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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1605/2015 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Vita ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente con riconvenzionale
CONTRO
, (P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Viglione ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
NONCHE' CONTRO
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rapp.te p.t. (già Controparte_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo
[...]
Ambrosoli, Elisabetta Colonnello e Gaetano Savino ed elettivamente domiciliata come in atti
chiamata in causa
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
239/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 25 giugno 2015, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della , CP_1 la somma di €.12.700,00 oltre interessi, spese, accessori e compensi, in virtù di assegno bancario.
A sostegno dell'opposizione evidenziava che l'assegno in questione era stato rilasciato a garanzia del pagamento della compravendita, intervenuta con la opposta, del fabbricato di nuova costruzione sito in
Sant'Arsenio ma che il pagamento, come risultante dall'atto notarile di compravendita dell'11/4/2014, risultava effettuato integralmente e che l'assegno non era stato restituito.
In via riconvenzionale, anche sulla scorta di accertamento tecnico preventivo (R.G. 303/2015 Tribunale di Lagonegro), invocava l'esistenza di vizi e difetti relativi al fabbricato imputabili alla opposta e chiedeva la riduzione dell'importo del prezzo, la condanna della opposta al pagamento di tutte le somme necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti, la condanna al risarcimento degli ulteriori danni causati dall'inadempimento della opposta.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava i motivi di opposizione e ribadiva che l'assegno era da collegare al prezzo da pagare per lavori extra, pure contabilizzati, che non erano stati tutti saldati e che le contestazioni in ordine ai vizi e difetti lamentati, oltre a non essere fondati, risultavano tardivi per essere incorsa la opponente nelle decadenze di cui agli articoli 1495 e 1669 c.c., oltre che nella prescrizione del diritto sempre in riferimento ai richiamati articoli.
Ad ogni buon conto chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di per vedersi manlevata da qualsiasi eventuale Controparte_4
esborso nei confronti della opponente.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva
[...]
che eccepiva l'inoperatività della polizza attesa la Controparte_4
Pag. 2 tipologia di contestazioni avanzate e, comunque, l'infondatezza delle pretese della opponente e rimarcava, in caso di condanna alla manleva,
l'esistenza di franchigia per €.15.000,00.
Il giudizio veniva istruito a mezzo degli interrogatori formali e delle prove testimoniali e, successivamente, a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.
All'esisto dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
In via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Pag. 3 Nel caso di specie, l'opposta pone a fondamento della pretesa l'assegno bancario che ha dato origine al monitorio collegandolo ai “lavori extra” risultanti dalla contabilità dei lavori del 22/10/2013.
A tal riguardo, al di là delle ricostruzioni effettuate dalle parti e dalle prove testimoniali agli atti, risulta depositata da parte opponente, e non contestata da parte opposta, ricevuta/quietanza di pagamento del marzo
2014 rilasciata da parte opposta per €.12.700,00, ovvero dello stesso importo relativo all'assegno posto alla base del monitorio.
Ne deriva che a fronte di tanto, anche in assenza di chiare ed univoche ulteriori prove emerse dall'istruttoria, la pretesa creditoria della opposta non risulta provata e va disattesa con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, occorre innanzitutto specificare che nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un appalto e tanto anche a prescindere dalle espressioni usate dalle parti e senza contare che il contratto di appalto può essere sigillato anche senza l'utilizzo della forma scritta (ex multis, Cass., 06/06/2003,
n. 9077).
Va, quindi, applicata la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che, ad onta del dato codicistico, i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina".
Possono, invece, consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata;
e ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione (ex multis, Cass., n. 3752/2007; Cass., n. 117/2000; Cass.,
n. 81/2000; Cass., n. 1203/1998; Cass., n. 8109/1997; Cass., n.
Pag. 4 1081/1995). Può dunque trattarsi di lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di singole sue parti, senza che debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato (ex multis, Cass., n.
2977/1998) ovvero di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera
è destinata, (ex multis, Cass., n. 11740/2003; Cass., n. 8811/2003; Cass.,
n. 9636/2001; Cass., n. 456/1999), quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria (Cass., n. 11740/2003; Cass., n. 456/1999) nonché, più in generale, di rilevanti carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione dell'appaltatore (Cass., n. 3752/2007).
Al caso di specie vanno, quindi, applicati i termini di decadenza di cui all'art. 1669 c.c., ovvero di 60 giorni dalla scoperta.
Essenziale è verificare a tal fine quale è il momento in cui il termine inizia a decorrere o, meglio ancora, quando si può ritenere che il committente abbia avuto conoscenza del grave difetto che fa iniziare a decorrere il termine decadenziale.
Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., è necessario che il committente abbia una sicura conoscenza non solo dei difetti e dei vizi dell'opera, ma anche della loro gravità e del collegamento causale con l'attività progettuale e costruttiva espletata. La conoscenza delle sole manifestazioni dannose non è sufficiente a far decorrere il termine, che può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la natura e la causa dei difetti (ex multis, Cass.,
17/07/2024, n. 19713). Inoltre, in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a
Pag. 5 quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici a mezzo dell'accertamento tecnico preventivo, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause
(Cass., 18/03/2025, n. 7206).
Invero, nel caso di specie il termine per la denunzia non è iniziato a decorrere prima del giorno in cui è stato depositato l'ATP (15 ottobre
2015). Infatti, tale termine può essere eccezionalmente anticipato ad una data anteriore all'esito degli approfondimenti tecnici solo in presenza di tre condizioni concomitanti, cioè che il problema sia percepibile immediatamente: (a) sin dal suo primo manifestarsi, sia (b) nella sua reale entità (cioè nelle sue dimensioni effettive), sia (c) nelle sue possibili cause. Già la semplice narrazione dello svolgimento dei fatti, sul quale fondamentalmente vi è contrasto fra le parti, esclude che tale concomitanza di condizioni si sia verificata nel caso di specie.
Non può, pertanto, neanche ritenersi accertata la conoscenza dei vizi/difetti a mezzo di quanto specificato alla Focarile dai testi Tes_1
e come invece sostenuto da parte opposta
[...] Testimone_2 essendo l'eventuale conoscenza puramente generica e non accompagnata da rilievi tecnici, come emerge dalla dichiarazione degli stessi escussi rispettivamente all'udienza del 1° febbraio 2022 e del 12 luglio 2022.
Infatti, da nessuna delle due testimonianze emerge che i difetti/vizi fossero stati accertati in modo chiaro e secondo accurati ed accertati parametri tecnici.
Anche la clausola contrattuale richiamata da parte opposta, presente nell'atto notarile di compravendita, ovvero “quanto in contratto è trasferito con tutte le garanzie di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente” non può ritenersi vada a formare la prova della conoscenza di possibili vizi/difetti o ad eliminare del tutto la possibilità di avvalersi dei rimedi codicisticamente previsti in
Pag. 6 caso di presenza di vizi e/o difetti. Infatti, l'effettiva vincolatività di una tale previsione è stata esclusa dalla giurisprudenza che ha ritenuto di giudicarle di mero stile e pertanto nulle, attese la loro ripetitività e standardizzazione che non consentivano di poterle considerare realmente volute dai contraenti (ex multis, Cass., 12.6.1997, n. 5266; Cass.
5.6.1984, n. 3398; Cass., 15.10.1983, n. 6062; Trib. Monza, 21.2.2005).
Alla luce soprattutto di quanto costantemente specificato dalla giurisprudenza di legittimità come richiamata, va dichiarato che in nessuna decadenza è incorsa la opponente/committente in ordine alla denuncia dei vizi e difetti lamentati nei confronti della società opposta per i lavori per cui è causa.
Con riferimento, poi, ai vizi e difetti lamentati, ne fornisce pieno riscontro, anche sulla scorta dell'altra relazione peritale (procedimento di
ATP – R.G. 303/2015 Tribunale di Lagonegro), l'elaborato peritale in atti redatto dal TU IN. , il quale, logico, coerente e Persona_1
corretto dal punto di vista tecnico, non può che essere condiviso e fatto proprio da questo giudicante.
Dall'elaborato, oltre all'indicazione dei lavori, emergono i vizi e difetti analiticamente indicati dalla pagina 14 alla pagina 36. Inoltre,
l'ausiliario, in risposta al quesito n. 3, evidenzia che “si può ragionevolmente confermare che tali elementi siano riconducibili a carenze durante la fase di esecuzione dei lavori da parte della ditta esecutrice oggi parte convenuta in causa”.
I lavori, pertanto, non risultano eseguiti a regola d'arte e per la eliminazione dei vizi risulta necessario un importo complessivo di
€.41.000,00 secondo quanto analiticamente specificato dalla pagina 37 alla pagina 43 dell'elaborato peritale in atti.
Occorre, inoltre, precisare che rispetto ai vizi e difetti riscontrati alla opponente in riconvenzionale non possono spettare sia la condanna alla eliminazione dei vizi e difetti a mezzo di quantificazione risarcitoria,
Pag. 7 come operata dal TU, che la riduzione del prezzo come anche richiesta dalla opponente.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che eliminazione dei vizi e riduzione del prezzo sono domande alternative e si escludono a vicenda (ex multis, Cass., n. 4161/2015).
Non si rinvengono, anche a tenore delle domande e delle difese di parte opponente, i presupposti per la riduzione del prezzo, laddove, invece, può trovare albergo la condanna della società opposta al risarcimento del danno per equivalente da rinvenirsi nella stima per i necessari interventi come descritti nell'elaborato peritale in atti.
In conclusione, la va condannata al versamento in favore CP_1 di della somma di €.41.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Nessun ulteriore risarcimento può essere riconosciuto in favore di parte opponente per i “danni che sono conseguiti e che potranno conseguire in dipendenza dei vizi e dell'inadempimento di controparte”. In particolare, rispetto a detti invocati danni non è stata data prova, né gli stessi possono considerarsi in re ipsa e non può farsi ricorso neanche alla valutazione equitativa.
In particolare, due sono i presupposti per la valutazione equitativa: che vi sia la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno;
che vi sia incertezza non eliminabile sul quantum, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, in presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. Ne deriva che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso (ex multis, Cass., n. 3794/2008; Cass., n. 23304/2007) e soprattutto nel caso in cui, in presenza del danno dimostrato, vi sia l'impossibilità estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (ex multis,
Cass., n. 41542/2021; Cass., n. 10271/2002; Cass., n. 5827/2002).
Pag. 8 Quanto alla invocata manleva assicurativa da parte della opposta, la stessa può essere riconosciuta in quanto i danni come indicati e quantificati attengono, secondo quello che è il dettato della richiamata giurisprudenza di legittimità, a difetti di cui all'art. 1669 c.c., fattispecie rientrante nella copertura assicurativa.
Va anche detto che risulta applicabile la franchigia indicata in contratto pari ad €.15.000,00, somma che va sottratta rispetto alla somma totale del danno pari ad €.41.000,00.
Ne deriva che la manleva assicurativa della Società Controparte_2
(già
[...] Controparte_3
va riconosciuta in favore della per €.26.000,00.
[...] CP_1
Le spese seguono la soccombenza tra l'opponente e l'opposta e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda come anche dichiarato da parte opponente in riconvenzionale e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Quanto alle spese tra e (già CP_1 Controparte_2
Controparte_3 sussistono idonee ragioni, da rinvenire nell'oscillante orientamento giurisprudenziale, per la loro compensazione integrale.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1605/2015, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 239/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 25 giugno 2015, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della
, la somma di €.12.700,00, dichiarandolo nullo e privo di CP_1
effetti;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, per la causale di cui
[...]
Pag. 9 in parte motiva, in favore di della somma di €.41.000,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria avanzata da parte opponente;
- dichiara il diritto di in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
vedersi manlevata, per le ragioni di cui in parte motiva, da
[...]
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., limitatamente
[...] alla somma di €.26.000,00 rispetto al pagamento di €.41.000,00 da effettuare in favore di;
Parte_1
- condanna, altresì, in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
pagare in favore di parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€.118,50 per esborsi ed in €.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.;
- compensa integralmente le spese di lite tra e CP_1 CP_3 [...]
(già Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
Pone definitivamente in capo a parte opposta le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del TU, IN.
, con decreto del 29 aprile 2024. Persona_1
Così deciso in Lagonegro, 19 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1605/2015 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Vita ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente con riconvenzionale
CONTRO
, (P. IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Viglione ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
NONCHE' CONTRO
(P. IVA , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rapp.te p.t. (già Controparte_3
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo
[...]
Ambrosoli, Elisabetta Colonnello e Gaetano Savino ed elettivamente domiciliata come in atti
chiamata in causa
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
239/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 25 giugno 2015, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della , CP_1 la somma di €.12.700,00 oltre interessi, spese, accessori e compensi, in virtù di assegno bancario.
A sostegno dell'opposizione evidenziava che l'assegno in questione era stato rilasciato a garanzia del pagamento della compravendita, intervenuta con la opposta, del fabbricato di nuova costruzione sito in
Sant'Arsenio ma che il pagamento, come risultante dall'atto notarile di compravendita dell'11/4/2014, risultava effettuato integralmente e che l'assegno non era stato restituito.
In via riconvenzionale, anche sulla scorta di accertamento tecnico preventivo (R.G. 303/2015 Tribunale di Lagonegro), invocava l'esistenza di vizi e difetti relativi al fabbricato imputabili alla opposta e chiedeva la riduzione dell'importo del prezzo, la condanna della opposta al pagamento di tutte le somme necessarie alla eliminazione dei vizi e difetti, la condanna al risarcimento degli ulteriori danni causati dall'inadempimento della opposta.
Si costituiva in giudizio la opposta che contestava i motivi di opposizione e ribadiva che l'assegno era da collegare al prezzo da pagare per lavori extra, pure contabilizzati, che non erano stati tutti saldati e che le contestazioni in ordine ai vizi e difetti lamentati, oltre a non essere fondati, risultavano tardivi per essere incorsa la opponente nelle decadenze di cui agli articoli 1495 e 1669 c.c., oltre che nella prescrizione del diritto sempre in riferimento ai richiamati articoli.
Ad ogni buon conto chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa di per vedersi manlevata da qualsiasi eventuale Controparte_4
esborso nei confronti della opponente.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva
[...]
che eccepiva l'inoperatività della polizza attesa la Controparte_4
Pag. 2 tipologia di contestazioni avanzate e, comunque, l'infondatezza delle pretese della opponente e rimarcava, in caso di condanna alla manleva,
l'esistenza di franchigia per €.15.000,00.
Il giudizio veniva istruito a mezzo degli interrogatori formali e delle prove testimoniali e, successivamente, a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.
All'esisto dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti e che si abbiano per integralmente riportate e trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
In via preliminare occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis,
Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Pag. 3 Nel caso di specie, l'opposta pone a fondamento della pretesa l'assegno bancario che ha dato origine al monitorio collegandolo ai “lavori extra” risultanti dalla contabilità dei lavori del 22/10/2013.
A tal riguardo, al di là delle ricostruzioni effettuate dalle parti e dalle prove testimoniali agli atti, risulta depositata da parte opponente, e non contestata da parte opposta, ricevuta/quietanza di pagamento del marzo
2014 rilasciata da parte opposta per €.12.700,00, ovvero dello stesso importo relativo all'assegno posto alla base del monitorio.
Ne deriva che a fronte di tanto, anche in assenza di chiare ed univoche ulteriori prove emerse dall'istruttoria, la pretesa creditoria della opposta non risulta provata e va disattesa con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, occorre innanzitutto specificare che nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un appalto e tanto anche a prescindere dalle espressioni usate dalle parti e senza contare che il contratto di appalto può essere sigillato anche senza l'utilizzo della forma scritta (ex multis, Cass., 06/06/2003,
n. 9077).
Va, quindi, applicata la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare che, ad onta del dato codicistico, i gravi difetti della costruzione non si identificano con quei fenomeni che influiscono sulla stabilità dell'edificio, poiché, in tal caso, finirebbero con l'identificarsi con l'ipotesi del "pericolo di rovina".
Possono, invece, consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera, incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata;
e ciò indipendentemente dalla somma di denaro necessaria per la loro eliminazione (ex multis, Cass., n. 3752/2007; Cass., n. 117/2000; Cass.,
n. 81/2000; Cass., n. 1203/1998; Cass., n. 8109/1997; Cass., n.
Pag. 4 1081/1995). Può dunque trattarsi di lesioni alle strutture, di imperfezioni o di difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso, o di singole sue parti, senza che debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato (ex multis, Cass., n.
2977/1998) ovvero di alterazioni che attengano a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera
è destinata, (ex multis, Cass., n. 11740/2003; Cass., n. 8811/2003; Cass.,
n. 9636/2001; Cass., n. 456/1999), quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria (Cass., n. 11740/2003; Cass., n. 456/1999) nonché, più in generale, di rilevanti carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione dell'appaltatore (Cass., n. 3752/2007).
Al caso di specie vanno, quindi, applicati i termini di decadenza di cui all'art. 1669 c.c., ovvero di 60 giorni dalla scoperta.
Essenziale è verificare a tal fine quale è il momento in cui il termine inizia a decorrere o, meglio ancora, quando si può ritenere che il committente abbia avuto conoscenza del grave difetto che fa iniziare a decorrere il termine decadenziale.
Invero, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., è necessario che il committente abbia una sicura conoscenza non solo dei difetti e dei vizi dell'opera, ma anche della loro gravità e del collegamento causale con l'attività progettuale e costruttiva espletata. La conoscenza delle sole manifestazioni dannose non è sufficiente a far decorrere il termine, che può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici necessari per comprendere la natura e la causa dei difetti (ex multis, Cass.,
17/07/2024, n. 19713). Inoltre, in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a
Pag. 5 quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici a mezzo dell'accertamento tecnico preventivo, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause
(Cass., 18/03/2025, n. 7206).
Invero, nel caso di specie il termine per la denunzia non è iniziato a decorrere prima del giorno in cui è stato depositato l'ATP (15 ottobre
2015). Infatti, tale termine può essere eccezionalmente anticipato ad una data anteriore all'esito degli approfondimenti tecnici solo in presenza di tre condizioni concomitanti, cioè che il problema sia percepibile immediatamente: (a) sin dal suo primo manifestarsi, sia (b) nella sua reale entità (cioè nelle sue dimensioni effettive), sia (c) nelle sue possibili cause. Già la semplice narrazione dello svolgimento dei fatti, sul quale fondamentalmente vi è contrasto fra le parti, esclude che tale concomitanza di condizioni si sia verificata nel caso di specie.
Non può, pertanto, neanche ritenersi accertata la conoscenza dei vizi/difetti a mezzo di quanto specificato alla Focarile dai testi Tes_1
e come invece sostenuto da parte opposta
[...] Testimone_2 essendo l'eventuale conoscenza puramente generica e non accompagnata da rilievi tecnici, come emerge dalla dichiarazione degli stessi escussi rispettivamente all'udienza del 1° febbraio 2022 e del 12 luglio 2022.
Infatti, da nessuna delle due testimonianze emerge che i difetti/vizi fossero stati accertati in modo chiaro e secondo accurati ed accertati parametri tecnici.
Anche la clausola contrattuale richiamata da parte opposta, presente nell'atto notarile di compravendita, ovvero “quanto in contratto è trasferito con tutte le garanzie di legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ben noto alla parte acquirente” non può ritenersi vada a formare la prova della conoscenza di possibili vizi/difetti o ad eliminare del tutto la possibilità di avvalersi dei rimedi codicisticamente previsti in
Pag. 6 caso di presenza di vizi e/o difetti. Infatti, l'effettiva vincolatività di una tale previsione è stata esclusa dalla giurisprudenza che ha ritenuto di giudicarle di mero stile e pertanto nulle, attese la loro ripetitività e standardizzazione che non consentivano di poterle considerare realmente volute dai contraenti (ex multis, Cass., 12.6.1997, n. 5266; Cass.
5.6.1984, n. 3398; Cass., 15.10.1983, n. 6062; Trib. Monza, 21.2.2005).
Alla luce soprattutto di quanto costantemente specificato dalla giurisprudenza di legittimità come richiamata, va dichiarato che in nessuna decadenza è incorsa la opponente/committente in ordine alla denuncia dei vizi e difetti lamentati nei confronti della società opposta per i lavori per cui è causa.
Con riferimento, poi, ai vizi e difetti lamentati, ne fornisce pieno riscontro, anche sulla scorta dell'altra relazione peritale (procedimento di
ATP – R.G. 303/2015 Tribunale di Lagonegro), l'elaborato peritale in atti redatto dal TU IN. , il quale, logico, coerente e Persona_1
corretto dal punto di vista tecnico, non può che essere condiviso e fatto proprio da questo giudicante.
Dall'elaborato, oltre all'indicazione dei lavori, emergono i vizi e difetti analiticamente indicati dalla pagina 14 alla pagina 36. Inoltre,
l'ausiliario, in risposta al quesito n. 3, evidenzia che “si può ragionevolmente confermare che tali elementi siano riconducibili a carenze durante la fase di esecuzione dei lavori da parte della ditta esecutrice oggi parte convenuta in causa”.
I lavori, pertanto, non risultano eseguiti a regola d'arte e per la eliminazione dei vizi risulta necessario un importo complessivo di
€.41.000,00 secondo quanto analiticamente specificato dalla pagina 37 alla pagina 43 dell'elaborato peritale in atti.
Occorre, inoltre, precisare che rispetto ai vizi e difetti riscontrati alla opponente in riconvenzionale non possono spettare sia la condanna alla eliminazione dei vizi e difetti a mezzo di quantificazione risarcitoria,
Pag. 7 come operata dal TU, che la riduzione del prezzo come anche richiesta dalla opponente.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che eliminazione dei vizi e riduzione del prezzo sono domande alternative e si escludono a vicenda (ex multis, Cass., n. 4161/2015).
Non si rinvengono, anche a tenore delle domande e delle difese di parte opponente, i presupposti per la riduzione del prezzo, laddove, invece, può trovare albergo la condanna della società opposta al risarcimento del danno per equivalente da rinvenirsi nella stima per i necessari interventi come descritti nell'elaborato peritale in atti.
In conclusione, la va condannata al versamento in favore CP_1 di della somma di €.41.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda e fino all'effettivo soddisfo.
Nessun ulteriore risarcimento può essere riconosciuto in favore di parte opponente per i “danni che sono conseguiti e che potranno conseguire in dipendenza dei vizi e dell'inadempimento di controparte”. In particolare, rispetto a detti invocati danni non è stata data prova, né gli stessi possono considerarsi in re ipsa e non può farsi ricorso neanche alla valutazione equitativa.
In particolare, due sono i presupposti per la valutazione equitativa: che vi sia la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno;
che vi sia incertezza non eliminabile sul quantum, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, in presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. Ne deriva che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso (ex multis, Cass., n. 3794/2008; Cass., n. 23304/2007) e soprattutto nel caso in cui, in presenza del danno dimostrato, vi sia l'impossibilità estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (ex multis,
Cass., n. 41542/2021; Cass., n. 10271/2002; Cass., n. 5827/2002).
Pag. 8 Quanto alla invocata manleva assicurativa da parte della opposta, la stessa può essere riconosciuta in quanto i danni come indicati e quantificati attengono, secondo quello che è il dettato della richiamata giurisprudenza di legittimità, a difetti di cui all'art. 1669 c.c., fattispecie rientrante nella copertura assicurativa.
Va anche detto che risulta applicabile la franchigia indicata in contratto pari ad €.15.000,00, somma che va sottratta rispetto alla somma totale del danno pari ad €.41.000,00.
Ne deriva che la manleva assicurativa della Società Controparte_2
(già
[...] Controparte_3
va riconosciuta in favore della per €.26.000,00.
[...] CP_1
Le spese seguono la soccombenza tra l'opponente e l'opposta e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda come anche dichiarato da parte opponente in riconvenzionale e tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
Quanto alle spese tra e (già CP_1 Controparte_2
Controparte_3 sussistono idonee ragioni, da rinvenire nell'oscillante orientamento giurisprudenziale, per la loro compensazione integrale.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 1605/2015, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- accoglie l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 239/2015 emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 25 giugno 2015, con il quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della
, la somma di €.12.700,00, dichiarandolo nullo e privo di CP_1
effetti;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, per la causale di cui
[...]
Pag. 9 in parte motiva, in favore di della somma di €.41.000,00 Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni ulteriore domanda risarcitoria avanzata da parte opponente;
- dichiara il diritto di in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
vedersi manlevata, per le ragioni di cui in parte motiva, da
[...]
(già Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., limitatamente
[...] alla somma di €.26.000,00 rispetto al pagamento di €.41.000,00 da effettuare in favore di;
Parte_1
- condanna, altresì, in persona del legale rapp.te p.t., a CP_1
pagare in favore di parte opponente le spese di lite, che si liquidano in
€.118,50 per esborsi ed in €.5.077,00 oltre spese generali 15%, CNPA e
IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M.
55/2014 e ss.mm.ii.;
- compensa integralmente le spese di lite tra e CP_1 CP_3 [...]
(già Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
Pone definitivamente in capo a parte opposta le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in favore del TU, IN.
, con decreto del 29 aprile 2024. Persona_1
Così deciso in Lagonegro, 19 maggio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
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