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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/05/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sez. II CIVILE
Il Collegio, riunito in camera di Consiglio e composto dai Sig.ri:
dr. Giuseppe Minutoli Presidente dr. Antonino Zappalà Consigliere dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A. 489/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 1885/2020, del 10.12.2020, resa dal Tribunale Messina, avente ad oggetto: rapporti condominiali;
proposta da
sito in Messina Via Valle degli Angeli n. 15, (C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in via G. Buganza Is.
49 Sc. A presso lo studio dell'avv. Pietro Ruggeri Fernando, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- appellante -
contro
1 nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina, via Università n. 16, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Lincon, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- appellata -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
21.11.2024: “I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali
di causa, con rigetto di ogni contraria eccezione, deduzione difesa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2014, , proprietaria dell'unità Controparte_1
immobiliare ubicata al primo piano dell'immobile condominiale sito in Messina, Rione Valle
degli Angeli, Vico Fede n.15 conveniva in giudizio il al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento del danno cagionato all'immobile in sua proprietà da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare sovrastante, derivanti da mancata e/o cattiva manutenzione della pavimentazione, dei parapetti della terrazza. A sostegno della pretesa avanzata produceva rapporto reso dall'unità operativa dei Vigili del Fuoco, chiamati Controparte_1
ad intervenire sul posto, unitamente alla perizia redatta dal consulente tecnico di parte
Geom. . Persona_1
Si costituiva in giudizio il ”, contestando le domande attoree e Parte_1
rappresentando nello specifico il totale disinteresse di tutti i singoli condomini, inclusa
, alla partecipazione alle assemblee condominiali via via indette per Controparte_1
deliberare in merito all'espletamento di opere di manutenzione del lastrico solare.
Disposta CT al fine accertare la sussistenza dei danni ed il nesso eziologico, con sentenza n. 1885/2020 il Tribunale di Messina accoglieva la domanda attorea, condannando il alla refusione dei danni per complessive euro 9.242,92 oltre gli accessori di Parte_1
legge e le spese di giudizio.
2 Avverso la superiore statuizione, con atto notificato il 15.6.2021, proponeva gravame il
. Parte_1
Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della sentenza impugnata, Controparte_1
vinte le spese.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.11.2024, resa a trattazione scritta, la
Corte assumeva la causa in decisione, con i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame il lamenta illegittimità della sentenza appellata Parte_1
per omesso esame di un fatto decisivo della controversia e nello specifico la violazione dell'art. 2056 c.c. letto in combinato disposto con l'art. 1227 c.c
Rappresenta l'appellante che la , oltre ad essere proprietaria dell'appartamento è CP_1
anche comproprietaria e, quindi, custode, del lastrico solare che generava il danno e in tale veste si sarebbe dovuta attivare, davanti all'eventuale inerzia del , per Parte_1
provvedere alla eliminazione delle infiltrazioni, in base all'art. 1105 comma 4 c.c., per ridurre o impedire il prodursi del danno.
Altresì il Giudice avrebbe dovuto considerare colposa, e rilevante ai sensi dell'articolo 1227
codice civile, la condotta della danneggiata per la mancata partecipazione alle assemblee condominiali, in violazione delle regole di diligenza e correttezza, ritenendo l'inerzia dell'appellata la causa esclusiva o concausa del danno e dichiarare il danneggiante
(condominio) non responsabile per la parte del danno a lui non imputabile.
Il motivo di gravame è infondato
La domanda spiegata da , avente ad oggetto il risarcimento dei danni Controparte_1
arrecati al proprio immobile dal lastrico solare condominiale, è delineata dall'art. 2051 c.c.
Trattasi di responsabilità oggettiva, circoscritta esclusivamente dal caso fortuito e non dall'ordinaria diligenza del custode .
3 Come statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite “La responsabilità per danni cagionati
da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di
guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso
causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna
rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza
da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della verificazione del caso
fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul
medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva
imprevedibilità e inevitabilità”.
Cassazione civile, sez. un., 30/06/2022, n. 20943.
Alla luce delle risultanze probatorie, non è dato comprendere, ai fini della causalità di fatto,
quale sia stata l'efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento. Ed infatti, il avrebbe dovuto Parte_1
dimostrare, in modo specifico e puntuale che la mancata partecipazione della danneggiata in assemblea, sia pure sotto il profilo della colpa generica, abbia inciso sulla mancata esecuzione dei lavori necessari a ripristinare le parti comuni ed a evitare il danno patito nell'immobile di proprietà esclusiva.
Nella fattispecie, non risulta applicabile l'art. 1105 c.c. comma 4, c.c. che preclude al condomino di rivolgersi al giudice in sede contenziosa solo se si controverte sulla gestione della cosa comune ai fini della amministrazione nei rapporti interni tra comunisti e non opera,
per converso, in relazione ad iniziative giudiziarie contenziose promosse in qualità di terzo.
Ed invero la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “In tema di
comunione, l'art. 1105, comma 4, c.c. prevede che, ove non si formi una maggioranza ai fini
dell'adozione dei provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, ciascun
partecipante possa adire l'autorità giudiziaria, perché adotti gli opportuni provvedimenti in
sede di volontaria giurisdizione, così precludendo al medesimo partecipante di rivolgersi al
4 giudice in sede contenziosa. Tale preclusione concerne esclusivamente la richiesta di
decisioni per la gestione della cosa comune, riferita ai rapporti interni tra comunisti, e non
opera, invece, con riguardo alle iniziative giudiziarie promosse dal comunista in qualità di
terzo, come avviene nel caso in cui quest'ultimo faccia valere la posizione di proprietario di
cose estranee alla comunione, che abbiano subito pregiudizio dalla rovina della cosa di cui
è comproprietario”.
(Cass. 18 giugno 2020, n. 11802; Cass. 8 settembre 1998, n. 8876).
II Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta motivazione insufficiente per adesione acritica del giudice alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, omettendo di rappresentare le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del suo convincimento, anche in relazione ai rilievi critici di parte appellante, in particolare sulla necessità di effettuare dei saggi sul controsoffitto e approfondire il nesso eziologico. Chiede il rinnovo della CT.
Il motivo di gravame è infondato.
Nella sentenza impugnata il Tribunale di Messina statuisce che “nel caso in esame, alle
luce della C.T.U espletata dalla quale non sussistono giusti motivi per discostarsi, emerge
come il mancato espletamento dei lavori di manutenzione ad opera dell'assemblea
condominiale abbia provocato infiltrazioni nell'immobile di parte attrice”.
Il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione di consulenza definitiva, in riferimento ai rilievi formulati dell'odierna parte appellata ha affermato che: “Il TP (di parte appellante), in
merito al punto a) dei quesiti posti dall'Il.mo Giudice, evidenzia che lo scrivente CT non ha
allegato “documentazione grafica con individuazione dei punti di infiltrazione”: tale richiesta
, a mio avviso, non è né pertinente con i quesiti posti dall'Ill.mo Giudice e ne tanto meno
necessaria in quanto i punti di infiltrazione sono stati evidenziati in maniera dettagliata
nell'apposita documentazione fotografica ( in particolare a pagine 4 della relazione
trasmessa alla parti, si evidenzia che le foto successive sono state effettuate salendo dalla
scala e muovendosi lungo il perimetro della terrazza, per ogni foto ci saranno degli
5 ingrandimenti in cui verranno mostrate delle foto di dettaglio); - Non si ritiene necessario
altresì effettuare nessun saggio per accertare se la sussistenza di infiltrazioni e dei danni
evidenziati nell'atto introduttivo in quanto la situazione allo stato del sopralluogo sarebbe in
ogni caso bene diversa da quanto avvenuto nel 2014 ed è quindi superfluo effettuare uno
smontaggio del controsoffitto per accertare una situazione di alcuni anni addietro che con il
tempo muta in maniera inequivocabile. Si è ritenuta altresì valida, dal punto di vista tecnico
la Perizia Valutazione Danni redatta dal Geom. in data 25.06.2014 in Persona_1
quanto da un'immagine, con un computo congruo e corretto, dello stato dei luoghi al
momento dei fatti. Inoltre il TP (di parte appellante) afferma che “Dal sopralluogo si è potuto
accertare l'esistenza di un corpo di fabbrica a confine di cui era visibile una lesione di
separazione tra i due corpi. Tale situazione potrebbe essere causa di infiltrazioni laterali
sulla parete interna dell'appartamento in questione”: in merito a ciò si fa presente che il TP
avrebbe dovuto allegare, nelle proprie osservazioni, quanto meno una documentazione
fotografica con in individuazione della zona o del punto da lui descritto in modo da
permettere al sottoscritto di capire quale possa essere il punto sopra citato”.
E' rilevante, dunque, quanto evidenziato nella relazione peritale redatta dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha dettagliatamente risposto ai quesiti posti dal giudice di primo grado e ha in modo puntuale e preciso ha replicato ai rilievi posti dal consulente di parte del appellante. Parte_1
Il Giudice quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che,
seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli
6 elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione.
( in senso sostanzialmente conforme Corte Appello Napoli, 06/02/2023, n. 475).
Ed ancora la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che: “ se è vero che il giudice,
nell'aderire alla ctu, deve motivare circa l'inosservanza dei rilievi mossi dal ctp ove
quest'ultima sia connotata da puntuali osservazioni;
tuttavia, tale obbligo viene meno nel
caso in cui, come nel caso di specie, sia stato lo stesso consulente d'ufficio a farsi carico di
esaminare e confutare i rilievi dei consulenti di parte, prendendo posizione in modo
adeguato” (Cass. 28/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 27358/2020).
III Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta illegittimità della sentenza per improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 132/2014
Il motivo di gravame è inammissibile.
L'eccezione di improcedibilità - che doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza - è stata sollevata per la prima volta in sede di appello .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex D.M. 147/2022, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta in grado di appello al n. R.G.A.
489/2021, concernente l'impugnativa della sentenza n. 1885/2020 del 10.12.2020, resa dal
Tribunale di Messina, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, ogni contraria istanza preclusa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1
corrispondere a , le spese del presente grado, che liquida in complessive Controparte_1
euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario spese 15%, CPA e IVA, che distrae in favore dell'avv. Salvatore Lincon, dichiaratosi antistatario;
7 - ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all' appellante .
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 6.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
(dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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