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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.483/2024 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di VA, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa MA AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.483/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PANICO FILOMENA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di VA, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1123/2018: Disporre l'affidamento esclusivo della minore presso la ricorrente, riducendo le modalità di frequentazione con il padre e rideterminando, in considerazione delle Per_1 mancate frequentazioni, l'assegno a favore della figlia. In via subordinata: disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con attribuzione alla madre, in via esclusiva, delle scelte scolastiche ed extrascolastiche per la figli, onde evitare le resistenze paterne. Con il favore delle spese.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di VA adito, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perchè privo dei requisiti di contenuto di cui allarticolo 473 bis 12, primo comma, lettera f), e secondo, comma c.p.c. e non corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma e/ o in subordine dichiarare la decadenza di parte ricorrente dall'indicazione specifica dei mezzi di prova e produzione di documenti, per violazione dell'art. 473-bis 12, 1° comma, lett. f), c.p.c.; -nel merito, - dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ed infondatezza della domanda di affido esclusivo della figlia minore;
- disporre l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori;
- dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento per la figlia minore;
-confermare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del resistente, giusta sentenza di divorzio n. 1123/2018 del Tribunale di VA;
- invitare la Sig.ra di ad un atteggiamento rispettoso e non denigratorio del Parte_3 resistente;
- ordinare alla ricorrente di cessare ogni condotta contraria ai principi dellaffidamento condiviso;
- ammonire la ricorrente per la condotta inadempiente alle statuizioni vigenti e contenute nella sentenza di divorzio n. 1123/2018 del Tribunale di VA;
- disporre un risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa a carico della ricorrente e in favore del resistente e della figlia nella misura di 5.000,00 euro;
- condannare la ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 a favore della cassa delle ammende. - adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nellinteresse della figlia minore;
-disporre a favore del resistente il 50 % dell'assegno unico per la figlia minore;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore
: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle Parte_4 condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/03/2024, ha adito il Tribunale di VA per Parte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 1123/2018, pronunciata da questo Tribunale.
La citata sentenza aveva così statuito: “1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 09/09/2007 in SALERNO tra , nata il [...] in [...]
IA (SA) e nato il [...] in [...], trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2007 al n. 11, parte II, serie A;
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità
Per_1 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la figlia , relative all'istruzione,
Per_1 alla educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i due genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore convivente con la minore;
3. dà atto che , di comune accordo tra i genitori, è stata iscritta alla scuola
Per_1 elementare dell'Istituto Salesiano di VA MA MA e che il padre è d'accordo che la minore prosegua il suo cammino scolastico presso la predetta scuola fino alla conclusione della quinta elementare. Dà altresì atto che ha già
Per_1 da tempo iniziato un percorso presso una logopedista individuata dalla sig.ra e il padre presta sin d'ora il proprio Pt_1 consenso affinchè la minore continui nel citato percorso;
4. assegna la casa coniugale, di proprietà dei genitori della sig.ra
[...]
e dagli stessi concessa in comodato d'uso gratuito alla signora, con tutto l'arredo ivi contenuto, alla signora Pt_1 [...]
;
5. dà atto che il sig. militare dell'Esercito, ha provveduto a trovare un proprio alloggio presso il Parte_1 Pt_2
Comune di Mezzomerico (NO);
6. dispone che il sig. avrà facoltà di vedere la figlia a domeniche alterne. Pt_2 Per_1
Durante la settimana il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi dall'uscita da scuola o centro estivo, sino a dopo cena, concordando i pomeriggi con la madre entro la settimana precedente. I genitori concorderanno, in base ai loro impegni ed a quelli della figlia, eventuali pernottamenti presso l'abitazione del padre. La madre si impegna ad introdurre gradatamente la figlia nell'abitazione paterna anche con pernottamento. Dispone che per le festività di Natale, Per_1
Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni starà con la madre e con il padre per una settimana dal 23/24 -12 al Per_1
30/31 -12 e dal 30/31 -12 al 06.01 - 01, compatibilmente con le esigenze della minore e con gli impegni professionali di entrambi i genitori. Dispone che per Pasqua e Pasquetta e per le altre festività- ponti e varie- si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, sempre previo accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. Dispone che, per quanto attiene il periodo di ferie estive, le stesse saranno da concordarsi tra i genitori entro il mese di marzo di ciascun anno, compatibilmente con gli impegni professionali di entrambi e con le esigenze della minore. Il padre potrà tenere per tre Per_1 settimane anche non consecutive. Dà atto che le parti convengono che, quando la sig.ra sarà via per lavoro, la Pt_1 minore verrà gestita dalla famiglia materna (nonni, zia ecc.) e pernotterà presso l'abitazione degli stessi, così come è stato fino ad oggi fatto e che il genitore che avrà con sé la figlia dovrà comunicare dove si reca ed essere comunque sempre raggiungibile almeno telefonicamente;
7. dispone che il signor contribuirà al mantenimento della figlia sino Parte_2
a quando non avrà raggiunto la propria indipendenza economica mediante il versamento di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario e/o postale o, previ accordi diretti con la sig.ra in contanti, oltre il 50% dei buoni pasto, delle spese scolastiche ed Pt_1 extra scolastiche, sportive, mediche non coperte dal SSN, oculistiche, dentistiche ed odontoiatriche e comunque specialistiche, purchè previamente concordate tra i genitori e opportunamente documentate;
8. dà atto che ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo famigliare i coniugi si accordano affinchè la richiesta di autorizzazione alla relativa corresponsione venga effettuata dalla signora in qualità di genitore collocatario della figlia minore;
le detrazioni fiscali per Parte_1 spesa della figlia saranno godute in misura del 100% da parte della madre;
9. dà atto che i coniugi si rilasciano sin Per_1
d'ora il consenso per l'espatrio della figlia minore, con il conseguente reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto, della carta d'identità anche valida per l'espatrio e di altro documento per cui tale assenso è /o sarà necessario;
10. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio;
11. dispone la perdita del cognome er la signora 12. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALERNO di procedere Pt_2 Pt_1 alla trascrizione della sentenza;
13. dà atto che all'udienza del 29.11.2018 le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza. Spese compensate”. Quindi, con il ricorso ha rappresentato la totale assenza di alla vita della figlia: egli si è sempre Pt_2 disinteressato ai risultati scolastici di , ha minimizzato la sofferenza di rispetto alla Per_1 Per_1 separazione dei genitori e aveva spesso disdetto gli incontri programmati, causando così un progressivo allontanamento della figlia da lui. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituto nei termini di legge che ha negato l'avversaria ricostruzione e ha concluso Parte_2 come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 10/10/2025, ha dichiarato: “vivo in via Riccardo Zandonai Parte_1
n. 6 a VA, dove ho la residenza. Vivo con mia figlia, la casa è di proprietà di cui pago il mutuo, di Persona_2 circa 600,00 € più spese condominiali (circa 1.000,00 € annui). Non ho altri beni immobili o mobili registrati. Lavoro come capotreno Frecciarossa Milano;
percepisco circa 2.000,00/2.300,00 € mensili. Pago la scuola della bambina che ammonta ad € 320,00 mensili, oltre ad assicurane pc e mensa e attività extrascolastiche. Tali spese sono a carico mio per un accordo con il padre. Mia figlia ha il sogno di andare in Canada e, quindi, sto facendo dei sacrifici per farglielo fare;
sta facendo un percorso internazionale, studiando lingue. Fa il terzo anno di scuola media;
vuole fare il liceo linguistico, studiare la terza lingua e vorrebbe fare un anno all'estero. attualmente fa danza area, il padre paga il 50% della spesa. La Per_1 bambina soffre di balbuzie;
il problema è iniziato alla materna, e portai la bambina dalla logopedista. Il problema sembrava essersi risolto, ma poi è ricomparso durante la fase di separazione e divorzio. L'ho riportata dallo specialista che mi ha riferito che non è un problema di apprendimento, ma è legato allo stato di agitazione della bambina. Il mio rapporto con
è bello, rapporto mamma-figlia; è una adolescente comunque molto aperta. Quando la bambina ha avuto difficoltà Per_1 in matematica, ho chiesto il supporto di una persona di fiducia che l'ha aiutata. Il rapporto con ed il padre è Per_1 attualmente assente. Dopo la sentenza di divorzio, inizialmente il padre non ha rispettato quanto previsto nella sentenza e, poi, ha iniziato a frequentava nel weekend, in modo saltuario. Inizialmente, cercava il papà e io lo giustificavo Per_1 dicendole che era al lavoro. C'erano pochi incontri e poche telefonate. Avevo comprato un telefono alla figlia per poter essere contattata dal padre in libertà ma non c'è mai stato un grande contatto. non vede il padre da circa un anno;
lei non Per_1 chiede più di lui, in quanto è molto delusa a seguito di un litigio, a seguito della Cresima della bambina. L'ultimo messaggio ricevuto dal padre risale al compleanno di a giugno. In questo ultimo anno non mi risulta che bbia cercato Per_1 Pt_2 la bambina. Io non so neanche dove viva il sig. La scelta di di non vedere più il padre è dovuta al fatto Pt_2 Per_1 che lui non ha mai partecipato alla cresima;
dopo un paio di giorni, la bambina aveva cercato il padre, ma lui le rispose 'almeno una foto potevi mandarmela'; la bambina è rimasta molto delusa dal comportamento del papà e ha deciso di interrompere ogni rapporto. Il mantenimento arretrato non mi è mai stato pagato;
l'arretrato ammonta a circa 3.000,00 (mantenimento ordinario e scuola risalente ai primi anni di separazione e divorzio). Attualmente il pagamento del mantenimento è regolare, mensile, a fine mese ma non indicizzato. Le spese straordinarie sono state pagate regolarmente, ultimamente. Preciso che oggi il sig. qui e non ha contattato la bambina, che non l'ha contattata neanche nelle Pt_2 festività natalizie. Non ho parlato dell'udienza odierna con la bambina né della possibilità di incontrare il papà”.
ha dichiarato: “vivo in via Casa Selva n. 5, Lauro in provincia di Avellino;
ho la residenza lì. Vivo Parte_2 con i miei genitori, la casa è loro. Sono proprietario di un veicolo;
non sono proprietario di beni immobili. Sono un militare dell'Esercito e presto servizio a ER (Salerno); guadagno circa 1.900,00 € mensili. Pago un mutuo di 360,00 € per una ristrutturazione;
pago la rata della macchina (circa 150,00 € mensili), l'abbonamento dell'autobus e contribuisco alle spese domestiche. Mio padre è in pensione e mia madre lavora ancora, è dipendente del Ministero dei Beni Culturali. Da dopo la separazione per me è stato difficile avere contatti con mia figlia;
per quanto mi riguarda volevo tenere mia figlia oltre quanto stabilito con la sig.ra , ma ho sempre avuto problemi, perché lei non si fidava. Per evitare questi Pt_1 problemi tenevo la bambina giusto un'oretta e venivo incontro alle esigenze della minore. La , in particolare, Pt_1 aveva da ridire sulla mia compagna di allora. Nonostante questo comportamento, mia figlia la vedevo comunque. Questa situazione è durata fino al 2018, per pochi mesi. Poi mi sono trasferito ad Oleggio ed è stato facile vedere mia figlia. I problemi erano sempre gli stessi. Io anche quando la bambina era piccola e fino ai tre anni ho sempre fatto tutto io, visto che lei lavorava. Io ho sempre accudito mia figlia, da solo o con l'aiuto di mio fratello o di qualche collega. Dal 2018 al 2022 ho vissuto in Provincia di VA e, nonostante tutto, ho sempre avuto difficoltà nel frequentare la bambina. Chiamavo mia figlia e sentivo la madre in sottofondo che parlava;
volevo comprare un telefono a , ma la madre si è opposta. Ho Per_1 poi scoperto che mia figlia aveva già un telefono. Quando ho saputo del telefono ho iniziato a sentire mia figlia, anche se lei non poteva usarlo a piacimento. Nonostante questo, ho provato a fare quello che dovevo fare. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con mia figlia. Lei era tranquilla con me e non balbettava. Io, nell'anno 2022, mi sono trasferito a casa dei miei genitori, per un problema di salute a causa di un'ernia. Nell'anno 2023, mi sono poi trasferito anche per lavoro a Salerno. La bambina ha iniziato a chiedermi perché non potesse stare da me in settimana;
io le avevo detto che non c'erano problemi. Io avevo un'altra compagna che aveva un figlio e stava bene con loro. Ho, poi, iniziato a vedere la bambina nervosa;
Per_1
aveva sempre impegni nel fine-settimana. La bambina era terrorizzata dal dover fare i compiti e dal dover rispettare
Per_1 le regole della mamma. Io non sono mai riuscito a stare tranquilla con mia figlia. Preciso che la bambina, nell'ultimo periodo, stava tre weekend al mese con me. Improvvisamente la situazione è cambiata, quando è avvenuta la sua prima comunione, a settembre 2022. Non mi ero ancora trasferito ad Avellino. Mia figlia mi ha chiesto un confronto sulla prima comunione, sul perché non avessi festeggiato insieme alla mamma e alla di lei famiglia. Il problema è che noi avevamo litigato su tutto;
io non volevo dirlo a mia figlia. Alla fine, io sono andato alla celebrazione. La bambina il pomeriggio è andata a festeggiare con i nonni paterni ed il giorno dopo è stata con me, per tre o quattro giorni. Con noi è stata molto tranquilla, ha avuto i regali. Da quel momento il rapporto è cambiato con ed è andata sempre peggio. Ho informato mia figlia che mi sarei
Per_1 trasferito in Campania a causa delle mie condizioni di salute. La bambina mi accusava di dirle bugie, anche con riguardo alla mia malattia. Da quando mi sono trasferito, la bambina l'ho contattata telefonicamente;
mi rispondeva, ma mi
Per_1 urlava contro ed era arrabbiata. Le ho sempre mandato i messaggi per le feste, ma senza risposta. Non vedo dal
Per_1
2023, da quando ci ho parlato in Piazza Martiri;
non la sento telefonicamente dal Natale 2023, se non sbaglio. Preciso che la bambina quando era con me, era come se non fosse con me, in quanto la madre continuava a mandarle messaggi. Nel 2022 stavamo bene, io e eravamo felici;
ci vedevamo spesso, la andavo a prendere dalla nonna alle 18.00 e la Per_1 riportavo dopo cena, alle ore 21.00. Ribadisco che la bambina era terrorizzata dalla madre e dalla sua severità. Non ho più una convivenza stabile con la mia compagna, perché siamo in crisi”. All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. In via provvisoria ed urgente DISPONE - che
[...] contribuisca al mantenimento della figlia minore versando l'importo di € 300,00 mensili, con decorrenza dalla Pt_2 data della domanda, entro il venticinque di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
CONFERMA nel resto le statuizioni di cui alla sentenza n. 1123 dell'11.12.2018 in ordine ai profili economici e all'affidamento della minore;
DISPONE che le visite tra il padre e la minore avvengano secondo le indicazioni fornite dalla CTU, avuto riguardo all'interesse della minore. In via istruttoria: visto l'art. 473 bis.25 c.p.c. DISPONE procedersi a C.T.U. sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminata la minore ed i genitori, sentiti i familiari ed eventuali altre figure di riferimento, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo alla minore e ai genitori, dica il c.t.u. se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con i genitori non affidatari o non collocatari più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico della minore. Riferisca quali accorgimenti siano da adottare per rendere di nuovo fluido l'accesso di al Per_1 padre ed eventualmente regolamenti il diritto di visita di ciascun genitore, laddove ritenga che la ripresa dei rapporti sia nell'interesse della minore;
regolamenti altresì le videochiamate tra i genitori e la figlia ove ritenuto opportuno. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”. NOMINA quale CTU la dott.ssa nota all'ufficio, Persona_3 al fine delle indagini peritali;
RISERVA l'eventuale audizione della minore all'esito della CTU;
RIGETTA le ulteriori istanze istruttorie formulate;
FISSA per il conferimento dell'incarico l'udienza del 31 ottobre 2024 ore 14.30 avanti al Giudice Relatore”.
Alla successiva udienza del 31/10/2025, è stato conferito l'incarico al CTU con rinvio all'udienza dell'1/7/2025 durante cui, preso atto del deposito dell'elaborato peritale, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 18/11/2025, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
In primo luogo, il ricorso di è ammissibile, considerato che -come poi emerso Parte_1 in corso di causa- le condizioni rispetto alla pronuncia di divorzio sono evidentemente mutate, visto che non ha rapporti con il padre da almeno un anno. Per_1
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio, all'esito della CTU, di dover confermare l'affido di in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori.
Invero, il rapporto tra le parti è sicuramente travagliato (la ha evidenziato, più volte, le Pt_1 difficoltà di interfacciarsi con l'ex marito per le questioni afferenti la loro figlia) ma l'affido esclusivo di alla madre rischia, come evidenziato dalla CTU dr.ssa , una totale elisione della figura Per_1 Per_3 paterna per la minore.
E, infatti, la dr.ssa ha posto in luce proprio questo rischio di alienazione della figura di Per_3 dalla vita di : “Prevedere un affido esclusivo alla Sig.ra comporterebbe la Pt_2 Per_1 Pt_1 conferma, agli occhi di , che il padre rappresenti unicamente un ostacolo e la sua esclusione dalla Per_1 propria vita comporti unicamente dei vantaggi”.
Piuttosto, considerata la distanza chilometrica tra la residenza delle parti che renderebbe praticamente impossibile un affido ad un ente terzo- i genitori devono seguire un percorso che li coadiuvi ad assumere decisioni in funzione e nell'esclusivo interesse della figlia, quale potrebbe essere un percorso di coordinazione genitoriale. Va confermata la collocazione di presso la madre, al fine di preservare il suo habitat domestico. Per_1
Considerato che la minore non ha rapporti con il padre, allo stato gli incontri vanno sospesi ma, come evidenziato dalla CTU, necessita di adeguato supporto psicologico al fine elaborare alcuni aspetti Per_1 ansiosi e per rielaborare i propri vissuti. Tale percorso è essenziale affinchè possa poi, in un futuro, Per_1 riaprire le porte alla figura paterna e superare il conflitto di lealtà verso la madre. In tal senso, quindi, va disposta la presa in carico della minore da parte del servizio NPI.
Dal punto di vista delle statuizioni economiche, considerata l'assenza di tempi di permanenza di Per_1 presso il padre e le esigenze della minore che crescono proporzionalmente all'età, considerati i redditi di entrambe le parti (la ricorrente percepisce tra gli € 2.000,00 e gli € 2.300,00 al mese mentre il resistente € 1.900,00) dovrà versare un assegno di mantenimento il cui ammontare va fissato in € 300,00, Pt_2 oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale deve, invece, essere integralmente percepito dalla madre, considerato che risulta collocata presso di lei e completamente a suo carico (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 4672 Per_1 del 22/2/2025, pronunciata in tema di provvedimenti provvisori ma il cui principio si può estendere anche alla sentenza definitiva, secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
Le spese di lite vanno compensate considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di VA, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
2) sospende gli incontri padre-figlia;
3) pone a carico di lìobbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la Parte_5 somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) dispone la presa in carico di da parte del servizio NPI per le finalità di cui in motivazione;
Per_1 7) suggerisce alle parti di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale;
8) compensa integralmente le spese di lite e provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione del CTU;
9) resta ferma, per quanto non modificato, la sentenza n. 1123/2018 del Tribunale di VA;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di VA del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa MA AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di VA, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa MA AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.483/2024 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_1 C.F._1 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. FABIANI MARZIA parte ricorrente
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_2 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PANICO FILOMENA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di VA, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n.1123/2018: Disporre l'affidamento esclusivo della minore presso la ricorrente, riducendo le modalità di frequentazione con il padre e rideterminando, in considerazione delle Per_1 mancate frequentazioni, l'assegno a favore della figlia. In via subordinata: disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con attribuzione alla madre, in via esclusiva, delle scelte scolastiche ed extrascolastiche per la figli, onde evitare le resistenze paterne. Con il favore delle spese.
Parte resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di VA adito, contrariis reiectis: in via preliminare, dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perchè privo dei requisiti di contenuto di cui allarticolo 473 bis 12, primo comma, lettera f), e secondo, comma c.p.c. e non corredato dalla documentazione richiesta dal terzo e quarto comma della stessa norma e/ o in subordine dichiarare la decadenza di parte ricorrente dall'indicazione specifica dei mezzi di prova e produzione di documenti, per violazione dell'art. 473-bis 12, 1° comma, lett. f), c.p.c.; -nel merito, - dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ed infondatezza della domanda di affido esclusivo della figlia minore;
- disporre l'affido della figlia minore ad entrambi i genitori;
- dichiarare l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di revisione dell'assegno di mantenimento per la figlia minore;
-confermare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del resistente, giusta sentenza di divorzio n. 1123/2018 del Tribunale di VA;
- invitare la Sig.ra di ad un atteggiamento rispettoso e non denigratorio del Parte_3 resistente;
- ordinare alla ricorrente di cessare ogni condotta contraria ai principi dellaffidamento condiviso;
- ammonire la ricorrente per la condotta inadempiente alle statuizioni vigenti e contenute nella sentenza di divorzio n. 1123/2018 del Tribunale di VA;
- disporre un risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa a carico della ricorrente e in favore del resistente e della figlia nella misura di 5.000,00 euro;
- condannare la ricorrente al pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 5.000,00 a favore della cassa delle ammende. - adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario nellinteresse della figlia minore;
-disporre a favore del resistente il 50 % dell'assegno unico per la figlia minore;
- condannare la ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore
: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle Parte_4 condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/03/2024, ha adito il Tribunale di VA per Parte_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 1123/2018, pronunciata da questo Tribunale.
La citata sentenza aveva così statuito: “1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 09/09/2007 in SALERNO tra , nata il [...] in [...]
IA (SA) e nato il [...] in [...], trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2007 al n. 11, parte II, serie A;
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre. La responsabilità
Per_1 genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per la figlia , relative all'istruzione,
Per_1 alla educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i due genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore convivente con la minore;
3. dà atto che , di comune accordo tra i genitori, è stata iscritta alla scuola
Per_1 elementare dell'Istituto Salesiano di VA MA MA e che il padre è d'accordo che la minore prosegua il suo cammino scolastico presso la predetta scuola fino alla conclusione della quinta elementare. Dà altresì atto che ha già
Per_1 da tempo iniziato un percorso presso una logopedista individuata dalla sig.ra e il padre presta sin d'ora il proprio Pt_1 consenso affinchè la minore continui nel citato percorso;
4. assegna la casa coniugale, di proprietà dei genitori della sig.ra
[...]
e dagli stessi concessa in comodato d'uso gratuito alla signora, con tutto l'arredo ivi contenuto, alla signora Pt_1 [...]
;
5. dà atto che il sig. militare dell'Esercito, ha provveduto a trovare un proprio alloggio presso il Parte_1 Pt_2
Comune di Mezzomerico (NO);
6. dispone che il sig. avrà facoltà di vedere la figlia a domeniche alterne. Pt_2 Per_1
Durante la settimana il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi dall'uscita da scuola o centro estivo, sino a dopo cena, concordando i pomeriggi con la madre entro la settimana precedente. I genitori concorderanno, in base ai loro impegni ed a quelli della figlia, eventuali pernottamenti presso l'abitazione del padre. La madre si impegna ad introdurre gradatamente la figlia nell'abitazione paterna anche con pernottamento. Dispone che per le festività di Natale, Per_1
Capodanno e l'Epifania, ad anni alterni starà con la madre e con il padre per una settimana dal 23/24 -12 al Per_1
30/31 -12 e dal 30/31 -12 al 06.01 - 01, compatibilmente con le esigenze della minore e con gli impegni professionali di entrambi i genitori. Dispone che per Pasqua e Pasquetta e per le altre festività- ponti e varie- si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, sempre previo accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori. Dispone che, per quanto attiene il periodo di ferie estive, le stesse saranno da concordarsi tra i genitori entro il mese di marzo di ciascun anno, compatibilmente con gli impegni professionali di entrambi e con le esigenze della minore. Il padre potrà tenere per tre Per_1 settimane anche non consecutive. Dà atto che le parti convengono che, quando la sig.ra sarà via per lavoro, la Pt_1 minore verrà gestita dalla famiglia materna (nonni, zia ecc.) e pernotterà presso l'abitazione degli stessi, così come è stato fino ad oggi fatto e che il genitore che avrà con sé la figlia dovrà comunicare dove si reca ed essere comunque sempre raggiungibile almeno telefonicamente;
7. dispone che il signor contribuirà al mantenimento della figlia sino Parte_2
a quando non avrà raggiunto la propria indipendenza economica mediante il versamento di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante bonifico bancario e/o postale o, previ accordi diretti con la sig.ra in contanti, oltre il 50% dei buoni pasto, delle spese scolastiche ed Pt_1 extra scolastiche, sportive, mediche non coperte dal SSN, oculistiche, dentistiche ed odontoiatriche e comunque specialistiche, purchè previamente concordate tra i genitori e opportunamente documentate;
8. dà atto che ai fini dell'erogazione dell'assegno per il nucleo famigliare i coniugi si accordano affinchè la richiesta di autorizzazione alla relativa corresponsione venga effettuata dalla signora in qualità di genitore collocatario della figlia minore;
le detrazioni fiscali per Parte_1 spesa della figlia saranno godute in misura del 100% da parte della madre;
9. dà atto che i coniugi si rilasciano sin Per_1
d'ora il consenso per l'espatrio della figlia minore, con il conseguente reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto, della carta d'identità anche valida per l'espatrio e di altro documento per cui tale assenso è /o sarà necessario;
10. dà atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento, avendo definito ogni loro rapporto di carattere economico nascente dal matrimonio;
11. dispone la perdita del cognome er la signora 12. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SALERNO di procedere Pt_2 Pt_1 alla trascrizione della sentenza;
13. dà atto che all'udienza del 29.11.2018 le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza. Spese compensate”. Quindi, con il ricorso ha rappresentato la totale assenza di alla vita della figlia: egli si è sempre Pt_2 disinteressato ai risultati scolastici di , ha minimizzato la sofferenza di rispetto alla Per_1 Per_1 separazione dei genitori e aveva spesso disdetto gli incontri programmati, causando così un progressivo allontanamento della figlia da lui. Ha, quindi, concluso come in epigrafe.
Si è costituto nei termini di legge che ha negato l'avversaria ricostruzione e ha concluso Parte_2 come in epigrafe.
***
Alla prima udienza del 10/10/2025, ha dichiarato: “vivo in via Riccardo Zandonai Parte_1
n. 6 a VA, dove ho la residenza. Vivo con mia figlia, la casa è di proprietà di cui pago il mutuo, di Persona_2 circa 600,00 € più spese condominiali (circa 1.000,00 € annui). Non ho altri beni immobili o mobili registrati. Lavoro come capotreno Frecciarossa Milano;
percepisco circa 2.000,00/2.300,00 € mensili. Pago la scuola della bambina che ammonta ad € 320,00 mensili, oltre ad assicurane pc e mensa e attività extrascolastiche. Tali spese sono a carico mio per un accordo con il padre. Mia figlia ha il sogno di andare in Canada e, quindi, sto facendo dei sacrifici per farglielo fare;
sta facendo un percorso internazionale, studiando lingue. Fa il terzo anno di scuola media;
vuole fare il liceo linguistico, studiare la terza lingua e vorrebbe fare un anno all'estero. attualmente fa danza area, il padre paga il 50% della spesa. La Per_1 bambina soffre di balbuzie;
il problema è iniziato alla materna, e portai la bambina dalla logopedista. Il problema sembrava essersi risolto, ma poi è ricomparso durante la fase di separazione e divorzio. L'ho riportata dallo specialista che mi ha riferito che non è un problema di apprendimento, ma è legato allo stato di agitazione della bambina. Il mio rapporto con
è bello, rapporto mamma-figlia; è una adolescente comunque molto aperta. Quando la bambina ha avuto difficoltà Per_1 in matematica, ho chiesto il supporto di una persona di fiducia che l'ha aiutata. Il rapporto con ed il padre è Per_1 attualmente assente. Dopo la sentenza di divorzio, inizialmente il padre non ha rispettato quanto previsto nella sentenza e, poi, ha iniziato a frequentava nel weekend, in modo saltuario. Inizialmente, cercava il papà e io lo giustificavo Per_1 dicendole che era al lavoro. C'erano pochi incontri e poche telefonate. Avevo comprato un telefono alla figlia per poter essere contattata dal padre in libertà ma non c'è mai stato un grande contatto. non vede il padre da circa un anno;
lei non Per_1 chiede più di lui, in quanto è molto delusa a seguito di un litigio, a seguito della Cresima della bambina. L'ultimo messaggio ricevuto dal padre risale al compleanno di a giugno. In questo ultimo anno non mi risulta che bbia cercato Per_1 Pt_2 la bambina. Io non so neanche dove viva il sig. La scelta di di non vedere più il padre è dovuta al fatto Pt_2 Per_1 che lui non ha mai partecipato alla cresima;
dopo un paio di giorni, la bambina aveva cercato il padre, ma lui le rispose 'almeno una foto potevi mandarmela'; la bambina è rimasta molto delusa dal comportamento del papà e ha deciso di interrompere ogni rapporto. Il mantenimento arretrato non mi è mai stato pagato;
l'arretrato ammonta a circa 3.000,00 (mantenimento ordinario e scuola risalente ai primi anni di separazione e divorzio). Attualmente il pagamento del mantenimento è regolare, mensile, a fine mese ma non indicizzato. Le spese straordinarie sono state pagate regolarmente, ultimamente. Preciso che oggi il sig. qui e non ha contattato la bambina, che non l'ha contattata neanche nelle Pt_2 festività natalizie. Non ho parlato dell'udienza odierna con la bambina né della possibilità di incontrare il papà”.
ha dichiarato: “vivo in via Casa Selva n. 5, Lauro in provincia di Avellino;
ho la residenza lì. Vivo Parte_2 con i miei genitori, la casa è loro. Sono proprietario di un veicolo;
non sono proprietario di beni immobili. Sono un militare dell'Esercito e presto servizio a ER (Salerno); guadagno circa 1.900,00 € mensili. Pago un mutuo di 360,00 € per una ristrutturazione;
pago la rata della macchina (circa 150,00 € mensili), l'abbonamento dell'autobus e contribuisco alle spese domestiche. Mio padre è in pensione e mia madre lavora ancora, è dipendente del Ministero dei Beni Culturali. Da dopo la separazione per me è stato difficile avere contatti con mia figlia;
per quanto mi riguarda volevo tenere mia figlia oltre quanto stabilito con la sig.ra , ma ho sempre avuto problemi, perché lei non si fidava. Per evitare questi Pt_1 problemi tenevo la bambina giusto un'oretta e venivo incontro alle esigenze della minore. La , in particolare, Pt_1 aveva da ridire sulla mia compagna di allora. Nonostante questo comportamento, mia figlia la vedevo comunque. Questa situazione è durata fino al 2018, per pochi mesi. Poi mi sono trasferito ad Oleggio ed è stato facile vedere mia figlia. I problemi erano sempre gli stessi. Io anche quando la bambina era piccola e fino ai tre anni ho sempre fatto tutto io, visto che lei lavorava. Io ho sempre accudito mia figlia, da solo o con l'aiuto di mio fratello o di qualche collega. Dal 2018 al 2022 ho vissuto in Provincia di VA e, nonostante tutto, ho sempre avuto difficoltà nel frequentare la bambina. Chiamavo mia figlia e sentivo la madre in sottofondo che parlava;
volevo comprare un telefono a , ma la madre si è opposta. Ho Per_1 poi scoperto che mia figlia aveva già un telefono. Quando ho saputo del telefono ho iniziato a sentire mia figlia, anche se lei non poteva usarlo a piacimento. Nonostante questo, ho provato a fare quello che dovevo fare. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con mia figlia. Lei era tranquilla con me e non balbettava. Io, nell'anno 2022, mi sono trasferito a casa dei miei genitori, per un problema di salute a causa di un'ernia. Nell'anno 2023, mi sono poi trasferito anche per lavoro a Salerno. La bambina ha iniziato a chiedermi perché non potesse stare da me in settimana;
io le avevo detto che non c'erano problemi. Io avevo un'altra compagna che aveva un figlio e stava bene con loro. Ho, poi, iniziato a vedere la bambina nervosa;
Per_1
aveva sempre impegni nel fine-settimana. La bambina era terrorizzata dal dover fare i compiti e dal dover rispettare
Per_1 le regole della mamma. Io non sono mai riuscito a stare tranquilla con mia figlia. Preciso che la bambina, nell'ultimo periodo, stava tre weekend al mese con me. Improvvisamente la situazione è cambiata, quando è avvenuta la sua prima comunione, a settembre 2022. Non mi ero ancora trasferito ad Avellino. Mia figlia mi ha chiesto un confronto sulla prima comunione, sul perché non avessi festeggiato insieme alla mamma e alla di lei famiglia. Il problema è che noi avevamo litigato su tutto;
io non volevo dirlo a mia figlia. Alla fine, io sono andato alla celebrazione. La bambina il pomeriggio è andata a festeggiare con i nonni paterni ed il giorno dopo è stata con me, per tre o quattro giorni. Con noi è stata molto tranquilla, ha avuto i regali. Da quel momento il rapporto è cambiato con ed è andata sempre peggio. Ho informato mia figlia che mi sarei
Per_1 trasferito in Campania a causa delle mie condizioni di salute. La bambina mi accusava di dirle bugie, anche con riguardo alla mia malattia. Da quando mi sono trasferito, la bambina l'ho contattata telefonicamente;
mi rispondeva, ma mi
Per_1 urlava contro ed era arrabbiata. Le ho sempre mandato i messaggi per le feste, ma senza risposta. Non vedo dal
Per_1
2023, da quando ci ho parlato in Piazza Martiri;
non la sento telefonicamente dal Natale 2023, se non sbaglio. Preciso che la bambina quando era con me, era come se non fosse con me, in quanto la madre continuava a mandarle messaggi. Nel 2022 stavamo bene, io e eravamo felici;
ci vedevamo spesso, la andavo a prendere dalla nonna alle 18.00 e la Per_1 riportavo dopo cena, alle ore 21.00. Ribadisco che la bambina era terrorizzata dalla madre e dalla sua severità. Non ho più una convivenza stabile con la mia compagna, perché siamo in crisi”. All'esito, è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. In via provvisoria ed urgente DISPONE - che
[...] contribuisca al mantenimento della figlia minore versando l'importo di € 300,00 mensili, con decorrenza dalla Pt_2 data della domanda, entro il venticinque di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
CONFERMA nel resto le statuizioni di cui alla sentenza n. 1123 dell'11.12.2018 in ordine ai profili economici e all'affidamento della minore;
DISPONE che le visite tra il padre e la minore avvengano secondo le indicazioni fornite dalla CTU, avuto riguardo all'interesse della minore. In via istruttoria: visto l'art. 473 bis.25 c.p.c. DISPONE procedersi a C.T.U. sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminata la minore ed i genitori, sentiti i familiari ed eventuali altre figure di riferimento, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo alla minore e ai genitori, dica il c.t.u. se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con i genitori non affidatari o non collocatari più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico della minore. Riferisca quali accorgimenti siano da adottare per rendere di nuovo fluido l'accesso di al Per_1 padre ed eventualmente regolamenti il diritto di visita di ciascun genitore, laddove ritenga che la ripresa dei rapporti sia nell'interesse della minore;
regolamenti altresì le videochiamate tra i genitori e la figlia ove ritenuto opportuno. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”. NOMINA quale CTU la dott.ssa nota all'ufficio, Persona_3 al fine delle indagini peritali;
RISERVA l'eventuale audizione della minore all'esito della CTU;
RIGETTA le ulteriori istanze istruttorie formulate;
FISSA per il conferimento dell'incarico l'udienza del 31 ottobre 2024 ore 14.30 avanti al Giudice Relatore”.
Alla successiva udienza del 31/10/2025, è stato conferito l'incarico al CTU con rinvio all'udienza dell'1/7/2025 durante cui, preso atto del deposito dell'elaborato peritale, sono stati riconosciuti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 18/11/2025, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
***
In primo luogo, il ricorso di è ammissibile, considerato che -come poi emerso Parte_1 in corso di causa- le condizioni rispetto alla pronuncia di divorzio sono evidentemente mutate, visto che non ha rapporti con il padre da almeno un anno. Per_1
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio, all'esito della CTU, di dover confermare l'affido di in via Per_1 condivisa ad entrambi i genitori.
Invero, il rapporto tra le parti è sicuramente travagliato (la ha evidenziato, più volte, le Pt_1 difficoltà di interfacciarsi con l'ex marito per le questioni afferenti la loro figlia) ma l'affido esclusivo di alla madre rischia, come evidenziato dalla CTU dr.ssa , una totale elisione della figura Per_1 Per_3 paterna per la minore.
E, infatti, la dr.ssa ha posto in luce proprio questo rischio di alienazione della figura di Per_3 dalla vita di : “Prevedere un affido esclusivo alla Sig.ra comporterebbe la Pt_2 Per_1 Pt_1 conferma, agli occhi di , che il padre rappresenti unicamente un ostacolo e la sua esclusione dalla Per_1 propria vita comporti unicamente dei vantaggi”.
Piuttosto, considerata la distanza chilometrica tra la residenza delle parti che renderebbe praticamente impossibile un affido ad un ente terzo- i genitori devono seguire un percorso che li coadiuvi ad assumere decisioni in funzione e nell'esclusivo interesse della figlia, quale potrebbe essere un percorso di coordinazione genitoriale. Va confermata la collocazione di presso la madre, al fine di preservare il suo habitat domestico. Per_1
Considerato che la minore non ha rapporti con il padre, allo stato gli incontri vanno sospesi ma, come evidenziato dalla CTU, necessita di adeguato supporto psicologico al fine elaborare alcuni aspetti Per_1 ansiosi e per rielaborare i propri vissuti. Tale percorso è essenziale affinchè possa poi, in un futuro, Per_1 riaprire le porte alla figura paterna e superare il conflitto di lealtà verso la madre. In tal senso, quindi, va disposta la presa in carico della minore da parte del servizio NPI.
Dal punto di vista delle statuizioni economiche, considerata l'assenza di tempi di permanenza di Per_1 presso il padre e le esigenze della minore che crescono proporzionalmente all'età, considerati i redditi di entrambe le parti (la ricorrente percepisce tra gli € 2.000,00 e gli € 2.300,00 al mese mentre il resistente € 1.900,00) dovrà versare un assegno di mantenimento il cui ammontare va fissato in € 300,00, Pt_2 oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie devono essere poste a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale deve, invece, essere integralmente percepito dalla madre, considerato che risulta collocata presso di lei e completamente a suo carico (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 4672 Per_1 del 22/2/2025, pronunciata in tema di provvedimenti provvisori ma il cui principio si può estendere anche alla sentenza definitiva, secondo cui “in tema di provvedimenti economici relativi ai figli, deve ritenersi legittima, in caso di affidamento condiviso, l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale INPS in favore del genitore presso cui è collocato il figlio minore”).
Le spese di lite vanno compensate considerata la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di VA, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) conferma l'affido condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
2) sospende gli incontri padre-figlia;
3) pone a carico di lìobbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando la Parte_5 somma di € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
4) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
5) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
6) dispone la presa in carico di da parte del servizio NPI per le finalità di cui in motivazione;
Per_1 7) suggerisce alle parti di intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale;
8) compensa integralmente le spese di lite e provvede con separato decreto in ordine alla liquidazione del CTU;
9) resta ferma, per quanto non modificato, la sentenza n. 1123/2018 del Tribunale di VA;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di VA del 20/11/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa MA AMORUSO