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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5540 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3640/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
ER ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3640/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato ad [...] il [...] (C.F. , Parte_3 C.F._3
nata ad [...] il [...] (C.F. ) tutti Parte_4 C.F._4
residenti in [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Manfredi Zammataro, dall'Avv. Mario E. Campione e dall'Avv. Rebeca Clemente Ruiz giusta procura in atti;
-attori-
contro pagina 1 di 9 1) , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (cod. Parte_5
fisc. ), elettivamente domiciliato a Paternò in via G. D'Annunzio C.F._5
nr. 27, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Asero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
2) , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Catania, Via S. Maria La Grande n.5, Cod. Fisc. e P.IVA P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Filippa Morina;
- Convenuti -
-- -- --
All'udienza del 9 luglio 2025 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
-- -- --
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. del 12 marzo 2020 gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio e l' al fine di sentir accogliere le Parte_5 CP_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, provvedere come appresso: - Accertare e dichiarare, per le causali sopra spiegate, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del sig. , nato Parte_5
a Paternò (Ct) il 15.08.1966 c.f. ed ivi residente in [...]
16 e dell' , via S. Maria La Grande, 5 – 95124 - Controparte_3
Catania, Partita Iva: , e per l'effetto condannarli al risarcimento in solido P.IVA_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi per una somma
pagina 2 di 9 complessiva ad oggi riduttivamente calcolata in € 200.000,00 a titolo di ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale, psichico, di immagine e reputazione, nonché quello subito dei familiari, ovvero delle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, anche rimesse alla valutazione equitativa del giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
Il ricorso traeva origine dalla condanna penale definitiva inflitta a a Parte_5
seguito della denuncia sporta da resa ai Carabinieri della Stazione di Parte_3
Paternò, in data 17 agosto 2017 alle ore 14:16, nella quale riferiva che nella mattinata del 17 agosto 2017, mentre si trovava ancora ricoverato presso l'ospedale di Paternò a seguito di un intervento di ernia inguino-scrotale al quale era stato sottoposto, era rimasto vittima di violenza sessuale da parte di , ausiliario in servizio Parte_5
presso il detto ospedale.
Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Con ordinanza del 9 febbraio 2021 veniva disposto il mutamento di rito.
Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale.
Nel merito, si osserva che il procedimento penale nr. 1075/17 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nato a [...] persona offesa per il reato di violenza sessuale si è concluso con la Parte_3
condanna definitiva di , come risulta dalle sentenze nr. 853/18 e 1291/19 Parte_5
emesse dal Tribunale di Catania - Sezione del Giudice per l'Udienza Preliminare e dalla
Corte d'Appello di Catania - Sezione Prima Penale oltre che dall'avviso d'udienza della
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Settima- che ha rilevato l'inammissibilità del ricorso proposto dall' (cfr. all. 3). CP_4
pagina 3 di 9 Si osserva che ai sensi dell'art. 185 c.p., comma 2, “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. In ordine alla rilevanza nel giudizio civile di liquidazione, va evidenziato che la giurisprudenza afferma costantemente che la sentenza del giudice penale che accerta l'esistenza del reato spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato (v.
Cass. n. 18352/2014). Dunque, non c'è dubbio che esista, nel caso di specie, a seguito della sentenza penale divenuta irrevocabile, un giudicato civile, come tale vincolante nel presente giudizio risarcitorio, sull'an del diritto di risarcimento danni a favore di parte attrice (non essendo nemmeno consentito rimettere in discussione l'esistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, avendo la sentenza penale definitivamente accertato, fra l'altro, la consapevolezza in capo al convenuto). Alla stregua dei richiamati principi, è riservato al giudice della liquidazione l'accertamento dell'esistenza e della misura dei dedotti danni (v., in tal senso, Cass. n. 27723/2005; Cass. n.
9295/2010; Cass. n. 17196/2015).
Nella specie sussiste la corresponsabilità solidale dell'azienda sanitaria convenuta. Al riguardo si evidenzia che il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo;
tra le obbligazioni a carico della struttura sanitaria vi è quella della vigilanza e custodia dei pazienti, che nella specie non è stata affatto adempiuta. Si osserva che anche la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la responsabilità dell'azienda pagina 4 di 9 ospedaliera per i danni provocati da un sanitario autore di violenza sessuale in danno di paziente, perpetrata in ospedale e in orario di lavoro (vd. Cass. n.22058/17).
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti da , la c.t.u. medico Parte_3
legale ha correttamente e puntualmente accertato quanto segue: “il “disagio psichico” di cui è portatore il giovane , considerato che nella genesi dei disturbi Parte_3
psichici la sequenza causale è di tipo circolare e sconta una unanimamente accettata concatenazione concausale, fortemente condizionata dalla soggettività, per cui la reazione ad eventi esterni che suscitano l'attivazione dei meccanismi di adattamento/coping è di norma estremamente variabile, essendo fortemente influenzata dal tratto di personalità, può essere messo in rapporto causale con l'evento per cui è causa… ne deriva che i suddetti reliquati fisio-psichici, da ritenersi a carattere permanente, comportano una complessiva diminuzione della validità del soggetto
(danno biologico permanente), in misura non inferiore al 8% (otto per cento) nonché un periodo di danno biologico temporaneo al 50% di giorni 40 che ha operato in relazione al tempo intercorso per una riduzione stabilizzazione delle menomazioni originatesi”.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827
e 8828).
In particolare, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente dell'Ufficio, va effettuata la liquidazione del danno sulla base delle disposizioni sulle lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 cod. ass., i cui importi per la liquidazione vengono aggiornati annualmente.
pagina 5 di 9 Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti, il cd. danno biologico in senso stretto subìto da parte attrice
(anni 16 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) va liquidato in euro € 15.699,57 per il danno permanente e in euro €
1.123,60 per il danno temporaneo.
La particolare gravità del fatto illecito in questione costituito da un abuso sessuale su un soggetto minorenne, causa evidente di elevato livello di rischio per la salute mentale dell'individuo e la sua crescita, consente di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., così da doversi disporre un aumento del 20% dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative
(espressamente riferite al solo danno biologico). Spetta quindi all'attore l'ulteriore somma di € 3.364,63.
Come detto, il danno complessivo in esame pari ad euro € 20.187,80 è stato stimato in valori attuali;
poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso e pagina 6 di 9 rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.187,80, oltre agli interessi Parte_3
per come sovra specificato. Non vi è invece alcuna prova certa del lamentato danno alla reputazione e all'immagine.
Per quanto riguarda gli altri tre attori si osserva che effettivamente ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie abuso sessuale su minore) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima. Tale legittimazione si fonda sul riconoscimento dei diritti della famiglia previsto dall'art. 29 della Costituzione, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima del reato.
Deve ritenersi con certezza che in caso di abuso su minori, proprio come nella specie, anche i genitori e i familiari conviventi subiscono un danno risarcibile in conseguenza del dolore concretamente inferto per lo sconvolgimento imposto al normale sviluppo della convivenza familiare, dall'alterazione indotta alle naturali dinamiche relazionali del nucleo familiare costretto a fronteggiare il disagio rinvenuto nel figlio, il sentimento di impotenza e frustrazione, l'evidente compromissione subita nella libera espressione e realizzazione della personalità. Tale danno va liquidato in via equitativa nella somma di euro 5.000,00 in favore di ciascuno dei tre attori , Parte_1 Parte_2
e rispettivamente padre, madre e sorella di , per cui
[...] Parte_4 Parte_3
va disposta al riguardo la condanna solidale dei convenuti.
pagina 7 di 9 In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, AL AR, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3640/20 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Pt_3
della somma complessiva di € 20.187,80, oltre agli interessi per come
[...]
specificato in motivazione;
condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di ciascuno dei tre attori
, e rigetta ogni altra Parte_1 Parte_2 Parte_4
domanda attrice;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed euro
400,00 per spese vive, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte attrice;
pone le spese delle c.t.u. a carico solidale dei due convenuti.
Deciso in Catania il 16 novembre 2025.
IL GIUDICE
AL AR
pagina 8 di 9 Atto depositato telematicamente pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
ER ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3640/20 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato ad [...] il [...] (C.F. , Parte_3 C.F._3
nata ad [...] il [...] (C.F. ) tutti Parte_4 C.F._4
residenti in [...], rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Manfredi Zammataro, dall'Avv. Mario E. Campione e dall'Avv. Rebeca Clemente Ruiz giusta procura in atti;
-attori-
contro pagina 1 di 9 1) , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] (cod. Parte_5
fisc. ), elettivamente domiciliato a Paternò in via G. D'Annunzio C.F._5
nr. 27, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Asero che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
2) , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in Catania, Via S. Maria La Grande n.5, Cod. Fisc. e P.IVA P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Filippa Morina;
- Convenuti -
-- -- --
All'udienza del 9 luglio 2025 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
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In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702 c.p.c. del 12 marzo 2020 gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio e l' al fine di sentir accogliere le Parte_5 CP_2
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, provvedere come appresso: - Accertare e dichiarare, per le causali sopra spiegate, la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del sig. , nato Parte_5
a Paternò (Ct) il 15.08.1966 c.f. ed ivi residente in [...]
16 e dell' , via S. Maria La Grande, 5 – 95124 - Controparte_3
Catania, Partita Iva: , e per l'effetto condannarli al risarcimento in solido P.IVA_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patendi per una somma
pagina 2 di 9 complessiva ad oggi riduttivamente calcolata in € 200.000,00 a titolo di ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale, psichico, di immagine e reputazione, nonché quello subito dei familiari, ovvero delle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, anche rimesse alla valutazione equitativa del giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
Il ricorso traeva origine dalla condanna penale definitiva inflitta a a Parte_5
seguito della denuncia sporta da resa ai Carabinieri della Stazione di Parte_3
Paternò, in data 17 agosto 2017 alle ore 14:16, nella quale riferiva che nella mattinata del 17 agosto 2017, mentre si trovava ancora ricoverato presso l'ospedale di Paternò a seguito di un intervento di ernia inguino-scrotale al quale era stato sottoposto, era rimasto vittima di violenza sessuale da parte di , ausiliario in servizio Parte_5
presso il detto ospedale.
Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Con ordinanza del 9 febbraio 2021 veniva disposto il mutamento di rito.
Veniva espletata una consulenza d'ufficio medico-legale.
Nel merito, si osserva che il procedimento penale nr. 1075/17 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nato a [...] persona offesa per il reato di violenza sessuale si è concluso con la Parte_3
condanna definitiva di , come risulta dalle sentenze nr. 853/18 e 1291/19 Parte_5
emesse dal Tribunale di Catania - Sezione del Giudice per l'Udienza Preliminare e dalla
Corte d'Appello di Catania - Sezione Prima Penale oltre che dall'avviso d'udienza della
Corte Suprema di Cassazione - Sezione Settima- che ha rilevato l'inammissibilità del ricorso proposto dall' (cfr. all. 3). CP_4
pagina 3 di 9 Si osserva che ai sensi dell'art. 185 c.p., comma 2, “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. In ordine alla rilevanza nel giudizio civile di liquidazione, va evidenziato che la giurisprudenza afferma costantemente che la sentenza del giudice penale che accerta l'esistenza del reato spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestare i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato (v.
Cass. n. 18352/2014). Dunque, non c'è dubbio che esista, nel caso di specie, a seguito della sentenza penale divenuta irrevocabile, un giudicato civile, come tale vincolante nel presente giudizio risarcitorio, sull'an del diritto di risarcimento danni a favore di parte attrice (non essendo nemmeno consentito rimettere in discussione l'esistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, avendo la sentenza penale definitivamente accertato, fra l'altro, la consapevolezza in capo al convenuto). Alla stregua dei richiamati principi, è riservato al giudice della liquidazione l'accertamento dell'esistenza e della misura dei dedotti danni (v., in tal senso, Cass. n. 27723/2005; Cass. n.
9295/2010; Cass. n. 17196/2015).
Nella specie sussiste la corresponsabilità solidale dell'azienda sanitaria convenuta. Al riguardo si evidenzia che il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo;
tra le obbligazioni a carico della struttura sanitaria vi è quella della vigilanza e custodia dei pazienti, che nella specie non è stata affatto adempiuta. Si osserva che anche la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato la responsabilità dell'azienda pagina 4 di 9 ospedaliera per i danni provocati da un sanitario autore di violenza sessuale in danno di paziente, perpetrata in ospedale e in orario di lavoro (vd. Cass. n.22058/17).
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti da , la c.t.u. medico Parte_3
legale ha correttamente e puntualmente accertato quanto segue: “il “disagio psichico” di cui è portatore il giovane , considerato che nella genesi dei disturbi Parte_3
psichici la sequenza causale è di tipo circolare e sconta una unanimamente accettata concatenazione concausale, fortemente condizionata dalla soggettività, per cui la reazione ad eventi esterni che suscitano l'attivazione dei meccanismi di adattamento/coping è di norma estremamente variabile, essendo fortemente influenzata dal tratto di personalità, può essere messo in rapporto causale con l'evento per cui è causa… ne deriva che i suddetti reliquati fisio-psichici, da ritenersi a carattere permanente, comportano una complessiva diminuzione della validità del soggetto
(danno biologico permanente), in misura non inferiore al 8% (otto per cento) nonché un periodo di danno biologico temporaneo al 50% di giorni 40 che ha operato in relazione al tempo intercorso per una riduzione stabilizzazione delle menomazioni originatesi”.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827
e 8828).
In particolare, ritenuta corretta la valutazione operata dal consulente dell'Ufficio, va effettuata la liquidazione del danno sulla base delle disposizioni sulle lesioni micropermanenti di cui all'art. 139 cod. ass., i cui importi per la liquidazione vengono aggiornati annualmente.
pagina 5 di 9 Sulla base di tali parametri, considerata la durata dell'invalidità temporanea e l'entità dei postumi permanenti, il cd. danno biologico in senso stretto subìto da parte attrice
(anni 16 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) va liquidato in euro € 15.699,57 per il danno permanente e in euro €
1.123,60 per il danno temporaneo.
La particolare gravità del fatto illecito in questione costituito da un abuso sessuale su un soggetto minorenne, causa evidente di elevato livello di rischio per la salute mentale dell'individuo e la sua crescita, consente di applicare al caso di specie il disposto normativo di cui all'art. 139, comma III, cod. ass., così da doversi disporre un aumento del 20% dell'importo del danno liquidato ex art. 139 cod. ass. a titolo di solo danno anatomo-funzionale al fine di compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subìto e che non viene considerato dalle tabelle legislative
(espressamente riferite al solo danno biologico). Spetta quindi all'attore l'ulteriore somma di € 3.364,63.
Come detto, il danno complessivo in esame pari ad euro € 20.187,80 è stato stimato in valori attuali;
poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore di parte attrice sono in ogni caso dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma liquidata, devalutata sulla base degli indici Istat alla data dell'evento dannoso e pagina 6 di 9 rivalutata anno per anno fino alla data della decisione. Dalla data della pronuncia della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
In definitiva, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di della somma complessiva di € 20.187,80, oltre agli interessi Parte_3
per come sovra specificato. Non vi è invece alcuna prova certa del lamentato danno alla reputazione e all'immagine.
Per quanto riguarda gli altri tre attori si osserva che effettivamente ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie abuso sessuale su minore) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima. Tale legittimazione si fonda sul riconoscimento dei diritti della famiglia previsto dall'art. 29 della Costituzione, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima del reato.
Deve ritenersi con certezza che in caso di abuso su minori, proprio come nella specie, anche i genitori e i familiari conviventi subiscono un danno risarcibile in conseguenza del dolore concretamente inferto per lo sconvolgimento imposto al normale sviluppo della convivenza familiare, dall'alterazione indotta alle naturali dinamiche relazionali del nucleo familiare costretto a fronteggiare il disagio rinvenuto nel figlio, il sentimento di impotenza e frustrazione, l'evidente compromissione subita nella libera espressione e realizzazione della personalità. Tale danno va liquidato in via equitativa nella somma di euro 5.000,00 in favore di ciascuno dei tre attori , Parte_1 Parte_2
e rispettivamente padre, madre e sorella di , per cui
[...] Parte_4 Parte_3
va disposta al riguardo la condanna solidale dei convenuti.
pagina 7 di 9 In virtù del principio della soccombenza, i due convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, AL AR, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3640/20 R.G.:
1) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di Pt_3
della somma complessiva di € 20.187,80, oltre agli interessi per come
[...]
specificato in motivazione;
condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 5.000,00 in favore di ciascuno dei tre attori
, e rigetta ogni altra Parte_1 Parte_2 Parte_4
domanda attrice;
2) condanna i due convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for. ed euro
400,00 per spese vive, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte attrice;
pone le spese delle c.t.u. a carico solidale dei due convenuti.
Deciso in Catania il 16 novembre 2025.
IL GIUDICE
AL AR
pagina 8 di 9 Atto depositato telematicamente pagina 9 di 9