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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 28785/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Izzo per Parte_1 procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura alle liti a rogito notaio Per_1 di Fiumicino,
[...]
- resistente -
OGGETTO: indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980 e disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 24 luglio 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. – decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo – e ha domandato di accertare il proprio stato di persona disabile con necessità di sostegno intensivo (già persona in situazione di handicap grave), secondo le previsioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, per fruire dei benefici che la legge riconosce a tale status, nonché il proprio stato di invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento, ex art. 1 della legge n. 18/1980, con condanna dell' CP_2 al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo, la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti in allegato all'atto introduttivo e con il rinnovo della C.T.U. medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che in base alle emergenze del fascicolo telematico il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 23 luglio 2024 e il presente ricorso è stato depositato in forma telematica il 24 luglio 2024, sicché nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. 2.1 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità delle contestazioni attoree. L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.
2.2 In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cass., sez. lav., n. 27010 del 24 ottobre 2018).
Quanto poi alla condizione di soggetto disabile (già portatore di handicap) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992, la stessa può essere attribuita a colui che, “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (comma 1), ovvero anche nel caso in cui “la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (comma 3), in tal caso assumendo la disabilità la connotazione di gravità, con necessità di sostegno intensivo.
Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie, nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi, meritevole di accertamento e di tutela anche a prescindere dall'indicazione di uno specifico beneficio rivendicato. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, “in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis cod. proc. civ., ha ravvisato la sussistenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), anche a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica” (cfr. Cass., sez. lav., 15 settembre 2021, n. 24953 e Cass., sez. lav., 12 ottobre 2022, n. 29830). Nel caso in esame parte ricorrente ha censurato in modo pieno, specifico ed esaustivo la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, contestando sotto plurime sfaccettature il giudizio del consulente tecnico, e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 2.3 Ancora in via preliminare, occorre rilevare che il giudice dell'accertamento tecnico preventivo ha escluso l'ammissibilità di una omologa parziale, accedendo all'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che al giudice adito a seguito di ricorso proposto ai sensi del comma 6 della citata disposizione è rimesso l'accertamento su tutte le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere e non solo sui motivi di opposizione” (Cass., sez. lav., n. 3377 del 5 febbraio 2019, Cass., sez. lav., n. 2168 dell'1 febbraio 2021, e Cass., sez. lav., n. 5720 del 3 marzo 2021). Invero, nel procedimento di ATP l'ausiliario aveva ritenuto sussistente dalla domanda amministrativa lo status di soggetto disabile con necessità di sostegno intensivo (già soggetto handicappato in condizioni di gravità), ma detto accertamento non è stato omologato, rimettendo al merito ogni valutazione a fronte del dissenso, ancorché parziale, della parte. Posto che si tratta di un provvedimento incensurabile in questa sede, la decisione nel presente giudizio di opposizione investe per intero le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere nel ricorso per accertamento tecnico preventivo.
3. Nel merito, posto l'indirizzo interpretativo della Corte di legittimità sull'ambito del giudizio di opposizione, circoscritto alla sola sussistenza dei presupposti sanitari per beneficiare di una determinata prestazione assistenziale, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei termini che seguono. Preme al riguardo precisare che questo decidente, esaminata la perizia resa in fase di accertamento tecnico preventivo, ha ritenuto di non riproporre all'ausiliario quesito in merito all'accertamento dello status di soggetto handicappato, potendosi condividere le esaurienti argomentazioni svolte e le conclusioni raggiunte in quella sede, peraltro non censurate sotto alcun profilo dalle parti. Disposto, pertanto, il rinnovo soltanto parziale della perizia medico- legale, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale ha sottoposto a revisione critica le conclusioni rese nella fase di ATP, pervenendo ad analoghe conclusioni per il periodo pregresso, ma valutando il sopravvenuto aggravamento del quadro clinico. Invero, l'ausiliario ha così rappresentato circa l'ingravescenza delle condizioni di salute: “Nel caso specifico, trattasi di soggetto di anni 77, affetto da “Linfoma non Hodgkin a piccoli linfociti B/Leucemia linfatica cronica in follow-up. Glaucoma con perdita del visus in OD ( OS 7/10). S ansioso depressiva. Deficit mnesico-cognitivo di grado lieve/medio. Esiti di asportazione emartrocondroma polmonare a destra. Marcata insufficienza venosa arti inferiori. Artrosi polidistrettuale ad incidenza funzionale. Deficit deambulatorio con ausilio di appoggi e deficit ai cambi posturali con appoggi e sostegni” . In base a quanto emerso dall'esame della documentazione sanitaria in atti e da quanto emerso alla presente visita medica, è possibile affermare che per le infermità di cui attualmente la ricorrente risulta affetta, a parere del sottoscritto, considerata la compromissione motoria-deambulatoria ed il deficit mnesico-attentivo, la stessa è da ritenere invalida ultra65enne (100%) e nelle condizioni previste dall'art. 1 Legge 18/80, quindi con necessita di assistenza continua, non risultando autonoma nel compiere gran parte degli atti quotidiani della vita. Il quadro clinico, da quanto emerso alla presente visita, risulta ulteriormente e nettamente progredito in senso peggiorativo, rispetto alla data della domanda e della visita del precedente CTU in sede di
ATP. Le condizioni cliniche emerse attualmente, possono farsi decorrere, con criterio medico legale attendibile, sin dall'ottobre 2024”. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico legali eseguiti. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente, può affermarsi che la ricorrente possieda, dal mese di ottobre 2024, i requisiti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento. Peraltro, a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell'elaborato peritale. Invero, anche nelle note di trattazione scritta, sostitutive della odierna discussione orale, la ricorrente e l' - che hanno già mancato di trasmettere CP_1 note critiche alla relazione di bozza peritale - hanno omesso qualsiasi contestazione specifica delle risultanze della C.T.U., senza evidenziarne alcun errore logico-giuridico o medico-legale. Vanno disattesi, per contro, i capi domanda volti all'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale e alla condanna al pagamento dei relativi ratei. Per le ragioni sopra spiegate, va inoltre confermata la condizione di soggetto disabile con necessità di sostegno intensivo (già portatore di handicap grave), ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, già riconosciuta in seno all'accertamento tecnico preventivo.
4. Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. Sotto questo profilo, e con riferimento alla loro misura, il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento è risultato sussistente soltanto dopo il presente giudizio di opposizione, sicché a tale riguardo le spese di lite andrebbero compensate tra le parti, perché la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di presentare una nuova domanda amministrativa per fare valere l'aggravamento sopravvenuto, senza necessità di promuovere il giudizio di opposizione. Tuttavia, stante la mancata omologa parziale nella prima fase, questo giudizio concerne anche lo status di soggetto disabile con necessità di sostegno intensivo, sussistente fin dalla domanda amministrativa, per il cui accertamento non è stato necessario disporre un supplemento di perizia, ma soltanto richiamare quella resa in fase di a.t.p. Pertanto, le spese possono essere liquidate nell'importo relativo alla sola fase di a.t.p. con accertamento positivo dalla domanda amministrativa e compensate per il resto. Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge n. 18/1980, dal mese di ottobre 2024. Dichiara che la ricorrente è persona in condizioni di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 dalla domanda amministrativa. Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.528, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze CP_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 19 febbraio 2025. Il giudice Cesare Russo