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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1235/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2870/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 Difensore Di Se Stesso - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1143/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022-004-DI-952-0-001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7393/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.04.2025 ,l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta impugnava la sentenza n. 1143/08/2025,depositata il 10.03.2025 , emessa dalla Corte di Giustizia di I
Grado di Caserta Sez.8 con la quale veniva accolto il ricorso proposto dall'avv. Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione n.2022/004/DI/952/0/001 dell'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo n. 952/2022 del 11/05/2022,reso dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Opponeva la illegittimità della sentenza,in primo luogo, per contraddittorietà della motivazione . Con essa ,infatti, il giudice di prime cure ,pur affermata la debenza dell' imposta relativamente al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di competenze professionali e, negata quella afferente il mandato conferito al professionista nell'ambito di una controversia previdenziale, aveva accolto interamente la domanda.
Errata anche la motivazione in considerazione del fatto che l'oggetto del contendere riguardasse la tassazione del decreto ingiuntivo per recupero spettanze professionali, essendo non rilevante la circostanza che il mandato fosse stato conferito in riferimento a controversia di lavoro e ,pertanto, esente ai sensi dell'art.10 L.533/73.
L'imposta in misura fissa era dovuta tanto per la condanna,quanto per l'enunciazione del mandato.
Si costituiva l'appellato il quale replicava puntualmente alle avverse censure e concludeva per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 02.12.2025 ,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
E' legittima la ripresa a tassazione, in ragione della enunciazione del rapporto sottostante con la sua mera evocazione negli atti processuali.
L'enunciazione è il mero richiamo, in un atto da registrare, di un altro negozio giuridico non registrato e ne costituisce presupposto impositivo autonomo.
Di conseguenza, l'imposta di registro, quale imposta d'atto ,colpisce distintamente sia il provvedimento giudiziario, sia il negozio giuridico in esso enunciato .
Né rilevante,nella specie, la circostanza che l'affare svolto dall'avvocato riguardasse controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria ,esente ai sensi dell'art.10 L.533/1973 , non potendo produrre effetti riflessi su diversa controversia, ancorchè dipendente.
Il decreto ingiuntivo in contestazione enuncia compiutamente l'incarico professionale conferito al contribuente, avvocato, dall'assistito , come emerge dallo stesso e,pertanto, correttamente l'Agenzia ha applicato l'imposta fissa, in ragione del principio di alternatività con l'iva da osservare nel caso in esame, non soltanto in relazione alla condanna della cliente dell'avv. Resistente_1 al pagamento delle somme ingiunte, ma anche con riguardo all'enunciazione dell'incarico professionale all'avvocato.
A tale stregua , premesso che già, in linea teorica, la narrativa del ricorso con cui si chiede la emissione del decreto ingiuntivo si caratterizza per l'avere un inscindibile rapporto di collegamento e compenetrazione con il decreto ingiuntivo stesso, in quanto la struttura di tale tipologia di provvedimenti, privi sostanzialmente di analitica motivazione, in uno con la procedura sommaria che ne disciplina la emissione, presuppongono il necessario rinvio agli elementi del rapporto giuridico sotteso, come emergenti appunto dal ricorso, il quale, una volta confluito nelle determinazioni di cui al decreto ingiuntivo, viene ad essere ivi necessariamente incluso, anche per relationem, dovendo quindi ritenersi ricomprese ai fini della tassazione le correlate enunciazioni.
Quanto ai presupposti di applicazione dell'art. 22 del T.U. Registro in materia di “tassazione per enunciazione”, le Sezioni Unite della Suprema Corte ( S. U. 24/05/2023, n. 14432) hanno chiarito che occorrono ‹‹l'autonomia giuridica oggettuale dell'"enunciazione" (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", la permanenza degli effetti di quest'ultimo . La tassazione si riferisce, peraltro, non a qualunque generica menzione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione.
Tutti tali elementi ricorrono nel caso di specie, atteso che si tratta di decreto ingiuntivo che si ricollega necessariamente all'incarico professionale conferito al medesimo difensore;
e, in base all'art. 22, comma
, del TUR, se il contratto enunciato in uno degli atti dell'autorità giudiziaria è totalmente ineseguito,
l'imposta su di esso (sull'atto enunciato) è dovuta per l'intero valore della prestazione ineseguita.
Nel caso in esame, difatti, il ricorso monitorio, le allegazioni del quale integrano il decreto ingiuntivo, dà conto proprio del rapporto professionale e ne richiama anche le condizioni.
L'appello,perciò, è fondato e va accolto e la sentenza impugnata va interamente riformata.
La peculiarietà delle questioni giuridiche affrontate integra motivo di compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
MUSTO LUIGI, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2870/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 Difensore Di Se Stesso - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1143/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022-004-DI-952-0-001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7393/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.04.2025 ,l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta impugnava la sentenza n. 1143/08/2025,depositata il 10.03.2025 , emessa dalla Corte di Giustizia di I
Grado di Caserta Sez.8 con la quale veniva accolto il ricorso proposto dall'avv. Resistente_1 avverso l'avviso di liquidazione n.2022/004/DI/952/0/001 dell'imposta di registro dovuta sul decreto ingiuntivo n. 952/2022 del 11/05/2022,reso dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere.
Opponeva la illegittimità della sentenza,in primo luogo, per contraddittorietà della motivazione . Con essa ,infatti, il giudice di prime cure ,pur affermata la debenza dell' imposta relativamente al decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di competenze professionali e, negata quella afferente il mandato conferito al professionista nell'ambito di una controversia previdenziale, aveva accolto interamente la domanda.
Errata anche la motivazione in considerazione del fatto che l'oggetto del contendere riguardasse la tassazione del decreto ingiuntivo per recupero spettanze professionali, essendo non rilevante la circostanza che il mandato fosse stato conferito in riferimento a controversia di lavoro e ,pertanto, esente ai sensi dell'art.10 L.533/73.
L'imposta in misura fissa era dovuta tanto per la condanna,quanto per l'enunciazione del mandato.
Si costituiva l'appellato il quale replicava puntualmente alle avverse censure e concludeva per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 02.12.2025 ,sulle conclusioni delle parti, la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
E' legittima la ripresa a tassazione, in ragione della enunciazione del rapporto sottostante con la sua mera evocazione negli atti processuali.
L'enunciazione è il mero richiamo, in un atto da registrare, di un altro negozio giuridico non registrato e ne costituisce presupposto impositivo autonomo.
Di conseguenza, l'imposta di registro, quale imposta d'atto ,colpisce distintamente sia il provvedimento giudiziario, sia il negozio giuridico in esso enunciato .
Né rilevante,nella specie, la circostanza che l'affare svolto dall'avvocato riguardasse controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria ,esente ai sensi dell'art.10 L.533/1973 , non potendo produrre effetti riflessi su diversa controversia, ancorchè dipendente.
Il decreto ingiuntivo in contestazione enuncia compiutamente l'incarico professionale conferito al contribuente, avvocato, dall'assistito , come emerge dallo stesso e,pertanto, correttamente l'Agenzia ha applicato l'imposta fissa, in ragione del principio di alternatività con l'iva da osservare nel caso in esame, non soltanto in relazione alla condanna della cliente dell'avv. Resistente_1 al pagamento delle somme ingiunte, ma anche con riguardo all'enunciazione dell'incarico professionale all'avvocato.
A tale stregua , premesso che già, in linea teorica, la narrativa del ricorso con cui si chiede la emissione del decreto ingiuntivo si caratterizza per l'avere un inscindibile rapporto di collegamento e compenetrazione con il decreto ingiuntivo stesso, in quanto la struttura di tale tipologia di provvedimenti, privi sostanzialmente di analitica motivazione, in uno con la procedura sommaria che ne disciplina la emissione, presuppongono il necessario rinvio agli elementi del rapporto giuridico sotteso, come emergenti appunto dal ricorso, il quale, una volta confluito nelle determinazioni di cui al decreto ingiuntivo, viene ad essere ivi necessariamente incluso, anche per relationem, dovendo quindi ritenersi ricomprese ai fini della tassazione le correlate enunciazioni.
Quanto ai presupposti di applicazione dell'art. 22 del T.U. Registro in materia di “tassazione per enunciazione”, le Sezioni Unite della Suprema Corte ( S. U. 24/05/2023, n. 14432) hanno chiarito che occorrono ‹‹l'autonomia giuridica oggettuale dell'"enunciazione" (delle disposizioni enunciate), l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato", la permanenza degli effetti di quest'ultimo . La tassazione si riferisce, peraltro, non a qualunque generica menzione, in un provvedimento giudiziario, di un atto, ma alla enunciazione degli atti posti dal giudice alla base della propria decisione.
Tutti tali elementi ricorrono nel caso di specie, atteso che si tratta di decreto ingiuntivo che si ricollega necessariamente all'incarico professionale conferito al medesimo difensore;
e, in base all'art. 22, comma
, del TUR, se il contratto enunciato in uno degli atti dell'autorità giudiziaria è totalmente ineseguito,
l'imposta su di esso (sull'atto enunciato) è dovuta per l'intero valore della prestazione ineseguita.
Nel caso in esame, difatti, il ricorso monitorio, le allegazioni del quale integrano il decreto ingiuntivo, dà conto proprio del rapporto professionale e ne richiama anche le condizioni.
L'appello,perciò, è fondato e va accolto e la sentenza impugnata va interamente riformata.
La peculiarietà delle questioni giuridiche affrontate integra motivo di compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso. Spese e competenze dell'intero giudizio compensate