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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/10/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 24.09.2025 N. 1184/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI COMO
Dr.ssa RI LE IA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, n. Alcamo il 16,02.1971 con il patrocinio dell'Avv.to Domenico Parte_1
Naso, , elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio professionale del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187
Roma,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano pec:
con il patrocinio del funzionario Avv.to Simona Caso. Email_2 elett.te dom.to presso lo studio in VIA BORGOVICO, 171 22100 COMO
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento e valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 la ricorrente, insegnante di religione cattolica nella scuola elementare, ha convenuto in giudizio il per il Controparte_1 riconoscimento, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013 (che prevedeva il c.d. blocco stipendiale) dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e la condanna del ad effettuare una nuova ricostruzione CP_1 integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
chiedeva la condanna infine al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi. Con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Premesso di aver svolto incarichi di supplenza alle dipendenze del con contratti a CP_1 tempo determinato dal 1.09.2004, la ricorrente dichiara di prestare attualmente servizio presso l'ICS di Turate e di aver avanzato istanza per ottenere la ricostruzione della carriera e in virtù di tale istanza, il Dirigente scolastico incaricato emetteva il decreto n. 3421 del
7.06.2021 in cui si riconosceva con decorrenza 02.09.2014 la fascia di anzianità 9-14 , ma dal conteggio dell'anzianità si escludeva la valutazione dell'anno scolastico 203 così motivando:
“Visto e considerato il blocco dell'annualità 2013”.
In punto di diritto la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del blocco delle retribuzioni per l'anno
2013 in quanto il c.d. blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla
Corte con sentenza n. 178/2015.
All'udienza del 24.09.2025, Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando la motivazione in giorni 60.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
E' necessario premettere che, all'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente, preso atto della pubblicazione della sentenza n. 13619/2025 della Cassazione, ha ridotto la domanda al riconoscimento dell'anno 2013 a soli fini giuridici.
Tale sentenza ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013,
l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
D'altro canto, nessuna norma ha mai eliminato l'anno di servizio 2013 ai fini del riconoscimento giuridico del servizio svolto, ma contesta la parte convenuta, che l'anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici”, con ciò ritenuta assorbente il rilievo sull'intervenuta prescrizione degli arretrati stipendiali.
L'anno 2013 è perfettamente riconosciuto nel computo del servizio ai fini previdenziali, al fine della determinazione del punteggio in graduatoria interna di istituto, al fine della partecipazione ai concorsi, al fine della partecipazione alle operazioni di mobilità, e così via.
L'unico effetto della norma è l'eliminazione del 2013 nel computo delle posizioni stipendiali.
Deve, pertanto, essere riconosciuto che l'anzianità del 2013 conserva esclusivamente effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi.
Si ritiene sussistano eque ragioni per un'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva. Compensa le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro
RI LE IA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 24.09.2025 N. 1184/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI COMO
Dr.ssa RI LE IA quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, n. Alcamo il 16,02.1971 con il patrocinio dell'Avv.to Domenico Parte_1
Naso, , elettivamente domiciliato presso lo Email_1 studio professionale del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187
Roma,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale di Milano pec:
con il patrocinio del funzionario Avv.to Simona Caso. Email_2 elett.te dom.to presso lo studio in VIA BORGOVICO, 171 22100 COMO
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento e valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013.
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 la ricorrente, insegnante di religione cattolica nella scuola elementare, ha convenuto in giudizio il per il Controparte_1 riconoscimento, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013 (che prevedeva il c.d. blocco stipendiale) dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e la condanna del ad effettuare una nuova ricostruzione CP_1 integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
chiedeva la condanna infine al pagamento di tutte le differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi. Con vittoria di spese del giudizio.
Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Premesso di aver svolto incarichi di supplenza alle dipendenze del con contratti a CP_1 tempo determinato dal 1.09.2004, la ricorrente dichiara di prestare attualmente servizio presso l'ICS di Turate e di aver avanzato istanza per ottenere la ricostruzione della carriera e in virtù di tale istanza, il Dirigente scolastico incaricato emetteva il decreto n. 3421 del
7.06.2021 in cui si riconosceva con decorrenza 02.09.2014 la fascia di anzianità 9-14 , ma dal conteggio dell'anzianità si escludeva la valutazione dell'anno scolastico 203 così motivando:
“Visto e considerato il blocco dell'annualità 2013”.
In punto di diritto la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità del blocco delle retribuzioni per l'anno
2013 in quanto il c.d. blocco stipendiale in oggetto è stato dichiarato incostituzionale dalla
Corte con sentenza n. 178/2015.
All'udienza del 24.09.2025, Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando la motivazione in giorni 60.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
E' necessario premettere che, all'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente, preso atto della pubblicazione della sentenza n. 13619/2025 della Cassazione, ha ridotto la domanda al riconoscimento dell'anno 2013 a soli fini giuridici.
Tale sentenza ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013,
l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
D'altro canto, nessuna norma ha mai eliminato l'anno di servizio 2013 ai fini del riconoscimento giuridico del servizio svolto, ma contesta la parte convenuta, che l'anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici”, con ciò ritenuta assorbente il rilievo sull'intervenuta prescrizione degli arretrati stipendiali.
L'anno 2013 è perfettamente riconosciuto nel computo del servizio ai fini previdenziali, al fine della determinazione del punteggio in graduatoria interna di istituto, al fine della partecipazione ai concorsi, al fine della partecipazione alle operazioni di mobilità, e così via.
L'unico effetto della norma è l'eliminazione del 2013 nel computo delle posizioni stipendiali.
Deve, pertanto, essere riconosciuto che l'anzianità del 2013 conserva esclusivamente effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi.
Si ritiene sussistano eque ragioni per un'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva. Compensa le spese del giudizio.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 24/09/2025
Il Giudice del Lavoro
RI LE IA