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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 9406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9406 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 29679/22 riservata in decisione all'udienza del 5.6.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Stefania De Bonitatibus, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Piazza Quattro Giornate n. 64; APPELLANTE e (C.F. e P. IVA n. , società di diritto francese, con rappresentanza CP_1 P.IVA_1 gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. ERIKA VILLANOVA E YASMINE LAACHIR , studio elett.te domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Dario Martorano, in Napoli, via Monteoliveto n. 5; APPELLATA e
(CF: ); Controparte_2 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli ritualmente notificata, Parte_1 citò in giudizio e chiedendo il risarcimento di tutti i Controparte_2 CP_1 danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 20.10.2017, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di guidato da , Controparte_2 CP_3 assicurato per la rca con la CP_1 A suo dire, la dinamica del sinistro fu la seguente: mentre era alla guida del Fiat Doblo, adibito a taxi, tg. FD783WB, e percorreva via del Riposo in direzione Largo S. Maria del Pianto, veniva colpito alla parte anteriore destra dal veicolo Ford Focus, tg EW450KX, di proprietà dell' che nel ripartire dalla posizione di Controparte_4 fermo, a pettine ed a retromarcia, colpiva il taxi col suo lato posteriore. In seguito a tale urto, il taxi colpiva con la propria parte anteriore sinistra un motorino che transitava nella corsia opposta e che rovinava a terra con gli occupanti. In seguito all'incidente il veicolo del sig. restava danneggiato. Parte_1 La costituita chiese il rigetto della domanda. CP_1 Non si costituiva la Controparte_2
Con la sentenza n. 22380/22 pubblicata in data 17.06.22, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda proposta da , condannandolo al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Per quel che rileva, il GdP osservava che la domanda andava rigettata, perché l'attore non aveva provato il verificarsi dei fatti dedotti in citazione, la condotta colposa dell'altro veicolo, il nesso causale nonché i danni stessi. Il Gdp, infatti, sosteneva che non aveva l'attore prodotto alcuna documentazione fotografica ritraente il luogo del sinistro, né il modulo CAI, che non era stato stilato. Il GdP, inoltre, riteneva che neppure attraverso le dichiarazioni testimoniali della sig.ra poteva ritenersi Testimone_1 provato il sinistro, perché la teste non era stata indicata nella messa in mora stragiudiziale e aveva rilasciato dichiarazioni non concordanti con quanto dedotto dall'attore in citazione. In particolare, la teste riferiva che era a bordo del taxi che procedeva in direzione Via Doganella, mentre l'attore sosteneva che la direzione di marcia era largo Santa Maria del Pianto, dunque, la direzione opposta. Inoltre, la teste riferiva che il conducente del Doblò Fiat, per evitare l'urto, sterzò sulla sinistra, invadendo la corsia opposta e urtando il motorino, mentre l'attore sosteneva che a causa della violenza dell'urto ricevuto il Doblò invadeva la corsia opposta urtando il motorino. Il GdP, considerava inattendibile la teste, perché ricordava i danni del Fiat Doblò, mentre nulla ricordava del motorino, apparendo, inoltre, poco verosimile, che in un incidente che coinvolgeva tre veicoli e diversi feriti non fossero state allertate né forze dell'ordine né il 118. Infine, il GdP reputava, dunque, la domanda non provata anche considerando la documentata pregressa sinistrosità del veicolo Fiat Doblò, coinvolto in altro incidente tre mesi prima. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1 Si è costituito he ne ha chiesto il rigetto. CP_1 Non si è costituita la Controparte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere non provato il fatto storico del sinistro. L'appellante, precisa che il deposito di produzione fotografica non è obbligatoria e non può essere determinante per provare la verificazione del sinistro, soprattutto se la descrizione fatta dai testi è chiara, come nel caso di specie. Inoltre, l'appellante sostiene l'irrilevanza anche della omessa indicazione dei testi nella messa in mora, tenuto conto che la norma obbliga la Compagnia, in caso di omissione, di comunicarla e chiedere i nomi dei testi, circostanza non verificatasi. L'appellante sostiene che il GdP avrebbe errato nel considerare il teste inattendibile, dato che la prova testimoniale avrebbe integralmente confermato quanto dedotto in citazione. In particolare, il GdP avrebbe errato nel ritenere non dimostrata la domanda, sostenendo che la teste avesse indicato una direzione di marcia del veicolo Doblò differente rispetto a quella indicata in citazione, basandosi sul fatto che via Doganella sarebbe via Don Bosco, circostanza non in atti e pertanto, frutto della sua scienza privata. L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal GdP, la teste avrebbe confermato la stessa direzione di marcia del veicolo Doblò, dedotta in citazione, tenuto conto che chi proviene via Del Riposo, per andare sulla Doganella, ossia a via Don Bosco, deve passare per forza per largo S. Maria del Pianto che direttamente vi confina, come dimostrato anche dall'estratto di Google map depositato. In merito alla dinamica del sinistro, l'appellante sostiene che il teste avrebbe confermato quando dedotto in citazione ovvero l'avvenuta collisione tra il e il taxi, non rilevando che ciò sia stato causato da CP_5 un tentativo di sterzata o dall'urto violento, non essendo altresì facile capire per un trasportato la causa dell'urto. Inoltre, sostiene che la versione fornita dalla teste, secondo cui l'urto con il motorino sarebbe stato causato dalla sterzata del conducente il Doblò, sarebbe confermata dall'atto di citazione in altro giudizio del proprietario dello scooter, prodotto dalla compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado. Infine, secondo l'appellante il GdP avrebbe errato nel considerare inattendibile il teste sia per la mancata descrizione dei danni al ciclomotore, considerato che ha spiegato di essere stata distratta dalle condizioni di salute degli occupanti che erano caduti a terra, sia per la mancata chiamata di forze dell'ordine o 118, non essendogli stata fatta nessuna domanda in merito. L'appellante, inoltre, sostiene che il GdP avrebbe errato anche nel rigettare la domanda basandosi sia sulla pregressa sinistrosità del , elemento che può essere valutato dal Giudice ma che non può CP_5 determinare il rigetto della domanda, sia sul fatto che il perito della Compagnia aveva potuto verificare i danni solo per foto, siccome il veicolo alla sua visita era in riparazione, circostanza non rilevante. L'appello è fondato per le puntuali ragioni esposte dal difensore dell'appellante che sono state riassunte innanzi e che possono intendersi integralmente richiamate e trascritte (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015: cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato>>). In particolare, la mancata esibizione delle foto ritraenti il luogo del sinistro ed il veicolo investitore, nonché del modulo CAI (che, peraltro, non è certo sia stato redatto), ed il mancato intervento del 118 e/o dell'Autorità di Polizia, non sono elementi che, sebbene congiuntamente valutati, possano indurre ad un sicuro giudizio di inattendibilità del teste quando, come nella vicenda di causa, non vi siano elementi che oggettivamente ne sconfessino le dichiarazioni. Infatti, non c'è un obbligo di depositare le foto, né il modulo CAI. Non c'è prova che il sinistro sia stato di gravità tale da rendere implausibile che non intervenne il 118 e/o l'Autorità di Polizia. Anzi, la foto del veicolo dello documenta un danneggiamento modesto del mezzo che lascia presumere un Parte_1 impatto non violento e, dunque, conseguenze di portata modesta. Anche la pregressa sinistrosità del veicolo attoreo non pare avere un riscontro probatorio oggettivo. Tanto premesso, va evidenziato che la teste riferì quanto segue: < ricordo che era la fine di ottobre del 2017 erano le 19-30/20-00, io mi trovavo in un taxi Fiat Doblò e percorrevo la via Del Riposo con direzione via Doganella. Via Del Riposo è una strada a doppio senso di marcia ed è stretta. Dalla nostra destra all'altezza di uno slargo dove poi vi è una pompa di benzina, usciva in retromarcia una Focus di colore scuro. Preciso che usciva in retromarcia e si immetteva sulla strada da noi percorsa con manovra repentina. Preciso che la urtava con la sua parte posteriore la parte anteriore destra del taxi. Preciso che il conducente CP_6 del taxi provò a sterzare a sinistra ma invase la corsia opposta andando ad urtare un motorino di piccola cilindrata che stava scendendo. Io mi trovavo nel taxi con mia sorella . Per_1 Sul motorino vi era il conducente ed altra persona, entrambi uomini, che dopo l'urto sono caduti a terra. Noi ci siamo fermati per prestare soccorso ed anche il conducente della si è fermato. Ricordo che CP_6 ho visto che il taxi riportava danni sia alla parte anteriore destra, paraurti fanaleria che alla parte anteriore sinistra. Non ricordo i danni al motorino, perché ci siamo occupati di vedere le persone a bordo come stavano. Ho visto che c'è stato lo scambio dei dati e ho sentito dire che il conducente della voleva CP_6 accompagnare i signori in ospedale. Dai rilievi fotografici che mi vengono esibiti, riconosco il taxi ed i danni dallo stesso riportati, a seguito del sinistro per cui è causa e li sottoscrivo>>. A parere del Tribunale si tratta di una deposizione lineare non inficiata nella sua genuinità dei rilievi segnalati dal primo giudice che, nel dubbio, avrebbe potuto/dovuto chiedere i chiarimenti ritenuti necessari. In contrario è inammissibile la eccezione di incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., sollevata nel presente grado da perché tardiva. Essa avrebbe dovuto essere sollevata al momento CP_7 dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva. In mancanza la nullità della deposizione è SA (Sez. 3, Sentenza n. 11377 del 16/05/2006: 246 cod. proc. civ., che si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'articolo 100 cod. proc. civ., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova
o nella prima difesa successiva, restando altrimenti SA ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, cod. proc. civ.>>). Peraltro, non c'è prova che la teste avesse un interesse a proporre la domanda o a contraddirvi, ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ
***** Tenuto conto della dinamica riferita dalla teste, non può dirsi superata la presunzione di cui all'art. 2054/2 c.c. Infatti, pur essendo pacifica la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà
[...]
, che si immise nel flusso della circolazione in retromarcia e senza Controparte_2 concedere la precedenza al veicolo che transitava sulla strada, difetta la prova che lo procedeva Parte_1 nel rispetto delle norme sulla circolazione e di quelle della comune prudenza, e che, dunque, fu messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro. In particolare, non c'è prova che la sua autovettura procedesse a una velocità non superiore a quella massima vigente all'epoca del sinistro e, comunque, adeguata alle condizioni ambientali. E ciò specie in considerazione del fatto che il teste riferì che la strada era stretta e che lo stesso attore, in citazione, dedusse che sulla strada c'era un “parcheggio a pettine” dal quale di mosse l'auto antagonista [cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3193 del 14/02/2006: di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro. (Nella specie la S.C. ha ritenuto censurabile la sentenza di merito perché non aveva accertato se l'autovettura procedesse a una velocità non superiore a quella massima vigente all'epoca del sinistro e se le condizioni ambientali non richiedessero una velocità inferiore)].
***** In conseguenza dell'urto, l'auto riportò i danni raffigurati nelle foto riconosciute dalla teste che possono essere quantificati in € 1992,54, sulla base della valutazione fatta (alla data del 17.1.2018) dal perito dell'assicuratore, non potendosi attribuire sicura valenza probatoria al diverso preventivo prodotto dallo che quantifica il danno in € 2758,70, trattandosi di una semplice allegazione difensiva a Parte_1 contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, che ha valore meramente indiziario e va valutata alla stregua degli altri elementi istruttori acquisiti al giudizio (Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 34450 del 23/11/2022). Peraltro, la minore attendibilità di questo documento è corroborata dal fatto che inserisce nell'ammontare del danno l'importo di € 200,00, a titolo di fermo tecnico e lucro cessante, pur in assenza dei presupposti necessari per poterli riconoscere. Tenuto conto del concorso di colpa (al 50%) ex art. 2054/2 c.c., la somma di € 1992,54 va riconosciuta nei limiti di € 996,27 (€ 1992,54 x 50%). Tuttavia, trattandosi di debito di valore, va rivalutata ad oggi ad € 1.194,53, in base all'indice di rivalutazione istat 1,199, relativo al periodo gennaio 2018/30 settembre 2025. Per il periodo anteriore, dalla data del fatto (20.10.2017) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale sulla minor somma corrispondente ad € 1.194,53 attuali, secondo il coefficiente di svalutazione istat (relativo al periodo trascorso dal sinistro ad oggi), annualmente rivalutata secondo i medesimi indici.
***** Le spese del doppio grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e smi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Napoli n. 22380/22 pubblicata in data 17.06.22 e per l'effetto dichiara il pari concorso di colpa ex art. 2054/2 c.c. di e nella determinazione Parte_1 Controparte_2 del sinistro di causa e per l'effetto condanna e al Controparte_2 CP_1 pagamento in favore di del 50% dei danni da questi subiti e liquidati nella Parte_1 somma di € 1.194,53, oltre interessi come in motivazione;
-condanna e al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 [...]
delle spese del giudizio liquidate: Parte_1
1) per il primo grado, in € 98,00 per spese ed € 1265,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
2) per il presente grado di appello, in € 147,00 per spese ed € 1701,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 18.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 29679/22 riservata in decisione all'udienza del 5.6.2025 vertente TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Stefania De Bonitatibus, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Piazza Quattro Giornate n. 64; APPELLANTE e (C.F. e P. IVA n. , società di diritto francese, con rappresentanza CP_1 P.IVA_1 gestione sinistri per l'Italia presso Multiserass S.r.l., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv. ERIKA VILLANOVA E YASMINE LAACHIR , studio elett.te domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Dario Martorano, in Napoli, via Monteoliveto n. 5; APPELLATA e
(CF: ); Controparte_2 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale. CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti. FATTO Con citazione innanzi al Giudice di Pace di Napoli ritualmente notificata, Parte_1 citò in giudizio e chiedendo il risarcimento di tutti i Controparte_2 CP_1 danni patiti in seguito a sinistro stradale verificatosi in Napoli in data 20.10.2017, per esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di guidato da , Controparte_2 CP_3 assicurato per la rca con la CP_1 A suo dire, la dinamica del sinistro fu la seguente: mentre era alla guida del Fiat Doblo, adibito a taxi, tg. FD783WB, e percorreva via del Riposo in direzione Largo S. Maria del Pianto, veniva colpito alla parte anteriore destra dal veicolo Ford Focus, tg EW450KX, di proprietà dell' che nel ripartire dalla posizione di Controparte_4 fermo, a pettine ed a retromarcia, colpiva il taxi col suo lato posteriore. In seguito a tale urto, il taxi colpiva con la propria parte anteriore sinistra un motorino che transitava nella corsia opposta e che rovinava a terra con gli occupanti. In seguito all'incidente il veicolo del sig. restava danneggiato. Parte_1 La costituita chiese il rigetto della domanda. CP_1 Non si costituiva la Controparte_2
Con la sentenza n. 22380/22 pubblicata in data 17.06.22, il Giudice di Pace di Napoli rigettava la domanda proposta da , condannandolo al pagamento delle spese di lite. Parte_1 Per quel che rileva, il GdP osservava che la domanda andava rigettata, perché l'attore non aveva provato il verificarsi dei fatti dedotti in citazione, la condotta colposa dell'altro veicolo, il nesso causale nonché i danni stessi. Il Gdp, infatti, sosteneva che non aveva l'attore prodotto alcuna documentazione fotografica ritraente il luogo del sinistro, né il modulo CAI, che non era stato stilato. Il GdP, inoltre, riteneva che neppure attraverso le dichiarazioni testimoniali della sig.ra poteva ritenersi Testimone_1 provato il sinistro, perché la teste non era stata indicata nella messa in mora stragiudiziale e aveva rilasciato dichiarazioni non concordanti con quanto dedotto dall'attore in citazione. In particolare, la teste riferiva che era a bordo del taxi che procedeva in direzione Via Doganella, mentre l'attore sosteneva che la direzione di marcia era largo Santa Maria del Pianto, dunque, la direzione opposta. Inoltre, la teste riferiva che il conducente del Doblò Fiat, per evitare l'urto, sterzò sulla sinistra, invadendo la corsia opposta e urtando il motorino, mentre l'attore sosteneva che a causa della violenza dell'urto ricevuto il Doblò invadeva la corsia opposta urtando il motorino. Il GdP, considerava inattendibile la teste, perché ricordava i danni del Fiat Doblò, mentre nulla ricordava del motorino, apparendo, inoltre, poco verosimile, che in un incidente che coinvolgeva tre veicoli e diversi feriti non fossero state allertate né forze dell'ordine né il 118. Infine, il GdP reputava, dunque, la domanda non provata anche considerando la documentata pregressa sinistrosità del veicolo Fiat Doblò, coinvolto in altro incidente tre mesi prima. Avverso tale decisione ha proposto appello . Parte_1 Si è costituito he ne ha chiesto il rigetto. CP_1 Non si è costituita la Controparte_2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado perché il GdP avrebbe errato nel valutare le risultanze istruttorie e, conseguentemente, nel ritenere non provato il fatto storico del sinistro. L'appellante, precisa che il deposito di produzione fotografica non è obbligatoria e non può essere determinante per provare la verificazione del sinistro, soprattutto se la descrizione fatta dai testi è chiara, come nel caso di specie. Inoltre, l'appellante sostiene l'irrilevanza anche della omessa indicazione dei testi nella messa in mora, tenuto conto che la norma obbliga la Compagnia, in caso di omissione, di comunicarla e chiedere i nomi dei testi, circostanza non verificatasi. L'appellante sostiene che il GdP avrebbe errato nel considerare il teste inattendibile, dato che la prova testimoniale avrebbe integralmente confermato quanto dedotto in citazione. In particolare, il GdP avrebbe errato nel ritenere non dimostrata la domanda, sostenendo che la teste avesse indicato una direzione di marcia del veicolo Doblò differente rispetto a quella indicata in citazione, basandosi sul fatto che via Doganella sarebbe via Don Bosco, circostanza non in atti e pertanto, frutto della sua scienza privata. L'appellante sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal GdP, la teste avrebbe confermato la stessa direzione di marcia del veicolo Doblò, dedotta in citazione, tenuto conto che chi proviene via Del Riposo, per andare sulla Doganella, ossia a via Don Bosco, deve passare per forza per largo S. Maria del Pianto che direttamente vi confina, come dimostrato anche dall'estratto di Google map depositato. In merito alla dinamica del sinistro, l'appellante sostiene che il teste avrebbe confermato quando dedotto in citazione ovvero l'avvenuta collisione tra il e il taxi, non rilevando che ciò sia stato causato da CP_5 un tentativo di sterzata o dall'urto violento, non essendo altresì facile capire per un trasportato la causa dell'urto. Inoltre, sostiene che la versione fornita dalla teste, secondo cui l'urto con il motorino sarebbe stato causato dalla sterzata del conducente il Doblò, sarebbe confermata dall'atto di citazione in altro giudizio del proprietario dello scooter, prodotto dalla compagnia assicuratrice nel giudizio di primo grado. Infine, secondo l'appellante il GdP avrebbe errato nel considerare inattendibile il teste sia per la mancata descrizione dei danni al ciclomotore, considerato che ha spiegato di essere stata distratta dalle condizioni di salute degli occupanti che erano caduti a terra, sia per la mancata chiamata di forze dell'ordine o 118, non essendogli stata fatta nessuna domanda in merito. L'appellante, inoltre, sostiene che il GdP avrebbe errato anche nel rigettare la domanda basandosi sia sulla pregressa sinistrosità del , elemento che può essere valutato dal Giudice ma che non può CP_5 determinare il rigetto della domanda, sia sul fatto che il perito della Compagnia aveva potuto verificare i danni solo per foto, siccome il veicolo alla sua visita era in riparazione, circostanza non rilevante. L'appello è fondato per le puntuali ragioni esposte dal difensore dell'appellante che sono state riassunte innanzi e che possono intendersi integralmente richiamate e trascritte (Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015: cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato>>). In particolare, la mancata esibizione delle foto ritraenti il luogo del sinistro ed il veicolo investitore, nonché del modulo CAI (che, peraltro, non è certo sia stato redatto), ed il mancato intervento del 118 e/o dell'Autorità di Polizia, non sono elementi che, sebbene congiuntamente valutati, possano indurre ad un sicuro giudizio di inattendibilità del teste quando, come nella vicenda di causa, non vi siano elementi che oggettivamente ne sconfessino le dichiarazioni. Infatti, non c'è un obbligo di depositare le foto, né il modulo CAI. Non c'è prova che il sinistro sia stato di gravità tale da rendere implausibile che non intervenne il 118 e/o l'Autorità di Polizia. Anzi, la foto del veicolo dello documenta un danneggiamento modesto del mezzo che lascia presumere un Parte_1 impatto non violento e, dunque, conseguenze di portata modesta. Anche la pregressa sinistrosità del veicolo attoreo non pare avere un riscontro probatorio oggettivo. Tanto premesso, va evidenziato che la teste riferì quanto segue: < ricordo che era la fine di ottobre del 2017 erano le 19-30/20-00, io mi trovavo in un taxi Fiat Doblò e percorrevo la via Del Riposo con direzione via Doganella. Via Del Riposo è una strada a doppio senso di marcia ed è stretta. Dalla nostra destra all'altezza di uno slargo dove poi vi è una pompa di benzina, usciva in retromarcia una Focus di colore scuro. Preciso che usciva in retromarcia e si immetteva sulla strada da noi percorsa con manovra repentina. Preciso che la urtava con la sua parte posteriore la parte anteriore destra del taxi. Preciso che il conducente CP_6 del taxi provò a sterzare a sinistra ma invase la corsia opposta andando ad urtare un motorino di piccola cilindrata che stava scendendo. Io mi trovavo nel taxi con mia sorella . Per_1 Sul motorino vi era il conducente ed altra persona, entrambi uomini, che dopo l'urto sono caduti a terra. Noi ci siamo fermati per prestare soccorso ed anche il conducente della si è fermato. Ricordo che CP_6 ho visto che il taxi riportava danni sia alla parte anteriore destra, paraurti fanaleria che alla parte anteriore sinistra. Non ricordo i danni al motorino, perché ci siamo occupati di vedere le persone a bordo come stavano. Ho visto che c'è stato lo scambio dei dati e ho sentito dire che il conducente della voleva CP_6 accompagnare i signori in ospedale. Dai rilievi fotografici che mi vengono esibiti, riconosco il taxi ed i danni dallo stesso riportati, a seguito del sinistro per cui è causa e li sottoscrivo>>. A parere del Tribunale si tratta di una deposizione lineare non inficiata nella sua genuinità dei rilievi segnalati dal primo giudice che, nel dubbio, avrebbe potuto/dovuto chiedere i chiarimenti ritenuti necessari. In contrario è inammissibile la eccezione di incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., sollevata nel presente grado da perché tardiva. Essa avrebbe dovuto essere sollevata al momento CP_7 dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva. In mancanza la nullità della deposizione è SA (Sez. 3, Sentenza n. 11377 del 16/05/2006: 246 cod. proc. civ., che si identifica con l'interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all'articolo 100 cod. proc. civ., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova
o nella prima difesa successiva, restando altrimenti SA ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, cod. proc. civ.>>). Peraltro, non c'è prova che la teste avesse un interesse a proporre la domanda o a contraddirvi, ai sensi dell'articolo 100 cod. proc. civ
***** Tenuto conto della dinamica riferita dalla teste, non può dirsi superata la presunzione di cui all'art. 2054/2 c.c. Infatti, pur essendo pacifica la responsabilità del conducente del veicolo di proprietà
[...]
, che si immise nel flusso della circolazione in retromarcia e senza Controparte_2 concedere la precedenza al veicolo che transitava sulla strada, difetta la prova che lo procedeva Parte_1 nel rispetto delle norme sulla circolazione e di quelle della comune prudenza, e che, dunque, fu messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro. In particolare, non c'è prova che la sua autovettura procedesse a una velocità non superiore a quella massima vigente all'epoca del sinistro e, comunque, adeguata alle condizioni ambientali. E ciò specie in considerazione del fatto che il teste riferì che la strada era stretta e che lo stesso attore, in citazione, dedusse che sulla strada c'era un “parcheggio a pettine” dal quale di mosse l'auto antagonista [cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3193 del 14/02/2006: di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta, di per sé, il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro. (Nella specie la S.C. ha ritenuto censurabile la sentenza di merito perché non aveva accertato se l'autovettura procedesse a una velocità non superiore a quella massima vigente all'epoca del sinistro e se le condizioni ambientali non richiedessero una velocità inferiore)].
***** In conseguenza dell'urto, l'auto riportò i danni raffigurati nelle foto riconosciute dalla teste che possono essere quantificati in € 1992,54, sulla base della valutazione fatta (alla data del 17.1.2018) dal perito dell'assicuratore, non potendosi attribuire sicura valenza probatoria al diverso preventivo prodotto dallo che quantifica il danno in € 2758,70, trattandosi di una semplice allegazione difensiva a Parte_1 contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, che ha valore meramente indiziario e va valutata alla stregua degli altri elementi istruttori acquisiti al giudizio (Sez. 5, Ordinanza n. 33503 del 27/12/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 34450 del 23/11/2022). Peraltro, la minore attendibilità di questo documento è corroborata dal fatto che inserisce nell'ammontare del danno l'importo di € 200,00, a titolo di fermo tecnico e lucro cessante, pur in assenza dei presupposti necessari per poterli riconoscere. Tenuto conto del concorso di colpa (al 50%) ex art. 2054/2 c.c., la somma di € 1992,54 va riconosciuta nei limiti di € 996,27 (€ 1992,54 x 50%). Tuttavia, trattandosi di debito di valore, va rivalutata ad oggi ad € 1.194,53, in base all'indice di rivalutazione istat 1,199, relativo al periodo gennaio 2018/30 settembre 2025. Per il periodo anteriore, dalla data del fatto (20.10.2017) e fino alla pubblicazione della presente sentenza, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale sulla minor somma corrispondente ad € 1.194,53 attuali, secondo il coefficiente di svalutazione istat (relativo al periodo trascorso dal sinistro ad oggi), annualmente rivalutata secondo i medesimi indici.
***** Le spese del doppio grado giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in considerazione delle questioni trattate e del valore della causa, facendo applicazione del D.M. 20 marzo 2014 n. 55 e smi.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli - X sezione civile, così provvede:
-accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1 Napoli n. 22380/22 pubblicata in data 17.06.22 e per l'effetto dichiara il pari concorso di colpa ex art. 2054/2 c.c. di e nella determinazione Parte_1 Controparte_2 del sinistro di causa e per l'effetto condanna e al Controparte_2 CP_1 pagamento in favore di del 50% dei danni da questi subiti e liquidati nella Parte_1 somma di € 1.194,53, oltre interessi come in motivazione;
-condanna e al pagamento in favore di Controparte_2 CP_1 [...]
delle spese del giudizio liquidate: Parte_1
1) per il primo grado, in € 98,00 per spese ed € 1265,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge;
2) per il presente grado di appello, in € 147,00 per spese ed € 1701,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge. Così deciso in Napoli il 18.10.2025. Il Giudice Francesco Pastore