Con legge n. 15 del 2025, pubblicata sulla G.U. il 24.02.2025, l'art. 21, co. 5, del D.L. n. 202 del pagina 3 di 5 2024 è stato convertito con modificazioni nei seguenti termini,
“5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' trasmette in via telematica al Ministero della Controparte_5
salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti (aventi ad oggetto tali provvedimenti) sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
B. Quanto alle spese, accertato che l'avviso di addebito è stato notificato all'appellato in data 11 gennaio 2023, oltre il termine di 270 previsto ex lege, considerato che la trasmissione degli elenchi da parte del Ministero alla è avvenuta in data 11.03.2022, va precisato che la consegna del plico Pt_1
alle , avvenuta in data 28/11/2022, non è idonea ad interrompere il decorso del termine di CP_4
prescrizione, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, riguarda solo gli atti processuali e non anche quelli sostanziali e si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale e, dunque, relativamente all'interruzione del termine di prescrizione, attraverso l'introduzione di un giudizio, ipotesi non ricorrente con riferimento all'interruzione del termine di prescrizione della pretesa sanzionatoria dell'amministrazione, essendo a tal fine sufficiente la notifica, al trasgressore, del processo verbale di accertamento (cfr Cassazione civile sez. II, 01/08/2017, n.19143).
Accertata l'infondatezza delle ragioni dell'appellante, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Spese parametrate ai valori minimi.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante al versamento ex art. 13, comma
1 quater DPR 115/2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 511/2024 Pt_1
emessa dal Giudice di Pace di Pescara,
DICHIARA
pagina 4 di 5 cessata la materia del contendere.
CONDANNA
l'appellante alle spese del grado sostenute dall'appellato che liquida in €.332,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuto al versamento ex art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 9 aprile 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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