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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'udienza del 14 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio (ore
18,45), assenti i procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 36876 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Quintilio Varo, Parte_1
n. 112, presso lo studio dell'avv. Raul CAROSI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
– in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore – elettivamente domiciliata in Roma, al viale Giu- seppe Mazzini, n. 114B, presso lo studio dell'avv. Danilo GIANCANI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – opposi- zione a preavviso di fermo amministrativo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. R. Carosi, per l'opponente: “- in via preliminare, dichiarare la sospen- sione del preavviso di fermo amministrativo impugnato;
- nel merito, per i mo- tivi suddetti, annullare totalmente o parzialmente il preavviso di fermo ammi-
1 nistrativo impugnato e per l'effetto, ordinarne la cancellazione dal pubblico registro automobilistico qualora già iscritto;
- con vittoria di spese, compensi, onorari, spese forfettarie, cpa, nonché accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario”.
L'avv. D. Giancani, per l' : “ogni diversa Controparte_1
istanza ed eccezione respinta, così provvedere: 1) IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE: dichiarare tardivo e/o inammissibile/improcedibile o con ogni miglior formula il ricorso per tutti i motivi esposti;
2) ancora in via pre- liminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente ec- cezione, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in ordine a tutte le eccezioni relative alla legittimità dei carichi de-
[...]
bitori iscritti a ruolo, ivi compresi gli avvisi di addebito emessi e notificati di- rettamente dall' 3) nel merito, rigettare la domanda in quanto totalmente CP_3
infondata in fatto e diritto nonché in quanto generica e indeterminata alla luce della documentazione versata in atti attestante la regolare notificazione di tut- ti gli atti esattoriali di pertinenza dell'Agente della Riscossione, regolarmente notificate e non opposte da controparte nel rispetto del termine di legge e per l'effetto accertare e dichiarare legittima l'intimazione di pagamento oggi im- pugnata, nei limiti di competenza di questo Giudice;
4) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso spiegata, accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità dell' per tutti i Controparte_1
motivi esposti in atti e per l'effetto, tenere indenne il Concessionario da ogni effetto conseguente ad una pronuncia di condanna a favore del ricorrente;
5) in ogni caso con vittoria di spese competenze e onorari”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2024, ha esposto Parte_1
che, in data 01 ottobre 2024, gli è stato notificato preavviso di fermo amministrativo n. 09780202400106993000, fascicolo 2024/000292297, del
20/09/2024, a carico del proprio veicolo Alfa Romeo Mito tg EA849LG, per
2 l'esazione di crediti per complessivi euro 14.183,92 derivanti da n. 12 cartelle, delle quali sono di competenza del Tribunale di Roma - Sezione lavoro le seguenti (secondo la numerazione riportata in ricorso), per un totale di euro
4.982,97: 1) avviso di addebito n. 397 2018 0008711989000 per un debito residuo pari ad €898,55 notificato il 11/07/2018, per contributi IVS artigiani anno 2017 ente creditore sede di Roma;
5) avviso di addebito n. 397 CP_3
2019 0022136021000 per un debito residuo pari ad €917,00 notificato il
28/11/2019, per contributi IVS artigiani anno 2018 ente creditore sede di CP_3
Roma; 10) avviso di addebito n. 397 2021 0005490300000 per un debito residuo pari ad €3.167,42 notificato il 20/11/2021, per contributi IVS artigiani anno 2019 ente creditore sede di Roma. CP_3
Premesso che ha interesse ad impugnare il preavviso di fermo poiché illegittimo, ha dedotto che non sono previsti termini di decadenza per l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo poiché, trattandosi di misura puramente afflittiva, non è un atto dell'esecuzione e, pertanto, si tratta di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; che ha aderito in data
25.07.2023 alla cosiddetta Rottamazione quater accolta dall' Controparte_4
ed avente ad oggetto, tra gli altri titoli, anche gli avvisi di addebito sopra
[...]
indicati con i punti 1) e 5); che è in regola con i pagamenti;
e che successivamente ha aderito all'ulteriore rateizzazione n. E27205 avente ad oggetto, tra l'altro, l'avviso di addebito sopra indicato con il punto 10).
Ha quindi formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituita il 28 ottobre 2024 Controparte_1
deducendo, preliminarmente, la tempestività della propria costituzione ed esponendo che il preavviso di fermo è legittimo in quanto la rottamazione e la rateizzazione sono state richieste solo per 11 delle 12 cartelle indicate nel preavviso di fermo;
che il ricorrente non ha dato prova dell'avvenuto paga- mento di tutte le rate maturate alla data della notifica del preavviso di fermo;
che i crediti portati nel preavviso di fermo non sono prescritti in quanto al ri-
3 corrente è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 097 2023
9041285860000 in data 31.05.2023; e che non sussistono il fumus boni iuris e il periculum in mora per la sospensione del preavviso di fermo.
Tanto premesso ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Non è forse inutile, preliminarmente, richiamare i consolidati princi- pi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del
1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n.
594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia
4 già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)”
(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella
5 esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del
1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”
(Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del
2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del
2007), si è sottolineato che “laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto
– segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n.
22292 del 2019; n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si
6 estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi
(tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa
7 della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; [in proposito occorre, però, ricordare i limiti che sono stati introdotti all'impugnabilità dell'estratto di ruolo dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973]
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n.
29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione” (cfr. anche Cass., sez. 6 n.
14135 del 2019)».
2. - È, altresì, opportuno chiarire la natura del preavviso di fermo ammi- nistrativo che “[…] introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite
8 dall' alle società di riscossione al fine di superare il Controparte_1 disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale – e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (Cass. civ., Sez. Unite,
07/05/2010, n. 11087).
Si ricorda, poi, che “Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore” (Cass. civ. sez. un., 22/07/2015, n. 15354; v. anche
Cassazione civile sez. VI, 04/07/2019, n.18041; Id., 30/09/2022, n. 28509).
3. - Certo è anche possibile impugnare il preavviso di fermo per vizi intrinseci allo stesso, ma, nella specie, il ricorrente ha proposto esclusivamente un'opposizione all'esecuzione, come da lui stesso evidenziato affermando che il rimedio esperibile avverso il preavviso di fermo per far valere c.d. vizi di so-
9 stanza è l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non soggetta a termini di decadenza, anche per allegare eventi sopravvenuti che incidono sul credito sulla cui base è stata emessa la misura afflittiva, come l'intervenuta prescri- zione o l'abrogazione/annullamento per legge, entrambe ipotesi applicabili nel caso odierno (v. pag. 4 del ricorso).
Infatti, il deduce che i debiti di cui agli avvisi riportati ai nn. 1 e Pt_1
5 dell'elenco contenuto in ricorso non sono esigibili poiché egli ha aderito alla cosiddetta rottamazione quater, procedura che preclude, tra l'altro, la possibi- lità di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e di iniziare o proseguire azioni esecutive (art. 1, comma 240, l. n. 197/2022).
Afferma, inoltre, che, quanto al debito di cui all'avviso riportato al n. 10 dell'elenco, ha aderito a programma di rateizzazione, per cui sarebbe in corso regolare pagamento entro i termini stabiliti.
Dunque, non si tratta di vizi intrinseci o formali (cioè propri dell'atto emesso dall' convenuta) giacché il ricorrente mira a far accertare la CP_1
sopravvenuta inesigibilità di determinati crediti previdenziali nonché la ridotta misura degli stessi per effetto di pagamenti rateali in corso.
Pertanto, egli propone appunto un opposizione all'esecuzione mirante all'accertamento negativo della facoltà del creditore di avviare azione esecuti- va o comunque di utilizzare lo strumento alternativo del fermo.
L'azione, quindi, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti esclusi- vamente dell'ente impositore e non già del concessionario della riscossione, in quanto la pronuncia richiesta verrebbe a produrre i suoi effetti nella sfera giu- ridica del creditore e non solo dell'incaricato ex lege della riscossione.
Sul punto le Sezioni Unite sono intervenute nell'esercizio della propria funzione nomofilattica precisando, con la sentenza n. 7514/2022 e, più recen- temente, con la sentenza n. 16998/2023, che l'opposizione di merito tardiva- mente proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione, e quindi come azione di accertamento negativo del credito. Le S.U., sottolineando la specifi-
10 cità del sistema della riscossione dei crediti previdenziali, regolata dagli artt.
24 ss. del d.lgs. n. 46/1999, norma che non può ritenersi implicitamente abro- gata dal successivo d.lgs. n. 112/1999, osservano che limitatamente al proces- so attinente alle opposizioni a ruolo/avviso di addebito per crediti previdenzia- li e a quelle concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo o emissione dell'avviso di addebito, entrambe accomuna- te dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata da tale disposizione senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 (secondo cui “Il concessionario, nelle liti promosse con- tro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancan- za, risponde delle conseguenze della lite”). Affermano quindi che le soluzioni sulla legittimazione concorrente e disgiunta tra ente impositore e agente della riscossione, adottate in materia fiscale, o quelle sulla legittimazione necessa- riamente congiunta, affermata per le sanzioni amministrative, non sono appli- cabili alla materia contributiva. E in effetti il legislatore, per facilitare il recu- pero dei contributi e dei premi assicurativi, ha esteso sì alla materia previden- ziale parte della disciplina fiscale, imponendo con il d.lgs. n. 46/1999 il ricor- so, seppure con alcune peculiarità, a uno strumento di riscossione tipico delle imposte sui redditi, cioè al ruolo e alla cartella di pagamento, disciplinati dal d.P.R. n. 602/1973, ma la disposizione generale contenuta nell'art. 17 (che prevede l'obbligo di utilizzare “il ruolo” per la riscossione coattiva delle entra- te, non più soltanto dello Stato, ma anche degli enti previdenziali) resta inte- grata dalla disciplina speciale dettata dagli artt. 24 e ss. dello stesso decreto per la riscossione dei “contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenzia- li non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici”.
Tanto precisato e posto che la sentenza dell'08/03/2022, n. 7514, già sopra ampiamente richiamata, ha così deciso “In tema di riscossione dei
11 crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”), quanto alle azioni volte a contesta- re la sussistenza dei crediti contributivi, “la legittimazione a contraddire com- pete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”, sussiste certo la legittimazione dell' e non già quella CP_3 dell' , essendo stata proposta, come detto, Controparte_1
soltanto un'azione di opposizione all'esecuzione.
Dello stesso avviso anche la Corte appello Messina sez. lav., 13/06/2022,
n. 475, che si è così pronunciata sulla questione “Nel giudizio di opposizione alla riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali solo in capo all'ente impositore sussiste la legittimazione a contraddire, posto che l'azione ha ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente impositore e l'ente incaricato della riscossione”.
Deve pertanto accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall , posto che il ricorrente fa Controparte_1
valere esclusivamente questioni relative al merito della pretesa (inesigibilità degli obblighi contributivi e pagamento parziale a seguito di rateizzazione), con conseguente inammissibilità del ricorso.
12 4. - Le spese di lite sostenute dall' Controparte_1
sono poste a carico del ricorrente giusta soccombenza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del
10.3.2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022. Si fa riferimento alle dette tabelle nel loro valore minimo per controversie di previdenza di valore compreso tra €1.100,00 ed €5.200,00 considerato il valore complessivo dei crediti contestati oggetto del preavviso cioè €4.982,97. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre oneri di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato l'11 ottobre 2024, così provvede: Parte_1
1. - rigetta la domanda per difetto di legittimazione dell' Controparte_5
;
[...]
2. - condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese di lite che liquida in complessivi Controparte_1
€1.017,00# di cui €133,00# per spese generali ed €885,00# per compen- si, oltre IVA e CPA.
Roma, 14 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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