Art. 17.
Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza in favore della «Cassa ufficiali» e del Fondo di previdenza, nonche' in tema di utilizzo di economie di gara da parte del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri
1. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 , le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) « 2,80 per cento » dal 2025;
b) « 3 per cento » dal 1° gennaio 2026.
2. All' articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 , le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) « 2,50 per cento » dal 2025;
b) « 2,80 per cento » dal 1° gennaio 2026;
c) « 3 per cento » dal 1° gennaio 2028.
3. Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge.
4. All' articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalita' assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1 ».
Modifiche in tema di contribuzione obbligatoria a carico del personale della Guardia di finanza in favore della «Cassa ufficiali» e del Fondo di previdenza, nonche' in tema di utilizzo di economie di gara da parte del Fondo di assistenza per i finanzieri, del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e del Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri
1. All' articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 , le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) « 2,80 per cento » dal 2025;
b) « 3 per cento » dal 1° gennaio 2026.
2. All' articolo 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512 , le parole: «due per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) « 2,50 per cento » dal 2025;
b) « 2,80 per cento » dal 1° gennaio 2026;
c) « 3 per cento » dal 1° gennaio 2028.
3. Le percentuali di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), si applicano a decorrere dal mese di entrata in vigore della presente legge.
4. All' articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare per le finalita' assistenziali attribuite ai medesimi Fondi le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui al comma 1 ».