Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1235
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità della ripresa a tassazione per enunciazione del rapporto sottostante

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, confermando la legittimità della ripresa a tassazione in ragione dell'enunciazione del rapporto sottostante. Ha specificato che l'imposta di registro, quale imposta d'atto, colpisce distintamente sia il provvedimento giudiziario sia il negozio giuridico enunciato. Ha inoltre chiarito che la circostanza che l'affare riguardasse controversie di lavoro o previdenziali, esenti ai sensi dell'art. 10 L.533/1973, non è rilevante ai fini della tassazione dell'enunciazione. La Corte ha richiamato i presupposti di applicazione dell'art. 22 del T.U. Registro in materia di 'tassazione per enunciazione', come chiariti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, e ha ritenuto che tali elementi ricorrono nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1235
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1235
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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