CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2039/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV. ESEC. I.C.I.
- PROV. ESEC. I.C.I.
- PROVV. ESEC. RIF. SOLIDI URB
- PROVV. ESEC IM
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2818/2025 depositato il 11/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. giovanni Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 202500006991 ex art. 50 Dpr 602/73 notificata a mezzo PEC in data 18.02.2025 dalla Ricorrente_2 s.p.a., in qualità di affidataria del servizio di Riscossione delle Entrate Locali per il Comune di Segrate.
L'atto impugnato ha ad oggetto le seguenti ingiunzioni/provvedimenti esecutivi:
1) ingiunzione/provvedimento esecutivo notificato in data 25.03.2011 (Rif. 2011.04611.00000001), relativa ad imposta comunale sugli immobili, Ente impositore Comune di Segrate;
2) ingiunzione/provvedimento esecutivo notificato in data 10.06.2011 (Rif. 2011.04611.00000002), relativa ad imposta comunale sugli immobili, Ente impositore Comune di Segrate;
3) ingiunzione/provvedimento esecutivo notificato in data 12.10.2010 (Rif. 2015.04611.20436650), relativa a tassa rifiuti solidi urbani e/o relative addizionali, Ente impositore Comune di Segrate;
4) ingiunzione/provvedimento esecutivo notificato in data 23.01.2024 (Rif. 2019.04611.00002677), relativa ad imposta comunale sugli immobili, Ente impositore Comune di Segrate.
Il contribuente eccepiva la decorrenza del termine di prescrizione e quanto alla ingiunzione n.
2019.04611.00002677 notificata in data 23.01.2024 e relativa all'IM 2017 affermava di avere provveduto al versamento dell'IM oggetto dell'ingiunzione come da Mod. F24 prodotto.
Conclude chiedendo dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito portato dalle ingiunzioni/ provvedimenti esecutivi descritti ai punti 1), 2) e 3) per i quali chiede l'annullamento delle relative somme;
- dichiarare l'avvenuto pagamento dell'IM 2017 oggetto dell'ingiunzione/provvedimento esecutivo descritto al punto 4) per il quale chiede l'annullamento delle relative somme. Con vittoria di spese.
Con successivo atto depositato in data 20/06/2025 il ricorrente faceva presente che la Ricorrente_2 Spa aveva comunicato a mezzo pec del 19.06.2025 di aver provveduto ad annullare parzialmente in via di autotutela,
l'avviso di intimazione opposto ed i connessi atti presupposti limitatamente alle pretese relative all'ICI per le annualità dal 2002 al 2008 e relativamente alla TARSU per l'annualità 2008 con un discarico dell'importo complessivo di € 14.614,89.
Dichiarava pertanto di rinunciare al ricorso rubricato RG 2039/2025 per intervenuto annullamento parziale in autotutela da parte della Resistente e chiedeva , ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. 546/1992, dichiarare l'estinzione con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente per intervenuto annullamento parziale in autotutela da parte della Resistente e, ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. 546/1992, dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2039/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVV. ESEC. I.C.I.
- PROV. ESEC. I.C.I.
- PROVV. ESEC. RIF. SOLIDI URB
- PROVV. ESEC IM
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2818/2025 depositato il 11/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. giovanni Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 202500006991 ex art. 50 Dpr 602/73 notificata a mezzo PEC in data 18.02.2025 dalla Ricorrente_2 s.p.a., in qualità di affidataria del servizio di Riscossione delle Entrate Locali per il Comune di Segrate.
L'atto impugnato ha ad oggetto le seguenti ingiunzioni/provvedimenti esecutivi:
1) ingiunzione/provvedimento esecutivo notificato in data 25.03.2011 (Rif. 2011.04611.00000001), relativa ad imposta comunale sugli immobili, Ente impositore Comune di Segrate;
2) ingiunzione/provvedimento esecutivo notificato in data 10.06.2011 (Rif. 2011.04611.00000002), relativa ad imposta comunale sugli immobili, Ente impositore Comune di Segrate;
3) ingiunzione/provvedimento esecutivo notificato in data 12.10.2010 (Rif. 2015.04611.20436650), relativa a tassa rifiuti solidi urbani e/o relative addizionali, Ente impositore Comune di Segrate;
4) ingiunzione/provvedimento esecutivo notificato in data 23.01.2024 (Rif. 2019.04611.00002677), relativa ad imposta comunale sugli immobili, Ente impositore Comune di Segrate.
Il contribuente eccepiva la decorrenza del termine di prescrizione e quanto alla ingiunzione n.
2019.04611.00002677 notificata in data 23.01.2024 e relativa all'IM 2017 affermava di avere provveduto al versamento dell'IM oggetto dell'ingiunzione come da Mod. F24 prodotto.
Conclude chiedendo dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del credito portato dalle ingiunzioni/ provvedimenti esecutivi descritti ai punti 1), 2) e 3) per i quali chiede l'annullamento delle relative somme;
- dichiarare l'avvenuto pagamento dell'IM 2017 oggetto dell'ingiunzione/provvedimento esecutivo descritto al punto 4) per il quale chiede l'annullamento delle relative somme. Con vittoria di spese.
Con successivo atto depositato in data 20/06/2025 il ricorrente faceva presente che la Ricorrente_2 Spa aveva comunicato a mezzo pec del 19.06.2025 di aver provveduto ad annullare parzialmente in via di autotutela,
l'avviso di intimazione opposto ed i connessi atti presupposti limitatamente alle pretese relative all'ICI per le annualità dal 2002 al 2008 e relativamente alla TARSU per l'annualità 2008 con un discarico dell'importo complessivo di € 14.614,89.
Dichiarava pertanto di rinunciare al ricorso rubricato RG 2039/2025 per intervenuto annullamento parziale in autotutela da parte della Resistente e chiedeva , ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. 546/1992, dichiarare l'estinzione con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto della rinuncia al ricorso da parte del ricorrente per intervenuto annullamento parziale in autotutela da parte della Resistente e, ai sensi dell'art. 44 D. Lgs. 546/1992, dichiara l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.