Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7336 /2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Carlotta Rosa Maria Griffini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 27/11/2024, da:
nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. Parte_1
DRAGO CRISTINA giusta procura in atti, e nato a [...] il [...], con il proc. dom. avv. DRAGO Parte_2
CRISTINA giusta procura in atti, con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/09/1996 a ROMA, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli Per_1
nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...], maggiorenni ma non Per_2
economicamente autonomi. Si dà atto che i coniugi nel 2009 hanno altresì adottato i figli
[...]
nato a [...] il [...] e nato a [...] il Persona_3 Persona_4
12.11.2000, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Per l'udienza del 6.02.2025, svoltasi, ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 13.01.2025).
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero:
1. omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso;
Parte_2
2. provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
3. riserva la decisione sulle spese al definitivo;
4. manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMA, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 1996, atto n.1163, Parte II, Serie A3).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 20/02/2025
IL PRESIDENTE
Cesare De Sapia
IL GIUDICE ESTENSORE
Raffaella Cimminiello